Sentenza 17 luglio 1999
Massime • 3
Il risarcimento del danno per la svalutazione monetaria può essere riconosciuto solo fino alla sentenza che lo dispone, e non estendersi fino al saldo, non potendo ipotizzarsi una svalutazione virtuale, della quale sono incerti sia l'"an" che il "quantum".
In tema di retrocessione, ai fini della liquidazione del danno del soggetto espropriato, per l'impossibilità di restituzione del bene, il danno risarcibile è pari alla differenza tra valore venale del bene (che sarebbe altrimenti rientrato nel patrimonio dell'espropriato) ed il prezzo della retrocessione; detti valori di comparazione debbono riferirsi entrambi, necessariamente, al medesimo momento, ed esprimersi, perciò, in moneta omogenea.
Nel giudizio di cassazione, non può darsi rilievo alla richiesta dei difensori di dichiarare estinto il giudizio perché è cessata la materia del contendere, la quale, ove non risulti da elementi obiettivi la transazione della lite o il sopravvenuto difetto d'interesse, importando disposizione del diritto in contesa, esula dal semplice mandato "ad litem".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/1999, n. 7580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7580 |
| Data del deposito : | 17 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELE SCOTTO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CA ON;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 10154/95 proposto da:
CA ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEVIDEO 21, presso l'avvocato LUIGI FARENGA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VIRGILIO FARENGA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI ROMA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1385/94 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/05/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/99 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Virgilio Farenga, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale;
rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in data 11.5.1971, il Tribunale di Roma dichiarava il diritto degli ex proprietari di appartamenti e negozi in vari stabili, tra cui quelli situati in via Giolitti 63 e 73, espropriati nel 1940 per la realizzazione della nuova stazione Termini, alla retrocessione degli immobili, in considerazione del fatto che l'opera pubblica, alla quale l'espropriazione era finalizzata, non sarebbe più stata attuata, in ragione del diverso orientamento urbanistico adottato per la sistemazione della zona circostante la stazione ferroviaria.
Detta sentenza fu confermata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza 11.7.1975, e cosi passò in cosa giudicata. Nella prosecuzione del giudizio per la determinazione del quantum del prezzo di retrocessione, gli espropriati, e tra essi RD IO (già proprietario di due appartamenti adiacenti al secondo piano di Via Giolitti 73), attuale controricorrente e ricorrente incidentale, rendevano noto che il Comune di Roma aveva demolito gli edifici, con eccezione del piano negozi, e di conseguenza, abbandonata la richiesta di retrocessione, chiedevano il risarcimento del danno. Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva 6.12.1982, dichiarava la domanda improponibile per la preclusione del giudicato, e disponeva per il prosieguo sulla domanda subordinata di retrocessione della parte ideale di proprietà dell'area di sedime corrispondente proporzionalmente alla quota di proprietà millesimale spettante al RD siccome condomino. In istruttoria gli espropriati - che avevano fatto riserva di appello contro la sentenza non definitiva - chiesero che il c.t.u. accertasse il valore dell'immobile (demolito e la quota ad essi spettante dei negozi sovrastanti l'area di sedime, negozi che non erano stati demoliti dal l'amministrazione. Di fronte all'eccezione di novità della domanda, il RD, con nuovo atto di citazione notificato al Comune di Roma il 17.4.1990, da un lato ribadiva la domanda principale di indennizzo sostitutivo, e contestualmente introduceva, formalmente anche se in via subordinata, la domanda di retrocessione di una quota parte del piano negozi, sopravvissuta alla demolizione. Con sentenza definitiva 17.2.1993 il Tribunale dichiarava non esservi luogo a procedere ne' sulla domanda di indennizzo sostitutivo della retrocessione, in quanto tale domanda era già preclusa dalla sentenza parziale 6.12.1982, ne' sulla domanda di retrocessione della quota dell'area di sedime, in quanto non più, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni;
rigettava la domanda di retrocessione della quota di proprietà del piano negozi e di risarcimento per il danno derivante dalla demolizione parziale, del fabbricato. Il RD IO appellava entrambe le sentenze, parziale del 6.12.1982, e definitiva del 17.2.1993. La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 16.5.1994, in riforma di entrambe le sentenze, accoglieva la domanda di indennizzo sostitutivo dell'immobile demolito e, in conformità delle risultanze della consulenza tecnica disposta dal Tribunale, quantificava l'indennizzo nella complessiva somma di L. 642.164.000, da rivalutare dalla data della consulenza (26.3.1990) alla data della pronuncia, con interessi legali dal passaggio in giudicato (11.7.1975) della sentenza che pronunciò il diritto alla retrocessione. L'accoglimento del relativo motivo di appello comportava l'assorbimento delle ulteriori questioni, relative alla retrocessione della quota ideale di proprietà.
