Sentenza 21 luglio 1999
Massime • 1
In tema di espropriazione per pubblica utilità, nell'ipotesi in cui, verificatasi l'occupazione acquisitiva in assenza di emissione del decreto di esproprio, l'espropriante proceda tuttavia alla determinazione dell'indennità di esproprio, ovvero all'offerta e/o al deposito di essa, i suddetti atti, costituendo in ogni caso il riconoscimento del diritto dell'ex proprietario ad un ristoro patrimoniale, si configurano come atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto dominicale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/1999, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 21 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Primo Presidenze -
Dott. Franco BILE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. IU IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL IU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO MIRABELLI CENTURIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato IU CARRATELLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MENDICINO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell'avvocato NINO CAMINITI, rappresentato e difeso dall'avvocato UBALDO LEPERA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 181/95 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 05/04/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/99 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
uditi gli Avvocati Laura CARRATELLI, per delega, per il ricorrente, S. IANNOTTA, per delega, per il controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo, rigetto del primo e del secondo.
Svolgimento del processo
LI
Con citazione notificata il 1 agosto 1986 il signor IU LI convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Cosenza il comune di Mendicino, esponendo:
Che il 22 luglio 1975 l'ente convenuto aveva occupato in via d'urgenza un suolo di esso LI, esteso mq. 4.300, sito nel centro abitato di Mendicino, allo scopo di costruirvi un campo sportivo;
Che egli aveva rifiutato l'indennità provvisoria offertagli, ritenendola inadeguata;
Che il procedimento di espropriazione non era stato portato a compimento e mai era stato emesso il relativo decreto, pur essendo stata realizzata l'opera pubblica.
Su tali premesse chiese che il comune di Mendicino fosse condannato al risarcimento dei danni per la perdita della proprietà del bene, pari al valore di mercato in lire 86 milioni (trattandosi di suolo edificabile), nonché al pagamento dell'indennità per il periodo di occupazione legittima ed al risarcimento per il periodo di occupazione illegittima, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
L'ente territoriale eccepì in via preliminare la prescrizione di ogni diritto dell'istante. In via subordinata sostenne che il valore del suolo andava determinato in lire 1.000 al mq., trattandosi di terreno agricolo.
All'esito dell'istruzione (nel corso della quale fu espletata una consulenza tecnica) il tribunale, con sentenza depositata il 13 aprile 1991, in accoglimento della domanda condannò il Comune a pagare all'attore la somma di lire 91.473.470, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a far tempo dal 1 settembre 1988, a titolo risarcitorio per la perdita della proprietà del suolo;
determinò in lire 640.000, con gli interessi legali dal 1 agosto 1986, l'indennità di occupazione legittima, facendo obbligo al Comune di depositare detta somma presso la Cassa depositi e prestiti;
condannò ancora l'ente a pagare al LI la somma di lire 825.000, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento per il periodo di occupazione illegittima e pose a carico del convenuto le spese giudiziali.
Il comune di Mendicino impugnò la sentenza, deducendo, in primo luogo, che il tribunale aveva errato nel respingere l'eccezione di prescrizione.
Contestò poi le altre statuizioni emesse dai primi giudici. Il LI, costituitosi, chiese il rigetto del gravame. La corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 181 del 1995 depositata il 5 aprile 1995, rigettò la domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva e da occupazione illegittima per intervenuta prescrizione, confermò la pronunzia di primo grado in ordine alla statuizione concernente l'indennità per occupazione legittima e dichiarò compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico delle parti, in egual misura, le spese della consulenza di ufficio.
