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Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2026, n. 18151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18151 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA SC nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FF UL, che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni del difensore della parte civile SU RI, Avv. Eugenio LI, che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese;
lette le conclusioni del difensore della parte civile GE sas, Avv. Eugenio LI, che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. SC SA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’11 giugno 2025 con la quale la Corte di Appello di Roma, ha confermato la sentenza emessa, in data 10 luglio 2024, con la quale il Penale Sent. Sez. 2 Num. 18151 Anno 2026 Presidente: RI AN Relatore: IM EM Data Udienza: 23/04/2026 2 Tribunale di Civitavecchia, l’ha condannata alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen. 2. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, deduce violazione degli artt. 191, 499, 500 e 526 cod. proc. pen. conseguente alla utilizzazione come elemento di prova delle contestazioni effettuate alla persona offesa. I giudici di appello avrebbero erroneamente affermato che la querela sporta dalla persona offesa è stata acquisita “sia come condizione di procedibilità sia in sede di contestazioni durante l’esame della persona offesa”, la difesa ha sostenuto, in proposito, che detta querela non sarebbe stata acquisita ma esclusivamente adoperata dal Pubblico ministero per la contestazione di alcuni passaggi “come aiuto alla memoria”. I giudici di merito avrebbero posto a fondamento della condanna l'intera trascrizione delle contestazioni operate dal Pubblico ministero anche laddove la persona offesa aveva già confermato il fatto, così violando il combinato disposto degli articoli 191, 499, 526 e 500 cod. proc. pen. 3. La ricorrente, con il secondo motivo, eccepisce carenza assoluta di motivazione in ordine agli specifici motivi di appello con cui era stata dedotta la tardività della querela e l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di truffa. 3.1. Con l'atto di gravame, la difesa aveva evidenziato che la querela era stata proposta dalla persona offesa oltre due anni dopo l’acquisizione della piena consapevolezza della truffa contestata alla ricorrente, rilevando come tale tardività fosse stata tempestivamente eccepita all’udienza dibattimentale del 22 febbraio 2023. Secondo la prospettazione difensiva, i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che la costituzione di parte civile effettuata dalle persone offese nel giudizio dibattimentale, prima del decorso del novantesimo giorno dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 250 del 2022, fosse idonea a sanare la tardività della querela in precedenza proposta dalle vittime del reato di truffa. Tale interpretazione, ad avviso della difesa, si porrebbe in contrasto con il disposto dell’art. 85 del d.lgs. n. 250 del 2022, nella parte in cui stabilisce che, per i reati divenuti procedibili a querela in forza del medesimo decreto, il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di commissione del fatto, qualora anteriore all’entrata in vigore della novella, sempre che la persona offesa ne abbia già avuto notizia. La difesa ha, quindi, richiamato il principio secondo cui l’avviso alla persona offesa in ordine alla necessità di una nuova manifestazione della volontà punitiva non è 3 richiesto quando, come nel caso in esame, risulti dagli atti che il diritto di querela sia già stato formalmente esercitato. 3.2. Con ulteriore motivo di appello la difesa aveva sostenuto che il comportamento del ricorrente sarebbe frutto di una sua negligenza professionale nella gestione dell'affare nella fase di conclusione dello stesso, negligenza che caratterizzerebbe l'elemento psicologico sotto il profilo della colpa e non sotto il profilo del dolo, con conseguente rilevanza esclusivamente civilistica della vicenda oggetto di giudizio;
argomentazioni con cui i giudici di appello non si sarebbero in alcun modo confrontati con conseguente carenza assoluta di motivazione. 