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Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 18808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18808 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29652/2022 R.G. proposto da TT IR AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Santioni ed elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 44-46, presso lo studio legale dell'avvocato MA Senesi;
– ricorrente– contro TT IA, in proprio e quale erede di LI della DO, rappresentato e difeso l'avvocato Ubaldo Minelli e, unitamente e disgiuntamente, dall'avvocato NC IN, presso il cui studio in GI, via Romeo Gallenga, n. 50, è elettivamente domiciliato;
-controricorrente e ricorrente incidentale- e TT AN UC, in proprio, rappresentato e difeso dall'avvocato MA UL ed elettivamente domiciliato presso l'avvocato Antonio de Angelis, in Roma, via Montevideo, n. 10; Oggetto: Successioni Civile Sent. Sez. 2 Num. 18808 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: PIRARI VALERIA Data pubblicazione: 09/06/2026 2 -controricorrente e ricorrente incidentale- e TT IO, in proprio, rappresentata e difesa dall'avvocato US IN, presso il cui indirizzo pec è elettivamente domiciliata;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'Appello di GI n. 534/2022, pubblicata il 12/10/2022 e notificata il 14/10/2022. Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Valeria Pirari nella pubblica udienza del 12/2/2026; lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale Aldo Ceniccola, che ha concluso chiedendo la reiezione di tutti i ricorsi e l’accoglimento dell’ultimo motivo di ricorso incidentale di AN UC EN, conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. Luigi Santioni per parte ricorrente, l’Avv. NC IN per il controricorrente e ricorrente incidentale ANcarlo EN e l’Avv. MA UL per parte controricorrente e ricorrente incidentale AN UC EN. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza parziale del 29/09/2016, seguita da sentenza definitiva del 19/10/2019, il Tribunale di GI, decidendo su tre procedimenti riuniti, dispose la divisione ereditaria del compendio relitto di Terzilio EN tra i figli MA IR, OL MA, AN UC e ANcarlo, tutti evocati in giudizio anche quali eredi della contumace LI LA DO, moglie e coerede del de cuius, deceduta in corso di giudizio, e TO UC, coniuge di IR, nei cui confronti OL MA e AN UC EN avevano esercitato azioni di reintegra delle proprie quote di legittimari. 3 Il Tribunale, in particolare, dopo aver dichiarato con la prima sentenza che i contratti con i quali il de cuius aveva venduto a OL MA la nuda proprietà e poi l'usufrutto di un fabbricato in GI dissimulava valide donazioni, dichiarò, con la seconda sentenza, che il predetto aveva anche posto in essere donazioni indirette nei confronti degli altri figli;
respinse le azioni di riduzione, avendo i coeredi ricevuto beni per valori superiori alla loro quota di legittimari;
dispose la collazione dei beni oggetto di donazione;
formò i lotti divisionali e procedette alla loro assegnazione. Il giudizio di gravame, instaurato da ANcarlo EN, si concluse, nella resistenza di IR, AN UC e OL MA EN e nella contumacia di TO UC, con la sentenza n. 367/2020 del 12/10/2022, con la quale la Corte d'Appello di GI, in parziale riforma della sentenza appellata, respinse la domanda di collazione di un locale uso ufficio e di un negozio con annesso magazzino;
dichiarò la divisione in tre quote, assegnate rispettivamente a AN UC, MA IR e ANcarlo EN, dei beni residui facenti parte dell'eredità di LI EN;
condannò MA IR EN al pagamento, in favore di ANluca, del conguaglio di € 143.906,00, facente parte della prima quota a lui assegnata, e ANcarlo e OL MA EN al pagamento, in favore di ANcarlo EN, dei conguagli posti a loro carico;
compensò le spese di lite. 2. Avverso questa sentenza IR MA EN propone ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi, illustrati anche con memoria. Si difendono con distinti controricorsi ANcarlo EN, che propone ricorso incidentale affidato a otto motivi, illustrati anche con memoria, AN UC EN, che propone ricorso incidentale affidato a tre motivi, illustrati anche con memoria, e OL EN, che propone ricorso incidentale affidato a quattro motivi, illustrati anche con memoria. 3. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Occorre, preliminarmente, evidenziare che la ricorrente principale e il ricorrente incidentale ANcarlo EN, quest’ultimo con i motivi quarto, quinto, sesto e settimo, hanno impugnato la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che gli acquisti delle due unità immobiliari di via Manzoni (pro quota) e di via Scuola da parte del LO AN UC EN fossero avvenuti con proventi dati loro dalla madre e non costituissero donazioni indirette, sicché i relativi motivi vanno trattati unitariamente in quanto attingono la medesima questione sotto diversi profili. Con il primo motivo di ricorso principale si lamenta la violazione “dell’art. 360, primo comma, nn. 5 e 3 c.p.c., in relazione all’art. 2729, secondo comma c.c.”, per avere i giudici di merito accolto la deduzione di AN UC EN, mai provata, di avere ottenuto il denaro necessario per gli acquisti di due immobili quando aveva rispettivamente 19 anni (atto del 03/12/1981) e 22 anni (atto del 07/11/1984), mediante somme mutuate dalla madre per un totale di lire 90 milioni (equivalenti alla somma attualizzata di euro 193.860,91), sostenendo che tra la donazione paterna e il mutuo erogato dalla madre, entrambi plausibili, dovesse prevalere quest’ultimo in quanto le testimonianze acquisite erano tutte inattendibili e la madre, ancorché casalinga e priva di redditi propri, aveva venduto un terreno alla società IG GI & C., acquisendo la provvista da dare al figlio. Ad avviso della ricorrente, i giudici di merito non avevano considerato 1) l’attività di commerciante svolta dal padre e la sua notevole capacità patrimoniale, mentre la madre non aveva mai lavorato ed era priva di risorse proprie, 2) l’intestazione soltanto formale per motivi fiscali a quest’ultima del terreno dalla stessa compravenduto, secondo lo schema della interposizione fittizia e 3) l’ammissione, da parte dello stesso AN UC, di quest’ultima circostanza, allorché l’aveva posta a fondamento della domanda di riduzione e di collazione dell’acquisto, da parte della 5 LA IR, degli appartamenti siti in Ponte San AN, via Adriatica, n. 59/A, in data 3/12/1981, asseritamente pagati con i proventi della vendita dei terreni dalla madre alla società, benché l’intestazione a quest’ultima degli stessi fosse fittizia, con la conseguenza che l’acquisto da parte di IR dissimulava, in realtà, una donazione del de cuius in suo favore. 2. Con il secondo motivo di ricorso principale si lamenta la violazione degli artt. 112, 115, 342 e 163, n. 4, 167, primo comma e 183 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., perché i giudici di merito, nel valorizzare la vendita del terreno di cui al precedente punto da parte della madre, al prezzo di lire 90 milioni, onde dimostrare che questa aveva potuto dare al figlio la provvista necessaria per l’acquisto dei due appartamenti di via Manzoni e di via della Scuola, si era posta in contrasto con le stesse deduzioni di AN UC EN, prendendo un’iniziativa d’ufficio. Inoltre, i giudici avevano attinto detto fatto dalla sentenza di primo grado in relazione a un capo (quello degli immobili di via Adriatica n. 59/A), che non era stato impugnato, con conseguente violazione dell’art. 342 c.p.c., oltre ad essersi pronunciati extra petizione in quanto avevano riconosciuto una presunzione favorevole a AN UC EN, indicando d’ufficio una possibile fonte di provvista di denaro in capo alla madre, in contrasto con le stesse deduzioni del medesimo e con il tenore della domanda, e traendo spunto dalla sentenza di primo grado, benché non impugnata sotto questo profilo. 3. Con il terzo motivo di ricorso principale si lamenta la violazione degli artt. 247, 116, 132 n. 4, c.p.c. e 111, sesto comma Cost., per avere i giudici di merito ritenuto inattendibili le deposizioni dei testi - ritenuti invece attendibili dal Tribunale - soltanto perché parenti e affini delle parti, senza motivare sul punto, così arrivando a sostenere che la madre, ancorché casalinga e priva di redditi, avesse dato al figlio la provvista necessaria per l’acquisto dei due appartamenti, benché nessuna prova 6 fosse stata fornita né sulla dazione del denaro, né sulla sua restituzione, oltretutto in contrasto col fatto che AN UC, nel 1996, quando aveva acquistato un altro immobile - correttamente qualificato come donazione indiretta - fosse privo ancora di redditi propri, e che il padre avesse inteso sistemare economicamente i figli. 4. Con il quarto motivo di ricorso principale si censura “ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 23 d.l. n. 137 del 2020, 1 d.l. 14 gennaio 2021 n. 2, con l’art. 221 d.l. n. 34 del 2020, art. 16 bis d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, e 360, primo comma, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.”, perché i giudici di merito, utilizzando l’informazione tratta dalla sentenza di primo grado, secondo cui la madre delle parti, vendendo il terreno al prezzo di lire 90 milioni aveva la provvista necessaria per concedere al figlio AN UC il prestito per l’acquisto dei due appartamenti, si erano pronunciati ultrapetita, non essendo stato impugnato il capo della sentenza del Tribunale a cui avevano fatto riferimento e non potendo neppure utilizzare il documento contenente il richiamato atto di vendita in quanto non prodotto telematicamente in grado d’appello e, dunque, inutilizzabile. 5. Con il quarto motivo di ricorso incidentale proposto da ANcarlo EN si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 116, secondo comma e dell’art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., perché i giudici di merito avevano reso una motivazione contradditoria, allorché avevano affermato che il de cuius si era preoccupato di precostituire in vita una base patrimoniale per i figli, come accertato sulla base delle testimonianze e del contegno processuale delle parti, benché avessero contestualmente reputato inattendibili le testimonianze rese da TO UC, marito di IR EN, e dal LO MA, nonché da AN MI, marito di OL EN, e benché il comportamento delle parti fosse elemento conoscitivo del tutto neutro e privo di collegamenti con la realtà negoziale 7 e processuale della controversia, stante anche il rigetto in primo grado di diverse domande proposte dalle controparti. Ad avviso del ricorrente, il contegno processuale, pur potendo essere oggetto di valutazione discrezionale del giudice, doveva comunque essere improntato a criteri di logicità, razionalità, uniformità di applicazione in caso di fattispecie omogenee e di differenziazione in caso di fattispecie diverse. 6. Con il quinto motivo di ricorso incidentale proposto da ANcarlo EN si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., il vizio di ultrapetizione, nonché la violazione dell’art. 342, c.p.c., del combinato disposto dell’art. 183, quinto comma c.p.c. (antecedente al 2005), dell’art. 2909 c.c., dell’art. 345 c.p.c. e degli artt. 111, secondo comma e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., perché i giudici di merito, accogliendo i motivi d’appello proposti da AN UC EN, avevano ritenuto che non costituisse donazione indiretta e non fosse perciò soggetta a collazione la vendita del 50% del bene immobile di via Manzoni di Ponte San AN di GI (atto del 7/11/1984 intercorso tra il medesimo e NI s.a.s.) e del 100% del bene immobile di via della Scuola di Ponte San AN di GI (atto del 3/12/1981 intercorso tra il medesimo e la NI s.a.s.), ritenendo che i testi non fossero attendibili e che l’asserita acquisizione dei proventi necessari dalla madre, dallo stesso dedotta, fosse dimostrata dal fatto che quest’ultima aveva venduto un proprio terreno alla società IG s.n.c. al prezzo di lire 90 milioni ed era, dunque, capace di finanziare il figlio. Ad avviso del ricorrente incidentale, non soltanto non era stata dimostrata la traditio, essendo state prodotte unicamente le scritture della madre attestanti il prestito fatto al figlio e la sua restituzione, ma questa circostanza in fatto (disponibilità, in capo alla madre, della somma e acquisizione della stessa per effetto della vendita del bene) non era mai stata dedotta da AN UC EN, né in primo grado, né come motivo d’appello, con la 8 conseguenza che vi era stata sul punto extrapetizione, erano stati utilizzati elementi nuovi inammissibili in appello, stante la natura di revisio prioris instantiae di questo giudizio, ed era stato violato il contraddittorio. 