La sentenza è impugnata per cassazione dal Comune di Roma, con ricorso affidato a tre motivi., al cui accoglimento si oppone con controricorso RD IO, che a sua volta propone ricorso incidentale, affidato a due motivi, e illustrato da memoria, depositata in vista della passata udienza 19.11.1997. La causa è stata infatti rinviata più volte su richiesta delle parti, per la conclusione di una transazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.
Si è accennato che la causa, fissata per la discussione una prima volta al 7.3.1997, è stata rinviata più volte su richiesta delle parti, per la pendenza di trattative. In effetti, prima dell'udienza 9.10.1998, il difensore del ricorrente incidentale depositava istanza, controfirmata per adesione dal difensore dell'amministrazione ricorrente in via principale, con cui chiedeva a questa Corte una dichiarazione di estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere.
In considerazione della atipicità della richiesta, e tuttavia alla luce dei pregressi rinvii per trattative, con ordinanza resa all'udienza sopra indicata, veniva disposto un ulteriore rinvio per la presentazione di formali atti di rinuncia ai ricorsi. In vista della nuova udienza 7.4.1999, il difensore del ricorrente incidentale ha depositato una memoria in cui, premesso che "non è stato possibile provvedere all'incombente, che presupponeva la stipula di un atto notarile di transazione, in quanto la parte IO RD, in età di anni 92, per effetto delle sue condizioni di salute, non è in grado di sottoscrivere tale atto", fa presente che lo stesso avvocato e l'avvocatura del Comune di Roma "hanno provveduto a ridurre l'indennizzo dovuto in virtù della sentenza impugnata e a definire la questione", tenendo presente, peraltro, la sentenza 25.2.1998, n. 2057 di questa Suprema Corte, resa nel giudizio Sbardella/Comune di Roma, che, come risulta dagli atti depositati, ha avuto un procedimento congiunto con la causa RD, con questioni del tutto identiche.
Non si ritiene di poter dare rilevanza alla dichiarazione congiunta dei difensori dell'ottobre 1998, per non provenire questa dalle parti in senso sostanziale, non essendo a ciò abilitati i procuratori muniti del solo mandato ad litem: la dichiarazione di non voler proseguire nella causa (nella quale si riassumerebbe, in sostanza, la richiesta di "dichiarare estinto il giudizio perché è cessata la materia del contendere") importa infatti disposizione del diritto in contesa. In applicazione dello stesso principio, si è ritenuto che nel giudizio di cassazione, la dichiarazione del difensore, contenuta nel controricorso, di rinunciare al capo della sentenza impugnato dal ricorrente, non comporta cessazione della materia del contendere se non proviene da difensore munito dello specifico potere dispositivo previsto dall'art. 84, comma 2, c.p.c., poiché trascendente le facoltà collegate al conferimento della procura speciale per il controricorso (Cass. 11.3.1993, n. 2928;
27.11.1987, n. 8850) . I ricorsi vanno dunque esaminati nel merito. Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Roma, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 63 l. 25.6.1865 n. 2359, ed omesso esame, e illogica motivazione su punti decisivi, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il giudicato formatosi sul diritto alla retrocessione non abbia efficacia preclusiva per l'utile esercizio del diritto al risarcimento: nella specie, infatti, non era stato semplicemente richiesto l'accertamento del diritto alla retrocessione, bensì la restituzione fisica del bene, ed il perimento del bene, avvenuto in corso del giudizio ma non rilevato e non decotto, faceva parte del deducibile.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione ed errata applicazione dell'art. 2043 c.c., in relazione agli artt. 60 - 63 l. 2359/1865, e dell'art. 4 d.l.
6.7.1931 n. 981, ed omesso esame su punti decisivi, censura la sentenza impugnata per aver liquidato il danno in misura maggiore al dovuto, per aver ricavato la differenza tra prezzo di mercato e prezzo di retrocessione, da termini monetari eterogenei, perché riferiti a momenti temporalmente diversi, il primo al 1990 (data della c.t.u.), il secondo al 1975 (data del passaggio in giudicato della sentenza che dispose la retrceessione): diversamente, i dati di cui trattasi devono essere determinati con riferimento alla stessa epoca, con un risultato che riduce drasticamente alla metà quanto erroneamente liquidato dalla Corte d'Appello.
