Cass. civ., sez. II, sentenza 30/08/1999, n. 9148
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Sentenza 30 agosto 1999

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In tema di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, l'art. 3 legge n. 742 del 1969, nell'indicare i procedimenti ai quali non si applica il principio della sospensione, si pone come eccezione all'art. 1 della medesima legge e non è pertanto suscettibile di interpretazione analogica; ne consegue che la sommarietà del rito e l'abbreviazione dei termini per comparire non sono elementi idonei a far ritenere urgente una procedura nel presupposto che la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, dovendo l'urgenza, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall'art. 90 dell'ordinamento giudiziario, esser dichiarata dal giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/08/1999, n. 9148
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9148
    Data del deposito : 30 agosto 1999

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