Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2010, n. 656
CASS
Sentenza 1 dicembre 2010

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Il versamento spontaneo dell'imposta evasa, effettuato successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, non influisce né sulla determinazione dell'imposta né sul superamento della soglia di punibilità prevista per la configurabilità del reato di omessa dichiarazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il versamento postumo può tuttavia avere effetto estintivo del reato, ove risponda ai requisiti previsti dalla disciplina in materia di condono, oppure può rilevare ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000 o delle circostanze attenuanti generiche).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2010, n. 656
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 656
    Data del deposito : 1 dicembre 2010

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