Sentenza 30 agosto 1999
Massime • 1
In tema di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, l'art. 3 legge n. 742 del 1969, nell'indicare i procedimenti ai quali non si applica il principio della sospensione, si pone come eccezione all'art. 1 della medesima legge e non è pertanto suscettibile di interpretazione analogica; ne consegue che la sommarietà del rito e l'abbreviazione dei termini per comparire non sono elementi idonei a far ritenere urgente una procedura nel presupposto che la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, dovendo l'urgenza, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall'art. 90 dell'ordinamento giudiziario, esser dichiarata dal giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/08/1999, n. 9148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9148 |
| Data del deposito : | 30 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - rel. Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO "
Dott. GI BOSELLI "
Dott. Giandonato NAPOLETANO "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
CONDOMINIO "BRAMANTE 2" di via BIZET 9/11 - PIOLTELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Giovanni SEVERANO n. 35 presso lo studio dell'avv. Federico BALDONI dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti unitamente all'avv. Isidoro DI GIOVANNI;
= RICORRENTE =
contro
ZZ avv. GI , elettivamente domiciliato in ROMA, via F. Paolo TOSTI n. 19 presso lo studio dell'avv. Mario VOLPE e rappresentato e difeso dall'avv. Marcello SANNUTO, giusta procura in atti;
= CONTRORICORRENTE =
per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di MI emessa, inter partes, il 04.03.1996;
udita, alla pubblica udienza del giorno 8 aprile 1999, la relazione del consigliere dott. Franco PONTORIERI;
sentito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Presidente del Tribunale di MI gli ha ingiunto di pagare, per prestazioni professionali, all'avv. GI ZZ, che lo aveva assistito nel giudizio civile n. 30419/90 davanti a quel tribunale, la somma di lire 5.119.000 oltre accessori e spese legali, il Condominio "BRAMANTE 2" di PIOLTELLO chiedeva la revoca dello stesso ed in via riconvenzionale che il giudice adito accertasse la somma complessiva ancora dovuta dall'opponente per la complessiva attività professionale dall'avvocato opposto svolta in suo favore ed autorizzasse la chiamata in causa di GI ZZ, precedente amministratore del condominio, per vederla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di illeciti da questa compiuti nel conferimento degli incarichi professionali al ZZ. Costituendosi in giudizio, il ZZ chiedeva l'adozione del rito camerale per la liquidazione del credito di cui al decreto ingiuntivo, opponendosi alle domande proposte dal condominio perché inammissibili in quanto contrastanti con le esigenze di speditezza di cui alla procedura prevista dalla legge 194 del 1942. Non autorizzata la chiamata in giudizio della ZZ e ritenuto che poteva, quindi, trasformarsi il rito, alla udienza del 6 marzo 1995, in sede camerale, l'avv. ZZ estendeva la propria domanda al pagamento delle prestazioni professionali svolte avanti al tribunale di MI e concludeva come da foglio a parte. Produceva altresi n.7 note di sollecito inoltrate al Condominio per il pagamento delle proprie spettanze e la nota spese relativa alla fase. Per il Condominio non era presente il difensore il cui impedimento a presenziare veniva addotto da tale sig.na GHIDINI dello studio DI GIOVANNI la quale dichiarava che l'avvocato era impegnato in una udienza penale.
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 30 della legge 13 giugno 1942 n.794, e depositata in Cancelleria il 4 marzo 1996, il tribunale adito, accoglieva la richiesta dell'avv. ZZ di pagamento delle prestazioni civili svolte a favore del Condominio BRAMANTE nelle procedure indicate in sede di precisazione delle conclusioni e condannava il Condominio al pagamento, in favore dell'avv. ZZ per il complesso dell'attività da questi svolta a suo favore presso il tribunale di MI, della complessiva somma di lire 37.315.185 oltre interessi nella misura del 12% annuo dal 19 maggio 1992 al saldo;
il tutto al lordo degli acconti già percepiti e dichiarati. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Condominio "BRAMANTE 2" per quattro motivi.
