Sentenza 30 maggio 2002
Massime • 1
Nel sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 689 del 1981, richiamata dall'art. 33 della legge reg. del Veneto n. 44 del 1982 in materia di disciplina delle cave, responsabile della violazione amministrativa è la persona fisica, mentre la persona giuridica è obbligata in solido con il rappresentante o dipendente della stessa che sia autore della violazione. La responsabilità solidale dell'ente può essere fatta valere indipendentemente dalla identificazione, nel testo dell'ordinanza - ingiunzione, dell'autore materiale dell'illecito (fattispecie in tema di prelievo di materiale in violazione dei limiti stabiliti all'autorizzazione regionale allo sfruttamento di cava ex art. 33 citata legge reg. del Veneto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2002, n. 7909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7909 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso l'avvocato PAOLETTI NICOLÒ, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TESSIER GIANLUCA, giusta procura speciale per Notaio Umberto Ferrigato di Schio, rep. n. 112299 del 27.5.1999;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso l'avvocato SALVATORE DI MATTIA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
FALLIMENTO SARTORI ESCAVAZIONI Srl;
- intimato -
avverso la sentenza n. 33/98 della Pretura di VICENZA, Sezione distaccata di SCHIO, depositata il 20/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2001 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Paoletti, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Di Mattia, che chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 giugno 1996, le società RI IO s.r.l. e DE s.p.a. proponevano opposizione contro l'ordinanza ingiunzione prot. N. 23387/Urb, emessa dal Presidente della Provincia di Vicenza il 15 aprile 1996 e notificata il 21 aprile 1996, con la quale era stato ad esse ingiunto il pagamento di una sanzione di lire 125.272.842.
Esponevano:
- che la società RI aveva eseguito per conto della DE escavazioni nel Comune di Malo nella cava di San Rocco, autorizzata con provvedimento della Giunta regionale Veneto n. 1651 del 19 aprile 1994, che al punto 3 consentiva l'asporto di materiale di cava diverso dall'argilla;
- che il Comune di Malo aveva redatto processo verbale d'illecito amministrativo del 3 novembre 1995, sanzionabile nella misura di lire 120.705.100, contestando alla RI di aver effettuato ripetute escavazioni di materiale ghiaioso a notevole profondità, e precisamente su un'area pari a 1974,49 mq. ad una profondità di m. 6,90, superando il limite di profondità massima autorizzata, con asporto di volume di materiale ghiaioso pari a 7.700,511 mc.. Le ricorrenti sostenevano:
- l'incompetenza del Comune di Malo all'accertamento della violazione;
- l'insussistenza del fatto contestato, per assoluta mancanza di prova;
- la mancanza di specifica motivazione in ordine alle eccezioni espresse nella memoria difensiva ed il semplice rinvio ad un parere, espresso da un gruppo di lavoro per le sanzioni in materia di cave, che non era previsto dalla legge;
- la contraddittorietà del parere tra le premesse e le conclusioni;
- il rispetto della prescrizione di cui all'art. 44 lett. g L. 44/1982, non essendo stata superata la profondità di scavo consentita di mt. 14,43, contenuta a pag. 31 del progetto di coltivazione approvato dalla Regione Veneto con la delibera di autorizzazione.
Con sentenza del 6 - 20 aprile 1998, il RE di Vicenza, sezione distaccata di Schio, rigettava l'opposizione e compensava le spese. osservava, in particolare:
a) che non sussisteva l'eccepita nullità per violazione degli artt. 7 e segg. della legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
b) che non era fondata nemmeno l'eccezione di incompetenza dell'autorità che aveva accertato la violazione, poiché l'art. 28 L.R. Veneto 7 settembre 1982 n. 44 attribuiva le funzioni di vigilanza, alla Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente interessati;
c) che la motivazione del provvedimento sanzionatorio era sufficiente e non contraddittoria;
d) che costituiva illecito per inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio, ai sensi dell'art. 33, comma 2, L.R. Veneto n. 44 del 1982, anche il superamento delle quote di profondità massima nell'escavazione, indipendentemente dal fatto che il materiale asportato oltre la sagoma prevista dalle sezioni del progetto di coltivazione approvato non alterasse il volume globale autorizzato all'asportazione;
e) che il calcolo dei maggiori volumi scavati in difformità dall'autorizzazione era stato eseguito a mezzo di misurazioni e computi metrici oggettivamente verificabili su base geometrico- matematica;
f) che la ditta RI IO operava nell'area di cava per conto e nell'interesse della DE, la quale doveva pertanto rispondere in proprio della violazione, salvi eventuale diritto di regresso, quanto meno in base al principio di solidarietà di cui all'art. 6 della legge n. 689 del 1981. Avverso tale sentenza la s.p.a. DE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati con memoria. L'Amministrazione provinciale di Vicenza, autorizzata con delibera della Giunta, ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta violazione degli artt. 28 e 33 L.R. Veneto n. 44/1982, degli artt. 13 e segg. L. n. 689/1981 e dell'art. 7 L. n. 241/1990, nonché insufficiente motivazione.
