Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2002, n. 3179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3179 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
1 F 3179 / 02 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto расамаляв SEZIONE TERZA CIVILE M indennità" Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A my curatin R.G.N. 22614/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron.2232 Consigliere Rep. 836 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 24/10/01 DURANTE Rel. Consigliere Dott. Bruno CALABRESE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Donato UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. ----SOLE 24 OP SENTENZA per diritti € 1.$$ sul ricorso proposto da: _ IL CANCELLIERE DE FALCO RENATA, NT ND, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAVOUR 71, presso lo studio €1,55 L3000 CANCELLERIA dell'avvocato GIULIA BELLECCA, difesi dagli avvocati FEDERICO NT, VITTORIO NT,GAETANO TORCIA, giusta delega in atti;
DG711918 ricorrenti
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE PALMIERI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S Richiesta copia esecutiva day sig. BERNARDIN MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato ALDO per diritti € 1446 2001 LAURO, difeso dall'avvocato ERNESTO PROCACCINI, DI 1.10 SET. 2003- IL CANCELLIERE 1824 giusta delega in atti;
controricorrente
contro
GENERALI ASSICURAZIONI SPA, in persona dei suoi legali rappresentanti dott. Adriano Porri e dott. LE elettivamente domiciliata in ROMA VIACalzavara, CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che la difende unitamente all'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2168/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, terza sezione civile emessa il 15/10/1998, depositata il 27/10/98; RG.2255/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato ANTONIO BERNARDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO De LC EN, anche in rappresentanza del figlio minore AN LE, conveniva innanzi al Tri- bunale di Napoli la spa "Assicurazioni generali" e Pal- mieri UI. Sull'assunto che il proprio marito e padre del minore, avv. AN Felice, assicurato contro 2 gli infortuni con la società convenuta aveva subito "paralisi periferica del VII emiviso sinistro" e "paralisi a frigore del VII nervo di sinistra", ma il professore PA, sottopostolo a visita medica per conto della società, aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio, chiedeva la condanna di entrambi i convenuti al pagamento della somma di lire 200.000.000 a titolo di risarcimento danni e della sola società al assicurativa in lire pagamento dell'indennità 70.000.000. Si costituivano in giudizio i convenuti: la società eccepiva il difetto di giurisdizione (per la presenza di clausola compromissoria;
la nullità del contratto (per dichiarazioni mendaci e reticenti); 1'insussistenza della copertura assicurativa;
il Pal mieri deduceva di essere privo di legittimazione. Il tribunale rigettava la domanda;
la corte di ap- Bomant pello di Napoli, con sentenza resa il 15.10.1998, ri- gettava il gravame proposto dalla De LC e dall'AN, divenuto nel frattempo maggiorenne;
ac- coglieva quello proposto dal PA, condannando la De LC e l'AN al pagamento in favore del Pal- mieri delle spese di primo grado;
poneva a carico degli stessi le spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto 3 ricorso la De LC e l'AN sulla base di quattro motivi;
hanno resistito la società assicuratrice ed il PA, il quale ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia;
sostengono che la corte di merito, erroneamente interpretando i motivi di gravame, ha ritenuto che l'infortunio lamentato sia "la lesione da paresi a frigore", mentre esso è "il colpo da fred- do", espressamente previsto in polizza, e che per ef- fetto di tale erronea interpretazione ha escluso che l'infortunio si sia verificato. Il motivo è inammissibile. Occorre premettere che l'interpretazione del motivo di appello, ove non si risolva in una omissione di pro- Bomanti nuncia, costituisce giudizio di fatto riservato al giu- dice di merito e sindacabile in sede di legittimità so- lo per vizi di motivazione (Cass. 24.2.1995 con riferi- mento all'interpretazione della domanda). Ne consegue che i ricorrenti non possono pretendere che siano ripresi in esame in questa sede l'atto di ap- pello e, meno ancora, gli atti pregressi del giudizio per verificare se l'interpretazione che di tali atti ha dato il giudice di secondo grado sia o meno corretta. 4 Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3, stesso codice per non avere la corte di merito tenuto conto delle ri- sultanze probatorie. Più particolarmente i ricorrenti sostengono che la corte ha escluso che l'assicurato ha subito un colpo da freddo al viso per inconciliabilità con la tesi della lunga esposizione al freddo che non si sa dove e quando sarebbe stata prospettata, senza considerare che le condizioni di tempo e di luogo, nelle quali si è veri- ficato l'infortunio, documentalmente provate, dimostra- no che esso è dipeso "dall'esposizione ad accertate condizioni climatiche inclementi, ulteriormente accen- tuate perché subite dal leso nei locali non riscaldati Boussuh ed umidi del comando CC.". Il motivo non può essere accolto. Ed invero, le risultanze processuali, cui si rife- riscono i ricorrenti, sono logicamente compatibili tan- to con la derivazione dell'episodio lamentato da "colpo da freddo" -inteso dalla corte di merito come “evento causale violento dipendente da variazione termica im- provvisa ed esterna"- quanto con la diversa derivazione da lunga esposizione al freddo, sicchè l'averne omesso la valutazione non concreta il vizio denunciato. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss.c.c. Premesso che il contratto assicurativo, oltre agli infortuni in senso stretto di cui alle condizioni gene- rali, prevede alla lettera E) delle condizioni aggiun- tive precise ipotesi di danno connesse a cause termiche divise in due gruppi, costituito il primo dai "colpi di sole, di calore e di freddo" ed il secondo dagli effet- ti dovuti all'esposizione al caldo ed al freddo connes- si ad infortuni verificatisi in precedenza, i ricorren- ti sostengono che 1) la corte di merito ha ritenuto che l'infortunio "de quo" non fosse indennizzabile in quan- to, così come affermato dal ctu, non è consistito in un colpo di freddo ossia in un evento causale violento di- pendente da variazione termica, bensì in una prolungata esposizione al freddo;
