Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2025, n. 37355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37355 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
37355-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
RC IL NA IS
PI NA R. Pacilli - Relatrice -
ET ST
- Presidente -
P.U. - 07/10/2025
R.G.N. 18606/2025
DE RI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. BO US, nato in [...] il [...] 2. DI ZE, nato in [...] il [...] 3. UD YO, nato in [...] il [...]
avverso la sentenza emessa il 17/12/2024 dalla Corte di appello di Genova
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere PI NA Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni depositate dall'Avv. Marco Ammannato nell'interesse di US BO e ZE DI, con cui si è insistito nell'accoglimento del
ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 dicembre 2024 la Corte di appello di Genova ha idotto la pena inflitta a YO UD, US BO e ZE DI
per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e ha confermato nel resto la pronuncia emessa il 14 marzo 2024 dal Tribunale della stessa città.
2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.
3. L'Avv. Mario lavicoli, difensore di YO UD, ha dedotto i motivi di seguito indicati.
3.1. Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche per il reato di cui al capo B) della rubrica, non avendo la Corte di appello tenuto conto del ruolo gregario del ricorrente nella commissione del reato e della sua incensuratezza.
3.2. Violazione di legge e vizi della motivazione, non essendo state esplicitate le ragioni della determinazione della pena e della mancata differenziazione dei ruoli rivestiti nella vicenda dai coimputati.
4. L'Avv. Marco Ammannato, difensore di ZE DI, ha dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione in merito alla richiesta di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, formulata nel terzo motivo dell'atto di gravame.
5. L'Avv. Marco Ammannato, difensore di US BO, ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla richiesta di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. Richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente ha affermato che la nuova previsione dell'art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dal d.l. 21 ottobre 2020 n. 130, fornirebbe un'ulteriore conferma alla soluzione della necessità per il giudice di cognizione di procedere, prima dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, all'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza sociale e quello del singolo alla vita familiare, indipendentemente dalla nazionalità italiana degli altri componenti del nucleo, ove radicato in Italia. La Corte territoriale avrebbe omesso di effettuare l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, il quale è regolare sul territorio italiano;
è arrivato in Italia dal 7 settembre 2006 per il ricongiungimento familiare, essendo i genitori venuti in Italia per lavorare;
ha frequentato la scuola media e un istituto professionale a Firenze, conseguendo un attestato di qualifica professionale;
ha svolto più lavori, integrato in un onesto
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contesto sociale. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che non vi sarebbe alcun legame familiare, tant'è che, nella prima istanza di sostituzione della misura cautelare, si era chiesta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, ma il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza per la presenza del fratello allora minorenne, gravato da segnalazioni di polizia;
ragione per cui la successiva istanza di arresti domiciliari è stata effettuata presso la casa dell'allora fidanzata. Inoltre, il fratello più grande vive con la propria famiglia a Rignano sull'Arno ed è titolare di una ditta edile presso la quale lavorano anche il padre e un fratello del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di ZE DI è fondato, mentre i ricorsi di US BO e YO UD sono inammissibili.
2. Prendendo le mosse dal ricorso di ZE DI, va rilevato che, come dal medesimo dedotto, la Corte territoriale non ha dato risposta alla richiesta di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. n. 309/90, formulata nell'atto di gravame con specifici rilievi, relativi alla mancanza di una concreta e reale verifica, da parte del Giudice di primo grado, in merito alla pericolosità sociale e alle condizioni familiari del ricorrente. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza della espulsione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.
3. É manifestamente infondato il motivo articolato nel ricorso di US
BO.
Il ricorrente ha censurato il diniego della richiesta di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione, deducendo che non sarebbe stato effettuato un giudizio comparativo tra l'interesse collettivo e quello personale dell'imputato a rimanere in Italia, in ragione dei vincoli familiari ivi esistenti. Al riguardo va ribadito il principio in forza del quale, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per l'avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed
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interesse del singolo alla vita familiare (Sez. 3, n. 10749 del 07/02/2023, [...], Rv. 284317 01; Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, [...], Rv. 271257 - 01). A fondamento di questa conclusione si pongono sia principi costituzionali, in particolare quelli di cui agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., sia principi sovranazionali, in particolare l'art. 8 CEDU, e puntuali previsioni di legge ordinaria, in particolare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito dalla legge n. 173 del 2020. Nel caso in esame, con l'atto di appello, il ricorrente aveva evidenziato genericamente che aveva beneficiato degli arresti domiciliari presso la famiglia e aveva la possibilità di svolgere attività lavorativa: circostanze che, tuttavia, non sono indici deponenti per la sussistenza di una condizione familiare meritevole di tutela nei sensi suindicati. Ad ogni modo, la Corte territoriale ha preso in considerazione la pericolosità sociale del ricorrente, «in ragione della gravità dell'addebito (considerati l'ingente quantitativo di hashish, movimentato in unico contesto, e le motivazioni indicate nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere)» e ha aggiunto che l'imputato «non aveva alcun legame da proteggere tant'è vero che agli arresti domiciliari non è rientrato nella casa familiare». In tal modo la menzionata Corte con motivazione esente da errori di diritto e vizi logici ha operato il giudizio di bilanciamento e ha ritenuto preminente l'interesse dello Stato all'allontanamento di un soggetto pericoloso.
4. Il ricorso di YO UD poggia su motivi privi di specificità.
4.1. Riguardo al primo motivo, va rilevato che la Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche, condividendo la motivazione del Giudice di primo grado, secondo cui difettavano elementi positivamente valorizzabili, e aggiungendo che l'incensuratezza e l'ammissione dei fatti, che non aveva facilitato le indagini, non potevano fondare il riconoscimento delle menzionate circostanze.
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Così argomentando, il Collegio di appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, [...], Rv. 283489 01; Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Papini, Rv 260610-01), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.
4.2. Quanto al secondo motivo, va osservato che la Corte territoriale ha ridotto la pena, valorizzando il buon comportamento processuale, le condizioni di vita e l'incensuratezza dell'imputato. A fronte di tale motivazione il ricorrente si è limitato a censurare la mancata differenziazione dei ruoli rivestiti dagli imputati, senza altro aggiungere e così formulando una doglianza priva del necessario carattere della specificità.
5. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di US BO e YO UD comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DI ZE limitatamente alla misura di sicurezza della espulsione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Dichiara inammissibili i ricorsi di BO US e UD YO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore PI A. R. Pacilli
Il Presidente
RC IL
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 17 NOV 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dossa PI Cirimele
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