Sentenza 11 gennaio 2006
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., occupazione di demanio marittimo, la collocazione sull'arenile di strutture balneari, quali ombrelloni, lettini e simili, noleggiate giornalmente, atteso che tale condotta non è assimilabile a quella dei fruitori della cd spiaggia libera stante la continuità della condotta e la natura commerciale dell'attività (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la penale responsabilità del titolare di una società di noleggio di attrezzature balneari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2006, n. 4855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4855 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 11/01/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 14
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 23101/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ RR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Forlì in Cesena in data 30.01.2004 con cui è stato condannato alla pena della multa quale responsabile del reato di cui all'art. 1161 cod. nav.;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in Pubblica Udienza la relazione del Consigliere Dott. Teresi Alfredo;
Sentito il PM nella persona del PG Dott. Salzano Francesco, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Pirini Franco, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA:
Con sentenza in data 30.01.2004 il Tribunale di Forlì in Cesena condannava AZ RR alla pena dell'ammenda quale responsabile del reato di cui all'art. 1161 cod. nav. per avere, nella qualità di legale rappresentante della s.n.c. Bagno RR, occupato abusivamente perché privo di concessione circa mq. 190 di demanio marittimo collocando attrezzature balneari. Rilevava il Tribunale che l'occupazione dell'area era da ascrivere all'imputato, il quale doveva risponderne, almeno a titolo di colpa, per non avere vigilato con la dovuta diligenza sul regolare utilizzo delle attrezzature balneari noleggiate ai clienti. Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando:
- violazione dell'art. 1161 del codice della navigazione perché la sistemazione, di propria iniziativa, di lettini in area demaniale marittima da parte di clienti, che li avevano noleggiati e prelevati dal suo stabilimento, non è penalmente rilevante perché, in tale ipotesi, non è ravvisabile esclusione dell'uso pubblico e, cioè, impedimento della fruizione collettiva;
- violazione dell'art. 40 c.p., comma 1, e art. 42 c.p., comma 1 e 4, art. 43 cod. pen., comma 1, in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa mancando rapporto di causalità tra la propria condotta lecita e l'estemporanea iniziativa dei clienti di spostare i lettini sull'area demaniale. Egli non era tenuto ad impedire lo spostamento delle attrezzature, vantando i predetti il diritto di farlo per usufruire, come tutti, del bene demaniale. Peraltro, la fruizione collettiva non era stata impedita, dato che tra l'area occupata e il mare era stato lasciato libero un tratto di 5 metri per il transito dei bagnanti.
Chiedeva l'annullamento della sentenza. Il ricorso è infondato. Non può essere censurata la sentenza impugnata che ha ritenuto, alla stregua dei rilevanti elementi acquisiti, sussistente la fattispecie criminosa prevista dall'art. 1161 del codice della navigazione per avere l'imputato parzialmente occupato sine titulo terreno del pubblico demanio perché non munito della prescritta concessione. È stato accertato, in fatto, che attrezzature balneari di proprietà dell'imputato sono state collocate su un'area demaniale marittima, estesa circa 190 metri quadrati, adiacente al terreno sul quale il predetto gestiva uno stabilimento balneare.
Secondo il ricorrente, l'occupazione sarebbe penalmente irrilevante perché effettuata, saltuariamente e solo nelle ore diurne, dai propri clienti i quali noleggiavano le sue attrezzature e le trasportavano sull'area demaniale per usufruirne liberamente uti cives.
L'assunto non è corretto alla stregua dell'indirizzo di questa Corte secondo cui "l'occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo consiste nell'acquisire e mantenere il possesso o, comunque, una situazione fattuale di detenzione con il bene in modo corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà o di godimento sia esso reale o personale, contraddistinto dalla continuità o dalla stagionalità cioè senza un carattere transeunte, dall'esclusione del diritto collettivo di uso per uno spazio non limitato ed un tempo apprezzabile in modo da impedire la fruibilità da parte di potenziali utenti o da comprimerne in maniera significativa l'uso, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'interesse della collettività di usare in maniera completa ed in tutte le sue implicazioni il bene demaniale e di attribuire all'autorità amministrativa competente ovvero al legislatore la valutazione negli altri casi dell'ammissibilità di detta occupazione mediante un provvedimento specifico e particolare di concessione ovvero una generalizzata liberalizzazione" (Cassazione sezione 3^, n. 2000/ 12990, RV. 218002), sicché l'occupazione è configurabile anche se l'esclusione dell'uso pubblico sia limitata, purché abbia carattere di continuità e avvenga con modalità tali da non essere conformi al diritto collettivo pubblico.
Nella specie, l'imputato ha consentito che attrezzature balneari noleggiate ai clienti fossero spostate dal sito di pertinenza e collocate sull'arenile sì dar luogo ad un'occupazione continuata, con riferimento all'orario diurno, di uno spazio demaniale di ragguardevoli dimensioni, tanto da suscitare, per la sua imponenza, l'attenzione di un giornale locale che, segnalando il caso, ha dato avvio alle indagini.
La condotta, quanto meno negligente, e, quindi, colposa, dell'imputato, non è assimilabile a quella dei fruitori di una spiaggia libera che occupano temporaneamente l'arenile con t propri lettini ed ombrelloni, considerati il numero delle attrezzature trasferite sull'area demaniale, l'apprezzabile estensione della superficie occupata, la continuità della condotta protrattasi nel tempo e la natura commerciale dell'impiego delle attrezzature stesse. Per l'infondatezza del ricorso, che propone doglianze in fatto e rilievi di carattere giuridico giudicati erronei dal Tribunale con congrua motivazione, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2006