Sentenza 16 luglio 2015
Massime • 1
La fattispecie della truffa contrattuale si distingue da quella della frode in commercio perchè l'una si concretizza quando l'inganno perpetrato nei confronti della parte offesa sia stato determinante per la conclusione del contratto, mentre l'altra si perfeziona nel caso di consegna di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, ma sul presupposto di un vincolo contrattuale costituito liberamente senza il concorso di raggiri o artifici. (Fattispecie di annullamento di sentenza di condanna per il reato ex art. 515 cod. pen., avendo la Corte ravvisato il diverso reato ex art. 640 cod. pen. nella consegna di autovettura, in cambio di denaro, previa induzione ad acquistarla mediante inganno sulle caratteristiche del motore della stessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/07/2015, n. 40271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40271 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2015 |
Testo completo
40 27 1/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Presidente N. 2986/2015 - GUICLA MULLIRIDott. - Consigliere REGISTRO GENERALE N. 22707/2015 Dott. VITO DI NICOLA - Consigliere - Dott. ELISABETTA ROSI - Rel. Consigliere - Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN MA N. IL 24/09/1950 avverso la sentenza n. 165/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del 08/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2015 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Sabono Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI che ha concluso per il ngelho all reaso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Rilevato che, con sentenza dell'8 ottobre 2014, la Corte di Appello sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Nuoro in data 4 marzo 2011, che aveva condannato NC RI alla pena di 2 mila euro di multa, per il reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), perché, nell'esercizio dell'attività commerciale di vendita di autovetture, aveva consegnato all'acquirente ON TO l'autovettura Fiat Punto targata CZ081HF diversa per qualità da quella dichiarata, avendo la predetta auto una potenza di settatacinque cavalli anziché di novanta, come invece nel corso delle trattative per l'acquisto il NC aveva assicurati al ON, fatto accertato in Nuoro il 22 gennaio 2007; che, avverso la sentenza l'imputato, per mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1) Inosservanza di norma processuale ex art. 606 lett. b) c.p.p., violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. e nullità della sentenza per omessa motivazione, atteso che il giudice di primo grado ha ritenuto che la dichiarazione sulla diversa qualità del bene sia stata effettuata in data diversa da quella indicata nel capo di imputazione, allorchè le parti hanno stipulato il contratto di vendita del veicolo;
peraltro con il termine "dichiarazione" la dottrina e la giurisprudenza ritengono che si debba fare riferimento ai casi in cui la proposta contrattuale sia espressa nella forma della offerta al pubblico;
di contro il contratto di acquisto, concluso e sottoscritto il 22 febbraio 2007, non contiene alcuna indicazione circa il numero di cavalli di potenza dell'auto Fiat Grande Punto 1300 multijet, come indicata nel contratto stesso, per cui non sussiste alcuna divergenza tra quanto acquistato e quanto consegnato al ON;
2) Omessa motivazione, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente alla dichiarazione del venditore nonché erronea applicazione dell'art. 515 c.p. con conseguente insussistenza del reato;
atteso che la divergenza tra quanto pattuito e quanto consegnata è stata fondata solo sulla base delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa e dei familiari in ordine alla trattativa, peraltro nella querela presentata dal ON in data 3 aprile 2007, non sono affatto indicati i cavalli di potenza del veicolo, ma il querelante si limita a specificare di aver voluto acquistare una Fiat Punto Grande, motore turbodiesel multijet, e solo all'udienza del 22 maggio 2009 ha specificato di avere voluto acquistare solo la 90 cavalli, circostanza peraltro smentita dal teste AN 1 TO, genero dello stesso;
3) in via subordinata, il ricorrente richiede l'applicazione dell'art. 131 bis c.p., per la speciale tenuità del danno;
Considerato che
