Sentenza 3 luglio 2012
Massime • 1
In tema di reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186, comma secondo, lett. b) C.d.s.), ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesta alcuna istanza dell'imputato, essendo sufficiente la sua non opposizione, una volta manifestata la quale l'imputato non è tenuto a determinare le modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, spettando ciò al giudice. (Nella specie, in ossequio a tale principio, la S.C. ha annullato il provvedimento con il quale il Gip, decidendo sulla richiesta di patteggiamento contestuale all'opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava inammissibile l'istanza per mancata indicazione da parte dei difensori del piano dettagliato di svolgimento del lavoro di pubblica utilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2012, n. 27987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27987 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 03/07/2012
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco - Consigliere - N. 1112
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 32215/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI MO N. il 7.11.1979;
avverso l'ordinanza n. 14367/2008 G.I.P. TRIBUNALE di BRESCIA del 29/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del P.G., che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di inammissibilità del decreto penale di condanna.
RITENUTO IN FATTO
1. Contestualmente all'opposizione avverso decreto penale di condanna emesso in relazione al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), IR IM avanzava istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., subordinata alla conversione della pena detentiva e pecuniaria nel lavoro di pubblica utilità. All'udienza fissata per il prosieguo del procedimento il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia dichiarava inammissibile l'istanza e disponeva la restituzione degli atti all'ufficio decreti penali di condanna, con declaratoria di esecutività del decreto penale opposto: ciò in quanto i difensori non avevano depositato dettagliato piano di lavoro di pubblica utilità presso l'ente convenzionato.
2. Avverso tale ordinanza promuove ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia avv. Sergio Pinna. Egli deduce l'inosservanza degli artt. 461 e 464 cod. proc. pen.. Il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della pena è abnorme in quanto non è dato rinvenire nel nostro ordinamento giuridico alcuna norma che imponga all'imputato l'onere di presentare un piano dettagliato di lavoro di pubblica utilità presso l'ente convenzionato;
in ogni caso l'eventuale inosservanza di tale onere non trova sanzione nella declaratoria di inammissibilità dell'istanza di patteggiamento. Si osserva che la nuova disciplina in materia di conversione della pena con il lavoro di pubblica utilità in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza non prevede alcuna Iniziativa dell'imputato quale condizione per l'applicazione del beneficio ma demanda al giudice il potere discrezionale di applicarlo anche in assenza di richiesta, essendo sufficiente che l'imputato non vi si opponga. Nell'esercizio di tale potere discrezionale il giudice può non aderire alla richiesta dell'imputato perché ritiene non possa essere concesso il beneficio, oppure rigettare la richiesta di patteggiamento laddove sia per altre ragioni carente dei presupposti di legge;
ma egli non può dichiarare l'inammissibilità dell'istanza medesima per i motivi addotti. Peraltro il ricorrente evidenzia un ulteriore profilo di violazione di legge, consistente nel fatto che, oltre a dichiarare inammissibile l'istanza di applicazione della pena, il Giudice per le indagini preliminari ha dichiarato inammissibile anche l'opposizione al decreto penale di condanna, violando così il disposto degli artt.461 e 464 cod. proc. pen., non ricorrendo nella specie alcuno dei casi di inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna previsti tassativamente dall'art. 461 cod. proc. pen.. Il Giudice per le indagini preliminari, quindi, avrebbe dovuto non dichiarare inammissibile l'opposizione ma emettere decreto di giudizio immediato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
L'art. 186 C.d.S., comma 9-bis, introdotto dalla L. n. 120 del 2010, dispone che al di fuori dei casi in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, la pena detentiva e pecuniaria che il giudice intenda irrogare può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze.
Come già precisato da una recente pronuncia di questa stessa sezione (n. 4927 del 2.2.2012, Ambrosi, rv. 251956, che rappresenta il superamento del difforme precedente costituito da Cass. sez 4, n. 31145 del 7.7.2011, Finocchiaro, rv. 250908), il richiamo al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54 non va inteso come conducente all'integrale sovrapposizione dei due disposti normativi. Basti osservare che l'art. 54, comma 1 dispone che il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità "solo su richiesta dell'imputato", laddove il novellato art. 186 C.d.S., comma 9-bis dispone che la pena, detentiva e pecuniaria, può essere sostituita "se non vi è opposizione da parte dell'imputato". Anche la durata del lavoro di pubblica utilità è diversamente individuata dal legislatore nei due compendi normativi in considerazione: per l'art. 54 cit. non può essere inferiore a dieci giorni e superiore a sei mesi;
per l'art. 186 C.d.S., comma 9-bis deve avere una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250,00 Euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. Altre differenze si colgono al riguardo degli enti e dei soggetti a favore dei quali il lavoro di pubblica utilità può essere prestato, il cui novero è più ampio per l'art. 186 cit..