La corte territoriale osservò:
Che il principale motivo addotto dall'appellante era fondato, ad eccezione del capo relativo all'indennità di occupazione legittima;
Che, infatti, l'indirizzo giurisprudenziale, cui si era ispirato il primo giudice per affermare l'applicabilità nella specie della prescrizione ordinaria decennale, era stato superato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, la quale aveva ribadito che l'occupazione acquisitiva concretava un fatto illecito, da cui nasceva un credito risarcitorio soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947, primo comma, c.c., e tale orientamento andava condiviso;
Che il diritto del LI per la patita occupazione acquisitiva era quindi colpito dal decorso del menzionato termine quinquennale di prescrizione;
Che, invero, il momento consumativo dell'illecito coincideva con l'irreversibile trasformazione dell'immobile occupato, qualora la costruzione dell'opera pubblica fosse avvenuta dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima, mentre veniva a coincidere con la scadenza di detto periodo, se l'opera fosse stata ultimata prima;
Che nel caso in esame, com'era pacifico, i lavori per la costruzione dell'impianto sportivo erano stati completati il 5 aprile 1980, cioè dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima, autorizzata per la durata di anni due con decreto prefettizio del 26 agosto 1975;
Che, siccome la citazione introduttiva della causa era stata notificata il 1 agosto 1986, non poteva dubitarsi che a tale data fosse già decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni;
Che la comunicazione del sindaco in data 24 settembre 1981, con la quale sì partecipava all'attore l'avvenuto deposito dell'indennità di esproprio, non poteva essere considerata atto interuttivo del suddetto termine, perché gli atti di liquidazione, offerta e deposito dell'indennità, non essendo inerenti al credito risarcitorio, non potevano integrare ne' riconoscimento del credito stesso ne' rinuncia ad opporre la prescrizione;
Che la lettera raccomandata spedita dal procuratore del LI l'8 novembre 1985 era successiva alla scadenza del termine quinquennale, sicché la domanda di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva andava respinta per intervenuta prescrizione e per le stesse ragioni andava disattesa la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima (26 agosto 1977/14 aprile 1980);
Che invece l'eccezione di prescrizione non aveva fondamento circa la domanda dell'indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima, perché il relativo diritto era soggetto a prescrizione ordinaria decennale.
Contro la suddetta sentenza il signor IU LI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi illustrati con memoria. Il Comune di Mendicino resiste con controricorso.
La causa, già assegnata alla prima sezione civile di questa corte, con ordinanza n. 940/97 è stata rimessa al signor Primo Presidente ed assegnata alle sezioni unite, ai sensi dell'art. 374 comma 2^ c.p.c., per la pronuncia sulla questione di diritto, decisa in senso difforme da precedenti sentenze, relativa al punto se, al fini della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla perdita della proprietà del fondo per effetto dell'occupazione acquisitiva (accessione invertita), la comunicazione, da parte dell'ente occupante, del provvedimento di deposito dell'indennità di esproprio implichi riconoscimento del debito risarcitorio e produca, quindi, l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.c. Motivi della decisione
Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 954 c.c., nonché dell'art. 42 della Costituzione in relazione all'art. 2946 c.c. e dell'art. 11
delle disposizioni preliminari sulla legge in generale, e ancora difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c. Pur dicendosi consapevole dell'orientamento di questa corte in materia di occupazione appropriativa, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'azione intrapresa da esso LI inerisse non a credito di controvalore in presenza di un lecito acquisto della proprietà a titolo originario, bensì a credito risarcitorio per fatto illecito, come tale soggetto a prescrizione quinquennale. Invero non potrebbe ritenersi che il trasferimento di un bene immobile dal patrimonio del privato a quello della P.A. equivalga ad un illecito.
Sarebbe stato autorevolmente osservato che trattandosi di bene immobile, qualunque forma di acquisto che prescinda dal consenso del proprietario dovrebbe soggiacere ad un termine di prescrizione che potrebbe essere soltanto quello ventennale ex art. 1958 c.c. ovvero ex art. 954 c.c. Tuttavia, se (nonostante l'inesistenza di una norma in tal senso) si ritenesse che l'acquisto della proprietà in capo alla P.A. avvenga per effetto dell'occupazione e della successiva trasformazione del bene, risulterebbe evidente che, essendosi compiuto un vero e proprio trasferimento immobiliare, il privato - sostanzialmente espropriato - avrebbe diritto ad un "prezzo", o comunque ad un indennizzo che, avendo funzione di corrispettivo, sarebbe soggetto a prescrizione nel termine ordinario di dieci anni.
Invece ravvisare nell'attività di trasformazione radicale del fondo, con l'irreversibile destinazione ad opera pubblica, un fatto giuridico illecito ma produttivo di effetti acquisitivi della proprietà, significherebbe non soltanto porsi in contraddizione con l'art. 1158, ovvero con l'art. 954, c.c., ma contrasterebbe con la previsione dell'art. 42 della Costituzione, concernente il diritto all'indennizzo per il privato espropriato.
