Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2002, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
8059254 A A : D E . 0 2 342/02 K E A T S T N N A 7 E E I S 3 S R 1 I E IN NO DEL POPOLO E . A T N A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Jebars. Shoc Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: • Dott. Pasquale REALE - Presidente R.G.N. 1711/98 Cron. 5595 Bel. Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Ud. 05/11/01 Consigliere Dott. Francesco TIRELLI о с б CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 59254 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
UL LO, UL LO DITTA INDIVIDUALE;
intimati avverso la sentenza n. 122/96 della Commissione tributaria regionale di TRIESTE, depositata il 2001 09/12/96; 2169 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 05/11/01 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AR DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AR UL impugnò, a suo tempo, dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Trieste, all'epoca operante, un avviso di accertamento con il quale l'ufficio distrettuale II.DD. del capoluogo giuliano aveva rettificato in 76.045.000 il reddito di impresa da lui £. dichiarato, in £. 24.035.000, per il 1985. La commissione adita, con decisione n. 221/3/94 del 31 gennaio 1994, in accoglimento del reclamo, illegittimo l'avviso contestato condichiarò riferimento alla quantificazione dei ricavi. Sull'appello dell'Ufficio distrettuale II.DD. di Trieste, la Commissione tributaria regionale del la controversia Friuli-Venezia Giulia, cui era stata attribuita a mente dell'art. 72 d.lgs. . 31.12.1992 n. 546, con sentenza del 9 dicembre 6 2 5 1996, disatteso il gravame, confermò la pronuncia del primo giudice. La commissione tributaria regionale, sulla premessa che "l'avviso di accertamento contestato non considera (va) congruo il reddito di impresa dichiarato in quanto contrastante con ciò che risultava dalla verifica fiscale della Guardia di Finanza che aveva constatato l'esistenza di due 3 bolle di accompagnamento merci alterate nella trasportati", e si fondava, quantità dei beni pertanto, su "una presunzione di acquisto e di successiva vendita dei beni (di cui alle bolle cennate)" motivò la resa statuizione osservando che il detto atto impositivo "si basava su mere presunzioni semplici e non concordanti", perché "parte dall'asserita falsificazione di bolle di conseguenza presume maggiori accompagnamento e di corrispettivi non fatturati", quando, però, "il ricorso alla presunzione semplice non ammette che il fatto ignoto derivi da un'altra presunzione dal momento che viene a mancare la certezza della premessa"; affermando, ancora, che "l'Ufficio avrebbe dovuto sulla base dell'ipotesi formulata dalla Guardia di Finanza effettuare le necessarie verifiche contabili e documentali esaminando l'eventuale discordanza fra rimanenze finali e iniziali di magazzino, del raffronto fra il fatturato di acquisto e di vendita dei beni", così che se il risultato fosse stato positivo avrebbe suffragato l'ipotesi con elementi precisi concordanti dimostrandone la piena validità", mentre "dal momento che la quantificazione dei ricavi è stata fatta su elementi incerti e non 4 sufficientemente provati, l'accertamento appare illegittimo". Il Ministero delle finanze ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza suindicata, non notificata. AR UL, cui il ricorso stato notificato il 17 gennaio 1998, si è astenuto da ogni attività difensiva nella presente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero delle finanze, con il mezzo articolato per suffragare il ricorso, deduce che la pronuncia nei sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia deve essere cassata siccome inficiata da "violazione e falsa applicazione art. 39 d.p.r. 600/73 (e da) omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 62 d.lg.vo 546/92 e art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.". La p.a. ricorrente sostiene, in primo luogo, che "manca nella motivazione della decisione impugnata qualsiasi elemento da cui possa desumersi quale valutazione sia stata riservata al rinvenimento delle bolle alterate che, oggettivamente, costituiscono valida premessa per 5 risalire alla falsità della rispondenza contabile artatamente creata dal contribuente", e delle quali essa deducente si è servita ai fini dell'emissione del contestato avviso di accertamento, utilizzandole "sulla base del consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui nella prova per presunzioni la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non ha carattere di necessità, essendo sufficiente che l'esistenza di quest'ultimo derivi dal primo come conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile secondo un criterio di normalità"; lamenta, in secondo luogo, che il giudice del merito abbia pronunciato sulla situazione controversa del tutto ignorando le sue intese а segnalare che l'odiernodeduzioni intimato, in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio, era stato sottoposto a procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna ex art. 444 cod. proc. pen.; accampa, da ultimo, che, sulla scorta delle emergenze acquisite, la pretesa erariale avrebbe dovuto essere, non già disattesa ma, ravvisata meritevole di accoglimento. La censura è fondata nei termini di seguito precisati. 6 La ratio decidendi della sentenza impugnata si rivela lacunosa ed insufficiente, per non dire vacua ed inconsistente. Ed invero, l'asserzione contenuta nella motivazione della pronuncia in discorso, secondo la apportate quale le uniche prove dall'amministrazione finanziaria a supporto contestazione edell'avviso di accertamento in della pretesa erariale allo stesso sottesa sarebbero costituite da elementi presuntivi desunti da altra presunzione appare contraddetta dal rilievo, pure risultante dalla ripetuta motivazione, secondo cui quell'accertamento e quella pretesa sarebbero scaturiti dall'intervenuto rinvenimento di emergenze documentali "alterate". Sotto altro profilo, da dire che, alla stregua del principio giurisprudenziale per il quale la sentenza penale di applicazione della pena ہ ex art. 444 cod. proc. pen. è suscettibile di ھ و costituire rilevante elemento di prova per il ں giudice tributario, il quale, se intende disconoscerne l'efficacia probante, ha l'onere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale Amissione 7 (cfr., in proposito, Cass. Sez. trib., sent. n. chu 2724 del 24.II.2001), il dato la decisione discussa si appalesi pronunciata nell'omissione di ogni riferimento, e di ogni valutazione, alla deduzione della p.a. attuale ricorrente intesa a prospettare del fatto dila ricavabilità della dimostrazione evasione fiscale in argomento dalla sentenza penale, a suo tempo, resa nei confronti della controparte ex art. 444 cod. proc. pen. ridetto, si risolve in una ulteriore, determinante, lacuna della motivazione della decisione stessa. Il ricorso, quindi, non può non essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata ع و e rinvio della causa, per un rinnovato, completo د esame del merito, dinanzi ad una sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia diversa da quella che ha reso la pronuncia annullata, alla quale va demandato, altresì, il regolamento delle spese, anche, della presente fase processuale di legittimità (da correlarsi a quello che sarà l'esito finale complessivo della vertenza).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per il 8 regolamento delle spese, dinanzi ad una sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli- la Venezia Giulia diversa da quella che ha reso pronuncia cassata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di Lidanmi Pahrini, cassazione, il 5 novembre 2001. Il ReflatoreReflators Il Presidente 1 Lilemon DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 18.08 Innocenzo Battista IL GANGELIERE C AI SENSI DEL B L L A TE . B EN A T S E 1 A I 3 1 R . E N T A M