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Sentenza 13 ottobre 2023
Sentenza 13 ottobre 2023
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- 2. Atti osceni: il sesso in strada non è più reatoRedazione · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2016
Non costituisce più reato avere rapporti sessuali in luogo pubblico, neanche se commessi in area illuminata. Con il Decreto legislativo n. 8/2016 di gennaio, infatti, gli atti osceni in pubblico sono stati depenalizzati e sono ora punibili solo con sanzione amministrativa. Dopo il caso del settantenne di Catania beccato a masturbarsi nei pressi di un'università, la Corte di Cassazione annulla adesso con la sentenza n. 41731/2016 la pena comminata a un uomo e a una donna di Bologna. Il sesso in pubblico è punibile? Come si può leggere nella sentenza n. 41731 pubblicata il 5 ottobre, l'uomo e la donna, entrambi nati all'estero, avevano compiuto “atti sessuali” lungo la via pubblica “in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2023, n. 41731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41731 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UZ AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/12/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA Epidendio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1, perché improcedibile ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., per il rigetto nel resto del ricorso e per il rinvio alla Corte di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio;
lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. Massimiliano Maria Jelo di Lentini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco che, Penale Sent. Sez. 5 Num. 41731 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 12/09/2023 all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di AN UZ per le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione da aggiungere alla pena già applicata al predetto con sentenza di patteggiamento del 28 novembre 2017, irrevocabile il 19 gennaio 2018, pronunciata anch'essa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, e lo aveva condannato anche al risarcimento del danno in favore del fallimento, costituitosi parte civile. Ad AN UZ si contesta nel presente processo di avere, quale titolare della ditta individuale SAC di AN UZ, dichiarata fallita in data 9 maggio 2016, distratto anteriormente alla dichiarazione di fallimento somme di denaro per euro 886.000,00 derivanti da crediti pagati e non contabilizzati (capo 1), nonché di avere tenuto le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (capo 2). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso AN UZ, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto del primo motivo di appello riguardante l'interpretazione dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e dell'art. 649 cod. proc. pen. La Corte di appello si sarebbe limitata a motivare in ordine alla diversità delle condotte, circostanza che il ricorrente dichiara di non avere contestato, e trascrivere massime giurisprudenziali che riguardano l'applicazione dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, denominata «continuazione fallimentare», senza affrontare il tema del motivo di appello sull'esatta qualificazione giuridica della predetta norma. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e dell'art. 649 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che l'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 prevede un'aggravante soggetta al giudizio di bilanciamento, cosicché l'aumento di pena ad essa collegato non può essere applicato in caso di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti eventualmente applicate, e tuttavia non può sostenersi, come affermato nella sentenza impugnata, che la predetta disposizione non preveda una circostanza aggravante, ma solo un miglior trattamento sanzionatorio rispetto alla continuazione di cui all'art. 81 cod. pen. Dovendo la commissione di più fatti di bancarotta relativi allo stesso fallimento essere intesa come una vera e propria circostanza aggravante, come 2 del resto si arguisce dal titolo della medesima disposizione, non è possibile contestare i più fatti di bancarotta in processi separati, non potendo essere iniziato un nuovo processo per applicare una mera circostanza. Una diversa interpretazione sarebbe contrastante con il principio del giusto processo affermato dalla CEDU, che non consente di processare due volte un imputato per il medesimo fatto, seppure diversamente circostanziato. Erroneamente, quindi, la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione fondata sul ne bis in idem. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancanza o mera apparenza della motivazione in ordine all'aumento di pena conseguente alla condanna per le condotte di bancarotta per le quali si procede in questa sede, essendo la misura dell'aumento stata giustificata ricorrendo a mere clausole di stile ed affermazioni apodittiche, sebbene l'aumento di pena sia stato determinato in misura prossima al massimo, in quanto, tenuto conto della pena base per il reato più grave, individuato dalla sentenza di applicazione di pena in anni tre e mesi nove di reclusione, l'aumento massimo di pena per l'aggravante suddetta è pari ad anno uno e mesi tre di reclusione, mentre l'aumento complessivo applicato per detta aggravante risulta pari ad anno uno, mese uno e giorni quindici di reclusione, di poco inferiore al limite di un terzo della pena base. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del primo motivo. 1.1. Appare utile richiamare i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza Loy (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, dep. 26/05/2011, Loy, Rv. 249665). Con il precedente appena citato le Sezioni Unite hanno abbandonato la concezione unitaria del reato di bancarotta, secondo la quale le diverse violazioni integrerebbero un unico reato di bancarotta ed inciderebbero solo sul trattamento sanzionatorio, comportando l'applicazione dell'aggravante di cui al n. 1 del secondo comma dell'art. 219 legge fall., per abbracciare la concezione pluralista che afferma che in presenza di una pluralità di fatti di bancarotta commessi nell'ambito della medesima procedura concorsuale i singoli episodi delittuosi conservano la loro autonomia e vengono unificati esclusivamente ai fini del trattamento sanzionatorio;
