Sentenza 5 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9760 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVOI09 760/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro Composta dagli Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 5150/00 Consigliere Cron..26518 Dott. Alberto SPANO' Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Consigliere Ud.14/05/02 Dott. Federico ROSELLI Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: domiciliata in ROMA AM ST, elettivamente V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2135 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 15234/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 16/08/99 R.G.N. 16488/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato ANGELOZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 5150/2000 ud. 14 maggio 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso, ritualmente depositato e notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, MM ST ha convenuto in giudizio, dinanzi al Pretore di Roma, l'INPS e. premettendo che l'Ente convenuto aveva chiesto, con lettera raccomandata del 16.12.1994, la restituzione di lire 14.121.200 erogate - erroneamente (in ragione dell'insussistenza del requisito reddituale) - a titolo di integrazione al minimo sulla pensione di cui la stessa era titolare, ha chiesto che venisse dichiarata l'illegittimità dell'addebito. In particolare la ricorrente ha dedotto che, trattandosi di presunto indebito determinatosi per esclusivo errore materiale dell'Ente erogatore, la fattispecie ricadeva nella sanatoria di cui all'art. 52 1. 9.3.1989 n. 88 che prevede l'irripetibilità delle somme pagate in seguito ad errori commessi dagli Enti erogatori non imputabili a dolo del percipiente. Si e' costituito in giudizio l' I.N.P.S. deducendo l'insussistenza dei presupposti normativi dell'irripetibilità della somma in oggetto e, quindi, l'infondatezza del ricorso avversario di cui ha chiesto il rigetto. Instauratosi il contraddittorio, il Pretore ha respinto la domanda della ricorrente con sentenza n. 1383/97. 3 Avverso tale pronuncia, ha proposto tempestivo appello l'assicurata dinanzi al Tribunale di Roma il quale, con sentenza del 9.12.1998-16.8.1999, ha respinto l'interposto gravame confermando integralmente l'impugnata sentenza. In particolare il tribunale ha ritenuto inapplicabile lo jus superveniens di cui all'art. 1, commi 260 ss., legge n.662 del 1996. Avverso detta sentenza, della quale chiede l'annullamento per vizi di legittimità, ricorre ora MM ST con quattro motivi . Resiste con controricorso l'INPS. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso dell'MM è articolato in quattro motivi e deduce rispettivamente: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 c.p.c. e 101 Cost., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; 2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 260 e ss., legge 23 dicembre 1996 n. 662. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; 3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 D.L. 30 settembre 1983 n. 463 - convertito nella L. 11 novembre 1983 n. 638 - alla luce della sentenza n. 166 della Corte Costituzionale il 16 - 24 maggio 1996, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. ; 4) l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. In particolare la ricorrente si duole della mancata applicazione dello jus superveniens costituito dall'art. 1, 260, 261, 263 e 265 comma, 1. 23 dicembre 1996 n. 662, nonché del fatto che il recupero dell'indebito ad opera dell'INPS sia intervenuto oltre l'anno previsto dall'art. 13 I. n.412 del 1991. -2. Il ricorso in cui quattro motivi possono essere trattati congiuntamente - è fondato. La questione di cui si dibatte è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.. sez. un., 21 febbraio 2000, n. 30) hanno già affermato che le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 1 gennaio 1996 (qual è, appunto, quella di specie) sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, 260, 261, 263 e 265 comma, 1. 23 dicembre 1996 n. 662, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile;
nondimeno la normativa sopravvenuta non si applica ai recuperi già avvenuti, e quindi non giustifica, riguardo agli stessi, azioni di ripetizione in favore degli assicurati. Questo orientamento è stato ripetutamente confermato da questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. 26 luglio 2001 n.10270) e non sussistono ragioni per discostarsene. Non rileva invece ratione temporis lo jus superveniens ulteriore, i cui all'art. 38, comma 7, legge 28 dicembre 2002, n.448. che riguarda gli indebiti previdenziali risultino anteriori al 1 gennaio 2001, ma anche - ex art. 1, comma 260, I. 23 dicembre 1996 n.662 - successivi al 31 dicembre 1995. 3. Il ricorso deve quindi essere accolto avendo il tribunale erroneamente ritenuto inapplicabile alla fattispecie l'art. 1, 260, 261, 263 e 265 comma, l. 23 dicembre 1996 n. 662, cit.. 5 La pronuncia impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma che si adeguerà al principio di diritto sopra richiamato.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma. il 14 maggio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente (Giovanni Amoroso) ེ ཨཅར་ (Guglielmo Sciarelli) bylichen und LeveQuedarselleན I IL CANCELLIERE D , Depositato in Cancelleria 3 3 5 7 7 3 1 0 Levelle . oggi, BLUS 9972 N IL CANCELLIERE 3 Tere Mer 7 # S - Чионе е O 1 1 S D E T E T T S L T I I N G R I E E A S D L R E L O E D 6