7. Con il sesto motivo di ricorso incidentale proposto da ANcarlo EN si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., perché i giudici di merito avevano ritenuto che AN UC EN avesse ricevuto dalla madre i soldi per l’acquisto degli immobili descritti nel precedente punto, avendo questa venduto un terreno, senza considerare che mancava la prova della effettiva dazione del denaro, la quale non poteva essere ricavata dalle scritture, a firma della stessa, attestanti il prestito da lei erogato al figlio e la sua restituzione, sia perché prive di data certa, sia perché non asseverabili dalla madre in sede di interrogatorio formale in quanto parte del giudizio. Inoltre, i giudici non avevano considerato che lo stesso ANluca aveva dedotto in giudizio che la madre non lavorava e, prendendo posizione sull’acquisto dell’immobile di via Adriatica da parte di IR EN, di cui aveva chiesto la riduzione, aveva anche detto che il padre aveva venduto un terreno di sua proprietà, sebbene intestato alla madre. 8. Con il settimo motivo di ricorso incidentale proposto da ANcarlo EN, subordinato al rigetto del quinto e sesto, si lamenta la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 (in subordine n. 4) c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., perché i giudici di merito, nell’omettere l’esame delle circostanze decisive indicate nel precedente motivo (mancata prova della traditio e della restituzione dei denari alla madre, assenza di data certa nelle scritture a firma di quest’ultima, ammissione, da parte di AN UC EN, dell’assenza di redditi in capo alla madre e della intestazione fittizia a lei del terreno venduto alla 9 società IG), avevano violato le norme sulla prova presuntiva, posto che quest’ultimo, ad esempio, non avrebbe potuto in undici mesi restituire i soldi alla madre in quanto aveva diciannove anni e non lavorava. I motivi sono fondati. Le questioni prospettate con le censure attengono, come si è detto, all’intervenuto acquisto a titolo oneroso, da parte di AN UC EN, di due unità immobiliari site in GI, rispettivamente via Manzoni, con atto del 7/11/1984, e via Scuola, con atto del 3/7/1980, che questi ha affermato di avere pagato con proventi datigli dalla madre e poi restituiti, benché la stessa non avesse redditi propri, come invece obiettato dalla ricorrente principale e dal ricorrente incidentale ANcarlo EN, secondo cui si trattava, invece, di donazioni paterne. Sul punto, i giudici di merito, riformando la sentenza di primo grado, hanno ritenuto, quanto all’immobile di via Manzoni, che la testimonianza resa da MI AN, marito di OL EN, fosse mossa dall’intento di favorire la moglie, negando le donazioni in suo favore e aumentando la massa di quelle effettuate in favore degli altri coeredi;
che le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo cui la relativa deposizione era attendibile sia in quanto coerente con l’assenza, all’epoca, di ANcarlo, sia in quanto ricca di particolari, non fossero condivisibili, atteso che l’assenza di ANcarlo e l’identità del venditore ben potevano essere conosciuti in ambito familiare, mentre la precisione del narrato su fatti secondari non comportava la veridicità del dato fondamentale del racconto (ossia la consegna del denaro da parte del de cuius), né elideva l’interesse del teste a favorire la moglie;
che analogo interesse sussistesse per TO UC in quanto marito di IR e per MA UC, in quanto teso a favorire la famiglia del LO;
che le dichiarazioni rese da coniugi, parenti o affini in questa vicenda, analoga a una guerra in cui tutti erano armati contro gli altri, erano tutte inattendibili;
che, quanto a AN UC, questi aveva acquistato sia il bene 10 di via Manzoni, sia quello in via Scuola, grazie al denaro fornitogli dalla madre;
che, analizzando le deduzioni difensive fondanti la domanda di riduzione riferita all’immobile di via Adriatica 59/A, LI Della DO aveva venduto il 3/7/1980 alla società IG s.n.c. un terreno edificabile al prezzo di lire 90 milioni e poteva, pertanto, finanziare il figlio;
e, infine, che le due tesi - donazione dal padre e prestito dalla madre -, erano entrambe plausibili, stante l’inattendibilità dei testi, con conseguente reiezione della domanda di riduzione relativa ai predetti beni. Orbene, dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", e dunque di totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 5, 6/5/2020 n. 8487; Cass. Sez. 2, 13/08/2018 n. 20721; Cass. Sez. 3, 12/10/2017 n. 23940; Cass. Sez. 11 6 - 3, 20/11/2015 n. 23828; Cass. Sez. 6 - 3, 08/10/2014 n. 21257; Cass., Sez. Un., 07/04/2014 n. 8053). Orbene, la motivazione che i giudici avrebbero dovuto rendere si correla alla fattispecie da essi esaminata, la quale, consistita nell’acquisto operato direttamente dal presunto donatario con denaro fornito dal padre e nella intestazione del bene a nome altrui, costituisce un’ipotesi di donazione indiretta (cfr. Cass. n. 13619/2017; Cass. Sez. 2, n. 1986/2016; Cass. Sez. 2, n. 17604/2015), potendosi identificare in siffatti termini, secondo la giurisprudenza di questa Corte conseguente al noto intervento delle Sezioni Unite di cui alla pronuncia n. 9282/1992, ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (Cass. n. 9379 del 21/05/2020). In siffatta ipotesi, che si differenzia dalla donazione simulata, nella quale il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti che vogliono, invece, stipulare un contratto gratuito, il regime probatorio non è soggetto alle limitazioni dettate dall'art. 1417 c.c., potendo la natura liberale emergere soltanto in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (Cass. Sez. 2, n. 9379/2020; vedi anche Cass. Sez. 2, n. 19230/2024; Cass. Sez. 2, n. 19400/2019; Cass. Sez. 2, n. 4015/2004), allorché siano idonee, anche in via presuntiva, a dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa, ossia l’attribuzione patrimoniale e la coscienza del donante di compiere detta elargizione in assenza di un vincolo giuridico (Cass. Sez. 2, n. 1214/2024, [...]). Nella specie, l’onere di motivazione non può dirsi assolto, avendo i giudici affidato la ratio decidendi a un giudizio di inaffidabilità delle testimonianze 12 rese dovuta al rapporto parentale con le parti – e dunque interessato – di coloro che avevano deposto sulla questione, oltreché a una circostanza, quella della vendita da parte della madre di un bene che lo stesso donatario aveva affermato, a fondamento della sua domanda di riduzione dell’acquisto immobiliare operato dalla LA, essere in realtà di proprietà del padre. Infatti, se è vero che la fase valutativa della prova costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, impedendo la sindacabilità in cassazione delle conclusioni raggiunte in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale, è anche vero che l’omesso esame di una prova testimoniale o di altra prova determina l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia quando la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass. Sez. 1, 3/7/2023 n. 18857; Cass. 19/07/2021 n. 20553; Cass. 29/10/2018 n. 27415). Nella specie, la questione dell’asserita inattendibilità di tutti i testi legati da vincoli di parentela o affinità con le parti, i quali, come si legge nella sentenza, avevano riferito di avere ricevuto confidenze dal de cuius (in ordine alla natura liberale degli acquisti) o di avere assistito alla consegna a AN UC della provvista per l’acquisto in favore dei ANcarlo, è stata liquidata dai giudici, nonostante la rilevanza delle circostanze riferite, con la laconica affermazione della loro inattendibilità dovuta proprio al rapporto parentale con le parti in contesa, così ponendosi in contrasto col principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in materia di prova testimoniale, non è ravvisabile alcuna necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del 13 teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (tra le tante Cass. Sez. 1, n. 6001/2023; Cass. Sez. 3, n. 25258/2015), sicché l’omesso esame di quelle testimonianze non può che ridondare in una sostanziale non motivazione che rende viziata a monte la pronuncia. Tra l’altro l’ulteriore considerazione posta a fondamento della reiezione della domanda, ossia quella riferita alla vendita operata dalla madre delle parti di un terreno edificabile in contrasto con le stesse deduzioni difensive di ANluca EN, viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall’art. 112 c.p.c., che, implicante il divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, deve ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, posto che è inibito al giudice, con riferimento alla causa petendi, basare la decisione su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti e porre, dunque, a fondamento della domanda un titolo nuovo e difforme da quello indicato dalla parte (Cass. Sez. 3, 16/12/2005 n. 27727), posto che AN UC EN non aveva mai dedotto che la madre aveva recuperato la provvista attraverso la vendita di un bene edificabile, vendita che, invece, aveva egli stesso attribuito al padre. 9. Con l’ottavo motivo di ricorso incidentale proposto da ANcarlo EN si lamenta, in ogni caso, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 112, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte d’Appello aveva condannato il ricorrente al pagamento del contributo unificato, nonostante 14 non fosse totalmente soccombente, avendo avuto ragione sulla esclusione della natura donativa indiretta dell’acquisto del 50% dell’immobile di via Ponte San AN il 7/11/1984. L’ottavo motivo di ricorso incidentale di ANcarlo EN è assorbito dall’accoglimento del quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso incidentale. 10. Con il primo motivo di ricorso proposto da ANcarlo EN si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 (ovvero, in subordine, n. 4) c.p.c., perché i giudici di merito avevano ritenuto che l'acquisto del bene immobile di via Fonti Coperte del 04/03/1965, da parte del ricorrente, costituisse una donazione indiretta del padre e fosse quindi soggetta a collazione, come dedotto dai fratelli IR, OL e AN UC EN, che erano perciò tenuti a fornirne dimostrazione, traendo il relativo convincimento da una doppia presunzione (praesumptio de praesumptio), allorché avevano ritenuto che il ricorrente, in quanto nel 1965 studente universitario privo di lavoro stabile (fatti certi), non avesse denari sufficienti per saldare il prezzo dell'acquisto (prima presunzione) e che pertanto avesse ricevuto quanto necessario dal padre (presunzione da presunzione), mentre invece quest'ultima questione avrebbe necessitato di una prova diretta. 11. Con il secondo motivo di ricorso incidentale proposto da ANcarlo EN si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., perché i giudici di merito avevano condiviso il ragionamento del Tribunale in ordine all’inammissibilità per genericità della prova testimoniale dedotta, sostenendo che i due capitoli relativi non potessero considerarsi conducenti, in quanto i testi da sentire sul trasporto, da parte del ricorrente, di bricolle da caffe e sul compenso di lire 6.000 corrisposto per tale attività di contrabbando, non avrebbero potuto quantificare gli 15 importi complessivamente ottenuti e dimostrare la sufficienza dei proventi acquisiti per l'acquisto dell'immobile di via Fonti Coperte a GI. Ad avviso del ricorrente, i giudici avevano reso una motivazione illogica e intrinsecamente contraddittoria, in quanto avevano essi stessi quantificato gli importi eventualmente e astrattamente guadagnati dal ricorrente senza conoscere strade, percorsi, tempo necessario, diffusione a quel tempo e in quei luoghi di quella realtà sociale;
