Sentenza 27 febbraio 2004
Massime • 2
L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti e l'inadeguata esposizione dello svolgimento del processo di per sè non costituiscono motivo di nullità della sentenza, se le omissioni e le carenze espositive non hanno inciso in concreto sul processo decisionale del giudice, determinando una mancata pronunzia sulle domande o eccezioni proposte dalle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia.
Nella donazione indiretta realizzata attraverso l'acquisto del bene da parte di un soggetto con denaro messo a disposizione da altro soggetto per spirito di liberalità, l'attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti che lo pongono in essere, differenziandosi in tal modo dalla simulazione; tale negozio produce, insieme all'effetto diretto che gli è proprio, anche quello indiretto relativo all'arricchimento del destinatario della liberalità, sicché non trovano applicazione alla donazione indiretta i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono invece per il negozio tipico utilizzato allo scopo.
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In caso di donazione indiretta effettuata tramite il trasferimento del danaro da padre a figlio, per evitare che il bene acquistato costituisca oggetto della comunione legale, non è sufficiente la dichiarazione resa dal padre e riportata nell'atto notarile di compravendita, con cui lo stesso riferisce che il pagamento del prezzo viene effettuato con danaro somministrato da costui in favore del figlio. Così si è espressa la Suprema Corte nel caso de quo, in cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza o meno di una donazione indiretta, effettuata tramite l'acquisto di un immobile con danaro del padre, e le relative conseguenze in tema di comunione legale dei beni. La sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2004, n. 4015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4015 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE CE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO PELIZZI 21, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA SCARCIELLO, difesa dall'avvocato FILIBERTO RENDINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IGINO GIORDANI 80, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO PAURI, difeso dall'avvocato MICHELE BRUNETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 582/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 19/02/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/03 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato Errico DI LORENZO, con delega dell'Avvocato RENDINA Finberto difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato BRUNETTI Michele, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 3 luglio 1989 IC GA convenne innanzi al Tribunale di Napoli la sorella AR, e chiese la divisione dei beni che avevano ereditato dalla madre NA DU, previa collazione di quelli che questa ultima le aveva donato;
in particolare dell'appartamento sito in Napoli alla via Giacinto Gigante n. 43, nel dettaglio individuato, che affermò essere stato acquistato da sua sorella con danaro regalatole dalla madre. Per parte sua l'attore dichiarò di aver ricevuto da sua madre la somma di cento milioni di lire.
La convenuta si costituì e rispose che aveva acquistato il detto appartamento con danaro suo;
chiese quindi il rigetto della domanda con cui suo fratello ne aveva chiesto la collazione;
affermò poi che la donazione dei cento milioni di sua madre a suo fratello era nulla per vizio di forma, e ne chiese in via riconvenzionale la collazione, con gli interessi a decorrere dalla data in cui suo fratello li aveva ricevuti.
Il Tribunale pronunziò il 23 giugno 1998 sentenza non definitiva con cui rigettò la domanda di collazione del detto appartamento proposta da IC GA e accolse la riconvenzionale di AR GA;
con separata ordinanza dettò poi i provvedimenti del caso per la prosecuzione del giudizio di divisione.
La Corte d'appello di Napoli con la sentenza indicata in epigrafe, pronunziando sugli appelli principale ed incidentale proposti rispettivamente da IC GA e da AR GA contro la detta sentenza non definitiva, ha ritenuto provata, sulla scorta dei documenti esibiti, delle testimonianze raccolte, e delle presunzioni svolte, la donazione indiretta di NA DU a sua figlia AR dell'appartamento sito in Napoli alla via Giacinto Gigante n. 43, allegata da IC GA, e ne ha disposto la collazione;
ha poi ribadito che IC GA deve conferire i cento milioni ricevuti dalla madre, con gli interessi, ma dalla domanda, non invece dal giorno in cui tale danaro gli fu consegnato, come statuito dal giudice di primo grado, che aveva ravvisato sua la mala fede nel riceversi da sua madre la somma.
La Corte territoriale ha in particolare accertato ed affermato che il contratto definitivo di acquisto dell'appartamento sito in Napoli, alla via Giacinto Gigante n. 43, fu stipulato da AR GA (e per lei, al tempo minorenne, da suo padre CE), in esecuzione di un contratto preliminare che aveva stipulato sua madre, e che questa ultima ne pagò il prezzo;
e relativamente a tale pagamento ha dichiarato inammissibile il giuramento decisorio deferito da AR GA a suo fratello.
La Corte territoriale ha poi affermato che IC GA, anche se consapevole della nullità della donazione di cui aveva beneficiato, per vizio di forma, non fu in mala fede nel riceversi i cento milioni da sua madre, come aveva ritenuto il Tribunale, non potendo dubitarsi, e non essendo stato comunque provato, che egli non intese ledere i diritti di sua madre, ma soltanto assecondare il suo desiderio di beneficiarlo. Conseguentemente ha confermato la statuizione con cui il giudice di primo grado aveva affermato l'obbligo di IC GA di collazionare tale donazione, ma, come innanzi si è accennato, con gli interessi dalla domanda, non anche dal giorno in cui la donazione era stata effettuata. Infine la corte territoriale ha rigettato l'appello incidentale subordinato con cui AR GA aveva chiesto che fosse accertata la dispensa dalla collazione della contestata donazione indiretta di cui avrebbe beneficiato, perché di tale dispensa non era stata data prova alcuna.
