Sentenza 15 luglio 2008
Massime • 1
Integra il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio la condotta del componente di una delle commissioni d'esame per concorso pubblico che indichi a un candidato l'espediente da seguire per eludere il risultato del sorteggio per l'assegnazione della commissione, così da ottenere l'abbinamento con quella d'appartenenza dello stesso commissario. Pertanto, i donativi ricevuti dal commissario da parte del candidato favorito, a titolo di compenso del trattamento ricevuto, costituiscono retribuzione di un atto corruttivo.
Commentario • 1
- 1. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 6 giugno 2022
La fattispecie delittuosa della corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) è disciplinata dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei delitti contro la pubblica amministrazione – capo I – dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La norma è posta a presidio del buon andamento, del corretto funzionamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione censurando tutti quei comportamenti che disonorano proprio la stessa P.A. Si tratta di un delitto procedibile d'ufficio (art. 50 c.p.p.) e di competenza del tribunale collegiale (art. 33 bis c.p.p.). L'arresto è facoltativo, consentito il fermo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/07/2008, n. 46065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46065 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 15/07/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1146
Dott. LANZA GI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 16201/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. ER NA IA, nata il [...];
2. TA NA, nata il [...] a [...];
3. TA LI, nata il [...] a [...];
4. MA AL, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 28 gennaio 2008 n. 656;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del Dr. Giovanni GALATI, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione;
Sentita l'arringa dei difensori, avv. CIAMPA Pasquale per IS NA IA;
avv. COPPI Franco per TA NA;
avv. GIANZI Giuseppe per MA LI;
avv. PISAURO Giuseppe per RI AL, i quali hanno concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in subordine, per intervenuta prescrizione. OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 28 giugno 2004 n. 15917/04 il Tribunale di Roma dichiarava NA IA ER, NA TA e RI AL colpevoli: a) del reato previsto dagli artt. 81, 319 e 321 c.p., perché la IS e la TA, nella loro qualità di commissarie del concorso per titoli ed esami per l'assegnazione a cattedre della scuola elementare indetto con D.M. 17 marzo 1999, compivano un atto contrario ai doveri d'ufficio alterando la procedura di assegnazione del candidato GI RI alla commissione cui doveva presentarsi per sostenere gli esami orali e, in particolare, pilotandone l'assegnazione alla 7^ commissione, di cui la IS era presidente ed LI MA membro di inglese, ricevendo dal padre del RI AL, dei gioielli per un valore di circa L. 1 milione ciascuno (un bracciale la IS e un bracciale ed un paio di orecchini la TA); e MA LI colpevole del reato previsto dall'art. 318 c.p., comma 2, perché, quale commissaria del concorso di cui al capo a), dopo aver partecipato all'esame orale di GI RI, riceveva da RI AL un a retribuzione non dovuta, rappresentata da un bracciale d'oro del valore di circa L. 1 milione;
reati commessi in Roma, nel mese di luglio del 2000.
E condannava con le attenuanti generiche, la IS, la TA e AL RI, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione;
e la MA alla pena di un anno di reclusione, con interdizione per tutti dai pubblici uffici per due anni e con i benefici di legge per la IS, la MA e il RI. I difensori appellavano la sentenza, chiedendo per tutti gli imputati l'assoluzione.