Pertanto, non versandosi nell'ipotesi della commissione di un illecito da parte della P.A., il diritto del privato al ristoro per la perdita del bene non potrebbe che seguire il corso della prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c. Nè potrebbe utilizzarsi, ai fini della prescrizione quinquennale, l'art. 3 della legge 27 ottobre 1988 n. 458 in tema di edilizia agevolata (come accennato dalla pronunzia della corte territoriale), sia perché la norma riguarderebbe ipotesi ben diversa, sia (e soprattutto) perché ciò comporterebbe l'applicazione retroattiva di una norma di legge, in violazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.
Con il secondo mezzo, poi, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 C.P.C. Quand'anche dovesse ritenersi che l'acquisizione del bene da parte della P.A. discenda da un fatto illecito, il termine di decorrenza della prescrizione non potrebbe coincidere con il momento dell'irreversibile trasformazione e destinazione del fondo ad opera pubblica.
Proprio per l'assenza di qualsiasi norma che sancisca il trasferimento in favore della P.A., si tratterebbe non già d'illecito istantaneo con effetti permanenti bensì di un illecito permanente, in relazione al quale la decorrenza del termine di prescrizione si rinnoverebbe di momento in momento. In altre parole, gli effetti dell'illecito verrebbero a ripercuotersi in modo permanente nella sfera patrimoniale del privato, non essendo avvenuto alcun trasferimento della proprietà.
Opinare diversamente vorrebbe dire tornare alla tesi dell'espropriazione sostanziale e, quindi, ancora una volta, alla prescrizione decennale del diritto del privato.
I due motivi - che, essendo tra loro connessi, devono formare oggetto di esame congiunto - non sono fondati.
Questa corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato il principio che, occupato dalla P.A. (o da un suo concessionario) illegittimamente, per mancanza del provvedimento autorizzativo o per decorrenza dei termini di occupazione legittima, un fondo di proprietà privata per l'esecuzione di una opera pubblica, la radicale trasformazione del fondo irreversibilmente destinato alla realizzazione dell'opera pubblica produce l'acquisto a titolo originario della proprietà da parte della P.A. e l'insorgere del diritto del privato al risarcimento del danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà, diritto soggetto al termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2947 primo comma c.c., con decorrenza dalla data d'integrazione dell'illecito, istantaneo ancorché con effetti permanenti (Cass., sez. un., 26 febbraio 1983, n. 1464; 10 giugno 1988, n. 3940; 25 novembre 1992, n. 12546; 2 ottobre 1993, n. 9826; Cass., 11 ottobre 1994, n. 8290; 4 maggio 1995, n. 4853; 5 agosto 1997, n. 7203; 26 gennaio 1998, n. 761). Detto orientamento, diffusamente argomentato, non trova alcuna convincente smentita nelle censure del ricorrente, già vagliate nelle ripetute pronunzie ora ricordate.
Pertanto il collegio lo condivide e ad esso aderisce, intendendo darvi continuità, con conseguente infondatezza dei primi due motivi del ricorso.
Con il terzo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2944 c.c., nonché difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 5, C.P.C.
La sentenza impugnata, escludendo l'efficacia interruttiva della comunicazione in data 24 settembre 1981 con la quale il sindaco rendeva noto l'avvenuto deposito dell'indennità di espropriazione, avrebbe trascurato di considerare che, nella fattispecie in esame, l'avviso di deposito dell'indennità di espropriazione sarebbe intervenuto il 24 settembre 1991 (recte: 1981), quindi in epoca successiva al 5 aprile 1980, ossia alla data del momento consumativo dell'asserito illecito per irreversibile trasformazione dell'immobile occupato, essendo stata realizzata l'opera pubblica dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima.
Pertanto, essendosi consumato l'illecito il 5 aprile 1980, il decreto di espropriazione che fosse stato emesso dopo tale data sarebbe stato del tutto nullo, sicché l'offerta dell'indennità provvisoria in epoca successiva non avrebbe potuto assumere alcun significato in relazione ad un procedimento espropriativo ormai inutile ed inefficace.