L'avv. ZZ ha resistito con controricorso e presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto esaminata l'eccezione, sollevata dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso sotto un duplice motivo: a) perché, dovendosi il provvedimento adottato dal tribunale, benché denominato ordinanza, ritenersi sentenza contro lo stesso andava proposto appello;
b) perché, anche ove dovesse ritenersi ordinanza, il ricorso per cassazione sarebbe stato proposto fuori termine. Sostiene, infatti, l'avv. ZZ, segnalando la decisione di questa Corte n. 4375/95, che, in presenza di una domanda riconvenzionale dell'opponente, qualora il giudice si pronuncia su di essa, il provvedimento finale, comunque denominato, costituisce una sentenza impugnabile con i normali mezzi e non con il ricorso per Cassazione di cui all'art. 111 COST.; ed, inoltre, che, essendo previsto per il procedimento ex art. 28 la riduzione dei termini a comparire a norma dell'art. 645 c.p.c., e che il rapporto esistente tra lui ed il cliente, oltre che per sua natura urgente, era da ritenersi inquadrabile fra i rapporti di collaborazione di cui all'art. 409 C.P.C., la normativa di cui all'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non sarebbe applicabile, sicché il ricorso, notificato il 18.4.1997, oltre l'anno dalla pubblicazione dell'ordinanza 4 marzo 1996 dovrebbe dichiararsi inammissibile perché tardivo.
Siffatta eccezione è infondata.
Come meglio si vedrà in seguito, il provvedimento del tribunale non può considerarsi sentenza, essendosi i giudici limitati, conformemente a quanto richiesto dalla norma, a liquidare quanto spettante all'avvocato per le prestazioni giudiziali compiute davanti a quell'ufficio. La domanda del Condominio, infatti, non ha trasformato l'oggetto della lite ma soltanto, in parziale conformità a quanto richiesto dal convenuto, che non ha contestato la "causa petendi"; ampliato il "petitum" che è rimasto quello dell'accertamento dei compensi spettanti al difensore per le prestazioni professionali espletate davanti a quell'ufficio, anche se non più ad una controversia soltanto come inizialmente richiesto dal professionista.
Nè può ritenersi che non operi nella specie la sospensione dei termini feriali in quanto, per un verso, non è dato trarre dai pochi procedimenti oggetto di esame che vi sia stato tra il Condominio ed il difensore un rapporto di collaborazione concretantesi in prestazioni professionali continuative e coordinate, e, peraltro, non è sufficiente la previsione legislativa della riduzione dei termini a comparire perché sia inapplicabile la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in quanto l'art. .3 della legge 742/69, nell'indicare i procedimentì ai quali non si applica il principio della sospensione, si pone come eccezione rispetto all'art. 1 della stessa legge e non è, pertanto, suscettibile di estensione analogica. Nè basta la sommarietà del rito e l'abbreviazione dei termini per potersi ritenere urgente la procedura sul presupposto che la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, dovendo l'urgenza, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal primo comma dell'art. 90 dell'Ordinamento giudiziario, esser dichiarata dal giudice, e nel caso non vi è stato alcun provvedimento giudiziale in tal senso.
Passando, quindi, all'esame del ricorso, va rilevato che con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794,il Condominio lamenta che il tribunale abbia errato nel disporre la conversione del rito con conseguente grave lesione dei diritti di difesa essendo stato così privato del doppio grado di giurisdizione.
Il rilievo è infondato.
Proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di MI con il quale veniva intimato a pagare all'avv. ZZ la somma di lire 5.119.000 per le prestazioni professionali da questi svolte in suo favore in un procedimento celebratosi davanti a quel tribunale e conclusosi con la sentenza n. 11257/92, il CONDOMINIO opponente chiedeva che venisse accertata la somma complessiva ancora dovuta in relazione a tutta l'attività professionale espletata dall'avvocato in sua difesa nei vari procedimenti a lui affidati e di poter chiamare in giudizio il precedente amministratore per vederlo condannare al risarcimento dei danni per gli illeciti compiuti in occasione del conferimento degli incarichi all'avvocato ZZ.
