Sentenza 27 ottobre 2010
Massime • 1
Le nuove formalità previste dall'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. per l'esecuzione del sequestro preventivo, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma nono, lett. a), legge 15 luglio 2009, n. 94, avendo natura processuale, si applicano ai soli fatti successivi alla entrata in vigore della novella, dovendosi quindi osservare, per i fatti antecedenti, le formalità previste per il sequestro probatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2010, n. 40481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40481 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 27/10/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1396
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 14960/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Becchini Luca, difensore di fiducia di OV LG, n. a *Kazakhstanskaya (Kazakistan) il 19.6.1978*;
avverso l'ordinanza in data 12.2.2010 del Tribunale di Pistoia, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dalla medesima avverso il provvedimento del G.I.P. in data 12.2.2010, che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo di alcuni immobili. Udita la relazione fatta dal Presidente Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che la concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della OV\, Avv. Luca Becchini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Pistoia, ha rigettato l'appello proposto da OV LG avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 12.2.2010, che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo di immobili. Gli immobili di cui si tratta avevano formato oggetto di una vendita dalla società Ecologia Toscana S.r.l. alla società B Investimenti S.r.l., atto negoziale nel quale è stata ravvisata la fattispecie criminosa di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, oggetto di indagine.
Nel rigettare l'appello della OV\, l'ordinanza ha osservato che sulle questioni afferenti al fumus del reato ed al periculum in mora si è formato il giudicato cautelare a seguito della pronuncia di questa Corte, che ha respinto le doglianze dell'indagata avverso il provvedimento del riesame.
II Tribunale della libertà ha, inoltre, ritenuto l'accordo intervenuto, nelle more, con la amministrazione finanziaria dello Stato, con il conseguente ridimensionamento della pretesa tributaria, inidoneo ad incidere sulla configurabilità del reato, nonché sul permanere delle esigenze cautelari, in quanto il sequestro è stato disposto in previsione della possibile confisca degli immobili. Sul punto l'ordinanza ha osservato che la confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p. può essere disposta, in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, anche per un valore corrispondente al profitto del reato, ai sensi del comma 2 della citata disp. c.p., e che, in ogni caso, gli immobili sequestrati costituiscono il corpo del reato.
L'ordinanza ha, infine, affermato la ritualità delle modalità di esecuzione del sequestro immobiliare con le forme previste dall'art.104 disp. att. c.p.p. nella formulazione previgente alla riforma disposta dalla L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 9. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore della OV\, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione. Con un unico, articolato, mezzo di annullamento la ricorrente per la maggior parte ripropone sostanzialmente le questioni già dedotte dinanzi al Tribunale della libertà.
Si contesta preliminarmente la operatività del cosiddetto giudicato cautelare in relazione al fatto nuovo costituito dall'accordo intervenuto con l'amministrazione finanziaria dello Stato, perfezionatosi con il pagamento di quanto dovuto in data 7/8.5.2009. Si deduce che tale accordo doveva indurre a rivalutare la tesi difensiva, secondo la quale si sarebbe proceduto alla vendita immobiliare proprio per soddisfare la pretesa tributaria dello Stato, che inizialmente era risultata palesemente eccessiva, sicché il comportamento dell'indagata non integra, ne' sotto il profilo oggettivo, ne' quello soggettivo gli estremi del reato ipotizzato. Con riferimento alle esigenze cautelari si deduce che è venuto meno il pericolo della protrazione o di un aggravamento delle conseguenze del reato, essendo stata soddisfatta l'obbligazione tributaria. Si deduce, poi, in relazione all'ipotesi di cui all'art. 321 c.p.p., comma 2, che la confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p., la cui applicabilità è stata estesa dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, alla fattispecie criminosa di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, può essere disposta solo per un valore corrispondente al prezzo del reato e non anche al profitto, secondo quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte con sentenza del 25.6.2009 n. 38691. Si aggiunge che nel caso in esame, peraltro, il profitto del reato non sussiste, in quanto il debito erariale è stato soddisfatto, avendo, tra l'altro, l'Amministrazione finanziaria rinunciato anche alla azione revocatoria che aveva ad oggetto gli immobili sequestrati.
