Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2004, n. 27999
CASS
Sentenza 6 aprile 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La disposizione transitoria contenuta nell'art. 5, comma secondo, della legge n. 134 del 2003, concernente la richiesta di differimento dell'udienza in funzione della possibilità di sollecitare l'applicazione concordata della pena, non può trovare applicazione in sede di rinvio conseguente ad annullamento da parte della Corte di Cassazione, in quanto la richiesta, ammessa nei processi penali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446 cod. proc. pen., è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione in quelli d'impugnazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2004, n. 27999
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27999
    Data del deposito : 6 aprile 2004

    Testo completo