Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/2002, n. 11010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11010 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN HOME DEL PODIO ITALIAN1 1 0 10 02 „1 L AZIONE Oggetto LONDOMINIO- SEZIONE SECONDA CIVILE RIMBORSO SPESE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 22714/99 7799100 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. 28616 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere --- Rep. 2807 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud.20/03/02 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. elettivamente AD DO, AR EN, per diritti press - 291WB 2002 domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, --- 10 studio dell'avvocato MASSIMO MANFREDONIA, che li difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE CORIELLI, ELENA CORIELLI, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
COND. VIA TARTAGLIA 7 MILANO in persona dell'amm.re p.t. VIRGINIO GOMARASCA;
intimato 2002 e sul 2° ricorso n° 01799/00 proposto da: 450 COND. VIA PROCACCINI 22 TARTAGLIA 3 5 7 9 MILANO, -1- elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL PUSTERIA 22/15, presso lo studio dell'avvocato MERCEDES CORREALE, difeso dagli avvocati EUGENIO ANTONIO CORREALE, NICOLA ANTONIO CORREALE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
DO, AR AT, elettivamente AD ' presso lodomiciliati in ROMA LUNGRE MICHELANGELO 9 studio dell'avvocato MASSIMO MANFREDONIA, che li ----- difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE CORIELLI, ELENA CORIELLI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1440/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 01/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- R.G.N.22714+1799/99 Oggetto: Condominio-rimborso spese. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 10-3-1994, i coniugi AL EN LO, comproprietari diSP e appartamento all'ultimo piano dell'edificio di Via Tartaglia n.7, in Milano, convenivano in giudizio davanti al tribunale di quella città il condominio, per chiedere la risoluzione, per inadempimento di quest'ultimo, dell'accordo in base al quale essi avrebbero provveduto ad effettuare i lavori per eliminare le infiltrazioni di umidità provenienti nel loro appartamento dal soprastante tetto comune gli altri condomini avrebbero concorso nella e spesa con un contributo di lire 5.000.000; e ciò My per il motivo che nel dicembre 1991 il condominio aveva inopinatamente esercitato nei loro confronti azione possessoria per la reintegrazione nel possesso del sottotetto, del quale essi erano proprietari esclusivi, comunicando nel contempo che non sarebbe stato corrisposto il contributo pattuito, per asserita non conformità dell'opera da loro eseguita a quella autorizzata dallo stesso 2 condominio. Chiedevano anche la condanna di questo a rifondere loro quanto speso per il rifacimento del tetto. Si costituiva il condominio di Via Tartaglia n.7, che, oltre a chiedere il rigetto della domanda, proponeva a sua volta domanda riconvenzionale, per la condanna degli attori all'esecuzione delle opere manutenzione pattuite ed al ripristino delle di condizioni di funzionalità del tetto, delle gronde e dei pluviali. Con sentenza del 13-12-1997, l'adito tribunale dichiarava risolto tra le parti l'accordo relativo ai lavori sul tetto "per iniziativa del convenuto legittimata da inadempimento degli attori", ty respingeva la domanda di indennizzo da loro proposta, perché trattavasi di opera non autorizzata, non urgente (art.1134 c.c.) e di non provata utilità per il condominio, respingeva le riconvenzionali da quest'ultimo proposte e poneva per intero le spese processuali а carico degli attori. Proposto appello principale dai coniugi SP ed appello incidentale dal condominio, la corte di appello di Milano, con sentenza depositata in data 1° giugno 1999, li ha rigettati entrambi, 3 condannando i primi alla rifusione a favore del condominio delle spese del grado, con la motivazione che qui di seguito si riassume. La statuizione di risoluzione, per inadempimento degli attori, dell'accordo intervenuto tra gli stessi ed il condominio, per l'esecuzione dei lavori concernenti il