Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10270
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Sentenza 26 luglio 2001

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Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima dell'1 gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, legge n. 662 del 1996, che sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti secondo la normativa anteriore; ne' la retroattività delle indicate disposizioni può dar luogo a questioni di legittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione, posto che, trattandosi di un potere discrezionale riservato al legislatore, non sono in contrasto con principi costituzionalmente sanciti disposizioni destinate ad avere un'efficacia limitata nel tempo, qualora le stesse, essendo dettate nella materia previdenziale, siano destinate, come nella specie, a bilanciare contrapposti interessi e a salvaguardare l'esigenza collettiva rivolta alla eliminazione in tempi solleciti di controversie fra cittadini e pubblici poteri, pure se le medesime disposizioni si riferiscano a fatti passati, dei quali in via transitoria siano stati sospesi alcuni effetti (peraltro tutelando la posizione dei cittadini più deboli perché percettori di redditi più bassi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10270
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10270
    Data del deposito : 26 luglio 2001

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