Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2001, n. 7134
CASS
Sentenza 25 maggio 2001

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Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius"; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2001, n. 7134
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7134
    Data del deposito : 25 maggio 2001

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