tetto comune, è affetta da vizio di ultrapetizione e deve, pertanto, essere annullata, non avendo il condominio proposto domanda in tal senso, ma avendo chiesto soltanto il rigetto della domanda di risoluzione di detto accordo proposta dai coniugi SP ed eccepito il loro inadempimento all'accordo medesimo. Nel merito, la domanda degli attori è, comunque, infondata, in quanto essi hanno eseguito lavori ben diversi e per importi di gran lunga maggiori rispetto а quelli per i quali avevano avuto autorizzazione dall'assemblea del condominio, essendosi impossessati del sottotetto soprastante il loro appartamento, che hanno provveduto a ristrutturare, e ricavandone un locale con servizi, dopo avere demolito la copertura preesistente dell'edificio e sostituito la stessa con altra di altezza superiore di ben metri 1,25 а quella precedente. 4 Ed integrando siffatto loro comportamento inadempimento all'accordo predetto, ne consegue che è legittimo il rifiuto del condominio di versare il pattuito contributo di lire 5.000.000; a nulla valendo, in proposito, la pretesa autorizzazione da parte dell'amministratore, che ha fatto seguito alla missiva dello SP del 4-9-1991, nella quale si prospettava soltanto 'un modesto rialzo del "T tetto, che favorirà un migliore deflusso dell'acqua piovana". Non si rende applicabile, inoltre, nel caso in l'art.1134 C.C., per carenza dei relativi esame presupposti;
ed è, infine, infondata anche la domanda di arricchimento proposta dagli stessi dun attori, essendo stato eseguito il sopralzo del tetto contro la volontà degli altri condomini e non risultando, d'altra parte, che l'opera abbia arrecato utilità alla "compagine" condominiale. Quanto alla pronuncia di rigetto delle condominio, la cortericonvenzionali proposte dal territoriale ha motivato la sua decisione, rilevando, con riguardo alla prima (condanna degli attori all'esecuzione delle opere di manutenzione pattuite), che non vi è prova di quali precisi lavori al tetto comune i coniugi SP siano stati 5 autorizzati ad eseguire, e, con riguardo alla seconda (ripristino delle condizioni di funzionalità del tetto, delle gronde e dei pluviali), che la domanda stessa è del tutto generica e che, comunque, non è dimostrato che i lavori eseguiti dai coniugi SP abbiano alterato le preesistenti condizioni di funzionalità del tetto, delle gronde e dei pluviali comuni. Ricorrono per la cassazione della sentenza AL SP e EN LO, deducendo tre motivi di gravame. controricorso il condominio di Via Resiste con 22/Tartaglia 3/5/7/9, in Milano, in Procaccini persona dell'amministratore Virginio Comarasca, che propone anche ricorso incidentale, affidandolo ad un unico motivo. Replicano i ricorrenti principali con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti principali "lamentano la contraddizione - che viene denunciata applicazione del n.5, Iconformemente e in co., art. 360 l'asserita difformità - tra c.p.c. 6 fatta valere al fine della reiezione della domanda edi pagamento proposta dai coniugi SP-LO la reiezione, per difetto di qualsiasi prova e anche solo di enunciazioni individuanti le difformità, delle domande riconvenzionali che il condominio propone per ottenere la eliminazione delle asserite difformità e pure per giustificare il rifiuto del pagamento". Nella parte espositiva del ricorso si denuncia, peraltro, violazione anche degli artt.2697, II co.c.c. e 360 n.3 c.p.c. Con la censura in esame, i ricorrenti denunciano, in altri termini, le statuizioni della corte di appello, con le quali, da un lato, si è ritenuto erroneamente che essi hanno eseguito opere diverse Any e difformi rispetto а quelle che l'assemblea per il tramite dell'amministratore, condominiale, aveva loro concesso l'autorizzazione ad eseguire, con l'impegno di concorrere alle relative spese mediante il versamento di un contributo di lire 5.000.000, e, dall'altro, sono state rigettate le domande riconvenzionali del condominio proprio per il motivo che non è emersa alcuna prova di tali pretese difformità o di pretese alterazioni delle preesistenti condizioni di funzionalità del tetto, delle gronde e dei pluviali comuni. 