In subordine chiedevano:
- per la ER la derubricazione del reato in quello previsto dall'art. 323 c.p. ovvero, ancor più in subordine, in quello previsto dall'art. 318 c.p., comma 2, e la riduzione della pena;
- per la TA - previa eccezione di nullità della sentenza ex art. 521 c.p.p., comma 2, per mancanza di correlazione fra accusa e decisione - la riqualificazione giuridica del fatto come reato previsto dall'art. 323 c.p. con l'attenuante dell'art. 114 c.p. e la riduzione della pena;
- per il RI - previa eccezione di difetto di motivazione dell'ordinanza con cui era stata rigettata l'istanza ex art. 507 c.p.p. e richiesta di rinnovazione del dibattimento - l'assoluzione e, in subordine, la derubricazione nel reato di cui all'art. 318 o in quello di cui all'art. 323 c.p.;
- per la MA, l'assoluzione e, in subordine, la riduzione della pena, inflitta in violazione dell'art. 318 cpv. c.p.. Con sentenza del 28 gennaio 2008 n. 656 la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello della ER, della TA e del RI, confermando nei loro confronti la sentenza di primo grado. Accoglieva parzialmente l'appello della MA limitatamente alla pena inflitta, che determinava in otto mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza il ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- la ER:
1. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla corretta individuazione dell'elemento oggettivo del reato in relazione all'effettiva condotta delittuosa attribuita all'imputata, il cui comportamento effettivo nei confronti del candidato GI RI è consistito nel fornirgli il semplice suggerimento di non presenziare al primo sorteggio allo scopo di poter eseguire un secondo sorteggio, nel quale lo stesso candidato avrebbe estratto il numero corrispondente alla commissione, rendendolo poi noto alla presidente;
2. mancata assunzione della prova decisiva, consistente nella testimonianza della dr.ssa Giovanna OR, presidente di tutte le commissioni, richiesta nel corso dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., e, in appello, mediante rinnovazione parziale del dibattimento;
3. mancanza di motivazione in ordine all'assenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, non risultando dalle prove acquisite che l'imputata fosse mossa - nelle attività di raccomandazione dei vari candidati, compreso GI RI - dalla consapevolezza del carattere retributivo per i favori concessi;
la stessa esigeva semmai (e soprattutto per le colleghe, estranee al rapporto di amicizia che determinava le richieste di aiuto) omaggi di pura Cortesia, la cui evidente sproporzione rispetto al favore accordato li rendeva inidonei ad assumere un significato retributivo;
4. mancanza di motivazione con riferimento alla richiesta derubricazione del reato nella fattispecie del reato di cui all'art.323 c.p. o in quella del reato di cui all'art. 318 c.p., comma 2;
- la TA:
1. erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione perché la sentenza impugnata ha riproposto la stessa motivazione della sentenza di primo grado, senza tener conto delle critiche che la difesa aveva sviluppato ancorandole a prove specificamente indicate nei motivi di appello, e, in particolare, ha ritenuto il concorso della TA nel reato di corruzione attribuendole il ruolo di suggeritrice, ossia di istigatrice ai sensi dell'art. 110 c.p.;
2. erronea applicazione dell'art. 114 c.p. in relazione al fatto che la TA si era limitata in definitiva ad ascoltare ciò che la ER le confidava e, al più, a rappresentare qualche dubbio circa il fatto che la OR avrebbe mantenuto l'impegno di aiutare il giovane RI;
- il RI:
1. erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità e difetto di motivazione dell'ordinanza di diniego della rinnovazione del dibattimento, richiesta nei motivi d'appello (art. 606 c.p.p., lett. e;
2. manifesta illogicità e difetto di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 318 e 319 c.p. (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), perché si è ritenuta integrante la condotta materiale non una condotta riferibile agli imputati, come enuncia il capo d'imputazione, ma un mero consiglio fondato sull'osservazione dello svolgimento concreto della procedura di assegnazione alla commissione, trascorrendo da un atto contrario ai doveri d'ufficio direttamente posto in essere dai soggetti attivi ad un atto contrario che in definitiva viene configurato come rivelazione di un presunto segreto d'ufficio, mentre si trattava, eventualmente, della rivelazione di un illecito commesso da soggetti diversi dagli imputati;
3. proscioglimento per prescrizione, intervenuta nel corso del giudizio di appello;
- la MA:
1. violazione dell'art. 318 c.p. e illogicità e mancanza di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alla perentoria affermazione che nella corruzione susseguente, per atto d'ufficio già compiuto, non sarebbe necessario il previo accordo con il pubblico ufficiale, per la ragione che il previo accordo farebbe mutare la fattispecie in quella di corruzione per compiere atti d'ufficio di cui all'art. 318 c.p., laddove il pactum sceleris è sempre necessario ai fini di qualsivoglia ipotesi di corruzione e, in mancanza di esso, la semplice dazione, non preceduta, come nella specie, da alcuna forma di pressione o anche da larvate richieste, non è idonea a integrare il reato;
altro profilo di violazione dell'art. 318 c.p. è dato dalla mancata valutazione della dazione del regalo sotto il profilo della qualificazione e della finalità di esso al fine di dedurne la natura di retribuzione per l'atto d'ufficio già compiuto;
2. violazione dell'art. 133 c.p. e mancanza di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), perché, nel ricondurre la sanzione entro i massimi edittali, la Corte di merito non ha graduato la pena ai sensi dell'art. 133 c.p., come richiesto nei motivi d'appello. Le impugnazioni proposte appaiono infondate.