AR GA ha chiesto la cassazione di tale sentenza per una serie di motivi che ha esposto in quindici "punti".
IC GA ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel suo ricorso (in particolare nel primo, secondo, settimo e nono dei "punti" in cui esso è stato articolato) AR GA afferma che la sentenza è nulla perché in essa non sono trascritte le conclusioni delle parti, e perché non contiene una adeguata esposizione dello svolgimento del processo. Denunzia quindi violazione dell'art. 111 della Costituzione, dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 132, comma 1^ n. 3 e 4, e dell'art. 360 n. 4 del codice di rito.
La censura è infondata.
Nella sentenza impugnata sono state riferite, sia pure in modo approssimato, le conclusioni delle parti, ed in modo conciso, come d'altro canto prescrive l'art. 132 comma 1^ n. 4 del codice di rito, lo svolgimento del processo;
e secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale ricordato dalla stessa ricorrente, la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti e l'inadeguata esposizione dello svolgimento del processo non costituisce di per sè motivo di nullità della sentenza, occorrendo che a tal fine che le omissioni e le carenze abbiano in concreto inciso sull'attività del giudice nel senso di avere determinato o una mancata pronunzia sulle domande o sulle eccezioni, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati;
risolvendosi quindi in vizi di omessa pronunzia, o carenze motivazionali, che nel giudizio di impugnazione vanno presi in considerazione in quanto tali, se adeguatamente denunziati.
Quanto poi alle domande che la ricorrente ha formulato con il "foglio" esibito all'udienza di precisazione delle conclusioni, delle quali denunzia l'omesso esame, si rileva che non di conclusioni in senso proprio si tratta, ma di tesi difensive ed argomentazioni concernenti le questioni di fatto e di diritto che andavano risolte;
e che nel risolvere le questioni che la lite pone il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, ma è necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 del codice di rito, che esponga in maniera concisa (come ha fatto nella specie la Corte d'appello di Napoli), gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (cfr. la sentenza di questa Corte, n. 1390 del 1998). Ciò posto, va innanzi tutto presa in esame la censura della ricorrente che ha ad oggetto la statuizione della sentenza impugnata con cui la Corte d'appello di Napoli ha affermato che l'appartamento sito in Napoli alla via Giacinto Gigante n. 43 fu acquistato da lei con danaro regalatole da sua madre, e per aver conseguentemente ritenuto configurabile, al riguardo, una donazione indiretta, che in quanto tale deve essere collazionata.
A tale conclusione il giudice d'appello è pervenuto avendo accertato, come si è accennato in narrativa, che la ricorrente (e per lei, al tempo minorenne, suo padre, con l'autorizzazione del giudice tutelare) stipulò il relativo contratto in esecuzione di un preliminare (di cui era stato acquisito al processo l'originale e alcune copie) concluso da sua madre con i venditori;
ed inoltre, sulla base di quanto da questi ultimi riferito e dei documenti esibiti, che fu sua madre a pagarne il prezzo.
La ricorrente censura tale accertamento sotto un duplice profilo. In primo luogo sostiene che la donazione indiretta è un negozio simulato, e che tale simulazione non poteva essere accertata con testimonianze e presunzioni.
In secondo luogo denunzia una serie di irritualità commesse nella acquisizione delle testimonianze, e contesta la valutazione che di queste ultime e dei documenti esibiti ha dato il giudice dell'appello.
In terzo luogo sostiene che la Corte d'appello di Napoli ha errato nel non ammettere il giuramento decisorio da lei deferito a suo fratello.
Quanto al primo profilo, si osserva che nella donazione indiretta, in particolare in quella realizzata attraverso l'acquisto del bene da parte di un soggetto con danaro che altro soggetto mette a sua disposizione con spirito di liberalità, l'attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti che lo pongono in essere, e non è quindi simulato;
tale negozio produce insieme con l'effetto diretto che gli è proprio anche quello indiretto relativo all'arricchimento del destinatario della liberalità, sicché non trovano applicazione alla donazione indiretta i limiti di prova testimoniale - in materia di contratti e di simulazione - che valgono invece per il negozio tipico utilizzato allo scopo (vedi le sentenze di questa Corte n. 6723/1982 e 502/2003). Quanto al secondo, si osserva che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'irrilevanza delle irregolarità denunziate, e le sue puntuali osservazioni al riguardo non sono state prese in esame e censurate dalla ricorrente.
Quanto poi alle censure confusamente formulate dalla ricorrente relativamente alla valutatone delle prove, sparpagliate nei diversi punti in cui il suo ricorso è articolato, si osserva e si ribadisce che tale valutazione, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimessi al giudice del merito e sono sindacabili in Cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che deve sostenere la scelta del giudice del merito nell'attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall'istruttoria piuttosto che ad un altro.
Questa Corte ha infatti più volte affermato (tra le tante, da ultimo, con la sentenza n. 16034 del 2002) che ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, è invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.