Si deduce ancora che si è proceduto al sequestro finalizzato alla confisca di beni immobili appartenenti ad una persona giuridica, che è soggetto estraneo alla commissione del reato.
Si contesta, infine, la ritualità del sequestro, deducendosi che dovevano essere rispettate le formalità previste dal combinato disposto di cui all'art. 2674 bis c.c. e art. 113 c.p.c.; che il sequestro è stato disposto dal G.I.P. con riserva con la conseguenza che in mancanza di tempestivo reclamo da parte del P.M. il sequestro ha perso efficacia;
che doveva anche tenersi conto dell'appartenenza degli immobili alla società B Investimenti S.r.l., sicché il sequestro doveva essere eseguito con le formalità del pignoramento presso terzi.
Il ricorso non è fondato.
Come rilevato nella parte narrativa il giudicato cautelare formatosi sugli elementi già oggetto di valutazione in sede di riesame non è stato affatto ritenuto preclusivo dal Tribunale della libertà dell'esame dei fatti nuovi dedotti dalla istante, costituiti dall'intervenuto accordo con la Amministrazione finanziaria dello Stato.
Tale accordo, però, non è stato ritenuto idoneo a modificare la valutazione già espressa in ordine al fumus degli elementi oggettivo e soggettivo del reato.
Si tratta di una valutazione di merito, e peraltro giuridicamente corretta, non suscettibile di censura in sede di legittimità neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, la cui denunciabilità è preclusa dall'art. 325 c.p.p.. Invero, la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 costituisce un reato istantaneo di pericolo, che si realizza nel momento in cui viene posta in essere la simulata alienazione di beni o posti in essere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (la cui attualità non costituisce un presupposto del reato: cfr. sez. 5^, 26.2.2007 n. 7916, Cutillo;
sez. 3^, 18.5.2006 n. 17071). L'idoneità degli atti di alienazione o altri fraudolenti deve essere valutata ex ante, nel momento in cui vengono posti in essere, sicché a nulla rileva che successivamente la pretesa tributaria dello Stato sia stata egualmente soddisfatta.
La questione della possibilità di confiscare gli immobili sequestrati è coperta dal giudicato cautelare, avendo la sentenza di questa Corte in data 4.6.2009 n. 34798/09 già affermato che gli immobili oggetto delle vendite costituiscono lo strumento a mezzo del quale è stato commesso il reato, per cui detti beni risultano confiscabili ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 1, e, come tali, sequestrabili ex art. 321 c.p.p., comma 2, sicché a nulla rileva, ai fini del sequestro, la suscettibilità anche di confisca per equivalente degli stessi ai sensi dell'art. 322 ter c.p.. Anche il punto della appartenenza dei beni ad una società mentre è indagata una persona fisica è coperto dal giudicato cautelare, avendo il citato precedente di questa Corte osservato che la misura di sicurezza della confisca può essere disposta anche nei confronti di beni appartenenti a persone giuridiche, dovendo ad esse, in forza del principio di rappresentanza, essere riferiti gli stati soggettivi dei rappresentanti.
Sul punto, peraltro, vi è giurisprudenza consolidata conforme (sez. 6^, 8.6.2000 n. 2643, Mariniello, RV 217567; sez. 3^, 200400299, Andrisano, RV 227220; sez. 1^, 200501927, P.C. in proc. Ambrono ed altro, RV 230905).
In ordine alla ritualità del sequestro si palesano corretti i rilievi dell'ordinanza, secondo i quali in base alla formulazione dell'art. 104 disp. att. c.p.p., prima della riforma disposta dalla L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 9, dovevano osservarsi le forme previste per il sequestro probatorio, sicché il sequestro è stato validamente eseguito con le formalità all'epoca stabilite dal c.p.p., trattandosi di disposizioni di natura processuale, mentre solo a seguito delle modificazioni introdotte nella citata disposizione di attuazione devono osservarsi le nuove formalità da essa previste.
Incongruo si palesa, infine, il riferimento della ricorrente alle formalità prescritte dall'art. 317 c.p.p. per il sequestro conservativo, trattandosi di misura di altra natura e con finalità esclusivamente patrimoniali.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2010