Sentenza 6 aprile 2004
Massime • 1
La disposizione transitoria contenuta nell'art. 5, comma secondo, della legge n. 134 del 2003, concernente la richiesta di differimento dell'udienza in funzione della possibilità di sollecitare l'applicazione concordata della pena, non può trovare applicazione in sede di rinvio conseguente ad annullamento da parte della Corte di Cassazione, in quanto la richiesta, ammessa nei processi penali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446 cod. proc. pen., è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione in quelli d'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2004, n. 27999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27999 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 06/04/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 598
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 007498/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA EL N. IL 01/02/1954;
avverso SENTENZA del 08/10/2003 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per: rigetto.
Udito il difensore Avv. G. Treggiari.
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza della Corte d'appello di Bari in data 08.10.2003, quale giudice di rinvio su annullamento di questa Corte (in punto di strutturazione della pena applicata dalla corte di Bari il 28.05.2002 che non aveva motivato sul punto, condannando AN LE ad un anno di arresto senza distinguere gli aumenti per la continuazione) parte dalla sanzione base di mesi 6 di arresto, aggiungendo 1 mese e 15 giorni per ognuno dei 4 episodi, per il reato p. e p. dall'art. 9 l. 27.12.1956 n. 1423; per inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di P.S. (incontri con pregiudicati).
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza allegando il seguente motivo.
1) Violazione art. 5 legge n. 134/2003, siccome ritenuto inapplicabile il rito alternativo in sede di rinvio, laddove nessuna norma lo vietava.
Censura ancora l'erroneo calcolo degli aumenti per la continuazione, considerato che gli episodi erano solo 4 e dunque gli aumenti dovevano essere tre in considerazione della pena base per il quarto episodio ritenuto più grave.
Ritiene questa Corte che il motivo principale sia infondato. La disposizione citata riguarda le modifiche in tema di applicazione della pena su richiesta di parti, dato che era stata rigettata la richiesta di differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 5 co. 2 legge n. 134/2003. La norma in esame, che ha senso solo in funzione della possibilità di sollecitare l'applicazione della pena, secondo la previsione del comma 1 del medesimo articolo, certamente non può trovare applicazione in sede di Cassazione (vedi Cass. Sez. Un. 24.09.2003 n. 18), ma neppure in appello o nel giudizio di rinvio. La modifica al patteggiamento ex art. 444 c.p.p., infatti, non ha alterato la struttura essenziale del rito alternativo quanto ai termini per la proposizione della domanda nel giudizio di primo grado, come fissati dall'art. 446 c.p.p. (sino alla presentazione delle conclusioni di cui agli artt. 421 e c. 3 e 422 c. 3 c.p.p.). La norma transitoria, costituita dall'art. 5 legge n. 134/03, quando ne afferma l'applicabilità "...anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali... risulti decorso il termine previsto dall'art. 446 co. 1 c.p.p. .. " intende riferirsi sempre al dibattimento di primo grado, poiché non avrebbe senso l'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. dopo il giudizio di primo grado.
Ne consegue che neppure la sospensione (comma 2 art. 5 legge n. 134/03), funzionale al rito alternativo in esame, può essere chiesta dopo il giudizio di primo grado.
Va accolta, invece, la censura attinente al calcolo della continuazione.
È vero, infatti, che essendo 4 gli episodi di incontri con pregiudicati, l'aumento ex art. 81 cpv. andava operato solo in relazione a 3 (non a 4) fatti distinti da quello base più grave. Si impone, pertanto, la riduzione della pena globale per 1 mese e 15 giorni (pari alla misura unitaria dell'aumento per ciascun reato satellite fissata dal giudice di rinvio).
Tale riduzione, da anni 1 a mesi 10 e giorni 15 di arresto, può essere effettuata da questa Corte ex art. 620 lett. 1) c.p.p..
P.Q.M.
Rettifica la pena irrogata in mesi 10 e giorni 15 di arresto. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2004