Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 2
La pronuncia sulla giurisdizione da parte delle Sezioni Unite presuppone la risoluzione delle questioni che, rispetto ad essa, si pongono con carattere di pregiudizialità logico - giuridica; ne consegue che la cognizione delle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., si estende all'esame della questione relativa all'ammissibilità dell'atto di appello, atteso che la conferma della statuizione di inammissibilità del gravame pronunciata dalla corte territoriale precluderebbe, data la formazione del giudicato, l'esame della questione di giurisdizione posta con altro motivo di ricorso.
Nel sistema dell'assistenza sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, le convenzioni tra le USL e le case di cura o le minori strutture private, stipulate ai sensi dell'art. 44 della detta legge, hanno natura di contratti di diritto pubblico che danno vita a rapporti qualificabili come concessioni amministrative; pertanto, le controversie che abbiano per oggetto principale la determinazione del contenuto della convenzione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto rappresentano cause pregiudiziali rispetto a quelle riguardanti il pagamento dei corrispettivi, e quindi attraggono queste ultime nella propria giurisdizione. (Principio affermato in relazione a fattispecie cui non era applicabile, "ratione temporis", la nuova disciplina della giurisdizione in materia di pubblici servizi "ex" art. 7 legge 21 luglio 2000, n. 205).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/01/2003, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO DELLI PRISCOLI - Primo presidente f.f. -
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente di sezione -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO CA DE SS DI DA IS DITTA INDIVIDUALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 12, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MARVASI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI ORECCHIONI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 25/00 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, depositata il 10/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso, giurisdizione dell'A.G.A..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 marzo 1995 il Tribunale di Tempio Pausania, accogliendo l'opposizione proposta dalla USL n.3 della stessa città, revocava il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento in favore dell'Istituto CA IC GA di somme pretese a titolo di competenze relative a prestazioni di laboratorio effettuate nel 1990 e spettanti in forza di una convenzione stipulata con detto Istituto. Tale decisione veniva impugnata dall'Istituto GA con appello notificato alla ASL, n.2 di Olbia, già USL n.3 di Tempio Pausania, che si costituiva in giudizio.
Con sentenza del 10 febbraio 2000 la Corte di Appello di Cagliari dichiarava l'inammissibilità dell'appello, rilevando che lo stesso era stato proposto nei confronti di soggetto diverso sia da quello che aveva partecipato al giudizio di primo grado sia da quello succeduto ad esso in corso di causa, e cioè la Regione Autonoma Sardegna.
Avverso questa decisione l'Istituto CA IC GA, in persona della titolare Fernanda Marchisio, propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La parte intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, denunciandosi la violazione e falsa applicazione degli artt.6 legge 23 dicembre 1994 n.724, 2, comma 14, legge n.549/1995, 56 legge Regione Sardegna 15 aprile 1998 n. 11, si censura la decisione del Tribunale che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'attuale ricorrente. In relazione all'avvenuta successione ex lege delle Regioni nei rapporti obbligatori già facenti capo alle soppresse Unità Sanitarie Locali, si osserva che il processo instaurato nei confronti di una U.S.L. prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie, salvo che intervenga o sia chiamata in causa la regione quale successore a titolo particolare. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata emanata nei confronti della USL n.3 di Tempio Pausania, in assenza di una comunicazione dell'evento della sua soppressione ad opera dei procuratori costituiti;
legittimamente, quindi, l'impugnazione è stata proposta nei confronti dell'ente soppresso e notificata ai procuratori del medesimo costituiti in primo grado.
Sotto altro profilo, la parte ricorrente rileva che nel giudizio di appello si è costituita la A.S.L. n.2, di Olbia, il cui direttore generale è contestualmente legale rappresentante della gestione liquidatoria della U.S.L. n.3 di Tempio Pausania;
l'art.56 della legge regionale Sardegna 15 aprile 1988 n. 11 attribuisce ai
Direttori generali delle A.S.L., quali legali rappresentanti delle gestioni stralcio liquidatori delle U.S.L., la titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo a dette gestioni.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art.360 n. 1 cod.proc.civ., la violazione dei criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, sul rilievo che la controversia non riguardava soltanto il pagamento dei corrispettivi dovuti in base alla convenzione stipulata con l'istituto, ma si estendeva al contenuto della stessa;
il giudice di primo grado si era spinto a valutare tale convenzione, pronunciando così in materia attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
1.3. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione delle norme contenute nella convenzione regolanti i rapporti fra le parti, si deduce che l'autorizzazione della U.S.L. rappresentava per l'ente un atto dovuto, sicché il suo mancato rilascio costituiva inadempimento di un preciso impegno contrattuale.
