Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2026, n. 18151
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Sentenza 20 maggio 2026

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  • Rigettato
    Utilizzo delle contestazioni alla persona offesa

    La Corte ha ritenuto che la querela sia stata utilizzata dal PM per le contestazioni ex art. 500 c.p.p. e che le dichiarazioni contenute nell'atto querelatorio siano utilizzabili in sede di sentenza in quanto confermate dalla persona offesa nel corso della sua deposizione, in conformità con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità.

  • Inammissibile
    Tardività della querela

    Il motivo di appello è stato ritenuto inammissibile per carenza d'interesse, in quanto la tardività della querela non rileva per i reati divenuti procedibili a querela a seguito del d.lgs. 150/2022, qualora la volontà punitiva sia stata manifestata anche in forme irrituali o tardive, come la costituzione di parte civile.

  • Rigettato
    Insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa

    La Corte ha ritenuto che le sentenze di merito, conformi tra loro, abbiano adeguatamente motivato la responsabilità della ricorrente, valorizzando l'inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputata e l'inconsistenza della prospettazione difensiva volta a ricondurre la vicenda nell'alveo civilistico.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto che i giudici di appello abbiano correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti, la gravità dei fatti, l'intensa capacità criminale desumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli. La censura è stata ritenuta generica e non consentita in sede di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2026, n. 18151
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18151
    Data del deposito : 20 maggio 2026

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