Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2078
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Sentenza 14 febbraio 2001

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Ai sensi dell'articolo 1322 cod.civ. è lecito il contratto atipico intercorrente tra una società di capitali ed un professionista che abbia ad oggetto la fornitura da parte della prima dei beni strumentali e dei servizi accessori che consentono o facilitano l'esercizio dell'attività professionale, personalmente prestata, ed il pagamento da parte del professionista di un corrispettivo in misura fissa o proporzionale ai proventi professionali a condizione che non venga compromesso il carattere personalissimo della prestazione ne' il correlativo apprezzamento dell'intuitus personae (nella specie, sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, che aveva dichiarato nullo, per contrasto con l'art. 2 della legge n.1815/1939, il contratto tra una società e un medico specialista in radiologia, ritenendo la sussistenza di una società di fatto, omettendo di valutare la configurabilità del detto contratto atipico - non esclusa dai conferimenti di attrezzature o dalla partecipazione agli utili e alle spese del professionista - e se l'attività era svolta dal solo professionista salvaguardando il carattere personalissimo della prestazione medica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2078
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2078
    Data del deposito : 14 febbraio 2001

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