Costituitosi l'opposto, che ha chiesto il mutamento del rito dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle domande avanzate da controparte, il giudice istruttore, ritenuto di non dovere autorizzare la chiamata in giudizio del terzo, ha successivamente disposto la rimessione della causa al collegio per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 28 e ss. della legge n. 794/42. Ciò posto, erroneamente il Condominio si duole ora di tale mutamento di rito in quanto, una volta esclusa la sua domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della ZZ, precedente amministratrice, non essendo stato autorizzato alla chiamata in causa di lei, la causa, riguardando soltanto il accertamento delle prestazioni professionali compiute dal suo difensore nei giudizi svolti davanti al tribunale di MI (per quelle davanti al Pretore non era stato accettato il contraddittorio stante che all'udienza di precisazione delle conclusioni il ZZ ha aderito, facendo propria la relativa domanda, che soltanto per i giudizi celebrati davanti al tribunale il collegio decidesse), e non essendo in contestazione il diritto ai compensi ma soltanto la liquidazione di essi, ben doveva, a norma dell'art. 30 della suddetta legge, essere decisa dal tribunale in camera di consiglio con ordinanza, atteso che, come si è anche sopra evidenziato, non veniva in tal modo trasformato l'oggetto della lite.
Con il secondo ed il terzo motivo si denunzia violazione dell'art.112 c.p.c. per avere il tribunale omesso di pronunciare sulla domanda riconvenzionale con la quale si era chiesta la liquidazione anche dei compensi per le controversie davanti al Pretore di Milano;
e che non è stato tenuto presente che al ZZ era stata già versata la somma di lire 8.010.250 per le prestazioni rese nel procedimento R.G. n. 30419/90 di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Anche tali censure vanno disattese.
Come, peraltro, si è già evidenziato, sulla richiesta di liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali espletate davanti alla Pretura, il Tribunale di MI non doveva occuparsi, non avendo il ZZ accettato il contraddittorio sul punto ed essendosi egli limitato a richiedere che venissero di liquidati i compensi spettantigli per il lavoro giudiziale svolto davanti a quel tribunale, in ciò unicamente aderendo alla richiesta avversaria. Nè può addebitarsi al Tribunale di MI di non aver tenuto conto delle somme già versate per i procedimenti per i quali sono stati effettuati pagamenti in acconto in quanto le somme liquidate sono state determinate, come si legge in dispositivo, "al lordo degli acconti già percepiti e dichiarati"
Con un'ultima censura il ricorrente denunzia la violazione sostanziale del principio del contraddittorio come conseguenza del comportamento processuale tenuto dall'avv. ZZ per avere questi tenuto un comportamento scorretto e tale da non consentire al Condominio di svolgere dialetticamente in contraddittorio le proprie ragioni avendo, nell'ultima udienza del 6.3.1995, chiesto, non un rinvio, come in precedenza concordato con il difensore del Condominio che non vi ha potuto presenziare, ma, in contrasto con quanto sino ad allora assunto, la condanna al pagamento delle somme a lui dovute per tutte le prestazioni effettuate davanti al tribunale di MI. Anche tale censura va disattesa.
All'udienza indicata del 6 marzo 1995 le ragioni dell'impedimento sono state prospettate, sia pure irritualmente e genericamente, ed il collegio non ha ritenuto di doverle accogliere e si è, quindi, riservato di decidere. Non avendo, poi, accolto l'istanza del 19.07.1995 con la quale il ZZ aveva richiesto la rimessione del procedimento sul ruolo (l'esistenza di eventuali accordi tra i difensori delle parti non prospettati al collegio tempestivamente non potevano interferire sulle decisioni oramai assunte), ha depositato in data 4 marzo 1996 l'ordinanza. Non vi è stata, quindi, violazione del contraddittorio in quanto la mancata partecipazione all'udienza da parte del difensore del Condominio non è stata ritenuta giustificata e non può, peraltro, ritenersi ammissibile in questa sede di legittimità la dichiarazione di non accettazione del contraddittorio, questa dovendo comunque avvenire, implicitamente o esplicitamente, fondata o meno che sia. in sede di merito. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va interamente rigettato. Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate fra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 1999