perché avevano respinto la prova testimoniale, ancorché decisiva, per poi affermare che non era stata dimostrata la percezione, da parte del ricorrente, di compensi sufficienti all’acquisto dell’immobile; perché avevano deciso per relationem senza tener conto dei motivi proposti in merito. 12. Con il terzo motivo di ricorso incidentale proposto da ANcarlo EN si lamenta l’omesso esame di un fatto (documento) decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., perché i giudici di merito avevano rigettato, con motivazione apparente perché contenente mere illazioni e petizioni di principio, la censura volta a ottenere l’ammissione per testi capitolata nelle lettere G) e H) della memoria ex art. 184 c.p.c., depositata il 9/7/2011, in quanto, a loro dire, i guadagni sarebbero stati minimali perché, per poter ricavare il prezzo del bene, il ricorrente avrebbe dovuto effettuare 650 viaggi con la bricolla di caffè oltre il confine, senza considerare il documento n. 12, ossia un estratto del libro “La carga” nel quale era ricordata la diffusissima pratica del contrabbando di caffè, nella zona di Tirano, tra la Svizzera e l’Italia, alla quale il ricorrente aveva partecipato con assiduità nelle estati dei primi anni ’60, ricavandone ingenti somme di denaro. Detto vizio poteva essere fatto valere in quanto la Corte d’Appello e il Tribunale avevano adottato sul punto motivazioni differenti. 13. I primi tre motivi di ricorso incidentale di ANcarlo EN, da trattare congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione della 16 reputata sussistenza di una donazione indiretta dal padre avete a oggetto l’acquisto dell’immobile in GI, via Fonti Coperte, n. 42, sono infondati. E’, certamente, infondata la doglianza sulla dedotta nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, atteso che la motivazione soddisfa il criterio del minimo costituzionale prescritto dai principi richiamati nel precedente punto. Infatti, i giudici di merito hanno ritenuto inverosimile che il ricorrente incidentale, all’epoca dell’acquisto studente universitario, fosse titolare di ingenti redditi propri, atteso che i guadagni derivanti dalle ripetizioni impartite non potevano arrivare, nel 1965, alla cifra richiesta di lire 3.800.000, oltre a spese notarili e tasse, sia in quanto era impegnato negli studi universitari, sia in quanto, proprio perché mero studente, non poteva pretendere per i suoi servizi prezzi esosi;
che l’attività di contrabbando di caffè da lui svolta nel periodo estivo dai nonni gli avrebbe potuto procurare cifre minimali, posto che per raggiungere quella necessaria all’acquisto avrebbe dovuto eseguire 650 trasporti a piedi in strade non ordinarie;
che la prova testimoniale dedotta sul fatto che fosse stato visto trasportare bricolle di caffe e che ogni trasporto venisse retribuito con lire 6.000/10.000 non sarebbe stata conducente per i suddetti motivi;
e che il padre godeva di ingenti redditi, come appreso dai testimoni sentiti dal Tribunale e arguibile dalle singole posizioni assunte dalle parti e dal loro comportamento processuale. Esclusa, dunque, la contraddittorietà o illogicità della motivazione, ma anche l’assenza con riguardo alla reiezione della prova per testi, va altresì respinta la doglianza afferente all’avvenuto ricorso, da parte dei giudici di merito, alla praesumptio praesumptionis. Al riguardo, va richiamato quanto anche di recente ricordato da Cass., Sez. 5 n. 18060/2024, secondo cui il principio praesumptum de praesumpto non admittitur («divieto di doppie presunzioni» o «divieto di 17 presunzioni di secondo grado o a catena»), nei termini dedotti dalla ricorrente, non sussiste. Infatti “quel principio, spesso tralaticiamente menzionato in varie sentenze, è inesistente, perché non è riconducibile né agli evocati artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento: come è stato più volte e da tempo sottolineato da autorevole dottrina, il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purché "gravi, precise e concordanti", ai sensi dell'art. 2729 c.c. può legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea — in quanto, a sua volta adeguata — a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass. n. 27982 del 2020; Cass. n. 23860 del 2020; Cass. n. 20748 del 2019; Cass. n. 15003 del 2017; Cass. n. 983 del 2015). Questa soluzione è coerente con l’orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini del soddisfacimento dell’onere probatorio dell’Ufficio, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, con riferimento a una connessione probabile di accadimenti in base a regole di esperienza (Cass. n. 23231 del 2022; Cass. n. 13807 del 2019; Cass. n. 4168 del 2018; Cass. n. 17833 del 2017; Cass. n. 25129 del 2016). Ciò che conta, di fronte ad una prova inferenziale caratterizzata da una serie lineare di inferenze, è che ciascuna di esse sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, di modo che il fatto "noto" attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto "ignorato" (Cass. n. 27982 del 2020). In sostanza, la prova inferenziale che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, fa sì che il fatto "noto" attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto "ignorato", il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto, ciò che risolve 18 l'equivoco logico che si cela nel divieto di doppie presunzioni (Cass. n. 27982/2020), con la conseguenza che, qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di un'ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l'ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario (Cass. n. 14788/2024). Da ciò consegue che non può ravvisarsi alcuna nullità della sentenza per avere fatto asseritamente ricorso a doppie presunzioni. Quanto poi al contegno delle parti riferito alle capacità economiche del padre, occorre osservare che la decisione non è fondata affatto sulla valutazione dello stesso, ma anche sul richiamo alle plurime testimonianze rese davanti al Tribunale, sicché trova applicazione il principio secondo il quale, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass. n. 3951/1998; Cass. n. 10257/2022). Infondato è, infine, anche il rilievo sussunto sotto la fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Questa disposizione introduce, infatti, nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (Cass. Sez. 2, 29/10/2018 n. 27415), dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 19 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (Cass. n. 17761/2016; cfr. anche Cass. n. 2805/2011) e per “decisività” il fatto che la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 21152/2014 e Cass. n. 25608/2013), elementi questi che non possono certo sussistere con riguardo all’estratto di un libro, di cui sono rimasti oscuri i contenuti e la loro riferibilità al ricorrente. Tra l’altro, il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (cfr. Cass. Sez. 5, 3/10/2018 n. 24035 e Cass. Sez. 5, 8/10/2014 n. 21152), né la Corte di cassazione può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. Sez. 1, 12/5/2023 n. 13063; Cass. Sez. 6-5, 7/1/2014 n. 91; Cass., Sez. Un., 25/10/2013 n. 24148). 14. Con il primo motivo di ricorso incidentale di AN UC EN riferito al rigetto dell’appello incidentale da lui proposto volto all'esclusione della donazione indiretta dell'immobile di GI, via Birago, n. 57, si lamenta la violazione e/o falsa interpretazione dell’art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., e/o la nullità della sentenza e/o nel procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 132 primo comma, n. 4 c.p.c., nonché la violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 2727 e 2729, 20 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., e/o la nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., e/o 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto che l'atto di compravendita del 30/03/1995, avente ad oggetto l'immobile sito in via Birago, n. 57, costituisse una donazione indiretta dal padre in favore del figlio AN UC per la quota del 50%, essendo stata acquistata la restante quota, con il medesimo atto, dalla moglie MA LA CC, decisione questa che pur confermativa di quella di primo grado, era stata fondata su motivazioni differenti e telegrafiche. Ad avviso del ricorrente, i giudici, nell’affermare che il ricorrente incidentale non avesse disponibilità economiche per l’acquisto, come arguibile dal fatto che avesse chiesto un prestito all’amica e che il finanziamento del suocero fosse diretto alla quota della figlia, avevano violato l’obbligo della motivazione, non avendo tenuto conto della lettera della prima, versata in atti, che riferiva la dazione della somma necessaria alla moglie e non a lui, e avevano violato le norme sulla prova presuntiva, essendo ricorsi a una praesumptio praesumptionis allorché avevano fatto discendere dal mancato finanziamento del suocero l’erogazione da parte del de cuius. Il motivo è infondato. Richiamati i principi sopra ricordati in tema di vizio della motivazione, di prova presuntiva e di divieto della praesumptio praesumptionis, si osserva che le argomentazioni contenute in sentenza in odine alla qualificazione in termini di donazione indiretta dell’acquisto, da parte del ricorrente incidentale, della quota di ½ dell’immobile di via Birago rispondono al criterio del c.d. minimo costituzionale, avendo i giudici di merito richiamato il giudizio espresso dal Tribunale in ordine all’incapacità economica del predetto, tratta dalle dichiarazioni della moglie che aveva affermato di avergli dato la somma di lire 9.000.000 perché potesse restituire il prestito fattogli dalla madre, e avendo richiamato, a ulteriore 21 dimostrazione, sia la dedotta disponibilità - che non ebbe seguito - dell'amica a finanziare l'acquisto, idonea a negare che questi avesse la capacità patrimoniale di finanziarlo da sé, sia la riconducibilità alla moglie del finanziamento del suocero perché questa acquistasse la restante quota di ½ del medesimo bene. Va tra l’altro esclusa sia la dedotta violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. La prima si configura, infatti, unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere. La seconda, invece, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (come si legge nel quinto motivo di ricorso) (Cass. Sez. 2, 21/3/2022 n. 9055; Cass., Sez. Un., 30/9/2020 n. 20867). La terza, infine, è ammissibile soltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (Cass., Sez. Un., 30/9/2020 n. 20867; Cass. Sez. 5, 9/6/2021 n. 16016). 22 In nessun caso possono, invece, profilarsi le suddette violazioni ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, potendosi una siffatta prova ammettersi, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., soltanto nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. 