Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2002, n. 8043
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Sentenza 11 dicembre 2002

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Nel procedimento di riesame delle misure coercitive personali, qualora l'indagato, detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del tribunale, abbia chiesto di essere sentito personalmente e il magistrato di sorveglianza competente abbia comunicato al tribunale di non essere in grado, pur agendo senza ritardo, di procedere all'assunzione delle sue dichiarazioni prima dell'udienza fissata per la trattazione dell'istanza, legittimamente il tribunale medesimo sospende il termine per la decisione. (Nella specie, il giorno prima di quello fissato per l'udienza di riesame, l'indagato aveva presentato richiesta di essere sentito personalmente e il magistrato di sorveglianza per improrogabili esigenze di ufficio non aveva potuto espletare l'incombente nell'unico giorno utile per l'audizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2002, n. 8043
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8043
    Data del deposito : 11 dicembre 2002

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