Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2016, n. 33345
CASS
Sentenza 13 giugno 2016

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Non è configurabile il reatodi violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti di chi sia stato risottoposto a misura di prevenzione, dopo aver trascorso un consistente periodo di detenzione, senza che nei suoi confronti si sia proceduto ad un'effettiva rivalutazione dell'attualità e persistenza della sua pericolosità sociale al momento della risottoposizione.

Commentario1

  • 1Sorveglianza speciale e detenzione di lunga durata: le Sezioni unite
    Francesco Mazzacuva · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2016, n. 33345
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33345
Data del deposito : 13 giugno 2016

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