Sentenza 26 luglio 2001
Massime • 1
Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima dell'1 gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, legge n. 662 del 1996, che sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti secondo la normativa anteriore; ne' la retroattività delle indicate disposizioni può dar luogo a questioni di legittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione, posto che, trattandosi di un potere discrezionale riservato al legislatore, non sono in contrasto con principi costituzionalmente sanciti disposizioni destinate ad avere un'efficacia limitata nel tempo, qualora le stesse, essendo dettate nella materia previdenziale, siano destinate, come nella specie, a bilanciare contrapposti interessi e a salvaguardare l'esigenza collettiva rivolta alla eliminazione in tempi solleciti di controversie fra cittadini e pubblici poteri, pure se le medesime disposizioni si riferiscano a fatti passati, dei quali in via transitoria siano stati sospesi alcuni effetti (peraltro tutelando la posizione dei cittadini più deboli perché percettori di redditi più bassi).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10270 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - " -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - " -
Dott. BRUNO BALLETTI - " -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
LL MA, elett.te dom.ta in Roma, Piazza Martiri di Belfiore n. 2, presso lo studio dell'Avv. Domenico Concetti, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Patrizia Tadris, Luigi Cantarini e Vincenzo Morielli per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.
- resistente con procura -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino n. 1284 del 16.3.1999 (R.G.L. n. 76/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.5.2001 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Domenico Concetti per la ricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 9 settembre 1996 MA LL conveniva davanti al Pretore del lavoro di Torino l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e, premesso che le era stato comunicato che sulla erogata pensione si era formato un indebito di L.
1.553.195 per il periodo dal 1^ giugno 1992 al 30 giugno 1994, chiedeva che, accertato che non vi era stato alcun errore nella liquidazione e nella erogazione della prestazione, fosse dichiarato che essa non era tenuta a restituire all'Istituto la somma suddetta.
Instauratosi il contraddittorio, il Pretore, in base allo ius superveniens costituito dall'art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti l. 23 dicembre 1996 n. 662, rilevato che la LL per l'anno 1995 aveva percepito un reddito imponibile IRPEF superiore a L. 16.000.000 e dato atto, quindi, che l'indebito previdenziale era soggetto a ripetizione nella misura dei tre quarti, pari a L. 1.164.896, rigettava il ricorso.
Questa pronuncia, impugnata dalla LL, veniva confermata dal Tribunale di Torino, con sentenza del 16 marzo 1999, in base al rilievo che la disciplina dettata dal suddetto art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, l. 23 dicembre 1996 n. 662, basata su un criterio collegato alla situazione reddituale del pensionato, aveva sostituito, riguardo agli indebiti previdenziali realizzatisi in epoca anteriore al 1^ gennaio 1996, la normativa precedente, che era viceversa fondata sul comportamento colpevole della pubblica amministrazione.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la LL, che ha dedotto un unico motivo.
L'INPS ha depositato la procura alla lite.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'impugnazione la ricorrente, senza dolersi della pronuncia di integrale rigetto della domanda proposta, denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 13 l. 30 dicembre 1991 n. 412, 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, l. 23 dicembre 1996 n. 662 e 113 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. e, nel richiamare i principi enunciati in due sentenze emesse dalla Corte di Cassazione (n. 6369 del 14 luglio 1997 e n. 9489 del 27 settembre 1997), lamenta che il Tribunale non abbia considerato che la disciplina dettata dalla suddetta legge n. 662 del 1996, lungi dal sostituire per intero quella precedente riguardo agli indebiti previdenziali maturati prima del 1^ gennaio 1996, trova applicazione solamente se risulti più favorevole per l'assicurato. Aggiunge la medesima ricorrente che, se si ritenesse la retroattività delle nuove norme di legge, tale natura inciderebbe su situazioni sostanziali già venute in essere, con la conseguenza che, essendo frustrato l'affidamento dei cittadini sulla sicurezza giuridica, le medesime norme sarebbero incostituzionali per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.
Questo motivo è privo di fondamento.
Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 30 del 21 febbraio 2000, con la quale è stato composto il contrasto di giurisprudenza che in seno alla medesima Corte era derivato, rispetto al prevalente indirizzo, dalle due pronunce indicate dalla ricorrente, hanno affermato il principio secondo cui le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 1^ gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi duecentosessantesimo, duecentosessantunesimo, duecentosessantatreesimo e duecentosessantacinquesimo l. 23 dicembre 1996 n. 662, che sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti secondo la suddetta precedente disciplina. A questo principio di diritto e alle ragioni che lo sorreggono (v. la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite, cui si rinvia) basta fare riferimento per disattendere tutte le censure dedotte nel ricorso per cassazione e per rilevare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale formulata dalla ricorrente. Ed invero, trattandosi di un potere discrezionale riservato al legislatore, non sono in contrasto con principi costituzionalmente sanciti disposizioni destinate ad avere una efficacia limitata nel tempo, qualora le stesse, essendo dettate nella materia previdenziale, siano destinate a bilanciare contrapposti interessi e a salvaguardare l'esigenza collettiva rivolta alla eliminazione in tempi solleciti di controversie fra cittadini e pubblici poteri, mentre deve pure escludersi che si sia verificata una violazione di norme costituzionali a causa del riferimento fatto dalle suddette norme di legge a fatti passati, dei quali in via transitoria sono stati sospesi alcuni effetti (peraltro tutelando la posizione dei cittadini più deboli perché percettori di redditi più bassi). Tenuto conto di tutti questi rilievi, il ricorso deve essere rigettato.
Poiché l'Istituto intimato non ha svolto alcuna attività difensiva dopo il deposito della procura alla lite, non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2001