4. SC SA, con il terzo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. nonché carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 5. Il difensore delle parti civili SU RI e GE sas, in data 09 aprile, ha depositato nota-spese e comparse conclusionali con le quali ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. I giudici di appello, con argomentazione sintetica ma priva di vizi logici e giuridici, hanno evidenziato che la querela sporta dalla persona offesa è stata utilizzata dal Pubblico ministero per procedere alle contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen. e che, di conseguenza, le dichiarazioni contenute nell’atto querelatorio sono utilizzabili in sede di sentenza in quanto confermate dalla persona offesa nel corso della sua deposizione (vedi pag. 3 della decisione oggetto di ricorso). La Corte territoriale ha, dunque, fatto corretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell’ipotesi di contestazione conseguente al mancato ricordo del teste, ove questi, all’esito delle contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen, ne confermi il contenuto, le dichiarazioni rese nella fase predibattimentale assumono valore di testimonianza dibattimentale, risultando, pertanto, legittimamente acquisite al processo e pienamente valutabili ai fini della decisione (vedi, in tal senso, Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, [...], Rv. 273455; Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, [...], Rv. 270091 – 01; Sez. 5, n. 7730 del 20/11/2025, J., Rv. 289506-01). Tale indirizzo interpretativo si fonda su un dato di comune esperienza, costituito dalla fisiologica attenuazione o dispersione del ricordo con il trascorrere del tempo, e valorizza, conseguentemente, la rilevanza della “validazione” 4 dibattimentale delle dichiarazioni rese in precedenza, ravvisata nella conferma del loro contenuto ovvero nell’esclusione, da parte del dichiarante, di profili di falsità nella deposizione risalente, quale elemento idoneo a consentirne l’utilizzabilità. Alla luce dei principi sopra richiamati, le dichiarazioni rese da SU RI in sede di querela risultavano, pertanto, legittimamente utilizzabili all’esito delle contestazioni, come correttamente evidenziato, con motivazione immune da censure in diritto, dalla Corte distrettuale. Ne consegue l’infondatezza del motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo di impugnazione è in parte dedotto in carenza di interesse e in parte infondato. 2.1. La Corte di merito, pur investita di specifica doglianza in tema tardività della querela, non ha invero provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo;
questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica deve ritenersi senz’altro negativa, posto che, con l’atto di gravame, la ricorrente aveva affermato la tardività della querela sporta dalla persona offesa in quanto depositata “oltre due anni dopo la certa consapevolezza di aver subito l’asserita truffa”. Tale affermazione non tiene conto del principio di diritto secondo cui la volontà punitiva tardivamente manifestata dalla persona offesa in relazione a reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, equivale a presentazione della querela, non rilevando la sua tardività, in quanto trattasi di irregolarità afferente a un momento procedimentale anteriore, in cui essa non era richiesta a fini di procedibilità (Sez. 2, n. 44692 del 08/11/2022, [...], Rv. 283793 – 01; Sez. 2, n. 50672 del 10/11/2023, [...], Rv. 285691 – 01; Sez. 5, n. 15818 del 20/03/2025, Gorizia, non massimata;
Sez. 2, n. 38768 del 28/10/2025, [...], non massimata). In coerenza con tale ratio decidendi, che attribuisce rilievo alla volontà punitiva manifestata dalla persona offesa anche in forme irrituali o tardive anteriormente alla modifica del regime di procedibilità, deve rimarcarsi come, nell’ipotesi in cui la querela sia proposta tardivamente in relazione a un reato originariamente procedibile d’ufficio e divenuto, successivamente, procedibile a querela per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, la sopravvenuta introduzione della necessità della condizione di procedibilità non precluda il riconoscimento della volontà di punire quando la stessa, come accaduto nel caso di specie, risulti 5 comunque inequivocabilmente espressa dalla persona offesa mediante la costituzione di parte civile. Tutto ciò premesso, deve applicarsi il principio di diritto in forza del quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione deduzioni inammissibili ab origine, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, stante la manifesta infondatezza del motivo di appello (tra le molte, vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, [...], Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, [...], Rv. 276745-01; Sez. 4, n. 3965 del 11/11/2025, dep. 2026, Karaci, non massimata). 2.2. L’ulteriore doglianza con cui la ricorrente deduce carenza di motivazione con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di truffa è infondata. Deve essere, in prima battuta, evidenziato che la sentenza di appello e quella di primo grado sono conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Questo Collegio intende, inoltre, dare seguito all'univoco orientamento ermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
