Sentenza 13 giugno 2016
Massime • 1
Non è configurabile il reatodi violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti di chi sia stato risottoposto a misura di prevenzione, dopo aver trascorso un consistente periodo di detenzione, senza che nei suoi confronti si sia proceduto ad un'effettiva rivalutazione dell'attualità e persistenza della sua pericolosità sociale al momento della risottoposizione.
Commentario • 1
- 1. Sorveglianza speciale e detenzione di lunga durata: le Sezioni uniteFrancesco Mazzacuva · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2016, n. 33345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33345 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2016 |
Testo completo
33345/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/06/2016 Composta da: Sent. n. sez. 842/2016 STEFANO PALLA -Presidente - REGISTRO GENERALE ANTONIO SETTEMBRE N.16547/2016 Rel. Consigliere - ANGELO CAPUTO ANDREA FIDANZIA ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA RI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 29/02/2016 del TRIB. LIBERTA' di BARI sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;
lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA Udit i difenser Avv.;/ Udito l'Avvocato generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. A. Rossi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 29/02/2016, il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di ES MA avverso l'ordinanza in data 09/02/2016 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Foggia aveva applicato a ES la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 75, comma 2, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Bari ha proposto ricorso per cassazione ES MA, attraverso il difensore avv. E. Censana, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. - 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 75 d. lgs. n. 159 del 2011, come modificato dalla sentenza n. 291 del 2013 della Corte costituzionale, e travisamento degli atti, nella parte in cui è stato rilevato che dalla documentazione presente nel fascicolo e dal certificato non risulta la sottoposizione di ES a detenzione quasi ininterrotta dal luglio 1997 al 22/03/2015. Dallo stesso verbale di risottoposizione alla misura di prevenzione del 22/03/2015 risulta che il decreto del 27/11/1997 - notificato il 16/12/1997 venne eseguito per la prima volta il 26/01/2001 (poiché dal 1997 ES si trovava detenuto) e l'esecuzione venne interrotta il 26/01/2001 a seguito di arresto e che dall'11/12/2000 al 25/06/2001 il ricorrente "ha sofferto mesi 6 e giorni 14" di detenzione, sicché è lo stesso verbale in esame che dà atto che dal 25/06/2001 la misura è rimasta nuovamente sospesa fino al 22/03/2014 per sopravvenuta detenzione di ES. Alla luce della sentenza n. 291 del 2013 della Corte costituzionale, la sottoposizione di ES alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza non poteva essere automatica, ma richiedeva una nuova pronuncia in ordine alla persistente pericolosità sociale dell'interessato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.
2. In premessa, deve rilevarsi che dall'ordinanza impugnata risulta, in primo luogo, che l'imputazione provvisoria nei confronti di ES ha ad oggetto la reiterata violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della 2 sorveglianza speciale cui era sottoposto in virtù del decreto n. 216/97 del Tribunale di Foggia emesso il 17/11/1997 e del verbale di risottoposizione del 22/03/2015; dagli atti in possesso del Tribunale, risulta che ES è stato sottoposto a detenzione per espiazione pena dal 21/04/2013 al 22/03/2015, laddove, osserva l'ordinanza impugnata, la difesa non ha provato un periodo di restrizione più lungo di quello indicato, ossia 1 anno e 11 mesi, periodo da ritenersi non apprezzabile ai fini della rivalutazione della pericolosità sociale in quanto la Corte costituzionale ha lasciato al Tribunale il compito di stabilire il periodo ritenuto congruo con valutazione discrezionale e, osserva ancora i. l'ordinanza impugnata, per il momento non vi è alcuna norma che imponga la rivalutazione della pericolosità sociale dopo un periodo predeterminato di espiazione della pena.
3. La già ricordata sentenza n. 291 del 2013 della Corte costituzionale ha statuito, per quanto è qui di interesse, l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 del d. lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura;
in motivazione, il giudice delle leggi ha chiarito che resta rimessa all'applicazione giudiziale l'individuazione delle ipotesi nelle quali la reiterazione della verifica della pericolosità sociale potrà essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell'esecuzione della misura di prevenzione (si pensi al caso limite in cui la persona alla quale la misura è stata applicata si trovi a dover scontare solo pochi giorni di pena detentiva)». La declaratoria di illegittimità costituzionale rende ragione dell'erroneità dell'affermazione dell'ordinanza impugnata secondo cui non vi sarebbe alcuna norma impositiva della rivalutazione della pericolosità sociale dopo un periodo predeterminato di espiazione della pena;
non può essere interpretato nei termini proposti dal giudice del riesame il passaggio motivazionale della sentenza della Corte costituzionale richiamato, passaggio con il quale il Giudice delle leggi ha solo delineato un elemento di elasticità nella regola, introdotta con la pronuncia additiva, della necessaria rivalutazione della pericolosità sociale dopo un periodo di sospensione dell'esecuzione della misura personale connesso all'espiazione della pena;
detto elemento di elasticità, affidato all'apprezzamento del giudice comune, viene in rilievo in presenza del presupposto della brevità del periodo di differimento dell'esecuzione della misura di prevenzione ed è affidato all'apprezzamento del giudice comune circa la 3 ragionevolezza dell'omissione della rivalutazione della persistenza della pericolosità sociale, rivalutazione di regola necessaria. L'interpretazione prospettata dall'ordinanza impugnata, svincolandosi dalla configurazione dell'omissione della rivalutazione in termini di eccezione alla regola sancita dalla pronuncia additiva, si traduce nella sostanziale sterilizzazione di quest'ultima.