15. Con il secondo motivo di ricorso incidentale di AN UC EN riferito all'accoglimento dell'appello di ANcarlo con cui era stata esclusa la donazione indiretta della quota del 50% di comproprietà dell'immobile sito in GI Ponte San AN, via Manzoni, n. 39/A, si lamenta la violazione e/o falsa interpretazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., dell’art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c., e/o la nullità della sentenza e/o dal procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., con riguardo all’art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c., nonché la violazione e/o falsa interpretazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c., 2697 c.c. e/o 115 c.p.c., nonché la nullità della sentenza e/o del procedimento, con riguardo all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c. e/o 2697 c.c. e/o 115 c.p.c. e/o 116 c.p.c., perché i giudici di merito si erano limitati ad argomentare in ordine a l'inattendibilità dei testi escussi, sostenendo di non poter prendere in considerazione la loro deposizione ai fini della decisione, senza dire alcunché sulle numerose circostanze dedotte e sulle produzioni acquisite nel primo grado di giudizio e devolute anche in appello, con conseguente impossibilità di verificare se fossero stati tenuti in considerazione tutti i fatti e le prove che indicavano la chiara sussistenza della liberalità, da parte del padre, nei confronti del LO ANcarlo per l'acquisto dell'immobile di via Manzoni. Il motivo è fondato. Premesso che si tratta del medesimo immobile acquistato, per la quota della metà, dal coerede AN UC EN, va richiamata la motivazione 23 resa dai giudici di merito con riguardo all’acquisto di quest’ultimo e, dunque, le medesime considerazioni svolte nel punto motivazionale riferito al ricorso principale e al quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso incidentale di ANcarlo EN. 16. Con il terzo motivo di ricorso incidentale di AN UC EN si lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda dell'appellante principale volta alla rideterminazione delle quote dei coeredi e alla reintegrazione della quota di legittima mediante rivalutazione del valore degli immobili di via del Favarone n. 18/B e via Birago, n. 57, e la nullità della sentenza e/o del procedimento con riguardo all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. Ad avviso del ricorrente incidentale, i giudici non si erano pronunciati sulla censura afferente alla dedotta erroneità della stima dei predetti immobili e sulla richiesta di rinnovazione della c.t.u. e avevano, dunque, omesso di accertare la lesione della quota di legittima. Il motivo è infondato. L’omesso esame è smentito, infatti, dalla stessa sentenza impugnata che dedica un intero paragrafo all’azione di riduzione (pag. 10), affermando che il parziale accoglimento degli appelli di ANcarlo NI e di ANluca NI implicava la rideterminazione del valore della massa dividenda, delle quote di spettanza e della relativa composizione, tenendo conto del valore dei beni la cui donazione era stata esclusa e del prelegato in favore di ANluca e del relativo valore, e che, alla stregua dei valori così come individuati, andava esclusa la lesione della legittima, avendo ciascuno dei figli ricevuto più di quanto spettasse loro. 17. Con il primo motivo di ricorso incidentale di OL EN si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, primo comma, n. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; la nullità della sentenza e/o del procedimento con riferimento all’art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.; l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio aventi formato oggetto di discussione 24 tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., perché i giudici di merito avevano ritenuto inverosimile la ricostruzione dell’acquisto della nuda proprietà dell’immobile di via Favarone nn. 12 e 18, prospettata dalla ricorrente incidentale, secondo cui la somma necessaria era stata fornita dal suocero in quanto non voleva che il figlio mettesse a disposizione denari suoi per un bene della moglie, mentre il prezzo della ristrutturazione e dell’acquisto dell’usufrutto era stato pagato dai due coniugi, evidenziando che il bene era stato comunque intestato alla ricorrente e che questo avrebbe dunque comportato quella locupletazione della famiglia EN che il suocero intendeva scongiurare. Ad avviso della ricorrente, i giudici avevano reso in merito una motivazione incomprensibile e anche carente in quanto avevano dato per accertati fatti mai avvenuti ed escluso la natura onerosa dei contratti di acquisto della nuda proprietà e dell’usufrutto, ritenendo prevalenti le prove presuntive e le testimonianza addotte dal coerede ANfranco e irrilevanti, per contro, quelle dedotte dalla stessa ricorrente (scritto a futura memoria del suocero Fernando MI;
dichiarazioni della vicina di casa DI TO e del coniuge AN MI), siccome generiche e imprecise, quelle testimoniali, ancorché avessero confermato la dazione dei soldi e il rilascio della quietanza, e apocrifa quelle documentali (due quietanze), come accertato dal c.t.u. grafologico, nonostante l’insufficienza delle scritture di comparazione utilizzate dal consulente. Il motivo è infondato. Richiamati i principi sopra ricordati in merito al vizio di motivazione e alla nozione di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., si osserva che i giudici di merito hanno rispettato il criterio del c.d. minimo costituzionale, allorché hanno ritenuto l'assurdità della tesi propugnata dalla ricorrente, secondo la quale il suocero, finanziatore degli acquisti, si era opposto all'intenzione manifestata da IO EN di donare 25 l'immobile alla figlia in quanto non voleva che il figlio AN investisse ingenti somme di denaro per la ristrutturazione di un bene non suo, posto che acquirente dell'immobile non era stato il figlio, ma la nuora OL EN e che in tal modo si era comunque verificata la locupletazione di quest'ultima; che l’esito nefasto per la ricorrente della c.t.u., redatta in sede di verificazione della firma apposta alle due quietanze prodotte, aveva smentito la credibilità dei testi sentiti, che avevano asserito di avere assistito alla dazione del denaro e delle quietanze dal suocero, e che le critiche alla c.t.u. non attenevano ad aspetti tecnici, con la conseguenza che doveva confermarsi la sentenza impugnata in ordine alla dissimulazione della donazione. I fatti posti a fondamento della doglianza, poi, non assumono carattere di decisività, nei termini sopra precisati, mentre la doglianza conduce chiaramente a sollecitare una rivisitazione nel merito del compendio probatorio, la quale, come noto, è preclusa a questo giudice di legittimità. 18. Con il secondo motivo di ricorso incidentale di OL EN, si lamenta la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn.
3-4 c.p.c., perché i giudici di merito, dopo avere definito assurda la tesi difensiva della ricorrente incidentale, avevano respinto il motivo d'appello incidentale svolto dalla medesima, confermando la dissimulazione della donazione fondata sulla manifestata volontà del de cuius di beneficiare in vita i figli, sui rapporti stretti tra padre e figlia, sulla testimonianza di BR AM al quale il de cuius aveva confidato la donazione, sul mancato versamento del prezzo davanti al notaio e sul rispetto delle forme necessarie alla donazione, senza considerare che ANcarlo Benedetto, avendo proposto soltanto in via subordinata la domanda di riduzione e, in via principale, quella di collazione, avrebbe dovuto dimostrare la donazione soltanto mediante controdichiarazione documentale;
che la ritenuta sussistenza della donazione sia in ragione 26 dello stretto rapporto padre-figlia, sia della testimonianza de relato resa da BR AM, che aveva sentito il de cuius dire di avere donato la casa alla figlia, si scontravano rispettivamente col fatto che la prima non poteva assurgere a prova presuntiva, tale potendo essere soltanto nella vigenza del codice del 1865, ma non anche dell’attuale normativa, e che la seconda avrebbe richiesto il concorso di altri elementi oggettivi concordanti che suffragassero la credibilità del testimone. Il motivo è infondato. Al riguardo va osservato che, come anche recentemente ribadito da questa Corte con la sentenza del 18/2/2025 n. 4220, l’erede legittimario, che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuius siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - soltanto quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell'atto medesimo, atteso che, in tale situazione, la lesione della quota di riserva assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione e il legittimario - benché successore del defunto - non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., senza che assuma rilievo il fatto che egli - oltre all'effetto di reintegrazione - riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa (Cass. Sez. 3, n. 8215/2013; Cass. Sez. 2, n. 24134/2009; Cass. Sez. 2, n. 6078/2002; Cass. Sez. 2, n. 1049/1986; Cass. Sez. 2, n. 5515/1984; Cass. Sez. 2, n. 866/1981; Cass. Sez. 2, n. 4612/1980). 27 Dimostra quanto detto il fatto che l’erede subentra viceversa nella stessa posizione del de cuius allorché agisca per ottenere l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni, ma non proponga azione di riduzione, ma solo domanda di scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, atteso che soltanto con l’azione di riduzione egli agisce a tutela di un diritto personale riconosciutogli dalla legge in relazione al quale solo è terzo rispetto all’azione di simulazione (Cass. Sez. 2, 25/5/2001 n. 7134), tant’è che detta azione non spetta collettivamente ai legittimari, ma è un'azione individuale che compete in via autonoma al singolo che si ritenga leso nella propria quota individuale di legittima e l'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i coeredi legittimari, bensì alla quota di colui o coloro che si ritengono lesi (Cass. Sez. 2, 12/5/1999 n. 4698). Nella specie, il ricorrente aveva proposto entrambe le azioni, di riduzione e di scioglimento della comunione, con collazione delle donazioni, a nulla rilevando che la prima fosse stata avanzata soltanto in subordine. L’ulteriore questione proposta in ordine alla rilevata sussistenza di uno stretto rapporto padre-figlia non considera, infine, che questa circostanza è stata affiancata da un elenco di elementi da cui i giudici hanno inteso trarre il giudizio della fondatezza dell’azione di simulazione esercitata. 19. Con il terzo motivo di ricorso incidentale di OL EN si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., e la nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all’art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 2727, 2729, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere i giudici di merito escluso la natura di donazione indiretta dal de cuius al figlio ANcarlo 28 della quota del 50% dell'immobile a uso ufficio di GI, Ponte San AN, via Manzoni, senza riuscire a spiegare, se non con affermazioni contrastanti e, dunque, in assenza totale di impianto motivazionale, come fossero giunti a tale conclusione, avendo affermato di non poter prendere in considerazione la testimonianza di AN MI in quanto coniuge della ricorrente incidentale, senza considerare che tale testimonianza, volta a escludere la donazione indiretta con riguardo a AN UC e a confermarla con riguardo a ANcarlo, non poteva dirsi mossa dall'intento di favorire la moglie, aumentando la massa delle donazioni fatte in favore dei suoi coeredi. Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale di AN UC EN. In conclusione, accolti il ricorso principale, il quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso incidentale di ANcarlo EN, il secondo motivo di AN UC EN, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di GI, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale;
accoglie il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso incidentale di AN LO EN, con assorbimento dell’ottavo e rigetto dei restanti;
accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale di AN UC EN, con rigetto dei restanti;