7 Il fatto è, per i ricorrenti, che il condominio si è reso inadempiente all'obbligazione di versare il predetto contributo, pur essendo stati puntualmente eseguiti lavori autorizzati dal condominio medesimo, e, pertanto, questo è tenuto a rimborsare loro il costo delle opere eseguite al tetto condominiale 0, comunque, ad indennizzarli, nella misura da accertarsi in corso di giudizio. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt.1134 c.c. e 360 n.5 c.p.c., per avere escluso, la corte di appello, immotivatamente alla fattispecie in esame dellal'applicabilità citata norma del codice civile, anche se comunque non è su questa che gli attori hanno basato la loro Aley domanda di pagamento, bensì sul contratto intercorso con il condominio. Con il terzo motivo, infine, i ricorrenti si dolgono della pronuncia di rigetto della domanda subordinata ex art.2041 C.C., per pretesa mancanza dei relativi presupposti, che, invece, nella fattispecie ricorrono tutti. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, il condominio denuncia violazione degli artt.360 n.5, 61 e 191 c.p.c., per avere escluso, la corte di qualsiaisi difformità tra le opereappello, 8 autorizzate e quelle eseguite dai coniugi SP- LO, laddove tali difformità già risultano dagli elementi acquisiti al processo e possono essere ulteriormente verificate anche a mezzo di consulenza tecnica, che il giudice ha l'obbligo di disporre, una volta che la parte, nel caso il condominio, ha messo a disposizione dello stesso "tutti i presupposti del proprio pretendere". Prima di esaminare il ricorso principale occorre occuparsi delle eccezioni di "inammissibilità del ricorso anche per carenza di interesse", sollevate dal controricorrente e ricorrente incidentale, per rilevarne la manifesta infondatezza. Quanto alla pretesa carenza di interesse di LO EN "sia a partecipare alla lite che per proporre prima l'appello e poi il ricorso per cassazione", si Osserva che dagli atti di causa risulta che la LO, unitamente allo SP, ha promosso il presente giudizio nei confronti del condominio, proponendo nei confronti di questo le domande sulle quali il giudice si è pronunciato, ha, quindi, impugnato la sentenza del tribunale ed ha, infine, proposto il ricorso, ora all'esame di questa corte;
non si comprende, pertanto, la 9 censura del resistente secondo cui ella non avrebbe 1!'veste per partecipare alla lite". Altrettanto dicasi della pretesa causa di inammissibilità del ricorso, per mancata notifica dello stesso al condominio di Via Tartaglia 7 ed al condominio di Via Procaccini 22/Tartaglia 3/5/7/9, risultando, da un lato, che nelle precedenti fasi del giudizio, si è costituito ed è stata parte in 7/9, in causa il condominio di Via Tartaglia, Jay Milano, e, dall'altro, che mai, а quanto è dato evincere dagli atti, è stato eccepito il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo condominio, per essere legittimato eventualmente altro soggetto, come sembra avere dedotto, ora, il controricorrente. Il ricorso principale è, quindi, ammissibile, ma, nel merito, è infondato. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano sostanzialmente contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata, che in realtà non si riscontra, in quanto la corte di appello milanese ha esposto in termini perfettamente logici e pienamente aderenti alle risultanze processuali le ragioni per le quali ha rigettato la domanda da loro proposta di risoluzione, per inadempimento 10 del condominio, dell'accordo concluso con questo per il pagamento di un contributo di lire 5.000.000, а titolo di concorso nelle spese che essi avrebbero sostenuto per il rifacimento del tetto comune, e, soprattutto, la domanda di condanna del condominio medesimo, una volta risolto quell'accordo, а rifondere loro quanto speso per tali lavori. Il giudice, invero, ha rigettato le domande per l'assorbente e decisivo motivo che dalle espletate indagini tecniche l'esito delle quali non può evidentemente essere rimesso in discussione in questa sede risultato che gli odierni thy ricorrenti hanno eseguito opere ben diverse e di altra natura e consistenza, rispetto a quelle previste dall'accordo e autorizzate dal condominio, avendo, tra l'altro, demolito la copertura preesistente dell'edifico