Sentenza 1 dicembre 2010
Massime • 1
Il versamento spontaneo dell'imposta evasa, effettuato successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, non influisce né sulla determinazione dell'imposta né sul superamento della soglia di punibilità prevista per la configurabilità del reato di omessa dichiarazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il versamento postumo può tuttavia avere effetto estintivo del reato, ove risponda ai requisiti previsti dalla disciplina in materia di condono, oppure può rilevare ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000 o delle circostanze attenuanti generiche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2010, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2010 |
Testo completo
6 56 /11
56
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Registro generale n.
31810/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Pubblica udienza del
1 Dicembre 2010 Sentenza n.1940 Dott.a Claudia Squassoni Presidente
Dott. Amedeo Franco Consigliere
Dott. Luigi Marini Consigliere est. Dott. Luca Ramacci Consigliere Dott. Santi Gazzarra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
EG CA SS, nato a [...] il [...]
Avverso la sentenza emessa in data 7 Aprile 2010 dalla CORTE DI Appello di MILANO, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che in data 16 Febbraio 2009 aveva dichiarato estinte le violazioni previste per gli anni 2000 e 2001 e quindi, concesse le attenuanti generiche e la diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condanno alla pena di un anno di reclusione in relazione a plurimi reati ex art.5 del d.lgs. 10 Marzo 2000, n.74 relativi agli anni 2002-2004.
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere LUIGI MARINI
Udito il Pubblico Ministero nella persona del CONS. GIOACCHINO IZZO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Con sentenza emessa in data 7 Aprile 2010 la CORTE DI APPELLO DI MILANO ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che in data 16 Febbraio 2009 aveva dichiarato estinte le violazioni previste per gli anni 2000 e 2001 e quindi, concesse le attenuanti generiche e la diminuente per il rito abbreviato, aveva condanno il Sig.NI alla pena di un anno di reclusione in relazione a plurimi reati ex art.5 del d.lgs. 10 Marzo 2000, n.74 relativi agli anni 2002-2004. In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto coperta da giudicato la condanna per le annualità 2002-2003, annualità per le quali non è stato proposto alcun motivo di appello, ed ha quindi respinto la richiesta dell'imputato di vedere esclusa la responsabilità con riferimento all'anno d'imposta 2004 per avere egli aderito alla procedura di condono e versato una parte delle somme dovute (6 rate, pari ad euro 36.769,00, sulla somma totale di euro 94.307,00). La Corte territoriale ha considerato che il versamento solo parziale impedisce l'applicazione dell'art.8 della legge n.289 del 2002 e non consente neppure l'applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 13 del d.lgs. 10 Marzo 2000, n.74.
Avverso tale decisione il Sig.NI propone ricorso tramite il Difensore.
Con primo motivo lamenta violazione di legge per avere la Corte di Appello omesso di considerare che il versamento spontaneo di oltre 36.000,00 euro, che precedette gli accertamenti della Guardia di Finanza e l'atto di accertamento, comporta l'abbattimento dell'imposta evasa al di sotto della soglia di punibilità fissata dalla legge a 77.468,53 e, di conseguenza, l'esclusione della rilevanza penale del fatto. Opinare diversamente priverebbe di ogni rilevanza una condotta spontanea di adempimento successivo all'obbligazione fiscale.
Con secondo motivo lamenta la mancata dichiarazione di prescrizione per i fatti contestati in relazione agli anni d'imposta 2002-2003. La Corte ha errato nel non applicare il disposto dell'art. 129 c.p.p., che avrebbe imposto di rilevare l'avvenuta estinzione dei reati anche se questi non erano stati oggetto di specifica impugnazione. La violazione relativa all'anno 2002 si era certamente prescritta alla data della pronuncia di secondo grado.
OSSERVA 2. Quanto alla mancata dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, la Corte rileva che il termine massimo di sette anni e sei mesi di prescrizione (termine più favorevole introdotto dalla legge n.251 del 2005 e applicabile al caso in esame) decorre dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle dichiarazioni IVA e II.DD. relativi a ciascun anno d'imposta. Va così escluso che i termini prescrizionali relativi ai reati commessi per gli anni d'imposta 2002 e 2003 siano maturati anteriormente alla sentenza della Corte di Appello, pronunciata il 7 Aprile
2010. Anche il secondo motivo di ricorso, dunque, risulta manifestamente infondato.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 1° Dicembre 2010
L'Estensore
[] Presidente de Hill
DEPOSITATA IN CANCELLERIA CASSA ON 1
0 il 1 3 GEN. 2011
A IL CANCELLIERE EM R P iani. ੦ SU ੦ ੪
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1. La Corte ritiene che il primo motivo di ricorso sia manifestamente infondato. Il versamento dell'imposta effettuato successivamente alla dichiarazione dei redditi, per quanto spontaneo, non elimina l'antigiuridicità del fatto e l'avvenuta consumazione del reato. Detto versamento assume rilevanza rispetto al giudizio di responsabilità soltanto nel caso che risponda ai requisiti per l'estinzione del reato fissati dalla disciplina in materia di condono, oppure rispetto all'applicazione della circostanza attenuante fissata dall'art. 13 del d.lgs. 10 Marzo 2000, n.74. Va, dunque, escluso che la condotta del ricorrente successiva alla scadenza dei termini di presentazione delle dichiarazioni annuali possa avere influenza sulla determinazione dell'imposta evasa e, parimenti, sul superamento della soglia di punibilità. Afferma il ricorrente che tale interpretazione della legge priverebbe di rilevanza il comportamento successivo alla commissione del reato. Tale affermazione, che, sia detto per inciso, conferma come la condotta riparatoria successiva intervenga a reato oramai perfezionato, non può essere condivisa, posto che la presentazione di dichiarazione integrativa e il versamento dell'imposta dovuta risultano condotte in ogni caso valutabili ai fini della possibile applicazione delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62-bis c.p. o della citata attenuante speciale, al pari di tutte le condotte che successivamente alla commissione di un reato integrino un risarcimento parziale o totale delle conseguenze dannose dell'illecito.