Ai sensi dell'art. 28 citato, al Comune compete soltanto la vigilanza, ma non anche la competenza a contestare ed applicare la sanzione, che spetta solo all'Amministrazione provinciale, ai sensi del successivo art. 33, comma 6.
La Polizia municipale, accertata la presunta violazione, avrebbe dovuto informare l'Amministrazione provinciale, la quale avrebbe potuto, se del caso, contestare la violazione previa notifica dell'avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 citato, avviso che era mancato.
2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. con l'opposizione dinanzi al RE era stato sostenuto che, ai sensi della L.R. n. 44 del 1982, ogni accertamento di illecito amministrativo ed applicazione di sanzione doveva essere effettuata dall'Amministrazione provinciale, dal che discendeva l'incompetenza assoluta del Comune di Malo, fatto che viziava l'intero procedimento. Il RE ha ritenuto non fondata l'eccezione d'incompetenza dell'autorità che aveva accertato la violazione contestata poiché l'art. 28 della legge citata attribuisce anche al Comune funzioni di vigilanza.
In questa sede, la ricorrente ripropone la questione sotto il profilo della competenza a contestare la violazione e quello dell'applicazione della sanzione.
Il primo profilo è inammissibile, non essendo stato sollevato con l'opposizione al pretore.
Il secondo profilo è infondato, poiché l'applicazione delle sanzioni è stata disposta con l'ordinanza ingiunzione del Presidente della Provincia, e quindi nel rispetto della previsione contenuta nell'art. 33, comma 5, della L.R. n. 44 del 1982.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, essa non
è configurabile, data la compatibilità delle norme contenute nella legge n. 689 del 1981 con l'articolo citato, in relazione ad un procedimento sanzionatorio, come quello in esame, riguardante l'effettuazione di scavi ad una profondità superiore a quella prevista nell'autorizzazione alla coltivazione della cava, nel quale sussistono ragioni di urgenza ai fini dell'immediata verifica dell'effettivo stato dei luoghi. All'accertamento della violazione deve seguire la contestazione immediata o la notifica degli estremi della violazione (art. 14 della legge n. 689 del 1981). In tal modo viene fornita al trasgressore piena conoscenza sia del procedimento avviato nei suoi confronti sia degli elementi su cui l'accertamento si fonda. Nella specie, dalla sentenza impugnata si ricava che era stata effettuata la tempestiva notifica sia del processo verbale dell'1.6.1995, relativo al sopralluogo della Polizia Municipale in data 11.5.1995, sia del processo verbale del 6.11.1995, relativo al sopralluogo della Polizia Municipale in data 24.10.1995. È anche il caso di rilevare che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 689 del 1981, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità, così che è assicurata anche la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 7 e segg. L.
7.8.1990 n. 241, nonché insufficiente motivazione.
A seguito d'istanza di accesso non erano stati ne' comunicati ne' resi disponibili i documenti di accertamento della violazione poi depositati dall'amministrazione nel corso del processo. con conseguente illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per violazione degli artt. 7 e 10 della legge citata.
Se poi gli atti non fossero stati in possesso dell'Amministrazione provinciale, come ritenuto dal RE, allora sarebbe stato pienamente fondato il vizio di carenza di istruttoria e di mancanza di motivazione, in quanto ciò dimostrava che il Gruppo di lavoro ed il Presidente della provincia avevano, il primo espresso il parere e il secondo adottato l'ingiunzione, senza conoscere gli accertamenti tecnici eseguiti dal Comune.
4. Anche questo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
La ricorrente difetta di interesse in ordine alla pretesa violazione degli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990, essendo la questione irrilevante ai fini della decisione, posto che la sentenza impugnata - non censurata sul punto - ha affermato che i documenti all'epoca detenuti dall'Amministrazione presso i propri uffici erano quelli già in possesso della parte.
Ciò non comporta automaticamente, come sostenuto dalla società DE, un difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, potendo i presupposti della violazione trovare riscontro negli elementi contenuti nella medesima ordinanza ingiunzione nonché negli atti da essa richiamati.
5. Il terzo motivo esprime una doglianza di violazione degli artt. 18 e 23 L. 24 novembre 1981 n. 689, 3 L. 7 agosto 1990 n. 241, 33 L.R. Veneto 7 settembre 1982 n. 44, nonché insufficiente motivazione. I verbali di accertamento non erano congruamente motivati non specificando le modalità con cui sarebbero stati effettuati i rilievi e chi li avrebbe svolti.