in sede di legittimità non è, di conseguenza, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, [...], Rv. 276741-01). 6 Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso oggetto di scrutinio, entrambe le pronunce di merito hanno offerto un apparato motivazionale adeguato e coerente, idoneo a sorreggere l’affermazione di responsabilità della ricorrente in ordine al delitto di truffa. In particolare, i giudici di merito hanno puntualmente evidenziato le ragioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza, valorizzando, da un lato, l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’imputata e, dall’altro, l’inconsistenza della prospettazione difensiva volta a ricondurre la vicenda nell’alveo della mera rilevanza civilistica. Tale conclusione è stata raggiunta all’esito di una valutazione complessiva del compendio probatorio conforme ai criteri della logica e ai principi di diritto che regolano l’apprezzamento delle prove (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) con conseguente infondatezza della censura difensiva relativa alla carenza di motivazione in relazione alla dedotta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato. 3. Il terzo motivo, con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico e non consentito in sede di legittimità. Deve essere, preliminarmente, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [...], Rv. 279549-02; Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, [...], Rv. 282693 – 01). Nel caso in esame, i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la gravità dei fatti, l’intensa capacità criminale della ricorrente desumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). A fronte di tale motivazione, esente da vizi logici e giuridici, la ricorrente non ha svolto un effettivo e specifico confronto critico con le argomentazioni della decisione impugnata, limitandosi a prospettare doglianze generiche e assertive, prive di adeguato sviluppo argomentativo e, pertanto, connotate da evidente aspecificità. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 7 5. Le memorie conclusive depositate in data 09 aprile 2026 dal difensore delle parti civili, Avv. Eugenio LI, a cagione della loro genericità, non hanno fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto prive di deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa della ricorrente (Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 – 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, [...], Rv. 281923; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, [...], Rv. 278834). Di conseguenza, devono essere rigettate le richieste di liquidazione delle spese di fase avanzate delle costituite parti civili SU RI e GE sas.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta le richieste di liquidazione delle spese delle parti civili. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EM IM AN RI
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FF UL, che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni del difensore della parte civile SU RI, Avv. Eugenio LI, che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese;
lette le conclusioni del difensore della parte civile GE sas, Avv. Eugenio LI, che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. SC SA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’11 giugno 2025 con la quale la Corte di Appello di Roma, ha confermato la sentenza emessa, in data 10 luglio 2024, con la quale il Penale Sent. Sez. 2 Num. 18151 Anno 2026 Presidente: RI AN Relatore: IM EM Data Udienza: 23/04/2026 2 Tribunale di Civitavecchia, l’ha condannata alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen. 2. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, deduce violazione degli artt. 191, 499, 500 e 526 cod. proc. pen. conseguente alla utilizzazione come elemento di prova delle contestazioni effettuate alla persona offesa. I giudici di appello avrebbero erroneamente affermato che la querela sporta dalla persona offesa è stata acquisita “sia come condizione di procedibilità sia in sede di contestazioni durante l’esame della persona offesa”, la difesa ha sostenuto, in proposito, che detta querela non sarebbe stata acquisita ma esclusivamente adoperata dal Pubblico ministero per la contestazione di alcuni passaggi “come aiuto alla memoria”. I giudici di merito avrebbero posto a fondamento della condanna l'intera trascrizione delle contestazioni operate dal Pubblico ministero anche laddove la persona offesa aveva già confermato il fatto, così violando il combinato disposto degli articoli 191, 499, 526 e 500 cod. proc. pen. 3. La ricorrente, con il secondo motivo, eccepisce carenza assoluta di motivazione in ordine agli specifici motivi di appello con cui era stata dedotta la tardività della querela e l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di truffa. 