1.4. Con il quarto motivo, l'attuale ricorrente deduce ai sensi degli artt.360 nn. 4 e 5 cod.proc.civ. l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, richiamando la doglianza già svolta con l'atto di appello in ordine al mancato accertamento del rilascio delle autorizzazioni.
2.1. La Corte osserva che la pronuncia sulla giurisdizione da parte delle Sezioni Unite presuppone la risoluzione delle questioni che, rispetto ad essa. si pongono con carattere di pregiudizialità logico - giuridica (cfr. Cass. Sez. Un. 12 dicembre 2001 n. 15712, 22 gennaio 2002 n. 711); ne consegue che la cognizione delle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., si estende all'esame della questione di ammissibilità dell'appello oggetto del primo motivo di ricorso, posto che la conferma della relativa statuizione della Corte territoriale precluderebbe, data la formazione del giudicato, l'esame della questione di giurisdizione posta con il secondo motivo.
2.2. Il primo motivo merita accoglimento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Un. 26 febbraio 1999 n. 102, 30 novembre 2000 n. 1237, oltre a successive conformi) a norma dell'art. 6 legge 23 dicembre 1994 n. 724, con la soppressione delle unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle aziende unità sanitarie locali, si è realizzata la successione ex lege a titolo particolare delle regioni nei rapporti obbligatori già facenti capo agli enti estinti, caratterizzata da una procedura di liquidazione affidata ad un'apposita gestione stralcio, strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante, individuata nell'ufficio responsabile della struttura sanitaria di riferimento (della cui soggettività usufruisce per tutta la durata della fase liquidatoria) e rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore;
pertanto, il processo instaurato nei confronti di una U.S.L. prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie. Nella specie, la sentenza di primo grado è stata resa nei confronti della USL n.3 di Tempio Pausania, che aveva introdotto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
intervenuta la soppressione dell'ente, tale decisione è stata impugnata dall'attuale ricorrente con atto di appello diretto alla "AUSL n.2 di Olbia già USL n.3 di Tempio Pausania" e notificato al procuratore costituito per l'opponente nel giudizio di primo grado.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, tale dizione, in quanto correlata all'avvicendamento della neocostituita Azienda unità sanitaria locale alla precedente USL, identifica il contraddittore nel giudizio di appello - nonostante l'erroneo riferimento alla ASL, non subentrata nel rapporto obbligatorio controverso - nella USL n.3, che risulta espressamente indicata (tenuto conto anche della notifica dell'atto al procuratore costituito dell'ente convenuto in primo grado) - e cioè nel medesimo soggetto che aveva partecipato a tale giudizio, in conformità al principio di cui all'art. 111 cod.proc.civ.
3.1. Passando quindi all'esame della questione di giurisdizione posta con il secondo motivo di ricorso, va qui richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui nel sistema dell'assistenza sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833, le convenzioni tra le U.S.L. e le case di cura (o le minori strutture private), stipulate ai sensi dell'art. 44 della detta legge, hanno natura di contratti di diritto pubblico che danno vita a rapporti qualificabili come concessioni amministrative;
le relative controversie, pertanto, sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi, regionali, in primo grado, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n.1034, ad eccezione delle questioni concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (v. per tutte Cass. Sez. Un. 24 novembre 1994 n. 9971, 27 settembre 1997 n. 9500, 20 febbraio 1999 n. 88). Si è precisato in proposito che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie che abbiano per oggetto principale la determinazione del contenuto della convenzione, in quanto rappresentano cause pregiudiziali rispetto a quelle riguardanti il pagamento dei corrispettivi, e quindi attraggono queste ultime nella propria giurisdizione (v. oltre alla sentenza n.88/1999 cit. Cass. Sez. Un. 12 marzo 1999 n. 122, 22 ottobre 2001 n. 12940; cfr. - anche Cass. Sez. Un. 19 marzo 1999 n. 163, con particolare riferimento all'ipotesi in cui si discuta della legittimità del potere della USL di subordinare alla sua autorizzazione l'accesso alle prestazioni sanitarie). Nella specie, la disamina in ordine alla fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'Istituto CA IC GA presuppone l'identificazione delle obbligazioni derivanti dalla convenzione e quindi la determinazione del contenuto della medesima, costituente oggetto della lite nel giudizio instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Va dunque affermata "ratione temporis", anche a prescindere dalla nuova disciplina del riparto della giurisdizione in materia di pubblici servizi (art. 7 legge 21 luglio 2000, n. 205), la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, restando assorbiti il terzo e quarto motivo di ricorso. Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, data la mancata costituzione della parte intimata;
si ravvisano poi giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Nulla per le spese del presente giudizio. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio di merito.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003