La censura relativa al giuramento decisorio è inammissibile. La Corte d'appello di Napoli, dopo aver puntualizzato che il giuramento in discorso era de scientia, pur essendo stato formulato in termini tali da doversi qualificare de ventate, non lo ha ammesso perché ne ha escluso la decisorietà, per le ragioni diffusamente esposte nella sua sentenza.
Tale valutazione non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 2688/1980, 3212/1987), perché è sorretta da motivazione adeguata, ed è immune da errori logici o giuridici, essendosi la ricorrente limitata a manifestare confuse perplessità al riguardo, e a dichiarare di non essere riuscita a capirla.
AR GA ha censurato poi la sentenza impugnata per aver disposto la collazione dei frutti dell'immobile che ha affermato esserle stato donato dalla madre, come chiesto da IC GA in appello, non anche in primo grado;
ed ha denunziato al riguardo violazione dell'art. 345 del codice di rito.
La censura è inammissibile.
La sentenza non definitiva di primo grado, come si è detto in epigrafe, rigettò la domanda con cui IC GA, nel giudizio divisionale promosso nei confronti di sua sorella AR GA, aveva chiesto la collazione dell'appartamento a suo dire donatole dalla loro madre.
La sentenza della Corte d'appello di Napoli si è limitata a dichiarare che AR GA è tenuta a conferire in collazione l'immobile", ed ha precisato che "la realizzazione delle modalità di questa appartengono al giudizio divisionale che prosegue innanzi al giudice di primo grado, e non è stata devoluta alla sua cognizione". Ha poi affermato che "i frutti o gli interessi sono conferiti dall'apertura della successione".
Quest'ultima affermazione non può che considerarsi un obiter dictum privo di rilevanza, dal momento che la stessa Corte d'appello di Napoli ha detto nella sua sentenza, come appena innanzi si è evidenziato, che essa era stata chiamata ad accertare soltanto se l'immobile in questione andava o meno collazionato;
e coerentemente non ha fatto poi cenno alle modalità della collazione, ed agli stessi frutti e agli interessi, nel dispositivo della sua sentenza. AR GA ha inoltre censurato la sentenza impugnata per non aver esaminato e per non essersi pronunziata sulla sua domanda subordinata con cui aveva chiesto che fosse accertato che la donazione indiretta della quale aveva beneficiato era stata negoziata con dispensa dalla collazione.
La censura è infondata.
La Corte d'appello di Napoli, diversamente da quanto ha affermato la ricorrente, ha preso in esame la detta domanda (nella sentenza impugnata si legge: ..."Con gravame incidentale AR GA chiede che si accerti subordinatamente voluta la donazione controversa in suo favore con dispensa dalla collazione"), e l'ha disattesa perché l'appellante non aveva provato l'allegata dispensa. Le considerazioni svolte dalla ricorrente per dimostrare la fondatezza della sua tesi non possono poi essere prese in considerazione in questa sede, perché non risultano, dalla sentenza e dal ricorso, essere state prospettate nel giudizio di appello. AR GA ha censurato infine il capo della sentenza impugnata con cui la Corte d'appello di Napoli ha escluso la mala fede di IC GA nel riceversi i cento milioni che sua madre gli aveva donato, e, ribadita la collazione di tale somma, ha fatto decorrere gli interessi dalla domanda giudiziale di divisione. Al riguardo la ricorrente, dopo aver accennato ad errori di diritto (che non ha espressamente denunziato), e ad errori a suo dire revocatori (come tali irrilevanti in questa sede), sostiene che la motivazione sul punto della sentenza impugnata è oscura, contraddittoria ed assolutamente incomprensibile, e che la sua decisione è comunque errata, perché è esatta quella adottata dal giudice di primo grado.
La censura è per un verso inammissibile, e per altro verso infondata.
Inammissibile perché non tiene conto della qualificazione giuridica che la Corte d'appello di Napoli ha dato alle azioni esperite dalle parti, laddove ha osservato che queste ultime, inserite nel quadro di una divisione ereditaria, non possono che essere finalizzate all'accertamento della reale consistenza dell'asse ereditario, non anche alla verifica della validità degli atti di liberalità posti in essere dalla loro madre.
Infondata perché la ragione per cui la Corte d'appello di Napoli ha escluso la mala fede di IC GA nel riceversi la donazione di sua madre (in narrativa riferita) è stata chiaramente esposta nella sentenza impugnata.
Ed inammissibile ancora, perché la configurabilità della buona o mala fede è questione di fatto la cui soluzione è riservata al giudice del merito, e non è censurabile nel giudizio di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione, immune da errori logici o giudici.
Inammissibile, per carenza di interesse, è infine anche la censura con cui la ricorrente ha lamentato che la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile uno dei motivi di appello proposti da IC GA, che questo ultimo non ha specificamente ribadito in sede di precisazione delle conclusioni.
Le spese seguono la soccombenza.
QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, e condanna AR GA a rifondere a IC GA le spese del giudizio di legittimità, che liquida che liquida in 4.750,00 euro, di cui 750,00 per spese vive, e 4.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004