va accolto il primo motivo di ricorso, in quanto è ben vero che il reato di frode in commercio può sussistere non solo quando si consegna una cosa diversa da quella pattuita ("aliud pro alio"), ma anche quando, pur 2 दकि essendoci identità di specie, si consegna una cosa qualitativamente diversa da quella pattuita e tale divergenza qualitativa deve riguardare caratteristiche non essenziali del prodotto, relative alla sua utilizzabilità, al suo pregio qualitativo o al grado di conservazione (cfr. Sez. 3, n. 44274 del 15/11/2005, P.G. in proc. Borile, Rv. 233203), ma comunque il bene giuridico tutelato va individuato nel leale esercizio dell'attività di commercio e la condotta tipica consiste nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella oggetto del contratto (in tal senso, Sez. 2, n. 48026 del 4/11/2014, P.C., Puccia, Rv. 261325); che infatti, nel concetto di dichiarazione, rilevante ai sensi dell'art. 515 c.p., non può farsi rientrare solo la concreta proposta contrattuale proveniente dal venditore, dovendo configurarsi frode in commercio la vendita di cosa diversa per origine provenienza, qualità e quantità anche con riferimento alle indicazioni contenute in messaggi pubblicitari, depliants ed altre indicazioni non rispondenti alla realtà afferenti alle caratteristiche tecniche della merce (si veda la parte motiva di Sez.3, n. 27105 del 22/5/2008, P.G. in proc. Cremonini e altro, Rv. 240335) ; che nel caso di specie, la Golf consegnata è la stessa di quella oggetto del contratto e come tale indicata nel contratto di acquisto stipulato e che la Corte territoriale ha invece attribuito valore di "pattuizione" giusta definizione dell'art. 515 c.p., facendo riferimento alla "dichiarazione" esterna ed antecedente alla fase delle trattative per l'acquisto dell'auto, contratto stipulato necessariamente in forma scritta, che contiene pertanto quelle dichiarazioni/pattuite che devono essere esaminate al fine di verificare la sussistenza del reato di frode in commercio;
che nessuna pattuizione in merito ai cavalli di potenza del motore risulta infatti riprodotta nel contratto stesso, né le sentenze di merito hanno menzionato la presenza di cartelli apposti sull'autovettura riportanti caratteristiche tecniche della stessa non rispondenti al vero, ovvero una indicazione in tal senso contenuta documenti provvisori dell'auto, ovvero la presenza di tale specificazione qualitativa della potenza del motore dell'autoveicolo in depliants o altri volantini pubblicitari dell'esercizio di commercio auto gestito dal ricorrente, avendo i giudici di merito concluso all'esito dell'istruttoria dibattimentale che la dichiarazione non veritiera, in merito ai cavalli di potenza motore dell'auto in vendita, era stata fatta dall'imputato alla persona offesa nel corso delle trattative d'acquisto della stessa;
che tale dichiarazione falsa risulta integrare propriamente un artificio e raggiro, elemento costitutivo del reato di truffa c.d. contrattuale, atteso che il delitto di M aRo truffa si distingue da quello di frode in commercio per l'esistenza del raggiro o dell'artificio, che costituisce un plus rispetto alla frode in commercio (cfr. la pur datata decisione della Sez. 6, n. 11914 del 17/6/1977, Arnaldi, Rv. 136868): infatti va ribadito il seguente principio di diritto: la frode in commercio si concretizza nella consegna di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita e presuppone un vincolo contrattuale costituito liberamente senza il concorso di artifizi o raggiri, mentre si realizzano gli estremi della truffa contrattuale quando sia stato l'inganno a determinare la conclusione del contratto, come avvenuto nel caso di specie, essendosi la parte offesa indotta a sottoscrivere il contratto di acquisto dell'auto di seconda mano, in quanto raggirata in merito al fatto che la Fiat Grande Punto 1300 Multiject in vendita avesse 90 cavalli, mentre si trattava di una Fiat Grande Punto 1300 Multiject con soli 75 cavalli;
che rilevato l'errore nella qualificazione giuridica del fatto, perché il fatto di frode in commercio come ascritto non sussiste, essendo corretta qualificazione giuridica del fatto quale accertato nel corso dei gradi di merito - l'ipotesi del - delitto di truffa, tipizzata dall'art. 640 c.p., la sentenza deve peraltro essere annullata senza rinvio, in quanto questo Collegio non può che confermare il principio di diritto che la Corte di Cassazione, quando ritiene che al fatto addebitato debba essere data una definizione giuridica più grave, non può, d'ufficio, "né procedere direttamente ad una riqualificazione dello stesso, stanti i limiti derivanti dalle pronunce della Corte di Strasburgo in relazione all'art. 6 CEDU, né disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini della contestazione all'imputato del reato più grave, poiché l'eventuale condanna comporterebbe la violazione del principio della "reformatio in peius", per l'assenza d'impugnazione da parte del pubblico ministero" (così Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014, Fumarola e altro, Rv. 261696);
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 16 luglio 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Elisa RosiArachide Saverio, Felice Mannino DEPOSITATA IN CANCELLERIAкарашим IL - 7 OTT 2015 IL CANCELLIER Luana M