Con il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione ed errata applicazione dell'art. 1282 c.c., e della costante giurisprudenza formatasi sul punto, censura la sentenza impugnata per aver riconosciuto gli interessi con decorrenza 11.7.1975, anziché dal giorno (26.3.1990) in cui viene liquidato l'indennizzo. Con il primo motivo del ricorso incidentale, RD IO, denunciando violazione degli artt. 2043 e 1223 e della costante giurisprudenza in tema di rivalutazione dell'indennizzo per equivalente pecuniario, censura la sentenza impugnata per aver dichiarato il diritto alla rivalutazione dal 1990 (data della c.t.u.) alla data della sentenza, anziché fino alla data dell'effettivo pagamento.
Con il secondo motivo, il RD IO, denunciando violazione dell'art. 91 C.P.C. e del d.m. 24.11.1990 n. 392 e difetto di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver inopinatamente compensato le spese del primo grado del giudizio, e, per il grado d'appello, palesemente ignorato la tariffa forense, con iniqua liquidazione, malgrado l'ecceziona7e difficoltà delle questioni trattate.
Il primo motivo del ricorso principale è da rigettare. Il giudicato sulla retrocessione non è incompatibile con una successiva richiesta di danno, anzi è proprio la sentenza che pronuncia il diritto alla retrocessione a costituire il presupposto del diritto al risarcimento, nel momento in cui si accerti che la retrocessione non è attuabile per l'avvenuta demolizione del bene- Le due azioni sono però formalmente e sostanzialmente distinte e autonome, tanto che l'esistenza del bene, quale presupposto di fatto della prima, non può esser ritenuto antecedente necessario anche della seconda: il diritto al risarcimento, infatti, sorge in quanto la retrocessione, giudizialmente accertata, sia materialmente impossibile (in tal senso, sostanzialmente, Cass. 25.2.1998, n. 2057 e Cass. 27.1.1998, n. 771). Il secondo motivo è invece fondato. In tema di retrocessione, ai fini della liquidazione del danno del soggetto espropriato, per l'impossibilità di restituzione del bene, il danno risarcibile è pari alla differenza tra valore venale del bene (che sarebbe altrimenti rientrato nel patrimonio dell'espropriato) ed il prezzo della retrocessione;
detti valori di comparazione debbono riferirsi entrambi, necessariamente. al medesimo momento ed esprimersi, perciò, in moneta omogenea (Cass. 30.3.1998, n. 3321; Cass.26.6.1990, n. 6492; Cass. 6.3.1992, n. 2715; vedi anche Cass.25.2.1998, n. 2057, cit., in motivazione).
Il giudice di rinvio dovrebbe dunque riferire i due valori, venale e prezzo di retrocessione, al 1975, cioè al momento di consumazione dell'illecito: ricalcolando il valore venale, che invece è fatto partire dal 1990, data della c.t.u., e ciò anche ai fini del calcolo degli interessi (vedi motivo III).
Il terzo motivo è da rigettare: l'illecito si configura a partire dal momento in cui, dichiaratosi il diritto di ottenere la retrocessione, si manifesta l'impossibilità della restituzione del bene, e prendendo vita il diritto del retrocessionario al risarcimento per l'impossibilità di restituzione del bene, decorrono gli interessi sulla somma liquidata a tale titolo (in tal senso Cass.26.6.1990, n. 6492, in motivazione). Tali interessi sono dunque applicabili dal passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato il diritto alla retrocessione, sulla somma via via rivalutata, trattandosi di obbligazione di valore. Passandosi all'esame del ricorso incidentale, il primo motivo, con il quale ci si duole della mancata estensione della rivalutazione oltre la data della decisione, ovvero fino al soddisfo, è infondato: non può infatti pronunciarsi la condanna al risarcimento per una svalutazione virtuale, della quale sono incerti sia l'an che il quantum. Va da sè che la necessità di rideterminazione della somma capitale, conseguente all'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, comporterà ricalcolo della rivalutazione, fino alla sentenza che definirà il giudizio di rinvio.
Dovendosi provvedere, nel giudizio di rinvio, ad una nuova statuizione delle spese, il Secondo motivo del ricorso incidentale è da considerare assorbito.
La cassazione della sentenza comporta la necessità di un nuovo esame della controversia in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale. Rigetta il primo ed il terzo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale. In relazione al motivo accolto cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 1999