Sarebbe perciò incontestabile, come affermato in dottrina, che l'offerta e il versamento dell'indennità concretino l'ipotesi del riconoscimento di un diritto di credito della controparte e non già l'esatta qualificazione di tale diritto, sicché, riconosciuta al soggetto destinatario dell'ablazione la spettanza ad un ristoro patrimoniale, sarebbe indifferente se detto riconoscimento riguardi il diritto al risarcimento del danno derivante da atto illegittimo o il diritto all'indennità per atto legittimo.
Il ragionamento assumerebbe valenza ancora maggiore, considerando dalla parte del creditore la circostanza dell'offerta ad illecito ormai avvenuto: l'espropriato che attende di essere risarcito del danno subito e si vede offrire, sia pure a titolo provvisorio, una "indennità di espropriazione" dall'amministrazione espropriante non potrebbe dare a tale comunicazione significato diverso da quello che la P.A. intenda in qualche modo reintegrare la sua sfera patrimoniale, a nulla rilevando se ciò avvenga a titolo di espropriazione formale, di espropriazione sostanziale o di risarcimento per occupazione illegittima.
Il fatto storico costituente fonte dell'offerta, cioè l'occupazione dell'immobile del privato, sarebbe infatti il medesimo posto a base della pretesa risarcitoria, che conseguirebbe proprio alla mancata regolarizzazione della procedura intrapresa. Rilevante ai fini dell'interruzione ex art. 2944 c.c. sarebbe la consapevolezza dell'esistenza del debito.
Pertanto, dovendo ritenersi che la comunicazione dell'ordinanza di deposito ex art. 12 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, datata 24 settembre 1981, abbia interrotto il decorso della prescrizione, la sentenza impugnata sarebbe viziata per aver ritenuto estinto il diritto vantato dall'attore al momento della proposizione della domanda (1 agosto 1986).
Infine andrebbe sottolineato che nella fattispecie, trattandosi non già di rinunzia (in quanto alla data del 24 settembre 1981 la prescrizione non si era compiuta), bensì di atto interruttivo, la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui l'offerta dell'indennità non sarebbe comportamento idoneo a manifestare incompatibilità assoluta di avvalersi della prescrizione, dovrebbe considerarsi non pertinente.
È così proposto all'esame delle sezioni unite il quesito relativo alla idoneità della comunicazione, da parte dell'ente occupante, dell'avvenuto deposito dell'indennità di espropriazione a comportare riconoscimento del debito risarcitorio, nascente dall'ablazione del bene per occupazione appropriativa, con conseguente effetto interruttivo del corso della prescrizione, ai sensi dell'art. 2944 c.c. Un indirizzo, che appare prevalente, ha negato tale idoneità, sostenendo che il decorso del termine quinquennale di prescrizione resta insensibile all'eventuale successiva adozione del decreto espropriativo, o alla liquidazione, offerta e deposito dell'indennità di espropriazione, perché i relativi atti, in quanto non inerenti al credito risarcitorio, non possono integrare ne' riconoscimento del credito stesso, ne' rinuncia ad opporre la prescrizione (Cass., 9 luglio 1989, n. 3253; 28 marzo 1990, n. 2532;
18 ottobre 1990, n. 10159; Il novembre 1992, n. 12113; Cass., S.U., 11 novembre 1992, n. 12150; Cass., 25 settembre 1993, n. 9718; 4 maggio 1994, n. 4329; 4 maggio 1995, n. 4862; 23 settembre 1997, n. 9368). Al contrario altre decisioni hanno attribuito alla richiesta di ristoro del pregiudizio economico o al riconoscimento da parte dell'amministrazione, individuabile nell'offerta dell'indennità (cui può essere equiparata la comunicazione del deposito della medesima), il carattere interruttivo della prescrizione (Cass., 8 febbraio 1992, n. 1715; 25 marzo 1995, n. 3572; 9 marzo 1996, n. 1887; 29 marzo 1996, n. 2943; 23 luglio 1997, n. 6886; 26 agosto 1997, n. 8005). Il primo orientamento muove dalla differenza ontologica e quantitativa tra l'obbligazione indennitaria e quella risarcitoria. Facendosi valere un rapporto obbligatorio, la pretesa si qualificherebbe in relazione al fatto costitutivo del credito: la causa petendi sarebbe ben diversa nei due casi. La disciplina dei due rapporti resterebbe quindi distinta, anche a seguito della tendenziale equiparazione degli effetti economici dell'espropriazione rituale e del risarcimento da occupazione appropriativa. Anzi la diversità sarebbe sottolineata dalla giurisprudenza costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5 bis, sesto comma, della legge n. 359 del 1992, come modificato dall'art. 1, 65^ comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Corte cost., 2 novembre 1996,
n. 369) e, pur ammettendo che il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale possa non comportare la piena reintegrazione patrimoniale, essendone rimessa la misura alla discrezionalità del legislatore, ha commisurato la compatibilità dell'istituto appropriativo con i principi dell'ordinamento ad una necessaria differenziazione dell'indennità di esproprio (Corte cost., 23 maggio 1995, n. 188). Il comportamento del creditore riferito ad un'obbligazione non sarebbe significativo di un eguale intento riguardo ad altri rapporti obbligatori con lo stesso debitore.
