Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2002, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA INN METAL PO LO0 14 4 8 / 02 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Confuzione aderente SEZIONE SECONDA CIVILE afabbrica del viermo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente - R.G. N. 16656/99 Cron.3769 Dott. Ugo RIGGIO · Consigliere 410 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere- Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 14/11/01 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere CORTE SUPPERA DI CAOSATIONE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 4 FEB 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE GN NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell'avvocato DIEGO CORAPI, difeso dagli avvocati VITTORIO DEL CURTO, MARCO DEL CURTO, giusta delega in atti;
ricorrente 3000 CANCELLERIA
contro
DEL RE OLGA, DEL RE PIETRO, DEL RE GIUSEPPE, DEL RE CLAUDINA, DEL RE MARINA, DEL RE ADELE, DEL RE MARTINO, DG724686 DEL RE ERNESTA, tutti anche in qualità di eredi legittimi di TAM IRMA, elettivamente domiciliati in CARO 12, 2001 ROMA VIA LUCREZIO presso lo studio STEFANO FIORE, difesi dall'avvocat 1518 dell'avvocato o -1- FRANCESCO SORRENTINO, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 1680/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 22/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato ARGENTI Carlo per delega dell'Avv.DEL CURTO depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 12 aprile 1991, GI GN conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Sondrio, OL EL Re perché venisse accertato il diritto di esso GN a costruire un aggetto sul proprio immobile in Piro, foglio 48, mappale 632, in aderenza alla parete cieca del rustico della convenuta, mappale 634. In particolare, esponeva che il Comune di Piro aveva espresso parere sospensivo al rilascio della concessione edilizia per quell'aggetto, richiedendo un apposito accordo con i proprietari del mappale 634. OL EL Re si costituiva e, previa richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari del mappale 634, resisteva alla domanda. Integrato il contraddittorio, si costituivano EP, PI, DI, AR, DE, MA e ES EL Re e resistevano anch'essi alla domanda. Con sentenza n. 86 del 1996, il Tribunale di Sondrio rigettava la domanda, argomentando che la realizzanda fabbrica dell'attore precludeva il diritto di passaggio, convenzionalmente previsto a 3 favore del mappale 634. GI GN interponeva gravame, cui resiste- vano le controparti. Con sentenza del 26 maggio/22 giugno 1999, la Corte d'appello di Milano rigettava il gravame e confer- mava la pronuncia di primo grado, pur emendandola nella motivazione. A motivo della decisione, segnatamente esponeva che: "Oggetto della domanda proposta in primo grado da GI GN è l'accertamento del suo diritto a costruire la chiusura del proprio terraz- ZO ivi descritto, mediante la realizzazione di un muro in aderenza a quello dei convenuti, sul presupposto che la Commissione Igienico-Edilizia non abbia espresso parere favorevole al rilascio della concessione, per mancata produzione di una convenzione con quest'ultimi. E' evidente come una tale domanda sia carente di fondamento sotto diversi profili. Posto che il diritto di costruire in aderenza al muro del vicino che si trovi sul confine è previsto da una norma di legge (art. 877 c.c.), il diniego della concessione che sia motiva- to con la mancata produzione di una convenzione con il vicino o anche altrimenti, deve essere impugnato in sede di giurisdizione amministrativa e non può 4 costituire oggetto di domande proposte al giudice ordinario che abbiano ad oggetto l'illegittimità del diniego. Davanti a quest'ultimo giudice, chi intende costruire può ben domandare l'accertamento a porre in essere tale esplicazione del suo diritto di proprietà, ma solo dopo che, ottenuto il rila- concessione edilizia, il vicino siscio della opponga alla costruzione adducendo che essa violi i propri diritti. L'opposizione, anche solo stragiu- diziale, del vicino crea infatti quella situazione t di incertezza giuridica sul diritto a costruire, alla quale è ricollegato l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), per promuovere un'azione di mero accertamento. Quel che non può essere richiesto in sede giurisdizionale è l'accertamento del diritto di costruire, sul presupposto che il vicino debba prestare il suo consenso ovvero debba addivenire alla stipula di una convenzione, salvo che l'attore non alleghi che l'obbligo di prestare il consenso derivi da un precedente contratto inter partes..". Per la cassazione di tale sentenza, GI GN ha proposto ricorso in forza di due motivi, illustrati con successiva memoria. OL, EP, PI, DI, AR, DE, MA e ES EL Re hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con due mezzi, il ricorrente censura la sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione dell'art. 877 C.C. e dell'art. 100 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché per vizi di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. A dire del ricorrente, la Corte di merito avrebbe travisato la propria domanda, non già diretta avverso il diniego (rectius, sospensione) di concessione edilizia, bensì volta ad accertare l'esistenza del diritto a costruire in aderenza alla proprietà delle controparti, che quel diritto avevano appunto contestato. La Corte di merito, inoltre, avrebbe affermato tale riconoscimento, con- diritto, per poi negarne il traddittoriamente. Orbene, il ricorso deve essere dichiarato inammis- sibile per mancanza di interesse (v. ex plurimis Cass. n. 7948/99, n. 3640/96, n. 7675/95, n. 540/95 e n. 237/95), non investendo le censure esposte tutte le autonome e distinte ragioni, poste a fondamento della sentenza impugnata, e, in partico- lare, quella costituita dalla raffigurazione del 6 rilascio della licenza edilizia come presupposto necessario, mancante nella specie, della proposta domanda di accertamento del diritto vantato dal ricorrente di costruire in aderenza alla proprietà vicina delle controparti. Ed invero, esse censure, espositive di un travisa- mento della domanda proposta e di una contraddit- torietà di motivazione, non coinvolgono affatto la sopraindicata e autonoma ragione di decisione della sentenza impugnata, che, come innanzi riportato, in narrativa, ha per l'appunto ritenuto che la domanda del ricorrente era priva di fondamento " sotto diversi profili", ossia per plurime ragioni, in tale contesto esprimendo il convincimento, non censurato e, quindi, non sindacabile nella presente sede, che l'accertamento del diritto di costruire in aderenza alla proprietà del vicino può essere domandato solo dopo che sia "ottenuto il rilascio della concessione edilizia" ( e il vicino si opponga alla costruzione). Per tanto, conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei resistenti, (€ 1032,91) liquidate in lire 91 300/47.56), oltre lire 2.000.000/per onorari. Così deciso il 14 novembre 2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Al cons. est. Canceres Park Hore Il presidente Ipadom IL CANCELLIERE C1 Paglo Talerico 2 ماما DECI Rona - 4 FEB. 2002 109T 129,11 45ST 20,66 TOT 149,77 DENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 t 3 GIU. 200 4. Registrato in data 25.8.23 versate C. 10.77 - (euro.CENTOQUARA p. Dirigent (Dott.ssa long Il Responsabile Servizio At Gluskien કા (Dr. M. RACCIGNA 8