Sentenza 18 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato deve essere annullata, limitatamente a tale aspetto, senza rinvio, potendo il giudice di legittimità applicare direttamente detta sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen. (Conf. nn. 21564, 20229, 20230, 21603, 25825 del 2014 non massimate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2013, n. 10920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10920 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2013 |
Testo completo
Ан 20 109 20 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/12/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - N.N 2159/2013 SENTENZA PIETRO ANTONIO SIRENA Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE VINCENZO ROMIS Dott. N. 48665/2012 - Consigliere - Dott. FAUSTO IZZO Dott. LUCA VITELLI CASELLA - Consigliere - Dott. GIUSEPPE GRASSO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nei confronti di: BO LE N. IL 12/02/1964 avverso la sentenza n. 1643/2011 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del 16/07/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO Alto Pelicastro che ha concluso per Поший монито са гинеUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. FATTO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 6/7/2012, all'esito di richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., applicò nei confronti di AB LE, imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2sexies del codice della strada, la pena dalle stesse concordata.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia proponeva ricorso per cassazione denunziando, con l'unico motivo esposto a sostegno, che, in violazione della lett. c) del predetto art. 186, non era stata disposta la confisca dell'autovettura condotta dall'imputato e che, in violazione dell'art. 222, comma 2bis, cod. della str., era stata effettuata la riduzione di un terzo della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in presenza di fattispecie che non lo prevedeva.
3. La censura è fondata sotto entrambi i profili. Secondo la previsione cogente di legge andava disposta la confisca del veicolo, targato AT212LS, risultante di proprietà dell'imputato (si veda il capo d'imputazione). Pur avendo oggi acquisita, con la riforma operata con la L. 29/7/2010, n. 120, veste di sanzione amministrativa accessoria, siccome posta a sussidio di sanzione penale che punisce condotta che continua ad essere incriminata senza soluzione di continuità, la stessa è di obbligatoria applicazione, ove il predetto mezzo sia di proprietà dell'imputato (cfr. Sez. IV, sentenza n. 45365 del 25/11/2010). La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma 2, cit., è limitata ai soli casi in cui ricorrano le ipotesi di omicidio o lesioni colpose commessi con violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, siccome reiteratamente chiarito da questa Corte (Cass. Sez. IV, n. 34222 dell'11/7/2012, Rv. 253533; n. 7382 del 24/2/2012, Rv. 252390; n. 36352 del 13/7/2011, Rv. 251204; n. 41810 del 3/7/2009, Rv. 245451).
3.1. Deve poi osservarsi che, come noto, resta sottratta alla disponibilità delle parti l'applicazione e quantificazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge (oltreché, peraltro, di quelle accessorie), trattandosi di àmbito decisionale devoluto integralmente al giudice (cfr., fra le tante, Cass. Sez. IV, 17/12/2010, n. 2631; 11/11/2010, n. 114; 21/9/2007, n. 38552; 6/6/2007, n. 36150). 1 Inoltre, la natura di sanzione amministrativa di entrambe le previsioni fa escludere che il divieto di cui al comma 1 dell'art. 445, cod. proc. pen., afferente alle pene accessorie, possa ad esse estendersi.
4. Ciò posto, la sentenza deve essere annullata sul punto concernente entrambe le sanzioni amministrative accessorie (confisca e sospensione della patente di guida), che resta estraneo al patto. Poiché l'autovettura è di proprietà dell'imputato, della stessa si può disporre confisca in questa sede, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. Non necessita esercizio di potere discrezionale precluso al giudice di legittimità neppure la rideterminazione della durata della sospensione della patente di guida, che, pertanto, può essere operata in questa sede;
infatti, il Tribunale aveva fissato la durata in parola in un anno, previa l'illegittima riduzione di un terzo, il che presuppone, all'evidenza, che aveva stimato congrua quella di un anno e sei mesi, alla quale occorre ora riportarsi. Di conseguenza, all'annullamento non segue rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca del veicolo targato AT212LS, confisca che dispone, nonché alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che determina in un anno e sei mesi. Così deciso in Roma il 20/3/2013 18/12/2013 Il Con, est Il Presidente (Giuseppe Grassothe Fretwo men (Pietro Antonio Sirena) Q. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 MAR. 2014 A M E EL-PUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U ulio Maria TIBERIO S E I N Z O A г