Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/1999, n. 7580
CASS
Sentenza 17 luglio 1999

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Il risarcimento del danno per la svalutazione monetaria può essere riconosciuto solo fino alla sentenza che lo dispone, e non estendersi fino al saldo, non potendo ipotizzarsi una svalutazione virtuale, della quale sono incerti sia l'"an" che il "quantum".

In tema di retrocessione, ai fini della liquidazione del danno del soggetto espropriato, per l'impossibilità di restituzione del bene, il danno risarcibile è pari alla differenza tra valore venale del bene (che sarebbe altrimenti rientrato nel patrimonio dell'espropriato) ed il prezzo della retrocessione; detti valori di comparazione debbono riferirsi entrambi, necessariamente, al medesimo momento, ed esprimersi, perciò, in moneta omogenea.

Nel giudizio di cassazione, non può darsi rilievo alla richiesta dei difensori di dichiarare estinto il giudizio perché è cessata la materia del contendere, la quale, ove non risulti da elementi obiettivi la transazione della lite o il sopravvenuto difetto d'interesse, importando disposizione del diritto in contesa, esula dal semplice mandato "ad litem".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/1999, n. 7580
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7580
    Data del deposito : 17 luglio 1999

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