Sentenza 20 giugno 2013
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal Gip a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, per omessa enunciazione in forma chiara e precisa del fatto. (Principio affermato in sede di conflitto negativo di competenza tra Gip e Tribunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2013, n. 30741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30741 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 20/06/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2309
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 2508/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA - CONFLITTO;
nei confronti di:
TRIBUNALE SEZ. DISTACCATA CASTELLAMMARE DI STABIA;
con l'ordinanza n. 3072/2009 GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, del 08/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
sentite le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Torre Annunziata. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza assunta in udienza il 13/12/12 il Tribunale monocratico di Torre Annunziata-Castellammare di Stabia dichiarava la nullità (per l'indeterminatezza dell'imputazione eccepita dalla difesa) del decreto penale di condanna opposto da AS MA per il reato di omesso versamento all'INPS di somme trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti della ditta di autoservizi "Pulzella" (acc. in Vico Equense il 14/11/08) e disponeva la trasmissione degli atti al Gip dello stesso Tribunale.
Con ordinanza 8/1/13 il Gip del Tribunale di Torre Annunziata, ritenuto che il giudice del dibattimento debba decidere sull'opposizione al decreto penale di condanna senza possibilità di restituire gli atti al Gip che ha disposto il giudizio immediato, sollevava conflitto di competenza e disponeva la trasmissione degli atti a questa S.C. per la sua soluzione.
All'udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva dichiararsi la competenza del Tribunale. Nessuno compariva per l'imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va affermata la competenza del Gip del Tribunale di Torre Annunziata. Il potere del giudice del dibattimento in generale - e quindi anche nella particolare ipotesi di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna - di dichiarare (a nullità del decreto di citazione a giudizio esiste (art. 185 c.p.p., comma 3;
art. 429 c.p.p., comma 2 in rif. al comma 1, lett. c) e il suo esercizio non configura pertanto alcuna abnormità. Si veda In proposito Cass., sez. 1, sent. n. 38448 del 18/10/02, rv. 222552: "Il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal g.i.p. a seguito di opposizione a decreto di condanna, per omessa enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, restituendogli gli atti, non è abnorme - in quanto il potere di dichiarare detta nullità è attribuito espressamente al giudice dibattimentale - e, pur potendosi configurare come illegittimo ove concretamente difettino i presupposti per la sua adozione, prevale, in forza della regola stabilita nell'art. 28 c.p.p., comma 2, su quello del g.i.p.". La contraria giurisprudenza (Cass., 1, sent. n. 16203 del 4/2/10, citata dal Gip che ha sollevato conflitto, ma anche Cass., 1, sent. n. 44565/10 del 25/11/10) riguarda il decreto penale in quanto tale, superato dalla sua rituale opposizione, mentre nella specie l'atto da modificare (l'imputazione da determinare) è il decreto di citazione (nonostante l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata faccia improprio riferimento al decreto penale).
Va disposto di conseguenza.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Gip del Tribunale di Torre Annunziata ad emettere nuovo decreto di giudizio immediato.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2013