difatti, l'applicazione dell'aggravante prevista dalla disposizione appena citata costituisce in realtà una ipotesi particolare di continuazione derogativa di quella ordinaria, di cui all'art. 81, secondo comma, 3 cod. pen. e più favorevole per l'imputato, poiché la pena base per il fatto più grave può essere aumentata al massimo nella misura di un terzo e perché, sul piano formale, l'aumento di pena discende dall'applicazione di un'aggravante, la cui efficacia sul trattamento sanzionatorio può anche essere esclusa per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze. In particolare, le Sezioni Unite affermano che «L'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. disciplina, nella sostanza, un'ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo giuridico, facendo ricorso formalmente allo strumento tecnico della circostanza aggravante». Peraltro, le Sezioni Unite hanno affermato espressamente che l'art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall. opera sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima operazione di bancarotta che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti indifferentemente dai precedenti artt. 216, 217 e 218 e che la diversità ontologica dei singoli fatti di bancarotta, unificati fittiziamente dall'art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall. si riflette sul giudicato, in quanto il giudicato intervenuto su uno dei fatti non è di ostacolo alla perseguibilità di altro e diverso fatto di bancarotta relativo allo stesso fallimento e che l'applicazione della «continuazione fallimentare» può trovare applicazione anche in executivis ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. 1.2. Tuttavia, nella sentenza di primo grado il Tribunale segnala che l'odierno ricorrente è già stato giudicato per «il delitto di cui agli articoli 216 c. 1 n. 1 e 2, 219 R.D. 267 del 1942 perché, in qualità di titolare della ditta individuale SAC di UZ AN, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lecco del 12.5.2016, distraeva in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, euro 1.660.000 circa mediante prelievi dalla cassa e dai conti aziendali, nonché l'utile di bilancio 2015 per euro 220.000 circa. In Lecco il 12.5.2016». Dal riferimento ai nn. 1 e 2 del primo comma dell'art. 216 I. fall. e dal tenore del capo di imputazione emerge che in quel processo sono stati contestati all'imputato sia la bancarotta fraudolenta patrimoniale, sia la bancarotta documentale, atteso che le scritture non davano atto dei prelievi dalla cassa e dai conti aziendali effettuati dall'imputato. Nel processo per il quale si procede in questa sede, sono state contestate all'imputato una condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere riscosso i crediti dell'impresa fallita senza riversare le relative somme nei conti della impresa, sia una condotta di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto nelle scritture contabili non si dava atto della avvenuta riscossione dei crediti e le stesse non permettevano di ricostruire il movimento degli affari. 4 Quanto alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale, l'imputato è stato già condannato con la sentenza divenuta irrevocabile per avere tenuto le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, cosicché in relazione a tale condotta deve ritenersi operante il divieto di un secondo giudizio ex art. 649 cod. proc. pen. Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte di appello ha affermato che il reato per il quale si procede in questa sede è diverso da quello per il quale l'imputato ha già riportato condanna in quanto le entità economiche oggetto di sottrazione da parte dell'imputato sono diversi.0 Le somme ed i valori sottratti per i quali lo UZ è stato condannato risultavano nella disponibilità della impresa individuale sula base delle risultanze delle scritture contabili, mentre il reato contestato all'imputato al capo B) in questo processo ha ad oggetto crediti incassati dall'imputato e non contabilizzati. Deve, però, considerarsi che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che è esclusa la configurabilità della continuazione nel caso di molteplici fatti di distrazione, in quanto le singole condotte di cui all'art. 216 legge fall. possono essere realizzate con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati, trattandosi di reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156) e, in tale ipotesi, non potendo trovare applicazione la continuazione fallimentare di cui all'art. 219 I. fall., neppure è possibile procedere ad un nuovo giudizio per ulteriori fatti di distrazione. In particolare, vi è il divieto di un nuovo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.) per una ulteriore ipotesi di distrazione di danaro, sul presupposto che il pur distinto fatto distrattivo contestato sia assorbito nel disvalore dell'unico reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale già giudicato, in quanto la maggior parte delle singole condotte previste nell'art. 216 L. fall. possono essere realizzate con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati, costituendo reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario. Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato 5 quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031), come nel caso di specie. In tali casi di reiterazione o di molteplicità di fatti nell'ambito dell'art. 216 n. 1 non trova, pertanto, applicazione l'aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, legge fall., che deroga alla disciplina del concorso materiale di reati e della continuazione e di conseguenza neppure è possibile procedere per le ulteriori condotte, non potendo essere aumentata la pena già inflitta con la sentenza già irrevocabile. In applicazione dei principi sopra esposti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata pai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. Così deciso il 12/09/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA Epidendio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1, perché improcedibile ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., per il rigetto nel resto del ricorso e per il rinvio alla Corte di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio;
lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. Massimiliano Maria Jelo di Lentini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco che, Penale Sent. Sez. 5 Num. 41731 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 12/09/2023 all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di AN UZ per le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione da aggiungere alla pena già applicata al predetto con sentenza di patteggiamento del 28 novembre 2017, irrevocabile il 19 gennaio 2018, pronunciata anch'essa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, e lo aveva condannato anche al risarcimento del danno in favore del fallimento, costituitosi parte civile. Ad AN UZ si contesta nel presente processo di avere, quale titolare della ditta individuale SAC di AN UZ, dichiarata fallita in data 9 maggio 2016, distratto anteriormente alla dichiarazione di fallimento somme di denaro per euro 886.000,00 derivanti da crediti pagati e non contabilizzati (capo 1), nonché di avere tenuto le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (capo 2). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso AN UZ, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto del primo motivo di appello riguardante l'interpretazione dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e dell'art. 649 cod. proc. pen. La Corte di appello si sarebbe limitata a motivare in ordine alla diversità delle condotte, circostanza che il ricorrente dichiara di non avere contestato, e trascrivere massime giurisprudenziali che riguardano l'applicazione dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, denominata «continuazione fallimentare», senza affrontare il tema del motivo di appello sull'esatta qualificazione giuridica della predetta norma. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e dell'art. 649 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che l'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 prevede un'aggravante soggetta al giudizio di bilanciamento, cosicché l'aumento di pena ad essa collegato non può essere applicato in caso di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti eventualmente applicate, e tuttavia non può sostenersi, come affermato nella sentenza impugnata, che la predetta disposizione non preveda una circostanza aggravante, ma solo un miglior trattamento sanzionatorio rispetto alla continuazione di cui all'art. 81 cod. pen. Dovendo la commissione di più fatti di bancarotta relativi allo stesso fallimento essere intesa come una vera e propria circostanza aggravante, come 2 del resto si arguisce dal titolo della medesima disposizione, non è possibile contestare i più fatti di bancarotta in processi separati, non potendo essere iniziato un nuovo processo per applicare una mera circostanza. Una diversa interpretazione sarebbe contrastante con il principio del giusto processo affermato dalla CEDU, che non consente di processare due volte un imputato per il medesimo fatto, seppure diversamente circostanziato. Erroneamente, quindi, la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione fondata sul ne bis in idem. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancanza o mera apparenza della motivazione in ordine all'aumento di pena conseguente alla condanna per le condotte di bancarotta per le quali si procede in questa sede, essendo la misura dell'aumento stata giustificata ricorrendo a mere clausole di stile ed affermazioni apodittiche, sebbene l'aumento di pena sia stato determinato in misura prossima al massimo, in quanto, tenuto conto della pena base per il reato più grave, individuato dalla sentenza di applicazione di pena in anni tre e mesi nove di reclusione, l'aumento massimo di pena per l'aggravante suddetta è pari ad anno uno e mesi tre di reclusione, mentre l'aumento complessivo applicato per detta aggravante risulta pari ad anno uno, mese uno e giorni quindici di reclusione, di poco inferiore al limite di un terzo della pena base. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del primo motivo. 1.1. Appare utile richiamare i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza Loy (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, dep. 26/05/2011, Loy, Rv. 249665). Con il precedente appena citato le Sezioni Unite hanno abbandonato la concezione unitaria del reato di bancarotta, secondo la quale le diverse violazioni integrerebbero un unico reato di bancarotta ed inciderebbero solo sul trattamento sanzionatorio, comportando l'applicazione dell'aggravante di cui al n. 1 del secondo comma dell'art. 219 legge fall., per abbracciare la concezione pluralista che afferma che in presenza di una pluralità di fatti di bancarotta commessi nell'ambito della medesima procedura concorsuale i singoli episodi delittuosi conservano la loro autonomia e vengono unificati esclusivamente ai fini del trattamento sanzionatorio;
