Sentenza 13 luglio 2011
Massime • 1
La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma secondo bis cod. strada, deve ritenersi limitata ai casi di patteggiamento per i reati d'omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2011, n. 36352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36352 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2011 |
Testo completo
36 35 2 / 1 1 52
M REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 13/07/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RENATO LUIGI CALABRESE
- Presidente SENTENZA Dott.
-
- Consigliere - N. 1160 ALFONSO AMATO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - GIAN GIACOMO SANDRELLI Dott. N. 44192/2010
- Rel. Consigliere - Dott. MARIA VESSICHELLI
- Consigliere - Dott. CARLO ZAZA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) ND EN N, IL 26/09/1986
avverso la sentenza n. 27137/2010 TRIB.SEZ.DIST. di RUVO DI
PUGLIA, del 07/10/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. galat" Quillammento liventato alle ulevate over more frouredament con adozione dei
Cresequent_
Udit i difensor Avv.;
Propone ricorso per cassazione ND NZ avverso la sentenza in data 7 Ottobre
2010 con la quale il Tribunale di Trani- sez. dist. di Ruvo di Puglia-, nell'applicare all'imputato, ex art. 444 cpp la pena patteggiata col PM in relazione alle imputazioni ex artt. 593 cp e 189 comma 4 e 7 cod. strad. (fatto del 2008), disponeva altresì la sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei.
Deduce la violazione degli artt. 218 comma 2, 222 comma 2 bis cds e il vizio di motivazione.
Il Giudice aveva disposto la sanzione ammnistrativa della sospensione della patente di guida senza dare conto dei criteri adottati per fissarla e senza tenere in considerazione la diminuente del rito.
II PG presso questa Corte ha chiesto accogliersi il ricorso, sul presupposto che la misura sia stata fissata lontano dal minimo edittale.
Il ricorso è infondato.
La motivazione sui criteri adottati per la determinazione della sanzione della sospensione della patente non è necessaria quando il giudice l'abbia fissata in misura assai prossima al minimo edittale o addirittura, come nella specie, p in misura pari al detto minimo di anni un o e mesi sei, previsto dall'art. 189 comma 7 cod. strad.
Il motivo subordinato articolato dalla difesa è d'altra parte destituito di fondamento come già osservato dalla giurisprudenza di questa Corte.
Questa ha rilevato, condivisibilmente, che la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma secondo bis D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, deve ritenersi limitata ai casi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ( Vedi Sez. 4, Sentenza n. 41810 del
03/07/2009 Ud. (dep. 30/10/2009) Rv. 245451).
Invero può osservarsi che la norma dell'art. 222 comma 2 bis introdotta con I. n. 120 del 2010 disciplina la applicazione della diminuente del rito speciale anche alla sanzione amministrativa della sospensione della patente, così come regolata nei commi precedenti dello stesso articolo, per le ipotesi considerate dal legislatore del
2010, il quale ha riscritto l'intero articolo 222 cs.
Lo stesso legislatore non risulta avere richiamato nella detta disposizione la ipotesi, da ritenere speciale, della sospensione della patente come sanzione prevista dall'art. 189 comma 7 cp per il caso del c.d. reato di fuga previsto dal medesimo comma.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma 13 luglio 2011
il Presidente il Cons. est.
M i ll p./ il Presidente impedito ai sensi dell'art. 5462° comma
IL CONSIGLIERE ANZIANO
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Il Funzionario Giudiziario A M Renzo SCHEGGI M
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