3.1. Con l'atto di gravame, la difesa aveva evidenziato che la querela era stata proposta dalla persona offesa oltre due anni dopo l’acquisizione della piena consapevolezza della truffa contestata alla ricorrente, rilevando come tale tardività fosse stata tempestivamente eccepita all’udienza dibattimentale del 22 febbraio 2023. Secondo la prospettazione difensiva, i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che la costituzione di parte civile effettuata dalle persone offese nel giudizio dibattimentale, prima del decorso del novantesimo giorno dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 250 del 2022, fosse idonea a sanare la tardività della querela in precedenza proposta dalle vittime del reato di truffa. Tale interpretazione, ad avviso della difesa, si porrebbe in contrasto con il disposto dell’art. 85 del d.lgs. n. 250 del 2022, nella parte in cui stabilisce che, per i reati divenuti procedibili a querela in forza del medesimo decreto, il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di commissione del fatto, qualora anteriore all’entrata in vigore della novella, sempre che la persona offesa ne abbia già avuto notizia. La difesa ha, quindi, richiamato il principio secondo cui l’avviso alla persona offesa in ordine alla necessità di una nuova manifestazione della volontà punitiva non è 3 richiesto quando, come nel caso in esame, risulti dagli atti che il diritto di querela sia già stato formalmente esercitato. 3.2. Con ulteriore motivo di appello la difesa aveva sostenuto che il comportamento del ricorrente sarebbe frutto di una sua negligenza professionale nella gestione dell'affare nella fase di conclusione dello stesso, negligenza che caratterizzerebbe l'elemento psicologico sotto il profilo della colpa e non sotto il profilo del dolo, con conseguente rilevanza esclusivamente civilistica della vicenda oggetto di giudizio;
argomentazioni con cui i giudici di appello non si sarebbero in alcun modo confrontati con conseguente carenza assoluta di motivazione. 4. SC SA, con il terzo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. nonché carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 5. Il difensore delle parti civili SU RI e GE sas, in data 09 aprile, ha depositato nota-spese e comparse conclusionali con le quali ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. I giudici di appello, con argomentazione sintetica ma priva di vizi logici e giuridici, hanno evidenziato che la querela sporta dalla persona offesa è stata utilizzata dal Pubblico ministero per procedere alle contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen. e che, di conseguenza, le dichiarazioni contenute nell’atto querelatorio sono utilizzabili in sede di sentenza in quanto confermate dalla persona offesa nel corso della sua deposizione (vedi pag. 3 della decisione oggetto di ricorso). La Corte territoriale ha, dunque, fatto corretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell’ipotesi di contestazione conseguente al mancato ricordo del teste, ove questi, all’esito delle contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen, ne confermi il contenuto, le dichiarazioni rese nella fase predibattimentale assumono valore di testimonianza dibattimentale, risultando, pertanto, legittimamente acquisite al processo e pienamente valutabili ai fini della decisione (vedi, in tal senso, Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, [...], Rv. 273455; Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, [...], Rv. 270091 – 01; Sez. 5, n. 7730 del 20/11/2025, J., Rv. 289506-01). Tale indirizzo interpretativo si fonda su un dato di comune esperienza, costituito dalla fisiologica attenuazione o dispersione del ricordo con il trascorrere del tempo, e valorizza, conseguentemente, la rilevanza della “validazione” 4 dibattimentale delle dichiarazioni rese in precedenza, ravvisata nella conferma del loro contenuto ovvero nell’esclusione, da parte del dichiarante, di profili di falsità nella deposizione risalente, quale elemento idoneo a consentirne l’utilizzabilità. Alla luce dei principi sopra richiamati, le dichiarazioni rese da SU RI in sede di querela risultavano, pertanto, legittimamente utilizzabili all’esito delle contestazioni, come correttamente evidenziato, con motivazione immune da censure in diritto, dalla Corte distrettuale. Ne consegue l’infondatezza del motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo di impugnazione è in parte dedotto in carenza di interesse e in parte infondato. 2.1. La Corte di merito, pur investita di specifica doglianza in tema tardività della querela, non ha invero provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo;
questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica deve ritenersi senz’altro negativa, posto che, con l’atto di gravame, la ricorrente aveva affermato la tardività della querela sporta dalla persona offesa in quanto depositata “oltre due anni dopo la certa consapevolezza di aver subito l’asserita truffa”. Tale affermazione non tiene conto del principio di diritto secondo cui la volontà punitiva tardivamente manifestata dalla persona offesa in relazione a reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, equivale a presentazione della querela, non rilevando la sua tardività, in quanto trattasi di irregolarità afferente a un momento procedimentale anteriore, in cui essa non era richiesta a fini di procedibilità (Sez. 2, n. 44692 del 08/11/2022, [...], Rv. 283793 – 01; Sez. 2, n. 50672 del 10/11/2023, [...], Rv. 285691 – 01; Sez. 5, n. 15818 del 20/03/2025, Gorizia, non massimata;
