Sentenza 17 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/05/2002, n. 7288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7288 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
E 6 A 8 N 9 I O 1 I 5 R / тра Z 4 - A / A T 6 3 R 2 LA CORTE0 7 2 88 /0 2 U . T . L B S R . L I I P A G . R . E D REPUBBLICA ITALIANA T B R L A E T A D A IN NOME DEL POI 1 I D I S 3 R 1 E N E T E . S REMA DICASSAZIONE T N N I E A A S E M SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.21443.99 Cron. 20350 Composta dai Magistrati: Dott. BRUNO SACCUCCI PRESIDENTE Rep. Dott. ENRICO PAPA CONSIGLIERE Ud.
5.2.2002 Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER CONSIGLIERE OGGETTO: Irpef CONSIGLIERE REL. Dott. VINCENZO DI NUBILA accertamento Dott. ALDO CECCHERINI CONSIGLIERE criteri ha pronunciato la seguente CASSAZIONE CORTE CIVILE SENTENZA 67197 sul ricorso proposto da: e difesi dall'avv. FORLONE MARIO E VILLELLI CONCETTA, rappresentanti ricorsoa margine del Giancarlo Pittelli di Catanzaro per delega elett. dom. presso avv. Giovanna Mazza, via Archimede 170 in Roma ricorrenti
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 intimato, controricorrente 0 ! Вм 1 7 in data 1.3.99 della Commissioneavverso la sentenza n.124.16.99 Tributaria Regionale della Calabria, depositata in data 5.7.99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.2.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. VINCENZO MACCARONE, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. In data 11.3.88 1'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Catanzaro emetteva avviso di accertamento nei confronti di RL AR e VI ET, relativamente ai redditi dell'anno 1982. L'ufficio si basava su coefficienti presuntivi inerenti alle attività di parrucchiere ed estetista, nonchè in particolare sul consumo di energia elettrica.
2. Proponevano ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado i contribuenti suddetti, sostenendo che si era verificato un consumo abnorme di energia, anche per funzioni non riconducibili al lavoro svolto. La Commissione respingeva il ricorso. Proponevano appello il RL e la VI, insistendo sulla insufficienza degli elementi presuntivi indicati dall'ufficio. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado, . motivando nel senso che gli elementi presuntivi ricavati dagli studi di settore, i documenti esaminati, le indagini svolte e le stesse dichiarazioni rilasciate dagli interessati erano sufficienti a giustificare l'accertamento.
3. Hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti, deducer.do unico motivo. Resiste mediante controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Con l'unico motivo del ricorso, i ricorrenti deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, а sensi dell'art. 360 n. 5 CPC. I giudici di merito hanno confermato l'accertamento, disattendendo le esaurienti e motivate contestazioni ed osservazioni del RL, il quale sottolineava la manifesta carenza di prova. Il ricorso è prevalentemente incentrato sulla pronuncia in data 26.6.90 del GIP del Tribunale di Catanzaro, il quale ha prosciolto esso Forlcne dall'addebito di omessa annotazione di corrispettivi ai fini fiscali per l'anno 1984. Detto GIP ha ritenuto che il consumo di energia elettrica non costituisce, di per sè, elemento probatorio sufficiente per la ricostruzione dei ricavi. Il ricorso è parte inammissibile, parte infondato. La censura 5. consistente nell'avere omesso di esaminare le esaurienti e motivate contestazioni ed osservazioni> è generica, in quanto si 3 вели risolve in una critica alla sentenza di secondo grado che non coglie specificamente la materia del contendere. E' onere del ricorrente indicare su quali punti e circostanze il giudice di appello ha omesso l'esame. Si rileva, comunque, che la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado con motivazione esauriente, immune da lacune o vizi logici, talché si sottrae a qualsiasi censura da parte di questa Corte di legittimità. Il dato inerente al consumo di energia elettrica, in ordine ad una attività di parrucchiere ed estetista, costituisce un elemento rilevante e significativo, atto a ricostruire la quantità di lavoro svolto e quindi i ricavi. Quanto alla rilevanza della pronuncia assolutoria del GIP, si 6. osserva anzitutto che essa riguarda un anno di imposta diverso da quello per cui è processo. Trattasi inoltre di sentenza pronunciata in sede preliminare, inidonea a formare giudicato. In ogni caso, va ricordato che con sentenza 21.10.98 n. 10411, questa Corte ha ritenuto che in materia di accertamento delle imposte sui redditi, avendo l'art. 654 CPP abrogato l'art. 12 del DL. n. 429.82 convertito con modificazioni nella Legge n. 516.82, la sentenza di assoluzione per un reato tributario, ancorchè l'Amministrazione Finanziaria dello Stato si sia costituita parte civile, non fa stato nel processo tributario, perchè in esso vigono limitazioni della prova. Ancora, Cass. 17.7.2000 n. 9410 ha affermato che l'art. 654 CPP, il quale in tema di limiti soggettivi dell'efficacia del giudicato penale nei processi civili ed Qu amministrativi sostituisce l'art. 28 del codice previgente, prevede la possibile efficacia del giudicato stesso soltanto nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale in qualità di parti. Tale principio opera anche per i reati previsti da leggi speciali ed ha pertanto portata modificativa dell'art. 12 predetto, il quale disciplinava l'autorità del giudicato penale in materia tributaria secondo le disposizioni dell'abrogato art. 28 CPP. Sussiste quindi un duplice ostacolo al recepimento del giudicato 7. penale nel processo tributario: da un lato nel processo tributario vigono limitazioni della prova ( ad esempio, il divieto di prova testimoniale); dall'altro lato, la prova che è richiesta in sede penale per la condanna 0 il rinvio a giudizio dell'indagato è diversa rispetto alla prova nel processo tributario, nel quale possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Nel senso sopradetto, vedasi anche la sentenza pronunciata da questa Corte nell'udienza dell' 11.12.2001 nella causa n. RG. 4611.2000, Italchimici
contro
Amministrazione Finanziaria dello Stato. Il ricorso va pertanto rigettato. Giusti motivi, in relazione 8. all'opinabilità della materia del contendere ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S bu rigetta il ricorso e compensa le spese. Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 5 febbraio 2002. IL PRESIDENTE вишоили речима, DOTT. BRUNO SACCUCCI Арилов больш IV/CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILAFam ily DEPOS TAI 17 MAG. 2002 Oggi Алель болно 6 N 8 O K 9 I 1 . Z / N 4 A / S - R 6 ' T 2 3 T S . I . R A L . G L P T E . A R U D . B L B A I E A D R D T A I T I 1 S E R 3 N T 1 E E N S . T E I S N A A E M