rigetta il primo, secondo e quarto motivo di ricorso incidentale di OL EN, con assorbimento del terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di GI, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 12/2/2026. Il Consigliere estensore (Valeria Pirari) 29 Il Presidente (IL HI)
– ricorrente– contro TT IA, in proprio e quale erede di LI della DO, rappresentato e difeso l'avvocato Ubaldo Minelli e, unitamente e disgiuntamente, dall'avvocato NC IN, presso il cui studio in GI, via Romeo Gallenga, n. 50, è elettivamente domiciliato;
-controricorrente e ricorrente incidentale- e TT AN UC, in proprio, rappresentato e difeso dall'avvocato MA UL ed elettivamente domiciliato presso l'avvocato Antonio de Angelis, in Roma, via Montevideo, n. 10; Oggetto: Successioni Civile Sent. Sez. 2 Num. 18808 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: PIRARI VALERIA Data pubblicazione: 09/06/2026 2 -controricorrente e ricorrente incidentale- e TT IO, in proprio, rappresentata e difesa dall'avvocato US IN, presso il cui indirizzo pec è elettivamente domiciliata;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'Appello di GI n. 534/2022, pubblicata il 12/10/2022 e notificata il 14/10/2022. Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Valeria Pirari nella pubblica udienza del 12/2/2026; lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale Aldo Ceniccola, che ha concluso chiedendo la reiezione di tutti i ricorsi e l’accoglimento dell’ultimo motivo di ricorso incidentale di AN UC EN, conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. Luigi Santioni per parte ricorrente, l’Avv. NC IN per il controricorrente e ricorrente incidentale ANcarlo EN e l’Avv. MA UL per parte controricorrente e ricorrente incidentale AN UC EN. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza parziale del 29/09/2016, seguita da sentenza definitiva del 19/10/2019, il Tribunale di GI, decidendo su tre procedimenti riuniti, dispose la divisione ereditaria del compendio relitto di Terzilio EN tra i figli MA IR, OL MA, AN UC e ANcarlo, tutti evocati in giudizio anche quali eredi della contumace LI LA DO, moglie e coerede del de cuius, deceduta in corso di giudizio, e TO UC, coniuge di IR, nei cui confronti OL MA e AN UC EN avevano esercitato azioni di reintegra delle proprie quote di legittimari. 3 Il Tribunale, in particolare, dopo aver dichiarato con la prima sentenza che i contratti con i quali il de cuius aveva venduto a OL MA la nuda proprietà e poi l'usufrutto di un fabbricato in GI dissimulava valide donazioni, dichiarò, con la seconda sentenza, che il predetto aveva anche posto in essere donazioni indirette nei confronti degli altri figli;
respinse le azioni di riduzione, avendo i coeredi ricevuto beni per valori superiori alla loro quota di legittimari;
dispose la collazione dei beni oggetto di donazione;
formò i lotti divisionali e procedette alla loro assegnazione. Il giudizio di gravame, instaurato da ANcarlo EN, si concluse, nella resistenza di IR, AN UC e OL MA EN e nella contumacia di TO UC, con la sentenza n. 367/2020 del 12/10/2022, con la quale la Corte d'Appello di GI, in parziale riforma della sentenza appellata, respinse la domanda di collazione di un locale uso ufficio e di un negozio con annesso magazzino;
dichiarò la divisione in tre quote, assegnate rispettivamente a AN UC, MA IR e ANcarlo EN, dei beni residui facenti parte dell'eredità di LI EN;
condannò MA IR EN al pagamento, in favore di ANluca, del conguaglio di € 143.906,00, facente parte della prima quota a lui assegnata, e ANcarlo e OL MA EN al pagamento, in favore di ANcarlo EN, dei conguagli posti a loro carico;
compensò le spese di lite. 2. Avverso questa sentenza IR MA EN propone ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi, illustrati anche con memoria. Si difendono con distinti controricorsi ANcarlo EN, che propone ricorso incidentale affidato a otto motivi, illustrati anche con memoria, AN UC EN, che propone ricorso incidentale affidato a tre motivi, illustrati anche con memoria, e OL EN, che propone ricorso incidentale affidato a quattro motivi, illustrati anche con memoria. 3. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Occorre, preliminarmente, evidenziare che la ricorrente principale e il ricorrente incidentale ANcarlo EN, quest’ultimo con i motivi quarto, quinto, sesto e settimo, hanno impugnato la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che gli acquisti delle due unità immobiliari di via Manzoni (pro quota) e di via Scuola da parte del LO AN UC EN fossero avvenuti con proventi dati loro dalla madre e non costituissero donazioni indirette, sicché i relativi motivi vanno trattati unitariamente in quanto attingono la medesima questione sotto diversi profili. Con il primo motivo di ricorso principale si lamenta la violazione “dell’art. 360, primo comma, nn. 5 e 3 c.p.c., in relazione all’art. 2729, secondo comma c.c.”, per avere i giudici di merito accolto la deduzione di AN UC EN, mai provata, di avere ottenuto il denaro necessario per gli acquisti di due immobili quando aveva rispettivamente 19 anni (atto del 03/12/1981) e 22 anni (atto del 07/11/1984), mediante somme mutuate dalla madre per un totale di lire 90 milioni (equivalenti alla somma attualizzata di euro 193.860,91), sostenendo che tra la donazione paterna e il mutuo erogato dalla madre, entrambi plausibili, dovesse prevalere quest’ultimo in quanto le testimonianze acquisite erano tutte inattendibili e la madre, ancorché casalinga e priva di redditi propri, aveva venduto un terreno alla società IG GI & C., acquisendo la provvista da dare al figlio. Ad avviso della ricorrente, i giudici di merito non avevano considerato 1) l’attività di commerciante svolta dal padre e la sua notevole capacità patrimoniale, mentre la madre non aveva mai lavorato ed era priva di risorse proprie, 2) l’intestazione soltanto formale per motivi fiscali a quest’ultima del terreno dalla stessa compravenduto, secondo lo schema della interposizione fittizia e 3) l’ammissione, da parte dello stesso AN UC, di quest’ultima circostanza, allorché l’aveva posta a fondamento della domanda di riduzione e di collazione dell’acquisto, da parte della 5 LA IR, degli appartamenti siti in Ponte San AN, via Adriatica, n. 59/A, in data 3/12/1981, asseritamente pagati con i proventi della vendita dei terreni dalla madre alla società, benché l’intestazione a quest’ultima degli stessi fosse fittizia, con la conseguenza che l’acquisto da parte di IR dissimulava, in realtà, una donazione del de cuius in suo favore. 2. Con il secondo motivo di ricorso principale si lamenta la violazione degli artt. 112, 115, 342 e 163, n. 4, 167, primo comma e 183 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., perché i giudici di merito, nel valorizzare la vendita del terreno di cui al precedente punto da parte della madre, al prezzo di lire 90 milioni, onde dimostrare che questa aveva potuto dare al figlio la provvista necessaria per l’acquisto dei due appartamenti di via Manzoni e di via della Scuola, si era posta in contrasto con le stesse deduzioni di AN UC EN, prendendo un’iniziativa d’ufficio. Inoltre, i giudici avevano attinto detto fatto dalla sentenza di primo grado in relazione a un capo (quello degli immobili di via Adriatica n. 59/A), che non era stato impugnato, con conseguente violazione dell’art. 342 c.p.c., oltre ad essersi pronunciati extra petizione in quanto avevano riconosciuto una presunzione favorevole a AN UC EN, indicando d’ufficio una possibile fonte di provvista di denaro in capo alla madre, in contrasto con le stesse deduzioni del medesimo e con il tenore della domanda, e traendo spunto dalla sentenza di primo grado, benché non impugnata sotto questo profilo. 3. Con il terzo motivo di ricorso principale si lamenta la violazione degli artt. 247, 116, 132 n. 4, c.p.c. e 111, sesto comma Cost., per avere i giudici di merito ritenuto inattendibili le deposizioni dei testi - ritenuti invece attendibili dal Tribunale - soltanto perché parenti e affini delle parti, senza motivare sul punto, così arrivando a sostenere che la madre, ancorché casalinga e priva di redditi, avesse dato al figlio la provvista necessaria per l’acquisto dei due appartamenti, benché nessuna prova 6 fosse stata fornita né sulla dazione del denaro, né sulla sua restituzione, oltretutto in contrasto col fatto che AN UC, nel 1996, quando aveva acquistato un altro immobile - correttamente qualificato come donazione indiretta - fosse privo ancora di redditi propri, e che il padre avesse inteso sistemare economicamente i figli. 4. Con il quarto motivo di ricorso principale si censura “ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 23 d.l. n. 137 del 2020, 1 d.l. 14 gennaio 2021 n. 2, con l’art. 221 d.l. n. 34 del 2020, art. 16 bis d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, e 360, primo comma, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.”, perché i giudici di merito, utilizzando l’informazione tratta dalla sentenza di primo grado, secondo cui la madre delle parti, vendendo il terreno al prezzo di lire 90 milioni aveva la provvista necessaria per concedere al figlio AN UC il prestito per l’acquisto dei due appartamenti, si erano pronunciati ultrapetita, non essendo stato impugnato il capo della sentenza del Tribunale a cui avevano fatto riferimento e non potendo neppure utilizzare il documento contenente il richiamato atto di vendita in quanto non prodotto telematicamente in grado d’appello e, dunque, inutilizzabile. 5. Con il quarto motivo di ricorso incidentale proposto da ANcarlo EN si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 116, secondo comma e dell’art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., perché i giudici di merito avevano reso una motivazione contradditoria, allorché avevano affermato che il de cuius si era preoccupato di precostituire in vita una base patrimoniale per i figli, come accertato sulla base delle testimonianze e del contegno processuale delle parti, benché avessero contestualmente reputato inattendibili le testimonianze rese da TO UC, marito di IR EN, e dal LO MA, nonché da AN MI, marito di OL EN, e benché il comportamento delle parti fosse elemento conoscitivo del tutto neutro e privo di collegamenti con la realtà negoziale 7 e processuale della controversia, stante anche il rigetto in primo grado di diverse domande proposte dalle controparti. Ad avviso del ricorrente, il contegno processuale, pur potendo essere oggetto di valutazione discrezionale del giudice, doveva comunque essere improntato a criteri di logicità, razionalità, uniformità di applicazione in caso di fattispecie omogenee e di differenziazione in caso di fattispecie diverse. 6. Con il quinto motivo di ricorso incidentale proposto da ANcarlo EN si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., il vizio di ultrapetizione, nonché la violazione dell’art. 342, c.p.c., del combinato disposto dell’art. 183, quinto comma c.p.c. (antecedente al 2005), dell’art. 2909 c.c., dell’art. 345 c.p.c. e degli artt. 111, secondo comma e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., perché i giudici di merito, accogliendo i motivi d’appello proposti da AN UC EN, avevano ritenuto che non costituisse donazione indiretta e non fosse perciò soggetta a collazione la vendita del 50% del bene immobile di via Manzoni di Ponte San AN di GI (atto del 7/11/1984 intercorso tra il medesimo e NI s.a.s.) e del 100% del bene immobile di via della Scuola di Ponte San AN di GI (atto del 3/12/1981 intercorso tra il medesimo e la NI s.a.s.), ritenendo che i testi non fossero attendibili e che l’asserita acquisizione dei proventi necessari dalla madre, dallo stesso dedotta, fosse dimostrata dal fatto che quest’ultima aveva venduto un proprio terreno alla società IG s.n.c. al prezzo di lire 90 milioni ed era, dunque, capace di finanziare il figlio. Ad avviso del ricorrente incidentale, non soltanto non era stata dimostrata la traditio, essendo state prodotte unicamente le scritture della madre attestanti il prestito fatto al figlio e la sua restituzione, ma questa circostanza in fatto (disponibilità, in capo alla madre, della somma e acquisizione della stessa per effetto della vendita del bene) non era mai stata dedotta da AN UC EN, né in primo grado, né come motivo d’appello, con la 8 conseguenza che vi era stata sul punto extrapetizione, erano stati utilizzati elementi nuovi inammissibili in appello, stante la natura di revisio prioris instantiae di questo giudizio, ed era stato violato il contraddittorio. 