Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15156 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
I D , SSA LO L , TA O 15 B I . SPESA D 7 T 1 R TA 1 L'A S I . O N EL N P G D IM O 8 SI -8 A A D -4 SEN D , E REPU1 51 56/ 03 3 E 1 T O I R ESEN A E IST G TO G G IT E E L R IR D A L O L E D IN NOMI DEL OL TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Resp. civile her mags SEZIONE PRIMA CIVILE Hiebt. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente - R.G.N. 19271/02 Cron. 30812 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Walter CELENTANO 1 Consigliere Ud. 18/03/03 Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.GESMUNDO 4, presso l'avvocato GIUSEPPE ZUPO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2003 - controricorrente 670 Van -A- avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA depositato il 06/06/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2003 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per la improcedibilità del ricorso O, in subordine, per il rigetto;
19 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO FR GR conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di conseguire, ai sensi della legge n. 117 del 1988, il risarcimento del danno subito per colpa grave dei magistrati della sezione lavoro della Corte di Cassazione che avevano rigettato il ricorso da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lametia Terme in data 11 aprile 1996, confermativa della sentenza del Pretore in data 21 giugno 1994 di rigetto della domanda volta ad ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità. L' attore deduceva che detti magistrati avevano commesso grave violazione di legge, per non aver osservato l' obbligo di motivazione, ed avevano negato, in contrasto con quanto risultava dagli atti, che nel ricorso per cassazione fossero stati denunciati vizi logici e di diritto. Con decreto del 5 22 febbraio 2001 il Tribunale dichiarava l' - inammissibilità della domanda e condannava il GR al pagamento delle spese processuali. -Con decreto del 22 maggio 6 giugno 2002 la Corte di Appello di Roma rigettava il reclamo proposto dal GR, che condannava al pagamento delle spese del grado. Osservava in motivazione la Corte territoriale che la prima deduzione, relativa all' inosservanza dell' obbligo di motivazione, era priva di fondamento, atteso che la Corte di Cassazione aveva esposto, sia pure in forma succinta, le ragioni per le quali il ricorso era da disattendere, e che l' incompletezza della motivazione, non essendo equiparabile alla totale assenza della motivazione, non valeva ad integrare una grave violazione di legge ". Quanto alla seconda " 1 14 contestazione, osservava che il GR in sede di ricorso aveva dedotto con il primo motivo un errore di diritto e con il secondo ed il terzo due difetti di motivazione su altrettanti punti decisivi e che la motivazione della Corte di Cassazione era rimasta circoscritta alle ultime due censure, onde l' affermazione conclusiva di insussistenza delle manchevolezze denunciate andava riferita solo a tali doglianze: doveva pertanto escludersi che detta motivazione contenesse un' affermazione contraria alle risultanze degli atti, tenuto conto che le censure in discorso, in quanto dirette a prospettare assenze di motivazione, non contenevano e non potevano contenere deduzioni di vizi logici o di diritto. Aggiungeva che, anche a voler attribuire a quella argomentazione una portata più ampia, l' errore denunciato andava comunque escluso, avendo la Corte di legittimità dato atto della doglianza di cui al primo motivo nella parte iniziale della motivazione. Avverso tale decreto il GR ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi. Ha resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è improcedibile. Come è noto, l' art. 5 n. 4 della legge n. 117 del 1988 ha delineato per la fase introduttiva del giudizio di cassazione all' evidente scopo di - soddisfare anche in sede di legittimità l' esigenza di una rapida definizione della fase preliminare ed al tempo stesso di agevolare l' attività difensiva delle parti - modalità e termini difformi da quelli previsti in via generale dal codice di rito, disponendo che il ricorso 2 per cassazione avverso il decreto della corte di appello che, pronunciando sul reclamo avverso il provvedimento del tribunale, abbia dichiarato l' inammissibilità della domanda risarcitoria per responsabilità dei magistrati sia proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, da effettuare di ufficio, del decreto stesso, e depositato presso la cancelleria della stessa corte di appello nei successivi dieci giorni, che l' altra parte si costituisca nei dieci giorni successivi, depositando memoria e fascicolo presso la cancelleria della stessa corte di appello, che dopo la costituzione delle parti o dopo la scadenza dei termini per il deposito detto ufficio trasmetta gli atti senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, alla Corte di Cassazione (v. sul punto Cass. 1999 n. 8260). Nella specie, il ricorrente non ha rispettato detta disposizione, in quanto ha provveduto a depositare il ricorso direttamente presso la cancelleria della Corte di Cassazione. Questa Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare che la violazione in discorso determina l' improcedibilità del ricorso, rilevabile di ufficio, atteso che, esclusa la equipollenza dei due depositi effettuati nei due diversi uffici ed escluso che detta violazione resti priva di sanzione, la sanzione stessa deve rinvenirsi nella norma generale di cui all'art. 369 c.p.c. ( v. Cass. 1994 n. 6255). E' ³, peraltro, appena il caso di rilevare che l' improcedibilità del ricorso per omesso deposito nel termine ai sensi della norma da ultimo richiamata non è suscettibile di sanatoria ( v. per tutte Cass. 1997 n. 4452). 19 3 RG 1921/02 Ritenuto, altresì, che anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha omesso di osservare la disposizione in oggetto, avendo depositato (non la memoria, ma ) il controricorso presso la cancelleria di questa Corte, va escluso il suo diritto al rimborso delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara improcedibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 18 marzo 2003. Melo Griver PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE philla Lucas CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile LLIERS Depositato in Cancelleria 1001 2003 CANCELLIERE