Le sentenze di merito hanno correttamente ricostruito in base alle risultanze degli atti la condotta illecita posta in essere dagli imputati, consistente nell'utilizzazione di un espediente, il sorteggio virtuale, cui il candidato accedeva non presentandosi al sorteggio effettivo e ottenendo così di estrarre personalmente dall'urna il numero corrispondente alla commissione a cui avrebbe dovuto essere avviato. In assenza di controllo, il candidato aveva la possibilità di dichiarare un numero diverso da quello estratto e quindi di scegliersi la commissione che desiderava, ossia quella in cui operava il commissario che aveva accettato di favorirne la valutazione.
Secondo tale ricostruzione, oggetto dell'accordo corruttivo da parte del commissario era di consentire al candidato l'utilizzazione dell'espediente descritto per farlo assegnare alla propria commissione e di assicurargli un esame privilegiato con un punteggio tale da ottenergli il superamento del concorso.
Ora non è dubbio che l'indicazione, fornita dal componente di una delle commissioni di esame di concorso pubblico a un candidato, dell'espediente da seguire per eludere il risultato del sorteggio della commissione di assegnazione e ottenere un sorteggio suppletivo apparente, con estrazione diretta ed enunciazione, indipendentemente da quello effettivamente estratto, del numero corrispondente alla commissione di cui il commissario stesso è componente, non costituisce un mero consiglio, penalmente irrilevante, bensì il suggerimento di un metodo illegale da seguire in vista dello scopo concordato di consentire al candidato di scegliersi come esaminatore lo stesso commissario o altro a lui collegato, per ottenere un esame privilegiato, e, quindi, una valutazione maggiorata al fine di ottenergli il superamento del concorso, che qualifica l'accordo come corruttivo e l'atto come contrario ai doveri d'ufficio. Di conseguenza, i donativi ricevuti dal commissario da parte del candidato favorito come compenso del trattamento privilegiato ricevuto non possono considerarsi alla stregua di gesti di Cortesia, eventualmente giustificati da una prassi consuetudinaria, ma costituiscono retribuzione di un atto corruttivo (Cass., Sez. 6, 5 dicembre 1998 n. 2894, ric. Lombardi P.; Sez. 6, 16 maggio 1997 n. 1972, ric. Pacini Battaglia). La sentenza impugnata ha deciso motivatamente in questo senso, per cui il vizio di motivazione dedotto col primo motivo di ricorso, appare inconsistente.
Lo stesso deve dirsi per il quarto motivo, in quanto in base ai medesimi presupposti è stata confermata la qualificazione del fatto come corruzione propria, restando esclusa la qualificazione alternativa di corruzione impropria e assorbita la fattispecie concreta dell'abuso d'ufficio (Cass., Sez. 6, 12 novembre 1998 - 1 febbraio 1999 n. 3529, ric. Sabatini G.). Il terzo motivo di ricorso è stato disatteso nel merito dalla dimostrazione della piena consapevolezza da parte della ER del carattere retributivo dell'accordo, rispetto al quale la presunta sproporzione del compenso - anch'essa smentita dall'accertamento del valore non modico degli oggetti donati - è stata correttamente ritenuta irrilevante rispetto al reato contestato (Cass., Sez. U, 24 gennaio 1006 n. 2780, ric. Panigoni e altri;
Sez. 6, 15 febbraio 1999 n. 3945, ric. P.G. in proc. Di Pinto e altri). Il difetto di motivazione eccepito - peraltro fondato su una contestazione in fatto - si rivela manifestamente privo di fondamento.
Quanto al secondo motivo del medesimo ricorso, il rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento è stato giustificato tanto con la non necessità della prova testimoniale richiesta, alla luce delle prove dell'intervento illecito della ER per l'assegnazione del RI alla sua commissione, quanto con l'inammissibilità di essa in quanto i testimoni essa - in particolare, con riguardo alla presidente OR, ben consapevole e tollerante in ordine alla natura solo apparente del sorteggio - non avrebbero potuto essere chiamati a testimoniare contro se stessi. La soluzione adottata appare quindi conforme ai fatti e corretta sotto il profilo giuridico, per cui anche il vizio dedotto col secondo motivo appare evidentemente infondato.
Quanto alla TA, la sentenza impugnata ha chiarito come dalle conversazioni intercettate sia emerso che la stessa non si è limitata a istigare la sua collega - istigazione che, essendo stata accolta, ha comunque valore concorsuale (Cass., Sez. 6, 13 gennaio 2000 n. 2265, ric. P.G., Lattanzio e altro) - ma abbia rafforzato il proposito criminoso della ER, rassicurandola sulla tolleranza della presidente OR e sul buon esito del sorteggio apparente, ed abbia attivamente partecipato alla condotta incriminata con riferimento al figlio del RI, scegliendosi anche il regalo che questi le doveva fare - non certo per una mera istigazione - e rivendicando un trattamento particolare in considerazione dei favori che lei e la ER avrebbero ancora potuto fargli alla scadenza del l'anno di prova;
e, inoltre, ha confermato il carattere retributivo dei donativi dei beneficiari della sua attività illecita, proponendosi come educatrice di costoro alla cultura della tangente, a dimostrazione dell'indubbia sussistenza del dolo della corruzione propria. Il primo motivo del ricorso della TA è perciò infondato.
