Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2002, n. 3175
CASS
Sentenza 5 marzo 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

I fatti allegati da una parte possono essere considerati "pacifici", esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi. (Nella specie, la S.C., nel ribadire tale principio, ha affermato che, in presenza di una domanda di riscatto di un immobile locato, basata sulla asserita sussistenza di un rapporto contrattuale rientrante nella previsione degli artt. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978, costituiva onere del convenuto eccepire tempestivamente la carenza dei presupposti della domanda).

L'art. 39 della legge n. 392 del 1978, nel prevedere che, in caso di violazione del diritto di prelazione spettante al conduttore, l'eventuale diritto di riscatto dell'immobile vada esercitato in riferimento al prezzo formalmente dichiarato nel contratto definitivo di alienazione, anche se tale prezzo risulti simulato, ha evidente carattere sanzionatorio. Da ciò discende che la simulazione relativa del prezzo è irrilevante ai fini della determinazione del prezzo del riscatto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2002, n. 3175
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3175
    Data del deposito : 5 marzo 2002

    Testo completo