Parallelamente, l'eventuale manifestazione della volontà di riconoscere il diritto all'indennizzo (o di rinunciare ad eccepire la relativa prescrizione) non potrebbe di per sè essere assunta come dato significativo dell'intento di riconoscere la maggior pretesa connessa al risarcimento.
Sempre a proposito del contegno del debitore, l'offerta e il deposito (con relativa comunicazione) dell'indennità, peraltro determinata da organi tecnici senza rappresentanza esterna, costituirebbero atti vincolati nel procedimento espropriativo, siccome regolato dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865. Oltre al fatto che il riconoscimento del diritto altrui, o la rinuncia ad un diritto proprio da parte degli enti pubblici, sarebbero soggetti a particolari procedure e controlli.
L'indirizzo contrario osserva invece che, in presenza di ragioni creditorie insuscettibili di fraintendimento, qualora il debitore riconosca di "dover dare", muovendo da qualificazioni giuridiche errate, prive però di efficacia vincolante, il dovere di correttezza comporterebbe la necessità di valorizzare il significato sostanziale dell'ammissione, e dunque la recessività di comportamenti contraddittori. Nelle pronunce più recenti non si mette in discussione il principio secondo cui l'interruzione degli atti, ai quali il codice attribuisce tale effetto, presuppone la loro riferibilità al diritto di cui è stata eccepita l'estinzione per inerzia del titolare. Qualora però si sia consumata, con l'irreversibile trasformazione del fondo, la fattispecie appropriativa, il riconoscimento connesso all'offerta e al deposito dell'indennità, non potendo avere ad oggetto lo specifico diritto al quale fanno riferimento, non potrebbe che incidere sull'unico diritto spettante al privato, cioè su quello risarcitorio.
In questo quadro, fermi i principi ribaditi a proposito dei primi due motivi del ricorso, deve osservarsi che, secondo il tenore dell'art.2944 c.c., "la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere".
L'atto di riconoscimento non è soggetto a requisiti formali e non ha carattere (almeno necessariamente) negoziale, ma può qualificarsi come atto in senso stretto (Cass., 1 giugno 1991, n. 6203; 18 giugno 1992, n. 7548; 27 giugno 1996, n. 5939), essendo sufficiente che presenti i caratteri della volontarietà (Cass., 12 luglio 1980, n. 4473) e della consapevolezza dell'esistenza del debito (Cass., 11 ottobre 1973, n. 2559). Nell'ambito di tali concetti, qualora si sia già realizzata, durante il periodo di occupazione illegittima ed in mancanza del decreto d'esproprio, l'irreversibile trasformazione del bene con acquisto della sua proprietà (a titolo originario) in capo all'ente pubblico, il procedimento espropriativo che sia ancora in corso non ha più ragion d'essere, essendosi ormai prodotto l'effetto ablatorio cui esso era preordinato (tanto che il decreto di espropriazione, ove fosse successivamente emesso, sarebbe inutiliter datum). All'ex proprietario, in presenza della perdita del bene per l'ablazione subita, rimane una sola situazione giuridica tutelabile, ossia il diritto al risarcimento del danno a lui cagionato. Pertanto la comunicazione del deposito dell'indennità (cui sono equiparabili la determinazione o l'offerta della stessa), eseguita dopo l'occupazione appropriativa, non è in alcun modo riferibile al procedimento di esproprio ormai venuto meno. Essa, tuttavia, non può sol per questo ritenersi priva di ogni effetto, in quanto comunque esiste, non presenta vizi invalidanti e rivela nella P.A. (da cui promana) la consapevolezza di essere obbligata a versare un corrispettivo a fronte dell'apprensione del bene. In altre parole, resta idonea a manifestare che la P.A. (cui l'avvenuto fatto ablatorio è imputabile) si considera tenuta a versare una somma diretta a ristorare il privato per la perdita subita. Non ha rilevanza che la comunicazione del deposito dell'indennità (o l'offerta della medesima) sia qualificata appunto come indennità e non come risarcimento. Nel momento in cui d'indennità non può più parlarsi essendo già integrata la fattispecie dell'illecito, l'erronea qualificazione attribuita alla somma che si riconosce di dover versare (nell'ambito di una procedura ritenuta erroneamente ancora in itinere) non vale a togliere significato a tale riconoscimento, non più riferibile ad un diritto ontologicamente e causalmente diverso qual è il diritto all'indennità, perché tale diritto più non sussiste, residuando soltanto quello al risarcimento del danno.
