Sentenza 20 gennaio 2009
Massime • 1
Il Tribunale del riesame ha il potere di correggere gli errori materiali presenti nel provvedimento impositivo della misura cautelare emesso dal G.i.p.. (Fattispecie in materia di sequestro preventivo, nella quale l'area paesaggisticamente vincolata, sulla quale insistevano le opere abusive, risultava erroneamente indicata nell'ordinanza del G.i.p.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2009, n. 7136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7136 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 20/01/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 00127
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 032377/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OR IM, N. IL 13/06/1971;
avverso ORDINANZA del 01/08/2008 TRIB. LIBERTÀ di NUORO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORDOVA AGOSTINO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il G.i.p. di Nuoro disponeva il sequestro preventivo di un'area sita in località Ghiliddoe in relazione ai reati di cui al D.P.R. n.380 del 2001, art. 44, lett. e) e art. 734 c.p. attribuiti a DD
IA quale titolare della ditta appaltatrice, a LO NA quale direttore dei lavori ed a SO SI quale responsabile dell'Ufficio Servizio Tecnico del Comune di Ovodda per avere realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico uno sbancamento di mq. 6.150, sradicando 18 alberi di quercia, 15 di pino, ed asportando tutto il sottobosco senza il nulla osta dell'Ufficio Tutela del Paesaggio e dell'Ufficio Forestale. Proponevano richiesta di riesame i difensori del SO, deducendo che:
a) trattavasi di opere di ampliamento ed urbanizzazione previste dal piano per gli investimenti produttivi deliberato dal Comune, per cui non era necessario un formale titolo abilitativo;
b) l'area non era soggetta a vincolo paesaggistico;
c) nessun lavoro di sbancamento era stato realizzato;
d) parte della vegetazione era stata eliminata dai vecchi proprietari;
e) i lavori non riguardavano i mappali 15,46 e 47 pure oggetto del sequestro. Il Tribunale di Nuoro rigettava l'istanza con la motivazione che segue:
1) il piano paesistico è uno strumento di attuazione del vincolo inteso a disciplinarne l'operatività, ed a determinarne la portata, i contenuti ed i limiti, concretando un momento successivo della regolamentazione e la sua operatività, che in ogni caso permane, come stabilito dalla Corte Costituzionale (13.7.1990, n. 417) e come ritenuto anche da questa Corte di Cassazione;
2) l'area in questione doveva considerarsi boschiva ex D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 142, lett. g), come evidenziato dai rilievi fotografici e dal taglio di numerose piante, nonché del sottobosco;
3) l'intervento non era riferibile ai soli mappali 21, 33, 48 in quanto il P.I.P. comprendeva anche i mappali 15 e 47, mentre l'esatta individuazione di quello 46 richiedeva accertamenti non ammissibili in quella sede;
4) quindi, i lavori eseguiti avevano comportato una modifica dell'assetto ambientale, per cui era necessario il preventivo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo;
5) sussisteva il periculum in mora in quanto i lavori erano in fase di realizzazione;
6) per errore materiale l'area era stata indicata nel dispositivo del decreto emesso dal G.i.p. come quella di cui al Foglio 8, mappali 15, 21, 31, 46, 47 e 48, laddove trattavasi del Foglio 18, mappali 15,21,33,46,47,48, nel qual senso esso andava corretto. Proponeva ricorso il difensore, deducendo quanto appresso:
A) quanto al punto 6), non trattavasi di errore materiale, cioè di una discrepanza tra il momento iniziale e quello finale della decisione, ma di un errore sostanziale dovuto alla difforme indicazione del Corpo Forestale e del P.M., tale da inficiare il provvedimento impugnato, non suscettibile di correzione, con conseguente dissequestro dei beni;
B) la correzione non poteva avvenire neppure in caso di errore materiale;
C) dell'udienza camerale fissata dal Tribunale per l'1.8.2008 era stato dato avviso per fax solo ai difensori e non anche al ricorrente, donde la violazione dell'art. 324 c.p.p., comma 6 e la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 c.p.p.;
D) non era valida la notifica per fax al difensore col nominativo dell'indagato, in quanto tale mezzo tecnico era consentito dall'art.148 c.p.p., comma 2 bis solo per il difensore, e non anche per l'indagato.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnato provvedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva questa Corte quanto ai primi due motivi di ricorso che, come già condivisibilmente ritenuto da questa Corte (Sez. 3, 12.12.1996, n. 4286), spetta al Tribunale per il Riesame ex art. 130 c.p.p. il potere di correzione degli errori materiale rilevati nel provvedimento impositivo della misura cautelare: e ciò a maggior ragione vale nel caso di specie, in quanto tale errore non ha precluso l'individuazione concreta del bene oggetto del sequestro. Quanto agli altri due motivi, vero è che l'indagato aveva eletto domicilio presso il difensore cui venne dato avviso per fax dell'udienza sia per l'uno che per l'altro: e la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che tale mezzo tecnico ex art. 150 c.p.p., sia consentito solo per persone diverse dall'imputato. Al riguardo potrebbe sorgere il problema che, ferma restando la nullità per le comunicazioni per fax fatte direttamente all'imputato, vi sarebbe contraddizione tra la validità dell'avviso al difensore in quanto tale e l'invalidità quale domiciliatario dell'inquisito, atteso che in tale sua qualità è tenuto a comunicarlo al proprio assistito: quindi sarebbe legittima la ricezione dell'avviso a lui diretto quale difensore, ma non anche quello, sempre come difensore, presso cui la parte ha eletto domicilio.
Tuttavia, tale questione è irrilevante nel caso in esame in quanto non tratterebbesi di una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., cioè di una mancata citazione, ma di una citazione avvenuta con forma diversa da quella in consentita secondo la contraria giurisprudenza, e che non è stata eccepita in primo grado.
Il che doveva essere, trattandosi di nullità a regime intermediario.
Ne consegue il rigetto del ricorso come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2009