Il secondo motivo, con cui si contrasta, peraltro infondatamente, la ricostruzione della condotta contestata alla ricorrente operata in sede di merito, appare incongruo rispetto al giudizio di legittimità e quindi inammissibile.
Il primo motivo del ricorso del RI appare inammissibile per manifesta infondatezza, sulla base delle medesime argomentazioni espresse riguardo al secondo motivo della ricorrente ER. Il secondo motivo del predetto ricorso, secondo il quale la decisione di condanna avrebbe avuto ad oggetto una condotta non riferibile agli imputati, si fonda sulla tesi - già avanzata col ricorso della ER e sopra confutata sulla base della ricostruzione dei fatti eseguita in sede di merito - che la condotta della ER e della TA sia consistita nel dare al RI un mero consiglio dettato dall'osservazione dello svolgimento concreto della procedura di assegnazione alla commissione.
La vicenda, ricostruita nelle sentenze di merito è, come si è detto trattando del ricorso della ER, risulta diversamente articolata e descritta e pertanto la violazione di legge e il difetto di motivazione dedotti col motivo suddetto appaiono privi di fondamento.
Altrettanto infondato è il terzo motivo del ricorso del RI, col quale si è proposta eccezione di prescrizione.
Infatti, ai periodi di sospensione indicati dal ricorrente (19 marzo- 13 giugno 2007 e 8 novembre 2007-28 gennaio 2008) dev'essere aggiunto quello decorso dal 9 luglio al 10 dicembre 2003 (su istanza della ER ai sensi della L. n. 134 del 2003), che - essendo il termine di prescrizione quinquennale, aumentato fino alla metà per le interruzioni, comune a entrambi i reati contestati per effetto dell'applicazione delle attenuanti generiche alla corruzione propria contestata al capo a) dell'imputazione - porta il termine di prescrizione dal 1 gennaio 2008 al 16 settembre 2998. Quanto al ricorso della MA, nella duplice previsione dell'art. 318 c.p., commi 1 e 2, sulla corruzione impropria antecedente o susseguente l'accordo fra corruttore e corrotto ha diverso oggetto a seconda del momento in cui interviene rispetto alla commissione dell'atto d'ufficio da parte del secondo.
Nel caso della corruzione impropria susseguente l'accordo corruttivo non ha come oggetto il compimento dell'atto d'ufficio, che nella fattispecie costituisce un presupposto di fatto, ma la retribuzione dell'atto stesso, e si perfeziona con l'accettazione da parte del pubblico ufficiale della retribuzione offertagli. Nella specie la decisione impugnata è quindi corretta, dovendosi intendere l'affermazione della non necessità del previo accordo come riferita al compimento dell'atto d'ufficio, che distingue le due ipotesi di corruzione impropria.
Infatti, dopo tale affermazione la motivazione prosegue osservando che nel reato in esame (cioè la corruzione susseguente) l'accordo si concretizza nello stesso momento in cui il pubblico ufficiale riceve dal privato la retribuzione per un atto da lui già compiuto. E conclude che il processo in esame offre la prova di tale accordo, avendo l'imputata MA accettato la ricompensa da parte di AL RI, correlata all'atto d'ufficio compiuto, costituita dal bracciale d'oro del valore indicato di L. 970.000, che certamente non può costituire un regalo di Cortesia. La motivazione approfondisce il punto, analizzando ulteriormente ed esaustivamente gli elementi di prova acquisiti sul punto.
La violazione di legge e il difetto di motivazione eccepiti col primo motivo del ricorso della MA appaiono infondati sotto entrambi i profili dedotti.
Quanto al secondo motivo si osserva che la sentenza impugnata ha riesaminato la pena inflitta alla MA, riducendola, in quanto superiore al minimo, ad un anno, e, ulteriormente, a otto mesi per le attenuanti generiche, sicché deve ritenersi che abbia ritenuto fondato l'appello solo per questo aspetto, confermando nel resto la valutazione del Tribunale.
Il motivo stesso è perciò manifestamente infondato. I ricorsi non posso pertanto essere accolti.
Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2008