Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/04/2002, n. 4647
CASS
Sentenza 2 aprile 2002

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In tema di assistenza sanitaria indiretta, il principio secondo il quale la pretesa dell'assistito al rimborso delle spese sostenute per ricoveri in luoghi di cura non convenzionati resisi necessari in situazioni di urgenza (comportanti, cioè pericolo di vita o di aggravamento della malattia in mancanza di idoneo e tempestivo intervento curativo non ottenibile presso le strutture pubbliche o convenzionate) configura una posizione di diritto soggettivo devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario deve ritenersi applicabile anche in tema di assistenza sanitaria prestata dalla Regione Sicilia, atteso che la relativa normativa (art. 14 comma quarto della legge regionale 27/75, come modificato dall'art. 2 della legge 15/77; artt. 14 bis, ter e quater della stessa legge 27/75; art. 2, primo e quarto comma della legge regionale 3/1991) in nulla diverge dalla corrispondente normativa statuale, l'interpretazione della quale conduce a ritenere l'insussistenza, nella materia "de qua", di qualsivoglia potere discrezionale autorizzativo della pubblica amministrazione, con conseguente inconfigurabilità di "atti amministrativi" (comunque disapplicabili ex art. 5 legge 2248/1865) condizionanti il diritto all'assistenza.

In tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, deve escludersi la sussistenza, nelle fasi di impugnazione, di un litisconsorzio necessario fra dante causa e successore a titolo particolare chiamato o intervenuto nel precorso grado di giudizio, qualora il fenomeno successorio sia correlato alla fase liquidatoria di enti destinati alla soppressione (nella specie, USL), tutte le volte in cui, nel corso di tale fase, la legittimazione processuale e sostanziale già propria di detti enti (nella specie, relativamente alla loro esposizione debitoria), venga esercitata da strutture che operano per conto e nell'interesse degli enti successori (nella specie, delle Regioni), con la conseguenza che il cumulo delle legittimazioni così verificatesi in capo all'ente successore toglie rilevanza all'originaria imputazione di esse a soggetti reciprocamente distinti e, quindi, anche alla circostanza di una "preesistente pluralità di parti" che è presupposto necessario dell'applicabilità della disciplina del litisconsorzio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/04/2002, n. 4647
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4647
    Data del deposito : 2 aprile 2002

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