Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/01/2003, n. 256
CASS
Sentenza 10 gennaio 2003

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La pronuncia sulla giurisdizione da parte delle Sezioni Unite presuppone la risoluzione delle questioni che, rispetto ad essa, si pongono con carattere di pregiudizialità logico - giuridica; ne consegue che la cognizione delle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., si estende all'esame della questione relativa all'ammissibilità dell'atto di appello, atteso che la conferma della statuizione di inammissibilità del gravame pronunciata dalla corte territoriale precluderebbe, data la formazione del giudicato, l'esame della questione di giurisdizione posta con altro motivo di ricorso.

Nel sistema dell'assistenza sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, le convenzioni tra le USL e le case di cura o le minori strutture private, stipulate ai sensi dell'art. 44 della detta legge, hanno natura di contratti di diritto pubblico che danno vita a rapporti qualificabili come concessioni amministrative; pertanto, le controversie che abbiano per oggetto principale la determinazione del contenuto della convenzione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto rappresentano cause pregiudiziali rispetto a quelle riguardanti il pagamento dei corrispettivi, e quindi attraggono queste ultime nella propria giurisdizione. (Principio affermato in relazione a fattispecie cui non era applicabile, "ratione temporis", la nuova disciplina della giurisdizione in materia di pubblici servizi "ex" art. 7 legge 21 luglio 2000, n. 205).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/01/2003, n. 256
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 256
    Data del deposito : 10 gennaio 2003

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