Sentenza 11 dicembre 2002
Massime • 1
Nel procedimento di riesame delle misure coercitive personali, qualora l'indagato, detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del tribunale, abbia chiesto di essere sentito personalmente e il magistrato di sorveglianza competente abbia comunicato al tribunale di non essere in grado, pur agendo senza ritardo, di procedere all'assunzione delle sue dichiarazioni prima dell'udienza fissata per la trattazione dell'istanza, legittimamente il tribunale medesimo sospende il termine per la decisione. (Nella specie, il giorno prima di quello fissato per l'udienza di riesame, l'indagato aveva presentato richiesta di essere sentito personalmente e il magistrato di sorveglianza per improrogabili esigenze di ufficio non aveva potuto espletare l'incombente nell'unico giorno utile per l'audizione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2002, n. 8043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8043 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dai Signori:
Dott. Francesco Romano Presidente
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere
2. Dott. Nicola Milo Consigliere
3. Dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
4. Dott. Domenico Cascano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SK AJ, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 12 giugno 2002 del Tribunale di Milano;
Udita la relazione fatta dai Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vito Monetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con ordinanza in data 12 giugno 2002 il Tribunale di Milano, adito ex art. 309 c.p.p., confermava l'ordinanza in data 2 maggio 2002 del Giudice per le indagini preliminari di Corno, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di SK AJ, nata a [...] il [...], indagata per il reato di cui agli artt. i 10 c. p., 73, commi 1 e 6, e 80 cpv. DPR n. 309 del 1990, per avere, in concorso con AP, ND, GH OH DE e con la minore YL NA, acquistato, importato, trasportato e detenuto a fine di spaccio circa 7 chili di eroina, suddivisa in 14 panetti, eroina da lei trasportata per essere consegnata al AP, al GL e alla YL, in Lomazzo l'11 marzo 2002.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione SK AJ, tramite il suo difensore, chiedendone l'annullamento con conseguente immediata scarcerazione.
In particolare, con un primo motivo di ricorso si rappresenta che il Tribunale di Milano ha disatteso l'eccezione, sollevata nel corso dell'udienza camerale di riesame, di inefficacia del titolo custodiale per tardiva trasmissione degli atti, sostenendo che il termine di cui al comma 5 dell'art. 309 c.p.p. era di cinque giorni, che il dies a quo non si computava e che la scadenza del termine in giorno festivo doveva essere prorogata al giorno seguente non festivo ex art. 172 C.p.p.. Ad avviso del ricorrente, invece, il quinto giorno non oltre il quale devono essere trasmessi gli atti, andrebbe calcolato comprendendo anche il giorno del deposito, poiché gli atti devono essere trasmessi e fatti pervenire "entro il giorno successivo" dal deposito della richiesta di riesame. Con un secondo motivo di ricorso si ricorda che il Tribunale di Milano, nel corso dell'udienza camerale del 31 maggio 2002, ha dichiarato la sospensione del procedimento cautelare, essendo pervenuta comunicazione da parte del Magistrato di Sorveglianza di Torino circa l'impossibilità di sentire l'indagata in tempo per l'udienza. Il ricorrente lamenta l'illegittimità di tale provvedimento di sospensione del procedimento, in quanto, da un lato, il rinvio sarebbe stato collegato ad un impedimento non dell'indagata ma dello stesso Magistrato di Sorveglianza (derivante da improrogabili esigenze dell'ufficio), e, dall'altro il Tribunale avrebbe potuto tradurre l'interessata in udienza (sulla scorta di quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 45 del 1991) per evitare l'indebito rinvio. L'art. 127, comma 4, c.p.p., secondo il ricorrente, stabilirebbe che si possa dar luogo a rinvio dell'udienza camerale solo se: 1) sussista un legittimo impedimento dell'imputato; 2) l'imputato abbia chiesto di essere sentito personalmente;
3) l'imputato sia detenuto infra-distretto. Nel caso di specie non ricorrevano né la prima né la terza di queste condizioni.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso, va qui ribadito che, come affermato da un oramai, consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, ai fini dei computo del termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p., si applicano le regole generali poste dal comma 3 dell'art. 172, c.p.p., che prevede che il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, e dal comma 4 dello stesso articolo, che esclude dal calcolo il giorno di inizio della decorrenza del termine (sez. II, sent. n. 315 dell'8/4/2000, rv. 215899; sez. VI, sent n. 1444 del 4/6/99, rv. 214691; sez. II, sent. n. 3600 del 18/7/98, rv. 211187), Correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di inefficacia della misura per la tardiva trasmissione degli atti, in quanto la richiesta di riesame era stata presentata il 21 maggio 2002 e gli atti erano pervenuti in modo completo il 27 maggio 2002, cioè il primo giorno utile non festivo dopo quello festivo in cui scadeva il termine perentorio di cinque giorni (il termine, infatti, escludendo il dies ti qua, scadeva il 26 maggio 2002, che era domenica). Anche la residua doglianza appare priva di fondamento. L'art. 309, comma 8, c.p.p. stabilisce che il procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva si svolge davanti al tribunale in camera, di consiglio con le forme previste dall'art. 127.
