Sentenza 7 dicembre 2005
Massime • 1
La mediazione di manodopera agricola in violazione delle disposizioni di cui al D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito in Legge 11 marzo 1970 n. 83, integra il reato di cui all'art. 20 del citato D.L. anche dopo la entrata in vigore del D.Lgs. 19 dicembre 2002 n. 297, atteso che l'art. 8, comma primo lett. e), di quest'ultimo decreto ha abrogato soltanto gli articoli da due a quattordici delle disposizioni del 1970, così che per la violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori agricoli è stata depenalizzata solo la condotta del datore di lavoro e non anche quella dell'intermediario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2005, n. 46850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46850 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 07/12/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2285
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 27662/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS CE, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza in data 08/04/2005;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Cons. Dott. Grassi;
Udito il P.M. in persona del S. Procuratore Generale Dott. IZZO G., il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione;
Ascoltato l'Avv. MARAVELLA S., difensore di fiducia del ricorrente. OSSERVA
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Matera - sez. dist. di Pisticci - in data 19/04/2004) FE OS veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena - sospesa - di 1 mese di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda, quale colpevole del reato previsto dal D.L. n. 7 del 1990, art. 20 conv. con mod. in L. 11 marzo 1970, n. 83, del quale era chiamato a rispondere per avere esercitato la mediazione abusiva di collocamento di braccianti agricoli presso l'azienda "DU AO", sita in località "Trisaia" di Rotondella, percependo il compenso giornaliero di L. 80.000, comprensive delle spese di trasporto, come accertato l'08/06/2001.
Affermava, il Giudice di primo grado, che la responsabilità penale dell'imputato, in ordine alla contravvenzione ascrittagli, era in atti provata dalle dichiarazioni dei testi AO DU e IT AN, il primo dei quali aveva detto - circostanze confermate dal secondo - che nel Giugno 2001 si era rivolto al OS il quale gli aveva mandato un operaio, il AN, assicurando che lo stesso era regolarmente assunto ed al medesimo aveva corrisposto la somma giornaliera di L. 75.000 o 80.000, comprensiva delle spese di trasporto dell'operaio.
Contro tale decisione l'imputato proponeva impugnazione per chiedere di essere assolto, dalla contravvenzione ascrittagli, per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato ed, in ogni caso, per mancanza di prova che egli lo avesse commesso.
La Corte d'Appello di Potenza confermava, con sentenza dell'08/04/2005, la decisione impugnata affermando e ritenendo, fra l'altro:
che il fatto di cui in rubrica ha ancora rilievo penale, nonostante la modifica apportata alla L. n. 83 del 1970, art. 20, L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 27 in quanto tale ultima norma ha depenalizzato solo la condotta del datore di lavoro, non quella del mediatore nel collocamento del lavoratore agricolo;
che la responsabilità penale del OS, in ordine al reato ascrittogli, era stata correttamente affermata, ed andava ribadita, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi DU e AN e del comportamento di quest'ultimo che, all'arrivo dell'ispettore, aveva tentato di darsi alla fuga.
Avverso la decisione di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
a) che il fatto ascrittogli sarebbe stato depenalizzato dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, art. 8, comma 1, lett. f) ha abrogato la L. 28 febbraio 1987, n. 56, ad eccezione degli artt. 3 e 16 c.p., e art. 19 c.p., comma 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché 21 e 22;
b) che, in ogni caso, detto fatto avrebbe dovuto essere qualificato giuridicamente come integrante gli estremi del reato di cui alla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, avendo egli posto in essere un appalto di mere prestazioni di lavoro;
c) che in primo grado il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena infettagli gli sarebbe stato applicato, d'ufficio, illegittimamente, senza che egli ne avesse interesse e senza adeguata motivazione sulle ragioni della supposta utilità che ne avrebbe ricevuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente - a mente dell'art. 616 c.p.p. - al pagamento delle spese processuali. Il D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 20, conv. con mod. in L. 11 marzo 1970, n. 83, è stato modificato, nei primi quattro commi, dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 27.
Il comma 1 della norma così modificata recita "chiunque esercita la mediazione (di manodopera) in violazione della presente legge è punito con l'ammenda da L. un milione a L. cinque milioni ed il mezzo di trasporto eventualmente utilizzato a tal fine viene sequestrato. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda è aumentata fino al triplo".
Il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, art. 8, comma 1, lett. e), ha abrogato, del D.L. n. 7 del 1970, conv. con mod. in L. 11 marzo 1970, n. 83, solo gli articoli dal due al quattordici, non anche - quindi -
l'art. 20 applicato nel caso concreto, che è ancora in vigore ed in base al quale, nella violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori agricoli, solo la condotta del datore di lavoro, non anche quella dell'intermediario, è stata depenalizzata. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato perché la L. 23 ottobre 1960, n. 1369, abrogata dal D.Lgs. 10 settembre 1935, n. 276, art. 85, riguarda non la violazione delle norme sul collocamento della manodopera dei lavoratori agricoli, ma l'intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi.
La censura relativa all'applicazione, al condannato, del beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, è inammissibile in quanto con essa si deduce una presunta violazione di legge non lamentata in appello.
Il reato non è, a tutt'oggi, prescritto perché, essendo stato il fatto contestato come commesso a fine di lucro, la pena edittale per esso prevista dalla L. n. 83 del 1970, art. 20, comma 1, ultima parte è dell'arresto e dell'ammenda, sicché il termine ultimo della causa estintiva di che trattasi matura con il decorso di quattro anni e sei mesi, decorrenti dall'8/06/2001.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso proposto da FE OS avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza in data 08/04/2005 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2005.