7. Con il sesto motivo di ricorso incidentale proposto da ANcarlo EN si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., perché i giudici di merito avevano ritenuto che AN UC EN avesse ricevuto dalla madre i soldi per l’acquisto degli immobili descritti nel precedente punto, avendo questa venduto un terreno, senza considerare che mancava la prova della effettiva dazione del denaro, la quale non poteva essere ricavata dalle scritture, a firma della stessa, attestanti il prestito da lei erogato al figlio e la sua restituzione, sia perché prive di data certa, sia perché non asseverabili dalla madre in sede di interrogatorio formale in quanto parte del giudizio. Inoltre, i giudici non avevano considerato che lo stesso ANluca aveva dedotto in giudizio che la madre non lavorava e, prendendo posizione sull’acquisto dell’immobile di via Adriatica da parte di IR EN, di cui aveva chiesto la riduzione, aveva anche detto che il padre aveva venduto un terreno di sua proprietà, sebbene intestato alla madre. 8. Con il settimo motivo di ricorso incidentale proposto da ANcarlo EN, subordinato al rigetto del quinto e sesto, si lamenta la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 (in subordine n. 4) c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., perché i giudici di merito, nell’omettere l’esame delle circostanze decisive indicate nel precedente motivo (mancata prova della traditio e della restituzione dei denari alla madre, assenza di data certa nelle scritture a firma di quest’ultima, ammissione, da parte di AN UC EN, dell’assenza di redditi in capo alla madre e della intestazione fittizia a lei del terreno venduto alla 9 società IG), avevano violato le norme sulla prova presuntiva, posto che quest’ultimo, ad esempio, non avrebbe potuto in undici mesi restituire i soldi alla madre in quanto aveva diciannove anni e non lavorava. I motivi sono fondati. Le questioni prospettate con le censure attengono, come si è detto, all’intervenuto acquisto a titolo oneroso, da parte di AN UC EN, di due unità immobiliari site in GI, rispettivamente via Manzoni, con atto del 7/11/1984, e via Scuola, con atto del 3/7/1980, che questi ha affermato di avere pagato con proventi datigli dalla madre e poi restituiti, benché la stessa non avesse redditi propri, come invece obiettato dalla ricorrente principale e dal ricorrente incidentale ANcarlo EN, secondo cui si trattava, invece, di donazioni paterne. Sul punto, i giudici di merito, riformando la sentenza di primo grado, hanno ritenuto, quanto all’immobile di via Manzoni, che la testimonianza resa da MI AN, marito di OL EN, fosse mossa dall’intento di favorire la moglie, negando le donazioni in suo favore e aumentando la massa di quelle effettuate in favore degli altri coeredi;
che le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo cui la relativa deposizione era attendibile sia in quanto coerente con l’assenza, all’epoca, di ANcarlo, sia in quanto ricca di particolari, non fossero condivisibili, atteso che l’assenza di ANcarlo e l’identità del venditore ben potevano essere conosciuti in ambito familiare, mentre la precisione del narrato su fatti secondari non comportava la veridicità del dato fondamentale del racconto (ossia la consegna del denaro da parte del de cuius), né elideva l’interesse del teste a favorire la moglie;
che analogo interesse sussistesse per TO UC in quanto marito di IR e per MA UC, in quanto teso a favorire la famiglia del LO;
che le dichiarazioni rese da coniugi, parenti o affini in questa vicenda, analoga a una guerra in cui tutti erano armati contro gli altri, erano tutte inattendibili;
che, quanto a AN UC, questi aveva acquistato sia il bene 10 di via Manzoni, sia quello in via Scuola, grazie al denaro fornitogli dalla madre;
che, analizzando le deduzioni difensive fondanti la domanda di riduzione riferita all’immobile di via Adriatica 59/A, LI Della DO aveva venduto il 3/7/1980 alla società IG s.n.c. un terreno edificabile al prezzo di lire 90 milioni e poteva, pertanto, finanziare il figlio;
e, infine, che le due tesi - donazione dal padre e prestito dalla madre -, erano entrambe plausibili, stante l’inattendibilità dei testi, con conseguente reiezione della domanda di riduzione relativa ai predetti beni. Orbene, dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", e dunque di totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 5, 6/5/2020 n. 8487; Cass. Sez. 2, 13/08/2018 n. 20721; Cass. Sez. 3, 12/10/2017 n. 23940; Cass. Sez. 11 6 - 3, 20/11/2015 n. 23828; Cass. Sez. 6 - 3, 08/10/2014 n. 21257; Cass., Sez. Un., 07/04/2014 n. 8053). Orbene, la motivazione che i giudici avrebbero dovuto rendere si correla alla fattispecie da essi esaminata, la quale, consistita nell’acquisto operato direttamente dal presunto donatario con denaro fornito dal padre e nella intestazione del bene a nome altrui, costituisce un’ipotesi di donazione indiretta (cfr. Cass. n. 13619/2017; Cass. Sez. 2, n. 1986/2016; Cass. Sez. 2, n. 17604/2015), potendosi identificare in siffatti termini, secondo la giurisprudenza di questa Corte conseguente al noto intervento delle Sezioni Unite di cui alla pronuncia n. 9282/1992, ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (Cass. n. 9379 del 21/05/2020). In siffatta ipotesi, che si differenzia dalla donazione simulata, nella quale il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti che vogliono, invece, stipulare un contratto gratuito, il regime probatorio non è soggetto alle limitazioni dettate dall'art. 1417 c.c., potendo la natura liberale emergere soltanto in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (Cass. Sez. 2, n. 9379/2020; vedi anche Cass. Sez. 2, n. 19230/2024; Cass. Sez. 2, n. 19400/2019; Cass. Sez. 2, n. 4015/2004), allorché siano idonee, anche in via presuntiva, a dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa, ossia l’attribuzione patrimoniale e la coscienza del donante di compiere detta elargizione in assenza di un vincolo giuridico (Cass. Sez. 2, n. 1214/2024, [...]). Nella specie, l’onere di motivazione non può dirsi assolto, avendo i giudici affidato la ratio decidendi a un giudizio di inaffidabilità delle testimonianze 12 rese dovuta al rapporto parentale con le parti – e dunque interessato – di coloro che avevano deposto sulla questione, oltreché a una circostanza, quella della vendita da parte della madre di un bene che lo stesso donatario aveva affermato, a fondamento della sua domanda di riduzione dell’acquisto immobiliare operato dalla LA, essere in realtà di proprietà del padre. Infatti, se è vero che la fase valutativa della prova costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, impedendo la sindacabilità in cassazione delle conclusioni raggiunte in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale, è anche vero che l’omesso esame di una prova testimoniale o di altra prova determina l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia quando la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass. Sez. 1, 3/7/2023 n. 18857; Cass. 19/07/2021 n. 20553; Cass. 29/10/2018 n. 27415). Nella specie, la questione dell’asserita inattendibilità di tutti i testi legati da vincoli di parentela o affinità con le parti, i quali, come si legge nella sentenza, avevano riferito di avere ricevuto confidenze dal de cuius (in ordine alla natura liberale degli acquisti) o di avere assistito alla consegna a AN UC della provvista per l’acquisto in favore dei ANcarlo, è stata liquidata dai giudici, nonostante la rilevanza delle circostanze riferite, con la laconica affermazione della loro inattendibilità dovuta proprio al rapporto parentale con le parti in contesa, così ponendosi in contrasto col principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in materia di prova testimoniale, non è ravvisabile alcuna necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del 13 teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (tra le tante Cass. Sez. 1, n. 6001/2023; Cass. Sez. 3, n. 25258/2015), sicché l’omesso esame di quelle testimonianze non può che ridondare in una sostanziale non motivazione che rende viziata a monte la pronuncia. Tra l’altro l’ulteriore considerazione posta a fondamento della reiezione della domanda, ossia quella riferita alla vendita operata dalla madre delle parti di un terreno edificabile in contrasto con le stesse deduzioni difensive di ANluca EN, viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall’art. 112 c.p.c., che, implicante il divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, deve ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, posto che è inibito al giudice, con riferimento alla causa petendi, basare la decisione su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti e porre, dunque, a fondamento della domanda un titolo nuovo e difforme da quello indicato dalla parte (Cass. Sez. 3, 16/12/2005 n. 27727), posto che AN UC EN non aveva mai dedotto che la madre aveva recuperato la provvista attraverso la vendita di un bene edificabile, vendita che, invece, aveva egli stesso attribuito al padre. 9. Con l’ottavo motivo di ricorso incidentale proposto da ANcarlo EN si lamenta, in ogni caso, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 112, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte d’Appello aveva condannato il ricorrente al pagamento del contributo unificato, nonostante 14 non fosse totalmente soccombente, avendo avuto ragione sulla esclusione della natura donativa indiretta dell’acquisto del 50% dell’immobile di via Ponte San AN il 7/11/1984. L’ottavo motivo di ricorso incidentale di ANcarlo EN è assorbito dall’accoglimento del quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso incidentale. 10. Con il primo motivo di ricorso proposto da ANcarlo EN si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 (ovvero, in subordine, n. 4) c.p.c., perché i giudici di merito avevano ritenuto che l'acquisto del bene immobile di via Fonti Coperte del 04/03/1965, da parte del ricorrente, costituisse una donazione indiretta del padre e fosse quindi soggetta a collazione, come dedotto dai fratelli IR, OL e AN UC EN, che erano perciò tenuti a fornirne dimostrazione, traendo il relativo convincimento da una doppia presunzione (praesumptio de praesumptio), allorché avevano ritenuto che il ricorrente, in quanto nel 1965 studente universitario privo di lavoro stabile (fatti certi), non avesse denari sufficienti per saldare il prezzo dell'acquisto (prima presunzione) e che pertanto avesse ricevuto quanto necessario dal padre (presunzione da presunzione), mentre invece quest'ultima questione avrebbe necessitato di una prova diretta. 11. Con il secondo motivo di ricorso incidentale proposto da ANcarlo EN si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., perché i giudici di merito avevano condiviso il ragionamento del Tribunale in ordine all’inammissibilità per genericità della prova testimoniale dedotta, sostenendo che i due capitoli relativi non potessero considerarsi conducenti, in quanto i testi da sentire sul trasporto, da parte del ricorrente, di bricolle da caffe e sul compenso di lire 6.000 corrisposto per tale attività di contrabbando, non avrebbero potuto quantificare gli 15 importi complessivamente ottenuti e dimostrare la sufficienza dei proventi acquisiti per l'acquisto dell'immobile di via Fonti Coperte a GI. Ad avviso del ricorrente, i giudici avevano reso una motivazione illogica e intrinsecamente contraddittoria, in quanto avevano essi stessi quantificato gli importi eventualmente e astrattamente guadagnati dal ricorrente senza conoscere strade, percorsi, tempo necessario, diffusione a quel tempo e in quei luoghi di quella realtà sociale;
