Sentenza 25 maggio 2001
Massime • 1
Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius"; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2001, n. 7134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7134 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. GIANDO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO ZUCCHI 9, presso lo studio dell'avvocato BARTIMMO ENZO, difeso dall'avvocato BARBUZZI VITO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CC FI, CC NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. SEVERO 72, presso lo studio dell'avvocato SALERNI MARIO, che li difende unitamente all'avvocato CANDIANO MARIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 265/97 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 18/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato Enzo BARTIMMO, per delega dell'avv. V. Barbuzzi, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Mario CANDIANO, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 17 dicembre 1994, il tribunale di Melfi, pronunciando sulla domanda proposta da CH FI e CH IN nei confronti di LA ON e LA IO, per la divisione dei beni ereditari caduti nella successione di LA IO, deceduto ab intestato il 7 ottobre 1979, in Venosa, e rimasti fin dall'epoca dell'apertura della successione nell'esclusivo possesso di LA ON, il quale ne aveva percepito i frutti senza mai corrispondere agli istanti la quota di loro spettanza, dichiarava aperta la successione di LA IO, estrometteva dal giudizio LA IO, per avere essa ceduto tutti i diritti rinvenienti dalla sua quota ereditaria al fratello ON, dichiarava esecutivo il progetto di riparto redatto dal consulente tecnico d'ufficio, dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio sino ad allora sostenute e rimetteva le parti davanti all'istruttore per stabilire il valore delle rendite dal gennaio 1986, data di redazione della consulenza, all'attualità.
Impugnata la sentenza da LA ON con appello principale e da CH IN e CH FI con appello incidentale, la corte di appello di Potenza, con sentenza depositata in data 18 dicembre 1997, ha rigettato entrambi i gravami, compensando per intero tra le parti le spese del grado.
Per la parte che ancora qui interessa, in dipendenza del ricorso proposto da LA ON, si osserva che la corte territoriale ha rigettato l'appello da costui proposto, per la statuizione del tribunale relativa alla esclusione dalla collazione della somma di lire 5.000.000, data nel 1963 dal de cuius LA IO alla figlia RI - alla quale erano succeduti per rappresentazione i figli CH FI e CH IN, odierni resistenti -, partendo dalla qualificazione di donazione diretta, e non di donazione indiretta finalizzata all'acquisto dell'appartamento, di detta dazione di danaro, laddove il primo giudice l'aveva definita liberalità d'uso; e, dopo avere spiegato che l'onere di provare che si trattasse di donazione - la quale avrebbe richiesto la forma solenne, che nella fattispecie non vi era stata, trattandosi di dazione di somma di danaro di non modico valore - incombeva sul coerede che ne invocava la collazione, ha ritenuto inammissibile, a norma degli artt. 2721 e 2725 c.c., la prova per interrogatorio e per testimoni articolata dall'appellante, non potendosi provare la donazione ne' con testimoni ne' con una confessione. Legittimamente, pertanto, secondo la corte territoriale, nella formazione delle quote non si è tenuto conto della somma che l'appellante assume essere stata consegnata a LA RI.
Ricorre per la cassazione della sentenza LA ON, deducendo due motivi di gravame;
resistono con controricorso CH FI e CH IN.
Motivi della decisione
Denuncia il ricorrente:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 737, 740, 741, 751, 770, 782, 783 c.c.. - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto. Con tale motivo il ricorrente censura la statuizione della corte di appello, che, dopo avere sostanzialmente ammesso l'avvenuta donazione diretta della somma di danaro dal de cuius alla figlia, la esclude poi dalla collazione, perché priva della forma solenne, ed, inoltre, non ammette la prova diretta a dimostrare che la stessa fosse, effettivamente avvenuta. Secondo il ricorrente, invece, "la somma di danaro, che va pur sempre dimostrata in giudizio assumendo le relative prove, è soggetta a collazione anche quando, donazione diretta, non è stata assunta(?) con la forma solenne".
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 e 2725 c.c.. - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto. Il ricorrente si duole, con tale motivo, della errata applicazione che la corte di appello ha fatto delle norme suindicate, posto che la prova testimoniale e l'interrogatorio formale erano diretti, nella fattispecie - una volta eccepita dall'appellante la nullità della donazione perché non effettuata con atto pubblico - alla ricostruzione di un fatto storico, la dazione, appunto, della somma di lire 5.000.000, e, come tali, erano perfettamente ammissibili, non operando, in questo caso, i limiti legali alla prova di cui alle citate norme.
Il ricorso è infondato.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto le censure mosse con gli stessi alla sentenza impugnata riguardano sostanzialmente un'unica questione, che è quella della mancata ammissione delle prove, per testi e per interrogatorio formale deferito agli attori, dedotte dall'odierno ricorrente LA ON, per dimostrare la fondatezza del suo assunto circa la donazione della somma di lire 5.000.000 fatta dal de cuius LA IO alla figlia RI, cui erano succeduti per rappresentazione i figli CH FI e CH IN, attuali resistenti, e, conseguentemente, per fare assoggettare a collazione detta somma nel giudizio di divisione promosso dai predetti CH.
La corte di appello, invero, nel ritenere, con apprezzamento e valutazione dei fatti che si sottraggono al sindacato di legittimità, che la pretesa dazione di quella somma di danaro dal padre alla figlia, ove effettivamente avvenuta, integrasse una vera e propria donazione diretta del danaro stesso e che, come tale, dovesse essere fatta per atto pubblico (che, nella fattispecie, non vi era stato), sotto pena di nullità a norma dell'art. 782 c.c., ha correttamente dichiarato inammissibili i mezzi istruttori richiesti da LA ON per provare la dedotta donazione, a causa dei limiti posti dagli artt. 2721 e 2725 c.c.. Limiti che, secondo quanto già affermato da questa Suprema Corte e ricordato dalla corte di appello, operano non solo nell'ipotesi in cui il negozio sia invocato come fonte di diritti e obbligazioni fra le parti contraenti, ma anche quando, come nella fattispecie, sia invocato dai loro eredi o aventi causa, in quanto nei confronti di questi conserva i suoi effetti vincolanti;
a meno che essi non agiscano in qualità di legittimari, per la tutela della propria quota di riserva, e, facendo valere un diritto proprio, propongano, con l'azione di riduzione, contestualmente domanda di integrazione della quota stessa (sent. n. 8942/94; n. 9507/87; n. 251/85). Non sussistono, in definitiva, le violazioni di legge ed i vizi di motivazione denunciati dal ricorrente, avendo fatto la corte territoriale, nel rigettare l'appello dallo stesso proposto, corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale e processuale che si attagliavano al caso sottoposto al suo esame, dopo avere dato atto che l'assunto del LA era rimasto sfornito dell'indispensabile supporto probatorio.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2001