ed essendosi impossessati del sottotetto comune, che hanno proveduto a ristrutturare per ricavarne un locale con servizi. Ora, il rigetto di tali domande, contrariamente a quanto denunciato dai ricorrenti con il motivo in esame, non contrasta affatto ed appare tutt'altro che incoerente con la pronuncia di rigetto anche della domanda riconvenzionale del condominio, volta 11 ad ottenere la loro condanna all'esecuzione delle opere di manutenzione pattuite ( evidentemente con l'accordo di cui si discute) ed al ripristino delle condizioni di funzionalità del tetto, delle grondaie e dei pluviali, posto che le ragioni di siffatta pronuncia, chiaramente e convincentemente spiegate dal giudice, risiedono nel fatto che, da un lato, non sono stati individuati i lavori che i coniugi SP erano stati autorizzati ad eseguire in base all'accordo intervenuto con il condominio - per cui non è stato possibile condannarli, come richiesto da quest'ultimo, ad eseguirli+ e, dall'altro, è mancata la prova che le opere da loro ску compiute abbiano alterato le preesistenti condizioni di funzionalità del tetto, delle gronde e dei pluviali comuni, di tal che anche la domanda, peraltro generica, come evidenziato da quel giudice, di ripristino di tali condizioni non ha potuto trovare accoglimento. Non è stato spiegato, poi, in che cosa consista la denunciata con violazione dell'art.2697 co.2 c.c., lo stesso motivo, per cui sotto tale profilo la censura è inammissibile. cui sono stati Quanto al secondo motivo, con denunciati violazione di legge (art.1134 c.c.) e 12 vizi di motivazione, si rileva che non vi è traccia, negli atti all'esame di questa Corte, di una domanda degli odierni ricorrenti basata precisamente sulla norma predetta, per cui la relativa censura -alla sentenza impugnata nella quale è stato semplicemente enunciato, sul punto, un principio di carattere generale, soggiungendosi che "il rifacimento del tetto a livello più alto non era necessario e tanto meno urgente" -, non è ammissibile. D'altra parte, sono gli stessi ricorrenti а precisare (ved.pag.17 del ricorso) "che l'art.1134 C.C. è estraneo alla regolamentazione della fattispecie, posto che nella fattispecie in esame le opere da eseguirsi e la ripartizione del costo discendono dal contratto tra i condomini SP- LO ed il condominio e la prestazione del pagamento consegue, appunto, in via diretta ed immediata da tale contratto,.. " La sentenza impugnata non merita, infine, la censura mossa con il terzo motivo, in quanto, a prescindere che, ancora una volta, non risulta che gli attori abbiano formulato la domanda ex art.2041 C.C. in termini chiari ed univoci e, soprattutto, alla particolare causa con preciso riferimento 13 petendi contemplata nella predetta norma (ved. conclusioni dell'atto di citazione, riportate a pag.3 del ricorso) per cui la motivazione della sentenza è più che adeguata e congrua rispetto alla domanda formulata in quei termini - si rileva, comunque, che la corte di appello, con accertamento in questadi fatto, non ripetibile evidentemente sede, е con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto non sussistenti, nella fattispecie, i presupposti per un valido e proficuo The esercizio dell'azione generale di arricchimento ed ha, conseguentemente, rigettato anche la richiesta di indennizzo per il predetto titolo. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato. Analoga decisione Va adottata per quello incidentale, il cui unico motivo è stato formulato in termini del tutto generici ed assolutamente inidonei ad individuare precisi vizi о carenze della sentenza impugnata. Ricorrono giusti motivi per compensare per intero le spese tra le parti. 14
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2002 Il presidente Il consigliere est. (Dr. Olindo Schettino) (Dr.Mario Spadone) Ароквали IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico S DEPOSITAT Roma LEBIA IL CANCELLIERE C1 Tolazio 1937129.11 456T 41,32 24. 140,43 806г 12,00 3 2,4 18 от т QOATE SUPREMA CABBAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 23-1-2012 serie 4 al n. 3365 versate € 182.43 delle Entrate di Roma 2 il apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 15