Quel che mette conto rimarcare ai fini che qui occupano è però il fatto che, attraverso il richiamo operato dall'art. 186 cit. alla disposizione dettata nell'ambito della disciplina della competenza penale del Giudice di pace, la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità è in ogni caso affidata ad un decreto del Ministro della giustizia da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art.
8. Decreto che ha visto la luce il 26 marzo 2001 ("Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 6"). Tale provvedimento, dopo aver individuato il tipo di prestazioni dovute e richiamato le convenzioni da stipulare con il Ministro della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, dispone all'art. 3 che "con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine il giudice si avvale dell'elenco degli enti convenzionati".
La previsione è di rilevante interesse nella definizione del tema posto dal presente ricorso, giacché evidenzia senza alcuna incertezza l'apposizione in capo al giudice del potere-dovere di individuare il soggetto presso il quale far svolgere il lavoro di pubblica utilità ed il tipo di attività, per l'evidente ragione che tali scelte vanno compiute in quella medesima prospettiva teleologia che assiste la commisurazione della pena, ovvero l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio alle funzioni costituzionalmente imposte alla pena criminale.
Nè contraddice quanto appena affermato il fatto che lo stesso art. 3 dispone che "dello stesso elenco si avvalgono il difensore o il condannato quando formulano le richieste di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 33, comma 3, sulla scorta del medesimo elenco".
Infatti, come si è osservato nella decisione sopra richiamata, tale specifica disposizione attiene alla ipotesi in cui "subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare l'imputato o il difensore munito di procura speciale possono chiedere l'esecuzione continuativa della pena", ed il giudice, "se ritiene di poter applicare in luogo della permanenza domiciliare la pena del lavoro di pubblica utilità, indica nella sentenza il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità che può essere richiesto dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale". Non solo il disposto dell'art. 33 cit. appare specifico della normativa riguardante il giudice di pace;
ma vale ancora ricordare che nell'ambito di tale normativa la regola è che il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato. Per contro, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 9-bis non è richiesta alcuna istanza dell'imputato, essendo sufficiente la sua non opposizione. Pertanto, può anche accadere che l'imputato di sua iniziativa solleciti e richieda il beneficio, ma resta fermo che ciò non è normativamente richiesto per l'operatività della sostituzione della pena: la legge non pone obblighi di sorta in capo all'imputato. Quella sollecitazione potrà valere unicamente a dimostrare la non opposizione dell'imputato alla sostituzione della pena. Ciò posto è evidente che l'imputato non può essere ritenuto gravato dell'obbligo di presentare un dettagliato piano per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, dal quale risulti l'ente presso cui si intenda svolgere l'attività, il consenso di tale ente, il programma di lavoro concordato, unitamente al calendario delle giornate lavorative necessarie a coprire l'entità della pena sostituita e altri dettagli.
Nè può valere a compromettere la fondatezza giuridica della ricostruzione qui operata il fatto che il decidente non possa disporre di convenzioni già operative.
Ritardi ed inadempimenti nell'attuazione delle previsioni normative da parte della P.A. non possono ricadere sull'imputato.
4. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia non ha fatto corretta applicazione dei principi qui ribaditi, dichiarando l'inammissibilità della richiesta di applicazione della pena sul presupposto della mancata indicazione da parte dell'imputato del tipo di lavoro di pubblica utilità da svolgere in sostituzione della pena da applicarsi.
Precisato che l'erroneo richiamo alla categoria dell'inammissibilità non offusca la natura del provvedimento impugnato di sostanziale rigetto dell'istanza di applicazione della pena, va altresì ritenuto che siffatta decisione è illegittima anche sotto un diverso aspetto, puntualmente evidenziato dal ricorrente. A seguito della reiezione dell'istanza di applicazione della pena, l'art. 464 c.p.p., comma 1 impone al giudice di emettere il decreto che dispone il giudizio immediato, senza poter dichiarare l'esecutività del decreto di penale opposto. Tal ultimo potere è infatti attribuito dall'art. 461 c.p.p., comma 5 solo nel caso in cui l'opposizione non sia stata proposta o, proposta, venga dichiarata inammissibile. L'inammissibilità deriva, tassativamente, dal fatto che non vengano indicati gli estremi del decreto penale di condanna, la data del medesimo ed il giudice che lo ha emesso, nonché dalla circostanze della sua proposizione oltre il termine di legge o da persona non legittimata (art. 461 c.p.p., comma 4). Va quindi escluso che nel caso che occupa ricorresse un'ipotesi di inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna;
e risulta confermato che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto emettere il decreto per il giudizio immediato.
5. Il provvedimento impugnato va quindi annullato senza rinvio. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Brescia, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2012. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012