Quest'ultima disposizione prevede in particolare:
che all'udienza in camera di consiglio il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso e i difensori sono sentiti se compaiono e che se l'interessato è detenuto o internato in un luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito "prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo" (comma 3);
che l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice (comma 4).
L'art. 101 disp. att. c.p.p. stabilisce, infine, che se nel procedimento di riesame l'udienza è rinviata a norma dell'art. 127, comma 4, il termine per la decisione sulla richiesta di riesame decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della, cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso (comma 1), e che quando l'imputato è detenuto o internato in luogo posto fuori del circondario del tribunale competente, il termine previsto dall'art. 309, comma 10, decorre dal momento in cui pervengono al tribunale gli atti assunti dal magistrato di sorveglianza a norma dell'art. 127, comma 3, precisando elle il magistrato di sorveglianza senza ritardo assume le dichiarazioni dell'imputato, previo tempestivo avviso al difensore, e trasmette gli atti al tribunale con il mezzo più celere (comma 2).
Nel caso di specie, l'indagata, detenuta in un, luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, aveva chiesto di essere sentita e il tribunale del riesame, nel corso dell'udienza camerale del 31 maggio 2002, aveva ``dichiarato la sospensione del procedimento, essendo pervenuta comunicazione da parte del magistrato di sorveglianza circa la propria impossibilita a sentire SK AJ in tempo per l'udienza".
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Milano e dal ricorrente, nella presente fattispecie in cui l'indagata, detenuta fuori distretto, ha chiesto di essere sentita personalmente dal giudice prima dell'udienza camerale prevista per il procedimento di riesame, trova applicazione l'art. 127, comma 3 (e non comma 4), c.p.p., sicché ella doveva essere sentita prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, il quale, a norma del citato art-101, comma 2, disp. att., era tenuto ad assumere "senza ritardo" le dichiarazioni dell'imputata, previo tempestivo avviso al difensore, e a trasmettere gli atti al tribunale con il mezzo più celere. Il termine previsto dall'art. 309, comma 10, decorreva però, in questo caso, dal momento in cui erano pervenuti al tribunale gli atti assunti dal magistrato di sorveglianza..
È di tutta evidenza che, poiché l'art. 127, comma 3, prevede espressamente che se l'interessato è detenuto o internato in un luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito "prima del giorno dell'udienza" dal magistrato di sorveglianza del luogo, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, la richiesta di essere sentita sia avanzata dall'indagata il giorno precedente all'udienza camerale fissata innanzi al tribunale del riesame e il magistrato di sorveglianza, "per improrogabili esigenze d'ufficio", non. abbia potuto, pur agendo "senza ritardo", procedere all'assunzione delle dichiarazioni entro tale data, l'udienza camerale stessa deve essere rinviata in applicazione del citato art. 127, comma 3 (che stabilisce espressamente, come si è visto, che l'interessato deve essere sentito "prima del giorno dell'udienza" dal magistrato di sorveglianza del luogo) e il termine perentorio per il deposito della decisione è sospeso sino a che non pervengono al tribunale gli atti da tale magistrato assunti.
Avendo il Tribunale di Milano pienamente rispettato il dettato di cui agli artt. 127, comma 3, c.p.p. e 101, comma 2, disp. att. c.p.p., anche il secondo motivo di ricorso è, dunque, infondato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta, il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 FEBBRAIO 2003.