Di fronte all'eccezione di violazione dell'art. 44 L.R. Veneto n. 44/1982, per non avere l'Amministrazione tenuto conto che in base a tale norma il limite massimo di profondità degli scavi era mt. 14,43, mentre la contestazione riguardava una profondità di mt. 6,90, il RE si era limitato apoditticamente ad affermare che si trattava di uno dei criteri previsti dalla L.R. in mancanza del PRAC e del PPAC, ma aveva omesso di fornire qualsiasi motivazione in merito al fatto che, come era stato dedotto fin dalla prima memoria presentata alla Provincia, tale profondità massima di mt. 14,43 era anche espressamente contemplata alla pag. 31 del progetto di coltivazione approvato dalla stessa Regione Veneto. Il rapporto descrittivo della Polizia municipale del 28.10.1996, redatto non nella immediatezza della contestazione, ma ad hoc in relazione al giudizio pendente, non era idoneo a far comprendere come fosse stata determinata l'esatta quantità di materiale ghiaioso illegittimamente asportato, sotto il profilo dello stato dei luoghi, delle profondità e sotto il profilo della determinazione della quantità e della qualità del materiale ritenuto escavato abusivamente. Tutto il materiale calcolato dal Comune era stato apoditticamente ritenuto ghiaia, nonostante si trattasse di una cava di argilla.
6. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione della L.R. Veneto n. 44/1982, nonché insufficiente motivazione. Le opponenti avevano eccepito che il parere del Gruppo di Lavoro per le sanzioni amministrative in materia di cave non era previsto da alcuna norma di legge e che il rinvio puro e semplice ad un parere non era sufficiente ad integrare l'obbligo di motivazione di cui al combinato disposto degli artt. 18 L. 689/1981, 3 L. 241/1990 e 33 L.R. Veneto 44/1982. La motivazione fornita dal RE era insufficiente, perché se è vero che la P.A. può chiedere pareri non previsti dalla legge, essa non può limitarsi a recepirli acriticamente nel proprio provvedimento. Il RE si era limitato ad affermazioni apodittiche, non risultando che il Gruppo di lavoro costituisse un'articolazione interna istituita in forza di atti a valenza autorganizzatoria.
7. I due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, non meritano accoglimento.
Il RE ha ritenuto che il provvedimento sanzionatorio, per se redatto in modo sintetico, avesse descritto il comportamento illecito - consistente nell'effettuazione di escavazioni oltre la profondità prevista nel progetto autorizzato - disattendendo le questioni di merito ed interpretative evocate dalle parti nello scritto difensivo;
ha pure osservato che, con l'espresso richiamo ai verbali di accertamento, conosciuti dalle parti, era stato fatto riferimento alle contestazioni relative ad area e profondità di scavo, al volume di materiale scavato ed alla tipologia qualitativa di esso. Deve, pertanto, escludersi la lamentata mancanza di motivazione del provvedimento sanzionatorio, denunciata con riferimento agli artt. 18 della legge n. 689 del 1981 e 3 della legge n. 241 del 1990. Quanto alla decisione in ordine all'opposizione, essa è stata basata sul fatto che l'atto di autorizzazione prevedeva espressamente una profondità massima di scavo di mi. 3 dal piano di campagna, mentre la profondità di mi. 14.43 non costituiva che uno dei criteri "transitori" ai quali la Giunta regionale doveva attenersi ai sensi dell'art. 44 L.R.V. 44 del 1982 fino all'entrata in vigore del "PRAC" e del "PPAC".
Ora, risulta del tutto corretta, sia dal punto di vista logico che da quello giuridico, la prevalenza data dal giudicante ad una prescrizione espressa contenuta nell'atto di autorizzazione rispetto alla previsione di una diversa profondità di scavo, anche se contenuta nel progetto di coltivazione approvato dalla stessa Regione Veneto, atteso che tale previsione è stata ricondotta ad uno dei criteri transitori sopra indicati, i quali non escludevano la possibilità che l'autorizzazione stabilisse una profondità inferiore.
La valutazione, in punto di fatto, in ordine alla quantità del materiale asportato ed alla sua natura si basa su elementi ricavati dalle risultanze processuali, interpretate in modo non illogico e si sottrae, quindi, a censura in questa sede. È il caso di sottolineare che già dal processo verbale risultava la profondità dello scavo, l'area sulla quale esso era stato effettuato e la natura ghiaiosa del materiale, come si ricava dalla narrativa della sentenza impugnata. Il RE ha, poi, osservato in particolare che l'esame del rapporto descrittivo delle operazioni eseguite dagli organi accertatori (Polizia Municipale di Malo), acquisito in corso di istruttoria, dimostrava come il calcolo dei maggiori volumi scavati in difformità dall'autorizzazione era stato eseguito a mezzo misurazioni e computi metrici per certi versi elementari ma, proprio per questo, lineari, oggettivamente verificabili su base geometrico-matematica. Il giudicante ha pure ritenuto che l'asportazione di materiale ghiaioso tout-vernant potesse essere considerata una circostanza ammessa di fatto dalle opponenti, le quali avevano dedotto che l'asportazione, per qualunque uso, del materiale di cava, diverso dall'argilla, ad essa associato (e quindi anche il tout vernant) era autorizzata dal punto 3 della delibera regionale di autorizzazione n. 1651 del 19.4.1994.