Non giova quindi rimarcare le indubbie differenze tra obbligazione indennitaria e obbligazione risarcitoria, che ovviamente non si pongono in discussione. Tali differenze sarebbero determinanti qualora le due obbligazioni concorressero. Ma quando la prima è definitivamente venuta meno e ad essa subentra la seconda, soltanto a questa possono essere riferiti gli ulteriori atti della P.A., neppur definibili peraltro come atti vincolati appunto perché il procedimento espropriativo si è in sostanza esaurito con l'avvenuta ablazione di fatto.
D'altro canto costituirebbe un'indubbia forzatura sostenere l'assenza di ogni collegamento tra l'offerta o la comunicazione del deposito della somma, sia pure a titolo indennitario, e la vicenda ablatoria conclusasi con l'irreversibile trasformazione del suolo destinato all'esecuzione dell'opera pubblica, in vista della quale il procedimento espropriativo era stato avviato. Tali collegamenti, invece, sussistono e risultano dall'inerenza allo stesso bene, dalla sua definitiva sottrazione al proprietario, dalla natura corrispettiva propria dell'indennizzo e del risarcimento, dal carattere pecuniario della prestazione dovuta dall'ente cui il fatto ablatorio è riferibile, dalla finalità di detta prestazione, diretta comunque a ristorare l'ex proprietario per la diminuzione patrimoniale subita, riconoscendogli, quindi, il diritto a tale ristoro. Riconoscimento che non può non essere univoco nel momento in cui unica è la situazione giuridica del soggetto che ha sofferto l'ablazione.
Conclusivamente, ed a composizione del contrasto sopra richiamato, deve affermarsi che, con riferimento all'art. 2944 c.c., nel caso in cui si sia verificata l'occupazione acquisitiva del fondo, ma non si stato emesso il decreto di esproprio, la comunicazione dell'avvenuto deposito (come la determinazione e l'offerta) dell'indennità di espropriazione, costituendo atti di riconoscimento del diritto al ristoro patrimoniale dell'ex proprietario, integrano atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto dominicale.
Alla stregua di tale principio il terzo motivo del ricorso si rivela fondato.
Infatti, come emerge dalla sentenza impugnata, l'occupazione acquisitiva si realizzò nella specie il 5 aprile 1980, con il completamento dei lavori per la costruzione dell'impianto sportivo, successivamente alla scadenza del periodo di occupazione legittima. In quella data, dunque, si perfezionò il fatto ablatorio e conseguentemente si esaurì il procedimento espropriativo, mentre iniziò a decorrere la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno.
Il 24 settembre 1981 (v. pag. 9 della sentenza impugnata) ebbe luogo la comunicazione, da parte del sindaco, dell'avvenuto deposito dell'indennità espropriativa che, in base alle considerazioni sopra svolte, ebbe effetto interruttivo sul corso della prescrizione. La citazione introduttiva del giudizio fu notificata il 1 agosto 1986, e quindi prima del compimento del suddetto termine quinquennale.
Ne deriva che la corte di Catanzaro ha errato nel ritenere prescritto il diritto al risarcimento dei danni azionato dal LI. Pertanto, in accoglimento del terzo motivo del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata per ulteriore esame ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte suprema di cassazione, a sezioni unite, rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 21 luglio 1999