perché avevano respinto la prova testimoniale, ancorché decisiva, per poi affermare che non era stata dimostrata la percezione, da parte del ricorrente, di compensi sufficienti all’acquisto dell’immobile; perché avevano deciso per relationem senza tener conto dei motivi proposti in merito. 12. Con il terzo motivo di ricorso incidentale proposto da ANcarlo EN si lamenta l’omesso esame di un fatto (documento) decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., perché i giudici di merito avevano rigettato, con motivazione apparente perché contenente mere illazioni e petizioni di principio, la censura volta a ottenere l’ammissione per testi capitolata nelle lettere G) e H) della memoria ex art. 184 c.p.c., depositata il 9/7/2011, in quanto, a loro dire, i guadagni sarebbero stati minimali perché, per poter ricavare il prezzo del bene, il ricorrente avrebbe dovuto effettuare 650 viaggi con la bricolla di caffè oltre il confine, senza considerare il documento n. 12, ossia un estratto del libro “La carga” nel quale era ricordata la diffusissima pratica del contrabbando di caffè, nella zona di Tirano, tra la Svizzera e l’Italia, alla quale il ricorrente aveva partecipato con assiduità nelle estati dei primi anni ’60, ricavandone ingenti somme di denaro. Detto vizio poteva essere fatto valere in quanto la Corte d’Appello e il Tribunale avevano adottato sul punto motivazioni differenti. 13. I primi tre motivi di ricorso incidentale di ANcarlo EN, da trattare congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione della 16 reputata sussistenza di una donazione indiretta dal padre avete a oggetto l’acquisto dell’immobile in GI, via Fonti Coperte, n. 42, sono infondati. E’, certamente, infondata la doglianza sulla dedotta nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, atteso che la motivazione soddisfa il criterio del minimo costituzionale prescritto dai principi richiamati nel precedente punto. Infatti, i giudici di merito hanno ritenuto inverosimile che il ricorrente incidentale, all’epoca dell’acquisto studente universitario, fosse titolare di ingenti redditi propri, atteso che i guadagni derivanti dalle ripetizioni impartite non potevano arrivare, nel 1965, alla cifra richiesta di lire 3.800.000, oltre a spese notarili e tasse, sia in quanto era impegnato negli studi universitari, sia in quanto, proprio perché mero studente, non poteva pretendere per i suoi servizi prezzi esosi;
che l’attività di contrabbando di caffè da lui svolta nel periodo estivo dai nonni gli avrebbe potuto procurare cifre minimali, posto che per raggiungere quella necessaria all’acquisto avrebbe dovuto eseguire 650 trasporti a piedi in strade non ordinarie;
che la prova testimoniale dedotta sul fatto che fosse stato visto trasportare bricolle di caffe e che ogni trasporto venisse retribuito con lire 6.000/10.000 non sarebbe stata conducente per i suddetti motivi;
e che il padre godeva di ingenti redditi, come appreso dai testimoni sentiti dal Tribunale e arguibile dalle singole posizioni assunte dalle parti e dal loro comportamento processuale. Esclusa, dunque, la contraddittorietà o illogicità della motivazione, ma anche l’assenza con riguardo alla reiezione della prova per testi, va altresì respinta la doglianza afferente all’avvenuto ricorso, da parte dei giudici di merito, alla praesumptio praesumptionis. Al riguardo, va richiamato quanto anche di recente ricordato da Cass., Sez. 5 n. 18060/2024, secondo cui il principio praesumptum de praesumpto non admittitur («divieto di doppie presunzioni» o «divieto di 17 presunzioni di secondo grado o a catena»), nei termini dedotti dalla ricorrente, non sussiste. Infatti “quel principio, spesso tralaticiamente menzionato in varie sentenze, è inesistente, perché non è riconducibile né agli evocati artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento: come è stato più volte e da tempo sottolineato da autorevole dottrina, il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purché "gravi, precise e concordanti", ai sensi dell'art. 2729 c.c. può legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea — in quanto, a sua volta adeguata — a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass. n. 27982 del 2020; Cass. n. 23860 del 2020; Cass. n. 20748 del 2019; Cass. n. 15003 del 2017; Cass. n. 983 del 2015). Questa soluzione è coerente con l’orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini del soddisfacimento dell’onere probatorio dell’Ufficio, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, con riferimento a una connessione probabile di accadimenti in base a regole di esperienza (Cass. n. 23231 del 2022; Cass. n. 13807 del 2019; Cass. n. 4168 del 2018; Cass. n. 17833 del 2017; Cass. n. 25129 del 2016). Ciò che conta, di fronte ad una prova inferenziale caratterizzata da una serie lineare di inferenze, è che ciascuna di esse sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, di modo che il fatto "noto" attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto "ignorato" (Cass. n. 27982 del 2020). In sostanza, la prova inferenziale che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, fa sì che il fatto "noto" attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto "ignorato", il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto, ciò che risolve 18 l'equivoco logico che si cela nel divieto di doppie presunzioni (Cass. n. 27982/2020), con la conseguenza che, qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di un'ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l'ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario (Cass. n. 14788/2024). Da ciò consegue che non può ravvisarsi alcuna nullità della sentenza per avere fatto asseritamente ricorso a doppie presunzioni. Quanto poi al contegno delle parti riferito alle capacità economiche del padre, occorre osservare che la decisione non è fondata affatto sulla valutazione dello stesso, ma anche sul richiamo alle plurime testimonianze rese davanti al Tribunale, sicché trova applicazione il principio secondo il quale, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass. n. 3951/1998; Cass. n. 10257/2022). Infondato è, infine, anche il rilievo sussunto sotto la fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Questa disposizione introduce, infatti, nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (Cass. Sez. 2, 29/10/2018 n. 27415), dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 19 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (Cass. n. 17761/2016; cfr. anche Cass. n. 2805/2011) e per “decisività” il fatto che la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 21152/2014 e Cass. n. 25608/2013), elementi questi che non possono certo sussistere con riguardo all’estratto di un libro, di cui sono rimasti oscuri i contenuti e la loro riferibilità al ricorrente. Tra l’altro, il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (cfr. Cass. Sez. 5, 3/10/2018 n. 24035 e Cass. Sez. 5, 8/10/2014 n. 21152), né la Corte di cassazione può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. Sez. 1, 12/5/2023 n. 13063; Cass. Sez. 6-5, 7/1/2014 n. 91; Cass., Sez. Un., 25/10/2013 n. 24148). 14. Con il primo motivo di ricorso incidentale di AN UC EN riferito al rigetto dell’appello incidentale da lui proposto volto all'esclusione della donazione indiretta dell'immobile di GI, via Birago, n. 57, si lamenta la violazione e/o falsa interpretazione dell’art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., e/o la nullità della sentenza e/o nel procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 132 primo comma, n. 4 c.p.c., nonché la violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 2727 e 2729, 20 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., e/o la nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., e/o 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto che l'atto di compravendita del 30/03/1995, avente ad oggetto l'immobile sito in via Birago, n. 57, costituisse una donazione indiretta dal padre in favore del figlio AN UC per la quota del 50%, essendo stata acquistata la restante quota, con il medesimo atto, dalla moglie MA LA CC, decisione questa che pur confermativa di quella di primo grado, era stata fondata su motivazioni differenti e telegrafiche. Ad avviso del ricorrente, i giudici, nell’affermare che il ricorrente incidentale non avesse disponibilità economiche per l’acquisto, come arguibile dal fatto che avesse chiesto un prestito all’amica e che il finanziamento del suocero fosse diretto alla quota della figlia, avevano violato l’obbligo della motivazione, non avendo tenuto conto della lettera della prima, versata in atti, che riferiva la dazione della somma necessaria alla moglie e non a lui, e avevano violato le norme sulla prova presuntiva, essendo ricorsi a una praesumptio praesumptionis allorché avevano fatto discendere dal mancato finanziamento del suocero l’erogazione da parte del de cuius. Il motivo è infondato. Richiamati i principi sopra ricordati in tema di vizio della motivazione, di prova presuntiva e di divieto della praesumptio praesumptionis, si osserva che le argomentazioni contenute in sentenza in odine alla qualificazione in termini di donazione indiretta dell’acquisto, da parte del ricorrente incidentale, della quota di ½ dell’immobile di via Birago rispondono al criterio del c.d. minimo costituzionale, avendo i giudici di merito richiamato il giudizio espresso dal Tribunale in ordine all’incapacità economica del predetto, tratta dalle dichiarazioni della moglie che aveva affermato di avergli dato la somma di lire 9.000.000 perché potesse restituire il prestito fattogli dalla madre, e avendo richiamato, a ulteriore 21 dimostrazione, sia la dedotta disponibilità - che non ebbe seguito - dell'amica a finanziare l'acquisto, idonea a negare che questi avesse la capacità patrimoniale di finanziarlo da sé, sia la riconducibilità alla moglie del finanziamento del suocero perché questa acquistasse la restante quota di ½ del medesimo bene. Va tra l’altro esclusa sia la dedotta violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. La prima si configura, infatti, unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere. La seconda, invece, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (come si legge nel quinto motivo di ricorso) (Cass. Sez. 2, 21/3/2022 n. 9055; Cass., Sez. Un., 30/9/2020 n. 20867). La terza, infine, è ammissibile soltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (Cass., Sez. Un., 30/9/2020 n. 20867; Cass. Sez. 5, 9/6/2021 n. 16016). 22 In nessun caso possono, invece, profilarsi le suddette violazioni ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, potendosi una siffatta prova ammettersi, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., soltanto nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. 