4. Intervenendo su alcune questioni poste dall'applicazione della decisione della Corte costituzionale, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, in forza del quale in materia di misura di prevenzione personale, la cui esecuzione sia rimasta sospesa nel tempo di detenzione del destinatario, la valutazione di attuale pericolosità sociale, una volta cessato lo stato di detenzione, che giustifica l'esecuzione differita della misura, spetta al giudice del procedimento di prevenzione che ha applicato la medesima misura;
tuttavia, ove siano denunciate violazioni delle prescrizioni ad essa inerenti con applicazione di correlati provvedimenti di coe rcizione personale, il giudice del procedimento cautelare, che ne sia stato richiesto, deve verificare se la valutazione di attualità della pericolosità sociale sia stata o meno compiuta dall'autorità giudiziaria competente, costituendo essa presupposto di legittimità dell'esecuzione del provvedimento di prevenzione, rimasto sospeso, come tale incidente sul rilievo penale delle violazioni contestate in sede cautelare, e non può rifiutare tale verifica sulla base di una mera delimitazione di competenze tra giudice della misura cautelare coercitiva e giudice della misura di prevenzione eseguita a distanza di tempo dalla sua adozione» (Sez. 1, n. 48686 del 29/09/2015 - dep. 09/12/2015, Mancuso, Rv. 265665, in una fattispecie nella quale il Tribunale del riesame si era limitato ad affermare la propria incompetenza a valutare l'attualità della pericolosità sociale dell'indagato, senza verificare se detta valutazione fosse stata effettuata, dopo il periodo di sospensione, dal giudice della prevenzione, che quindici anni prima aveva emesso la misura violata). D'altra parte, questa Corte ha chiarito che uno status di sottoposto a misura di prevenzione inefficace al momento dell'accertamento della condotta di cui all'art. 75 d. lgs. n. 159 del 2011 in quanto non sorretto dalla rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale a suo tempo ritenuta dal giudice che adottò il provvedimento di prevenzione comporta l'esclusione della rilevanza penale della condotta stessa (Sez. 1, n. 6878 del 05/12/2014 dep. 17/02/2015, Villani, Rv. 262311).
5. Al lume dei principi richiamati, il ricorso deve essere accolto. Un periodo di sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione personale a causa 4 dello stato di detenzione per espiazione di pena di ES si è certamente registrato: la durata di detto periodo è oggetto di difformi valutazioni da parte del ricorrente e da parte del Tribunale del riesame, che la individua in un anno e 11 mesi;
incontestata, invece, è l'insussistenza di una valutazione circa la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato da parte dell'organo che aveva adottato il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale. Rileva i Collegio che, anche a voler assumere la durata del periodo di sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione personale per contestuale espiazione della pena individuata dall'ordinanza impugnata, il periodo di 1 anno e 11 mesi eccede, all'evidenza, le ipotesi di ragionevole possibilità di omettere la rivalutazione della pericolosità sociale per la brevità della sospensione (possibilità che, non a caso, la Corte costituzionale ricollega, sia pure a titolo esemplificativo e come caso limite, ad una detenzione di pochi giorni). Rilievo, questo, ulteriormente rafforzato dalla considerazione dell'intervallo di tempo (decisamente cospicuo: 1997 2015) intercorso tra l'accertamento della pericolosità del ricorrente sotteso all'adozione del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale e la nuova sottoposizione all'esecuzione della stessa. Ne consegue che, non sorretto dalla rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale a suo tempo ritenuta dal giudice che adottò il provvedimento di prevenzione, lo status del ricorrente di sottoposto a misura di prevenzione risulta inefficace al momento dell'accertamento della condotta di cui all'art. 75 d. lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 1, n. 6878 del 05/12/2014 cit.), il che comporta l'insussistenza del requisito della gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod. proc. pen. Pertanto, l'ordinanza impugnata e l'ordinanza in data 09/02/2016 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Foggia devono essere annullate senza rinvio e deve disporsi l'immediata liberazione di ES MA se non detenuto per altra causa;
la Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza 9.2.16 del Gip di Foggia. Ordina l'immediata liberazione di ES MA se non detenuto per altra causa. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. Così deciso il 13/06/2016. DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Consigliere estensore прево Сери ко Il Presidente Stefan Jona addi 29 UG 2016. ou ustKery IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise