Sentenza 5 marzo 2002
Massime • 2
I fatti allegati da una parte possono essere considerati "pacifici", esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi. (Nella specie, la S.C., nel ribadire tale principio, ha affermato che, in presenza di una domanda di riscatto di un immobile locato, basata sulla asserita sussistenza di un rapporto contrattuale rientrante nella previsione degli artt. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978, costituiva onere del convenuto eccepire tempestivamente la carenza dei presupposti della domanda).
L'art. 39 della legge n. 392 del 1978, nel prevedere che, in caso di violazione del diritto di prelazione spettante al conduttore, l'eventuale diritto di riscatto dell'immobile vada esercitato in riferimento al prezzo formalmente dichiarato nel contratto definitivo di alienazione, anche se tale prezzo risulti simulato, ha evidente carattere sanzionatorio. Da ciò discende che la simulazione relativa del prezzo è irrilevante ai fini della determinazione del prezzo del riscatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2002, n. 3175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3175 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
A M IN NOME DEL POPOLO ITAL3175/ 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM A Oggetto Locazione immobile per SEZIONE TERZA CIVILE fini commerciali Azione di riscatto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrați: Ex art. 38/39 L 392/1978 R.G.N. 10566/99 - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Consigliere Dott. Ernesto LUPO - Consigliere - 7283 Cron. Dott. Michele VARRONE Rep. 832 Consigliere Dott. NI LIMONGELLI Ud.26/11/01 Rel. Consigliere - Dott. Italo PURCARO - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. *1. sul ricorso proposto da: HOODT per diritti € 1.55 5 MAR. 2002. elettivamente domiciliato in ROMA VIA i ANTONIO, TONDO IL CANCELLIERE 28, presso lo studio dell'avvocato PIERO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CATTARO UFFICIO COPIE SCHIFONE, difeso dall'avvocato GAETANO CENTONZE, giusta Richiesta copla studio GEdal Sig. delega in atti;
per diritti € 455. ricorrente il 5 MAR. 2002 - IL CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CONTE GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio PROPERZIO 5, presso lo studio dell'avvocato ANNA MUSIO, dal Sig. N difesa dall'avvocato FRANCESCO FUSARO con studio in per diritti € 1.55 il 51 MAR 2002 73100 LECCE VIA DON BOSCO 45, e l'avvocato GIUSEPPE IL CANCELLIERE 2001 SOZZO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CANCELLERIA 2014 controricorrente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig.. per diritti € 1.SS! il 5 MAR 2002.. IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva nonchè contro dal Sig. Sollo 12.4016 ALBANESE CORRADO, SPEDICATO BIBIANA;
perdidit MAG 2002 ال - intimati IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 72/99 della Corte d'Appello di " رة LECCE, emessa il 18/01/99 e depositata il 01/03/99 (R.G. 65/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 18 novembre 3 dicembre 1996 il Tribunale di Lecce accolse la domanda di riscatto che IN TE, convenendo in giudizio sia gli acqui- renti che l'alienante, aveva tempestivamente proposto, ai sensi dell'art.39 della legge 27 luglio 1978 n. 392, relativamente ad un immobile (sito in Arnesano, alla via Indennitate n.3), da lei avuto in locazione, ad uso non abitativo, dal proprietario NI ND;
que- st'ultimo, infatti, con atto per notar Pallara del 20 novembre 1990, aveva alienato il menzionato immobile ai coniugi CO AL e BI Spedicato, per il prezzo di lire 10.500.000, senza darle la preventiva 2 comunicazione di cui al precedente art.38, con le forme ivi previste, onde consentirle di esercitare il dirit- to di prelazione. Stabilì il Tribunale che il riscatto doveva essere esercitato per il prezzo risultante dal- l'atto pubblico e non per quello di L.50.000.000 dai convenuti concordemente asserito dissimulato, posto che la simulazione relativa del contratto non era opponibi- le all'attrice. Il tribunale, nel contempo, accolse la domanda che gli acquirenti avevano subordinatamente proposto contro l'alienante, ai sensi dell'art.1483 C.C.. Contro la sentenza propose appello NI ND;
nella relativa fase del giudizio si costituì la sola riscattante IN TE. L'appello fu respinto dalla Corte di appello di Lecce, con sentenza depositata il 1 marzo 1999, sulla base delle seguenti considerazioni: - non aveva pregio il primo motivo del gravame, con il quale si sosteneva che il tribunale aveva accolto la domanda, senza veri- ficarne i presupposti, a dire dell'appellante insussi- stenti. Infatti, in prime cure, l'appellante non aveva mai contestato i presupposti della domanda, e cioè che l'immobile locato fosse un esercizio commerciale (la- vanderia), importante contatti diretti con il pubblico, per cui i suindicati presupposti della domanda dovevano 3 ritenersi pacifici tra le parti;
- tale circostanza era ulteriormente avvalorata dal fatto che il ND si era limitato a sostenere di avere reso noto alla conduttri- ce la sua intenzione di alienare l'immobile, proponen- K done verbalmente l'acquisto alla medesima, per cui una siffatta difesa dava come logicamente incontroversi i fatti presupponenti l'esercitato diritto;
la simula- - zione relativa del contratto impugnato non era opponi- bile alla riscattante, posto che la simulazione anche parziale di un contratto, per il quale era richiesta la forma scritta ad substantiam, doveva risultare necessa- riamente da apposita controdichiazione anteriore o coe- va e di data certa. Per la cassazione della menzionata sentenza NI ND ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, cui ha resistito con controricorso IN TE, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con i primi due motivi, tra loro intimamente connessi, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.38 e 39 L.392/1978, 2697 c. c., 81, 100, 112 e 115 c. p. c., in relazione all'art. 360 n.3 c. p. c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione (art. 360 n.5 c. p. c.), il ricorrente addebita alla corte di appello: a) il mancato accertamento dei b presupposti processuali, nonché delle condizioni del- l'azione; b) di avere ritenuto, arbitrariamente, paci- fica tra le parti la sussistenza delle condizioni og- gettive e soggettive del diritto di riscatto ex art.39 L.392/1978, posto che non essendovi mai stata allega- zione di fatti a sostegno della domanda da parte del- l'attrice, esso convenuto non era tenuto a contestare alcunché; in ogni caso la contestazione in ordine alle condizioni dell'azione era stata sollevata da esso ri- corrente. Le censure non meritano accoglimento. E' ben vero che, nel nostro ordinamento processua- le, non esiste alcun principio che vincoli una parte alla contestazione specifica di ogni situazione di fat- to dedotta dalla controparte. 1 Peraltro, una situazione può e deve considerarsi incontroversa, e quindi non richiedente prova specifica da parte del soggetto processuale che l'abbia addotta, quando sia ammessa espressamente dalla controparte ov- vero questa assuma una condotta processuale che si ri- colleghi alla sussistenza del fatto o della situazione giuridica dedotta, presupponendola. Sotto quest'ultimo profilo, costituisce principio di ordine generale quello secondo cui i fatti allegati da una parte posso- no essere considerati "pacifici", esonerando, in tal 5 caso, la parte sulla quale grava il relativo onere probatorio dalla necessità di fornirne la relativa pro- va, quando l'altra parte abbia impostato la propria di- fesa su argomenti logicamente incompatibili con il di- sconoscimento dei fatti medesimi. Nel caso di specie, una volta che la parte attrice con l'atto introduttivo aveva, proponendo domanda di riscatto dell'immobile lo- cato, ha dedotto sostanzialmente la sussistenza di un rapporto contrattuale rientrante nella previsione delle norme di cui agli artt.38 e 39 della legge n.392/1978, costituiva onere del convenuto eccepire tempestivamente la carenza dei presupposti della domanda. Poiché, al contrario, l'odierno ricorrente, fin dalla prima costituzione in giudizio, ha dedotto di avere dato alla conduttrice tempestivo preavviso orale della vendita dell'immobile, impostando, in tal modo, la propria difesa su un argomento logicamente incompa- tibile con la negazione dei presupposti della domanda di riscatto proposta ex adverso, correttamente, sotto il profilo giuridico, il giudice di appello ha ritenuto pacifici tali presupposti. Per quanto riguarda, poi, in particolare la pretesa contestazione da parte del ri- corrente, nel secondo grado del giudizio, dei presuppo- sti in questione, va rilevato che solo nella comparsa conclusionale, e quindi del tutto irritualmente e tar- divamente, vi è un riferimento alla carenza di prova, ad opera dell'appellata, dell'esercizio di un'attività commerciale implicante contatti diretti con il pubbli- CO. Con il terzo motivo, lamentando violazione degli c. p. C., in rela- artt.2909 c.c., 39 L.392/1978, 112 zione all'art. 360 c. p. c., nonché omessa, insufficien- te e contraddittoria motivazione (art. 360 n.5 C. p. c.), deduce in buona sostanza il ricorrente la sussi- stenza di un giudicato interno costituito dall'affer- - mazione contenuta nella sentenza del Tribunale di Lec- ce, con la quale la stessa aveva dichiarato ed accerta- to la sussistenza della simulazione del prezzo indicato nell'atto pubblico di vendita del quale la corte lec- - cese non avrebbe tenuto conto. i La censura è infondata. Infatti, come emerge dalla sentenza di primo grado, il cui esame è consentito alla corte essendo dedotta la sussistenza di un giudicato interno, nella stessa, dopo avere dato atto che il prezzo del rogito notarile di lire 10.500.000 era fittizio, mentre quello reale era pari a lire 50.000.000, tuttavia soggiunge testualmen- • te: " ma tale circostanza ha valore solo nei confronti degli acquirenti ma non nei confronti dell'attrice, per la quale vale esclusivamente il prezzo indicato nel- 7 l'atto pubblico, non essendo opponibile a terzi la si- mulazione". A ciò aggiungasi che questa Corte, con giurispru- denza consolidata, ha sottolineato il carattere sanzio- natorio dell'art.39 della legge sull'equo canone che, in caso di violazione del diritto di prelazione del 0 1 conduttore, consente il riscatto dell'immobile al prez- ZO legale (risultante dal contratto) anche quando questo sia simulato: per cui la simulazione relativa del prezzo è, comunque, del tutto irrilevante ai fini della determinazione del prezzo del riscatto. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in favore, della parte co- stituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- a favore Y te al pagamento di IN TE delle spese del giudizio di cassazione $250.000 - €129,11, oltre onorari - liquidati in lire 2.000.000 (=1.032,91 Euro). 109T 129.11 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 456T 80,66 la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- TOT. 149,77 ne, il 26 novembre 2001. Il Consigliere felatore ed estensoreconsfoliere pratore e Либаи Шабла Il Presidente IL CANCELLERE C1 Gina Casoli 8