Sez. 2, n. 38768 del 28/10/2025, [...], non massimata). In coerenza con tale ratio decidendi, che attribuisce rilievo alla volontà punitiva manifestata dalla persona offesa anche in forme irrituali o tardive anteriormente alla modifica del regime di procedibilità, deve rimarcarsi come, nell’ipotesi in cui la querela sia proposta tardivamente in relazione a un reato originariamente procedibile d’ufficio e divenuto, successivamente, procedibile a querela per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, la sopravvenuta introduzione della necessità della condizione di procedibilità non precluda il riconoscimento della volontà di punire quando la stessa, come accaduto nel caso di specie, risulti 5 comunque inequivocabilmente espressa dalla persona offesa mediante la costituzione di parte civile. Tutto ciò premesso, deve applicarsi il principio di diritto in forza del quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione deduzioni inammissibili ab origine, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, stante la manifesta infondatezza del motivo di appello (tra le molte, vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, [...], Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, [...], Rv. 276745-01; Sez. 4, n. 3965 del 11/11/2025, dep. 2026, Karaci, non massimata). 2.2. L’ulteriore doglianza con cui la ricorrente deduce carenza di motivazione con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di truffa è infondata. Deve essere, in prima battuta, evidenziato che la sentenza di appello e quella di primo grado sono conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Questo Collegio intende, inoltre, dare seguito all'univoco orientamento ermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
in sede di legittimità non è, di conseguenza, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, [...], Rv. 276741-01). 6 Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso oggetto di scrutinio, entrambe le pronunce di merito hanno offerto un apparato motivazionale adeguato e coerente, idoneo a sorreggere l’affermazione di responsabilità della ricorrente in ordine al delitto di truffa. In particolare, i giudici di merito hanno puntualmente evidenziato le ragioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza, valorizzando, da un lato, l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’imputata e, dall’altro, l’inconsistenza della prospettazione difensiva volta a ricondurre la vicenda nell’alveo della mera rilevanza civilistica. Tale conclusione è stata raggiunta all’esito di una valutazione complessiva del compendio probatorio conforme ai criteri della logica e ai principi di diritto che regolano l’apprezzamento delle prove (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) con conseguente infondatezza della censura difensiva relativa alla carenza di motivazione in relazione alla dedotta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato. 3. Il terzo motivo, con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico e non consentito in sede di legittimità. Deve essere, preliminarmente, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [...], Rv. 279549-02; Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, [...], Rv. 282693 – 01). Nel caso in esame, i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la gravità dei fatti, l’intensa capacità criminale della ricorrente desumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). A fronte di tale motivazione, esente da vizi logici e giuridici, la ricorrente non ha svolto un effettivo e specifico confronto critico con le argomentazioni della decisione impugnata, limitandosi a prospettare doglianze generiche e assertive, prive di adeguato sviluppo argomentativo e, pertanto, connotate da evidente aspecificità. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 7 5. Le memorie conclusive depositate in data 09 aprile 2026 dal difensore delle parti civili, Avv. Eugenio LI, a cagione della loro genericità, non hanno fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto prive di deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa della ricorrente (Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 – 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, [...], Rv. 281923; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, [...], Rv. 278834). Di conseguenza, devono essere rigettate le richieste di liquidazione delle spese di fase avanzate delle costituite parti civili SU RI e GE sas.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta le richieste di liquidazione delle spese delle parti civili. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EM IM AN RI