Infine, il richiamo contenuto nell'ordinanza-ingiunzione, tra l'altro, al parere espresso dal Gruppo di Lavoro per le sanzioni in materia di cave non rende illegittimo il provvedimento sanzionatorio, ma ne integra il contenuto. È anche il caso di sottolineare che dalla sentenza impugnata si ricava che le stesse opponenti hanno invocato la parte del suddetto parere (riguardante la circostanza che il materiale escavato non eccedeva le quantità autorizzate) considerata a proprio favore.
8. Con il quinto mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta violazione degli artt. 3 e 6 L. 689/1981, nonché insufficiente motivazione.
Relativamente alla richiesta applicazione dell'esimente della buona fede ex art. 3 L. 689/1981, risultava dagli stessi verbali della polizia municipale che la s.p.a. DE non aveva effettuato alcuna escavazione. Nessun addebito poteva essere ad essa ascritto, indipendentemente dal fatto, apoditticamente affermato dal RE, che la coltivazione della cava avvenisse per conto della DE, fatto che, in base all'art. 6 L. n. 689/1981 non era sufficiente a concretare una fattispecie di responsabilità solidale, anche perché la DE aveva affidato la coltivazione della cava alla RI, che avrebbe dovuto rispettare l'autorizzazione regionale.
9. Il motivo è infondato.
La questione della pretesa buona fede da parte della società DE è irrilevante, riguardando l'elemento soggettivo di cui all'art. 3 della legge n. 689 del 1981 l'autore della violazione e non la persona giuridica responsabile in via solidale, quale è stata ritenuta dal RE la società DE.
Secondo il RE era pacifico e non controverso che la ditta RI IO operasse nell'area di cava per conto e nell'interesse della DE, la quale doveva pertanto rispondere della violazione quanto meno in base al principio di solidarietà di cui all'art. 6 della legge n. 689 del 1981. Rileva il Collegio che, nel sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 689 del 1981, richiamata dall'art. 33 della L.R. n.44 del 1982, responsabile della violazione amministrativa è la persona fisica, mentre la persona giuridica è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da lui dovuta nei casi previsti dall'art. 6 della citata legge del 1981, tra i quali è previsto quello in cui la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente della persona giuridica.
È anche opportuno sottolineare che, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 689 del 1981, quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. Nella specie, dati i rapporti intercorrenti tra le due società - la DE, quale titolare dell'autorizzazione alla coltivazione della cava e la RI IO, quale affidataria dei lavori - era configurabile un concorso tra i rappresentanti legali delle due società, poiché al rappresentante legale della RI IO era imputabile l'effettuazione dello scavo oltre il limite consentito dall'autorizzazione ed al rappresentante legale della seconda era imputabile quanto meno l'omessa vigilanza sul rispetto dei limiti dell'autorizzazione.
Dalla responsabilità del rappresentante legale della s.p.a. DE deriva, in base al comma terzo del citato art. 6, l'obbligazione solidale della medesima società, la quale può essere fatta valere indipendentemente dall'identificazione, nel testo dell'ordinanza ingiunzione dell'autore materiale dell'illecito (Cass. 23 aprile 1991 n. 4405). 10. Con il sesto motivo la ricorrente deduce l'incostituzionalità dell'art. 33 L.R. Veneto 7 settembre 1982 n. 44 in relazione all'art. 3 Cost. Appare del tutto irragionevole la piena equiparazione, ai fini della sanzionabilità e dell'ammontare della sanzione, tra la condotta di chi effettui uno scavo in difformità dell'autorizzazione, ma nel rispetto dei limiti massimi di legge o di piano, e per il quale potrebbe ottenere l'autorizzazione, e la condotta di chi, invece, effettui uno scavo non osservando i limiti massimi di legge o di piano, per il quale non potrebbe comunque ottenere l'autorizzazione. Nella specie era pacifico che lo scavo era comunque rispettoso del limite massimo di profondità previsto dall'art. 44 L.R. 44/1982 di 14,43 metri.
11. La questione di costituzionalità è manifestamente infondata, ponendosi essa in termini diversi da quelli prospettati, atteso che, come si è detto, è stato correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata che lo scavo fosse stato effettuato in violazione del limite di profondità previsto dall'autorizzazione. 12. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
13. La ricorrente deve essere condannata a rimborsare alla controricorrente, in ragione della soccombenza, le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condannala ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 222.800 oltre a lire 8.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2002