CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 21678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21678 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania avverso la sentenza del 09/01/2026 del Tribunale di Catania nel procedimento a carico di LA RM, nato a [...] il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 09/01/2026, il Tribunale di Catania assolveva il LA dal reato di truffa contestato perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Catania propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, articolando un unico motivo con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21678 Anno 2026 Presidente: PE RE Relatore: BR SC Data Udienza: 13/05/2026 2 Rileva il ricorrente come il giudice avesse ritenuto rilasciata dall’imputato una polizza assicurativa, risultata falsa, dietro pagamento del premio da parte della persona offesa, e tuttavia affermato, poi, in maniera del tutto illogica e contraddittoria, che non vi fosse prova certa della responsabilità dell’imputato e della sua condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 1.1. In premessa va evidenziato che il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, [...], Rv. 288029 – 01). 1.2. Ciò posto, la sentenza impugnata dà atto che, sulla base delle risultanze dibattimentali e della documentazione prodotta, è risultato provato che il LA rilasciava al contraente, dietro corresponsione della somma in pagamento del premio assicurativo, una copia del contratto abbinato a polizza assicurativa risultata falsa, per poi concludere non esservi prova certa della responsabilità in ordine al reato e della condotta eventualmente posta in essere dall’imputato e volta a trarre in inganno. Si tratta, all’evidenza, di motivazione in parte meramente apparente e in parte affetta da contraddittorietà e manifesta illogicità. Invero, da un lato, il Tribunale non opera alcuna valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, omettendo di prendere posizione sulla attendibilità intrinseca ed estrinseca delle stesse, e, dall’altro, la motivazione risulta anche affetta da contraddittorietà e illogicità manifesta laddove ha ritenuto provato che la polizza assicurativa, di cui il LA rilasciava copia a fronte dell’incameramento del premio, era risultata ‘falsa’ ma che, tuttavia, non vi era prova “della condotta eventualmente posta in essere e volta a trarre in inganno, o, comunque, a indurre in errore la persona offesa” (vds. motivazione della sentenza impugnata). 1.3. La sentenza impugnata va dunque annullata, a norma dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in diversa persona fisica. Invero, in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile, qual è quella impugnata, il giudice di rinvio va individuato in altro giudice appartenente al 3 medesimo ufficio (Sez. 6, n. 534 del 03/12/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289199 – 01; Sez. 5, n. 10970 del 8/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278791 - 01; Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711 - 01). 2. Al giudice di rinvio è demandato un nuovo completo esame del materiale probatorio, comprensivo della valutazione di attendibilità del dichiarante persona offesa, con pienezza di poteri e con la sola limitazione consistente nel non ripetere l’errato percorso logico già censurato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in diversa persona fisica. Così è deciso, 13/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SC BR RE PE
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 09/01/2026, il Tribunale di Catania assolveva il LA dal reato di truffa contestato perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Catania propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, articolando un unico motivo con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21678 Anno 2026 Presidente: PE RE Relatore: BR SC Data Udienza: 13/05/2026 2 Rileva il ricorrente come il giudice avesse ritenuto rilasciata dall’imputato una polizza assicurativa, risultata falsa, dietro pagamento del premio da parte della persona offesa, e tuttavia affermato, poi, in maniera del tutto illogica e contraddittoria, che non vi fosse prova certa della responsabilità dell’imputato e della sua condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 1.1. In premessa va evidenziato che il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, [...], Rv. 288029 – 01). 1.2. Ciò posto, la sentenza impugnata dà atto che, sulla base delle risultanze dibattimentali e della documentazione prodotta, è risultato provato che il LA rilasciava al contraente, dietro corresponsione della somma in pagamento del premio assicurativo, una copia del contratto abbinato a polizza assicurativa risultata falsa, per poi concludere non esservi prova certa della responsabilità in ordine al reato e della condotta eventualmente posta in essere dall’imputato e volta a trarre in inganno. Si tratta, all’evidenza, di motivazione in parte meramente apparente e in parte affetta da contraddittorietà e manifesta illogicità. Invero, da un lato, il Tribunale non opera alcuna valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, omettendo di prendere posizione sulla attendibilità intrinseca ed estrinseca delle stesse, e, dall’altro, la motivazione risulta anche affetta da contraddittorietà e illogicità manifesta laddove ha ritenuto provato che la polizza assicurativa, di cui il LA rilasciava copia a fronte dell’incameramento del premio, era risultata ‘falsa’ ma che, tuttavia, non vi era prova “della condotta eventualmente posta in essere e volta a trarre in inganno, o, comunque, a indurre in errore la persona offesa” (vds. motivazione della sentenza impugnata). 1.3. La sentenza impugnata va dunque annullata, a norma dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in diversa persona fisica. Invero, in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile, qual è quella impugnata, il giudice di rinvio va individuato in altro giudice appartenente al 3 medesimo ufficio (Sez. 6, n. 534 del 03/12/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289199 – 01; Sez. 5, n. 10970 del 8/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278791 - 01; Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711 - 01). 2. Al giudice di rinvio è demandato un nuovo completo esame del materiale probatorio, comprensivo della valutazione di attendibilità del dichiarante persona offesa, con pienezza di poteri e con la sola limitazione consistente nel non ripetere l’errato percorso logico già censurato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in diversa persona fisica. Così è deciso, 13/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SC BR RE PE