Sentenza 13 febbraio 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/1999, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1999 |
Testo completo
0 1 1 8 9 / 99 Aula "A" REPUBBLICA I TAL IANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: SUPREMA I LA CORTE LAVORO SEZIONE LAVORO R.G.n. 14904/97 Cron. 3747 Composta dagli Ill.mi Siggi Magistrati: Dott. Pasquale Pontrandolfi - Presidente Rep. Marino Donato Santojanni Consigliere CC. 20.11.1998 11 Rel.Prestipino Giovanni CORTE SUMNEMA DI SA Guglielmucci IT "F RA SP GL EL " studio Ric IL SOLE 24 ORE dai ha pronunciato la seguente 3000 per dir SE N TENZA il 13 FEB. 1999 IL CANCELLIERE sul ricorso per regolamento di competenza proposto da GIUSTIZIA, in persona del MINISTERO DI GRAZIA E rappresentato е difeso Ministro pro-tempore, dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilia per LIRE 3000 legge. CANCELLERIA - Ricorrente
contro
EI RI, elett.te dom.to in Roma, Via A. De EK880685 Pretis n. 86, presso lo studio dell'Avv. Giannetto Cavasola, che unitamente all'Avv. RI Arginelli lo rappresenta e difende per procura speciale a margine CRE S AUJ, GEN, STATO 3929 della scrittura difensiva. - Resistente per l'annullamento dell'ordinanza del Pretore di Forlì - Sezione distaccata di Cesena, resa il 3.10.1997 (R.G.n. 1578/95). Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 20.11.1998 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Lette le conclusioni scritte del P.M., nella persona Sostituto Procuratore Generale Dott. EL del Ceniccola, che ha chiesto che il ricorso sia accolto, con le ulteriori statuizioni di legge. Svolgimento del processo Con ricorso del 30 dicembre 1996 RI EI conveniva davanti al Pretore del lavoro di Forlì, Sezione distaccata di Cesena, il Ministero di Grazia e Giustizia e chiedeva che fosse dichiarato il suo diritto, quale giudice di pace, ad ottenere l'indennità prevista dall'art. 3 della 1. 19 febbraio 1981 n. 27, con condanna del Ministero al pagamento di tutte le somme dovute per tale titolo, dal giorno della sua nomina, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. Costituitosi in giudizio, il Ministero convenuto eccepiva in via preliminare l'incompetenza per materia CORTE SUPREMA DI SA UFFICIOCOPIE Richiesta copia logale 2 dal Sig. per dirit MPP 1995 in IL NCELLIERE е per valore del giudice adito e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con ordinanza resa nell'udienza del 3 ottobre 1997 il Pretore rilevava che la competenza per materia apparteneva al giudice del lavoro. Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza il Ministero di Grazia e Giustizia. Ha resistito con scrittura difensiva il EI. Il Procuratore Generale ha concluso come in atti. Motivi della decisione Preliminarmente, come bene sostiene il ricorrente, deve essere rilevata l'ammissibilità del ricorso, dato che il provvedimento impugnato, pur rivestendo la forma dell'ordinanza, deve essere tuttavia considerato come una vera e propria sentenza che ha statuito sulla avendo il Pretore affermato che tale competenza, competenza apparteneva al giudice del lavoro e che, per conseguenza, la causa doveva essere rinviata all'udienza di discussione per l'esame del merito. Ciò premesso, sostiene il Ministero ricorrente che, trattandosi di una controversia posta in essere da un funzionario onorario, che non può essere qualificato né lavoratore subordinato né lavoratore autonomo, non 3 sussiste alcuna delle ipotesi previste dall'art. 409 c.p.c. per ritenere che la stessa debba essere decisa dal giudice del lavoro. Il ricorso è fondato. Da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 11272 del 9 novembre 1998, 1 nella quale è stata pure discussa la questione relativa alla giurisdizione (e cui si rinvia per una più approfondita esposizione delle ragioni poste a fondamento della medesima e per il richiamo dei precedenti giurisprudenziali espressi in fattispecie di pressoché identico contenuto, in quanto attinenti a funzionari e giudici onorari), una volta esclusa la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con riferimento all'attività svolta dai giudici di pace, è stato affermato che "il carattere della parasubordinazione non può essere ravvisato nel rapporto che lega il titolare di un organo all'ente al quale perviene, perché il titolare dell'organo non è esterno ad esso, ma sicollabora con l'ente, non identifica funzionalmente con l'ente medesimo ed agisce per esso"; e, sulla base di questo assunto, è stato sostenuto che, trattandosi di un rapporto di servizio onorario e non professionale, la controversia promossa dal giudice di pace (per ottenere il riconoscimento di un diritto predeterminato per legge) esula dalla competenza funzionale del giudice del lavoro per l'inapplicabilità del criterio di competenza di cui all'art. 409 n. 3 del codice di rito. Rilievi, codesti, che inducono ad escludere anche l'applicabilità del n. 5 del medesimo art. 409, il quale fa riferimento a "rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico" non devoluti alla giurisdizione del giudice amministrativo (come avviene per quei rapporti, posti in essere con enti pubblici, espressamente definiti di diritto privato da apposite disposizioni di legge), giacché dalla suddetta sentenza emessa dalle Sezioni Unite, in relazione all'attività svolta dai giudici di расе, stata esclusa, nei confronti dello Stato, qualsiasi ipotesi di lavoro subordinato o autonomo. Tenuto conto di queste argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e, per ragioni di valore, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale in sede ordinaria. Tale Tribunale, essendo parte in giudizio una amministrazione dello Stato, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., deve essere individuato in quello di Bologna. Giusti motivi sussistono per compensare per intero fra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
5 La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Bologna in sede ordinaria e compensa fra le parti le spese di questa fase del giudizio. Così deciso in Roma, il 20 novembre 1998 Il Presidente: Il Consigliere estensore: Sati e IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositats i feria 13 FEB 1999. 3 3 5 . N 3 -7 11-8 G G LE ELLA j D 6