difatti, l'applicazione dell'aggravante prevista dalla disposizione appena citata costituisce in realtà una ipotesi particolare di continuazione derogativa di quella ordinaria, di cui all'art. 81, secondo comma, 3 cod. pen. e più favorevole per l'imputato, poiché la pena base per il fatto più grave può essere aumentata al massimo nella misura di un terzo e perché, sul piano formale, l'aumento di pena discende dall'applicazione di un'aggravante, la cui efficacia sul trattamento sanzionatorio può anche essere esclusa per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze. In particolare, le Sezioni Unite affermano che «L'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. disciplina, nella sostanza, un'ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo giuridico, facendo ricorso formalmente allo strumento tecnico della circostanza aggravante». Peraltro, le Sezioni Unite hanno affermato espressamente che l'art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall. opera sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima operazione di bancarotta che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti indifferentemente dai precedenti artt. 216, 217 e 218 e che la diversità ontologica dei singoli fatti di bancarotta, unificati fittiziamente dall'art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall. si riflette sul giudicato, in quanto il giudicato intervenuto su uno dei fatti non è di ostacolo alla perseguibilità di altro e diverso fatto di bancarotta relativo allo stesso fallimento e che l'applicazione della «continuazione fallimentare» può trovare applicazione anche in executivis ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. 1.2. Tuttavia, nella sentenza di primo grado il Tribunale segnala che l'odierno ricorrente è già stato giudicato per «il delitto di cui agli articoli 216 c. 1 n. 1 e 2, 219 R.D. 267 del 1942 perché, in qualità di titolare della ditta individuale SAC di UZ AN, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lecco del 12.5.2016, distraeva in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, euro 1.660.000 circa mediante prelievi dalla cassa e dai conti aziendali, nonché l'utile di bilancio 2015 per euro 220.000 circa. In Lecco il 12.5.2016». Dal riferimento ai nn. 1 e 2 del primo comma dell'art. 216 I. fall. e dal tenore del capo di imputazione emerge che in quel processo sono stati contestati all'imputato sia la bancarotta fraudolenta patrimoniale, sia la bancarotta documentale, atteso che le scritture non davano atto dei prelievi dalla cassa e dai conti aziendali effettuati dall'imputato. Nel processo per il quale si procede in questa sede, sono state contestate all'imputato una condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere riscosso i crediti dell'impresa fallita senza riversare le relative somme nei conti della impresa, sia una condotta di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto nelle scritture contabili non si dava atto della avvenuta riscossione dei crediti e le stesse non permettevano di ricostruire il movimento degli affari. 4 Quanto alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale, l'imputato è stato già condannato con la sentenza divenuta irrevocabile per avere tenuto le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, cosicché in relazione a tale condotta deve ritenersi operante il divieto di un secondo giudizio ex art. 649 cod. proc. pen. Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte di appello ha affermato che il reato per il quale si procede in questa sede è diverso da quello per il quale l'imputato ha già riportato condanna in quanto le entità economiche oggetto di sottrazione da parte dell'imputato sono diversi.0 Le somme ed i valori sottratti per i quali lo UZ è stato condannato risultavano nella disponibilità della impresa individuale sula base delle risultanze delle scritture contabili, mentre il reato contestato all'imputato al capo B) in questo processo ha ad oggetto crediti incassati dall'imputato e non contabilizzati. Deve, però, considerarsi che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che è esclusa la configurabilità della continuazione nel caso di molteplici fatti di distrazione, in quanto le singole condotte di cui all'art. 216 legge fall. possono essere realizzate con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati, trattandosi di reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156) e, in tale ipotesi, non potendo trovare applicazione la continuazione fallimentare di cui all'art. 219 I. fall., neppure è possibile procedere ad un nuovo giudizio per ulteriori fatti di distrazione. In particolare, vi è il divieto di un nuovo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.) per una ulteriore ipotesi di distrazione di danaro, sul presupposto che il pur distinto fatto distrattivo contestato sia assorbito nel disvalore dell'unico reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale già giudicato, in quanto la maggior parte delle singole condotte previste nell'art. 216 L. fall. possono essere realizzate con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati, costituendo reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario. Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato 5 quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031), come nel caso di specie. In tali casi di reiterazione o di molteplicità di fatti nell'ambito dell'art. 216 n. 1 non trova, pertanto, applicazione l'aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, legge fall., che deroga alla disciplina del concorso materiale di reati e della continuazione e di conseguenza neppure è possibile procedere per le ulteriori condotte, non potendo essere aumentata la pena già inflitta con la sentenza già irrevocabile. In applicazione dei principi sopra esposti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata pai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. Così deciso il 12/09/2023.