15. Con il secondo motivo di ricorso incidentale di AN UC EN riferito all'accoglimento dell'appello di ANcarlo con cui era stata esclusa la donazione indiretta della quota del 50% di comproprietà dell'immobile sito in GI Ponte San AN, via Manzoni, n. 39/A, si lamenta la violazione e/o falsa interpretazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., dell’art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c., e/o la nullità della sentenza e/o dal procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., con riguardo all’art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c., nonché la violazione e/o falsa interpretazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c., 2697 c.c. e/o 115 c.p.c., nonché la nullità della sentenza e/o del procedimento, con riguardo all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c. e/o 2697 c.c. e/o 115 c.p.c. e/o 116 c.p.c., perché i giudici di merito si erano limitati ad argomentare in ordine a l'inattendibilità dei testi escussi, sostenendo di non poter prendere in considerazione la loro deposizione ai fini della decisione, senza dire alcunché sulle numerose circostanze dedotte e sulle produzioni acquisite nel primo grado di giudizio e devolute anche in appello, con conseguente impossibilità di verificare se fossero stati tenuti in considerazione tutti i fatti e le prove che indicavano la chiara sussistenza della liberalità, da parte del padre, nei confronti del LO ANcarlo per l'acquisto dell'immobile di via Manzoni. Il motivo è fondato. Premesso che si tratta del medesimo immobile acquistato, per la quota della metà, dal coerede AN UC EN, va richiamata la motivazione 23 resa dai giudici di merito con riguardo all’acquisto di quest’ultimo e, dunque, le medesime considerazioni svolte nel punto motivazionale riferito al ricorso principale e al quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso incidentale di ANcarlo EN. 16. Con il terzo motivo di ricorso incidentale di AN UC EN si lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda dell'appellante principale volta alla rideterminazione delle quote dei coeredi e alla reintegrazione della quota di legittima mediante rivalutazione del valore degli immobili di via del Favarone n. 18/B e via Birago, n. 57, e la nullità della sentenza e/o del procedimento con riguardo all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. Ad avviso del ricorrente incidentale, i giudici non si erano pronunciati sulla censura afferente alla dedotta erroneità della stima dei predetti immobili e sulla richiesta di rinnovazione della c.t.u. e avevano, dunque, omesso di accertare la lesione della quota di legittima. Il motivo è infondato. L’omesso esame è smentito, infatti, dalla stessa sentenza impugnata che dedica un intero paragrafo all’azione di riduzione (pag. 10), affermando che il parziale accoglimento degli appelli di ANcarlo NI e di ANluca NI implicava la rideterminazione del valore della massa dividenda, delle quote di spettanza e della relativa composizione, tenendo conto del valore dei beni la cui donazione era stata esclusa e del prelegato in favore di ANluca e del relativo valore, e che, alla stregua dei valori così come individuati, andava esclusa la lesione della legittima, avendo ciascuno dei figli ricevuto più di quanto spettasse loro. 17. Con il primo motivo di ricorso incidentale di OL EN si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, primo comma, n. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; la nullità della sentenza e/o del procedimento con riferimento all’art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.; l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio aventi formato oggetto di discussione 24 tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., perché i giudici di merito avevano ritenuto inverosimile la ricostruzione dell’acquisto della nuda proprietà dell’immobile di via Favarone nn. 12 e 18, prospettata dalla ricorrente incidentale, secondo cui la somma necessaria era stata fornita dal suocero in quanto non voleva che il figlio mettesse a disposizione denari suoi per un bene della moglie, mentre il prezzo della ristrutturazione e dell’acquisto dell’usufrutto era stato pagato dai due coniugi, evidenziando che il bene era stato comunque intestato alla ricorrente e che questo avrebbe dunque comportato quella locupletazione della famiglia EN che il suocero intendeva scongiurare. Ad avviso della ricorrente, i giudici avevano reso in merito una motivazione incomprensibile e anche carente in quanto avevano dato per accertati fatti mai avvenuti ed escluso la natura onerosa dei contratti di acquisto della nuda proprietà e dell’usufrutto, ritenendo prevalenti le prove presuntive e le testimonianza addotte dal coerede ANfranco e irrilevanti, per contro, quelle dedotte dalla stessa ricorrente (scritto a futura memoria del suocero Fernando MI;
dichiarazioni della vicina di casa DI TO e del coniuge AN MI), siccome generiche e imprecise, quelle testimoniali, ancorché avessero confermato la dazione dei soldi e il rilascio della quietanza, e apocrifa quelle documentali (due quietanze), come accertato dal c.t.u. grafologico, nonostante l’insufficienza delle scritture di comparazione utilizzate dal consulente. Il motivo è infondato. Richiamati i principi sopra ricordati in merito al vizio di motivazione e alla nozione di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., si osserva che i giudici di merito hanno rispettato il criterio del c.d. minimo costituzionale, allorché hanno ritenuto l'assurdità della tesi propugnata dalla ricorrente, secondo la quale il suocero, finanziatore degli acquisti, si era opposto all'intenzione manifestata da IO EN di donare 25 l'immobile alla figlia in quanto non voleva che il figlio AN investisse ingenti somme di denaro per la ristrutturazione di un bene non suo, posto che acquirente dell'immobile non era stato il figlio, ma la nuora OL EN e che in tal modo si era comunque verificata la locupletazione di quest'ultima; che l’esito nefasto per la ricorrente della c.t.u., redatta in sede di verificazione della firma apposta alle due quietanze prodotte, aveva smentito la credibilità dei testi sentiti, che avevano asserito di avere assistito alla dazione del denaro e delle quietanze dal suocero, e che le critiche alla c.t.u. non attenevano ad aspetti tecnici, con la conseguenza che doveva confermarsi la sentenza impugnata in ordine alla dissimulazione della donazione. I fatti posti a fondamento della doglianza, poi, non assumono carattere di decisività, nei termini sopra precisati, mentre la doglianza conduce chiaramente a sollecitare una rivisitazione nel merito del compendio probatorio, la quale, come noto, è preclusa a questo giudice di legittimità. 18. Con il secondo motivo di ricorso incidentale di OL EN, si lamenta la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn.
3-4 c.p.c., perché i giudici di merito, dopo avere definito assurda la tesi difensiva della ricorrente incidentale, avevano respinto il motivo d'appello incidentale svolto dalla medesima, confermando la dissimulazione della donazione fondata sulla manifestata volontà del de cuius di beneficiare in vita i figli, sui rapporti stretti tra padre e figlia, sulla testimonianza di BR AM al quale il de cuius aveva confidato la donazione, sul mancato versamento del prezzo davanti al notaio e sul rispetto delle forme necessarie alla donazione, senza considerare che ANcarlo Benedetto, avendo proposto soltanto in via subordinata la domanda di riduzione e, in via principale, quella di collazione, avrebbe dovuto dimostrare la donazione soltanto mediante controdichiarazione documentale;
che la ritenuta sussistenza della donazione sia in ragione 26 dello stretto rapporto padre-figlia, sia della testimonianza de relato resa da BR AM, che aveva sentito il de cuius dire di avere donato la casa alla figlia, si scontravano rispettivamente col fatto che la prima non poteva assurgere a prova presuntiva, tale potendo essere soltanto nella vigenza del codice del 1865, ma non anche dell’attuale normativa, e che la seconda avrebbe richiesto il concorso di altri elementi oggettivi concordanti che suffragassero la credibilità del testimone. Il motivo è infondato. Al riguardo va osservato che, come anche recentemente ribadito da questa Corte con la sentenza del 18/2/2025 n. 4220, l’erede legittimario, che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuius siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - soltanto quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell'atto medesimo, atteso che, in tale situazione, la lesione della quota di riserva assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione e il legittimario - benché successore del defunto - non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., senza che assuma rilievo il fatto che egli - oltre all'effetto di reintegrazione - riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa (Cass. Sez. 3, n. 8215/2013; Cass. Sez. 2, n. 24134/2009; Cass. Sez. 2, n. 6078/2002; Cass. Sez. 2, n. 1049/1986; Cass. Sez. 2, n. 5515/1984; Cass. Sez. 2, n. 866/1981; Cass. Sez. 2, n. 4612/1980). 27 Dimostra quanto detto il fatto che l’erede subentra viceversa nella stessa posizione del de cuius allorché agisca per ottenere l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni, ma non proponga azione di riduzione, ma solo domanda di scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, atteso che soltanto con l’azione di riduzione egli agisce a tutela di un diritto personale riconosciutogli dalla legge in relazione al quale solo è terzo rispetto all’azione di simulazione (Cass. Sez. 2, 25/5/2001 n. 7134), tant’è che detta azione non spetta collettivamente ai legittimari, ma è un'azione individuale che compete in via autonoma al singolo che si ritenga leso nella propria quota individuale di legittima e l'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i coeredi legittimari, bensì alla quota di colui o coloro che si ritengono lesi (Cass. Sez. 2, 12/5/1999 n. 4698). Nella specie, il ricorrente aveva proposto entrambe le azioni, di riduzione e di scioglimento della comunione, con collazione delle donazioni, a nulla rilevando che la prima fosse stata avanzata soltanto in subordine. L’ulteriore questione proposta in ordine alla rilevata sussistenza di uno stretto rapporto padre-figlia non considera, infine, che questa circostanza è stata affiancata da un elenco di elementi da cui i giudici hanno inteso trarre il giudizio della fondatezza dell’azione di simulazione esercitata. 19. Con il terzo motivo di ricorso incidentale di OL EN si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., e la nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all’art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 2727, 2729, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere i giudici di merito escluso la natura di donazione indiretta dal de cuius al figlio ANcarlo 28 della quota del 50% dell'immobile a uso ufficio di GI, Ponte San AN, via Manzoni, senza riuscire a spiegare, se non con affermazioni contrastanti e, dunque, in assenza totale di impianto motivazionale, come fossero giunti a tale conclusione, avendo affermato di non poter prendere in considerazione la testimonianza di AN MI in quanto coniuge della ricorrente incidentale, senza considerare che tale testimonianza, volta a escludere la donazione indiretta con riguardo a AN UC e a confermarla con riguardo a ANcarlo, non poteva dirsi mossa dall'intento di favorire la moglie, aumentando la massa delle donazioni fatte in favore dei suoi coeredi. Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale di AN UC EN. In conclusione, accolti il ricorso principale, il quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso incidentale di ANcarlo EN, il secondo motivo di AN UC EN, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di GI, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale;
accoglie il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso incidentale di AN LO EN, con assorbimento dell’ottavo e rigetto dei restanti;
accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale di AN UC EN, con rigetto dei restanti;
rigetta il primo, secondo e quarto motivo di ricorso incidentale di OL EN, con assorbimento del terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di GI, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 12/2/2026. Il Consigliere estensore (Valeria Pirari) 29 Il Presidente (IL HI)