2) in realtà l'ipotesi assicura- tiva del colpo di freddo riguarda "ogni caso di lesione fisica dell'assicurato connessa alla temporanea esposi- Bonnonk zione al freddo, anche ad una esposizione al freddo, anche ad una esposizione limitatamente duratura"; 3) inoltre secondo la medicina corrente "la c.d. paresi a frigore trova attualmente nel fattore freddo unica cau- sa certa", sicchè "ulteriori concause costituiscono al- 6 lo stato frutto di mere ipotesi"; 4) le risultanze pro- batorie sono precise nel senso che il freddo rappresen- ta la causa unica ed esclusiva dell'infortunio "de quo" e di fronte a tali risultanze la prospettazione di cau- se concorrenti è fuorviante;
5) la corte di merito ha prestato adesione al parere espresso dal ctu in ordine alla causa dell'infortunio, negandola al parere di se- gno nettamente opposto espresso dal c.t. di parte a se- guito di accurato esame dell'infortunato, senza fornire adeguata motivatione;
6) la detta corte avrebbe dovuto interpretare il contratto assicurativo alla stregua del вяшний criterio ermeneutico stabilito dall'art. 1370 c.c., se- condo il quale le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli e formulari predispo- sti da uno dei contraenti vanno interpretate nel dubbio a favore dell'altro. Il motivo si articola in due parti: una riguarda l'ermeneutica contrattuale della corte di merito;
l'altra 1' individuazione della causa dell'infortunio nella prospettiva della sua indennizzabilità. La prima parte più che infondata è inammissibile. Vale in proposito considerare: 1) apparentemente viene denunciata la violazione di specifiche norme er- meneutiche, ma in realtà si contrappone all'interpretazione del contratto adottata dalla corte 7 di merito (secondo la quale ai fini della garanzia as- sicurativa il colpo di freddo va tenuto distinto dalla lunga esposizione al freddo") altra interpretazione (a termini della quale nel "colpo di freddo" rientra qualsiasi "caso di lesione fisica dell'assicurato con- nessa alla temporanea esposizione al freddo, anche ad una esposizione limitatamente duratura"); 2) l'art. 1370 c.c. contiene un criterio ermeneutico sussidiario, al quale è possibile fare ricorso per il principio del gradualismo- solo se, diversamente da quanto ritenuto nella specie dalla corte di merito, l'applicazione de- gli altri non abbia condotto alla ricostruzione della comune intenzione dei contraenti in termini di certez- za. AN Anche la seconda parte del motivo sarebbe inammis- sibile se accanto al tema della causa dell'infortunio, che implica una valutazione di merito sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, non ponesse l'altro tema della consulenza;
tema in ordine al quale va ribadito che solo se si discosta dal parere espresso dal c.t.u. il giudice è tenuto a motivare, mentre nel caso opposto può limitarsi a recepire il pa- rere (ex plurimis Cass. 11.12.1999 n. 13863), salvo che non vengono ad esso mosse specifiche censure;
nel qual caso è tenuto a farsi carico delle censure. 8 Senza dire che la corte di merito ha portato il proprio esame sulla consulenza di parte e ha rilevato che essa, lungi dallo sviluppare "ragionate considera- zioni che inducano in contrario avviso", "si limita ad asserire che si tratta di paralisi а frigore sie et simpliciter". Il motivo, pertanto, non può essere accolto. Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti deduco- no violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., censurando la corte di merito per averli condannati al pagamento delle spese del doppio grado in favore del dr. PA e di quelle di secondo grado in favore della società assicuratrice;
sostengono che solo la RO parte totalmente soccombente può essere condannata al pagamento delle spese ed essi non possono essere consi- derati tali, posto che i giudici di primo grado hanno riconosciuto la fondatezza di alcune questioni da loro poste (competenza dell'A.G.O.; efficacia della polizza;
risarcibilità del danno). Il motivo è infondato. Ai fini della condanna alle spese il criterio della soccombenza va riferito alla causa nel suo inseme con specifico riguardo all'esito finale della lite (Cass.
8.1.1997 n. 84; Cass. 23.11.1995 n. 12082). E', pertanto, soccombente la parte attrice, ove la 9 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma Iscritto a ruolo it 12 1147 03-04-19Art. 1 . domanda sia rigettata senza che rilevi' se siano state disattese eccezioni di carattere processuale sollevate dalla parte convenuta (come quelle cui si riferiscono i ricorrenti), giacchè il comportamento processuale può tutt'al più costituire giusto motivo di compensazione delle spese, ma non può valere a fare ritenere SoCCom- bente chi esce vittorioso dalla lite (Cass. 24.11.1971 n. 3422). Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento solidale delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti (fer fifi Policie €103.79 = 100.000 for GENERALI ASSICURAZIONI SPA al pagamento in solido delle spese₤170.000 = 113,670, ol- tre onorari liquidati in lire 5.000.000 in favore delle -ε2·587,28, LOST 122 assicurazioni generalived in lire 5.000.000 in favore di PA UI = E 2'582,28 30,99 - 160,10 Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 24.10.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Вчино Envante Any Jus Л Depositata in Cancelleria oggi, II 51 07 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Gina fasc 10