Sentenza 13 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non dà luogo ad un illegittimo mutamento del titolo cautelare la sentenza non definitiva di condanna che dispone la confisca, quale profitto del reato, dei beni che erano stati sequestrati a fini di confisca ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2013, n. 7087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7087 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2013 |
Testo completo
7 0 87 / 1 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/12/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. 1958/2013 - Presidente - Dott. ANTONIO AGRO' REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 33212/2013 Dott. VINCENZO ROTUNDO - Rel. Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'INTRONO FLAVIO N. IL 19/07/1973 avverso l'ordinanza n. 44/2013 TRIB. LIBERTA' di TRANI, del 11/06/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Eugenio SELVAGGI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore Avv. DI TERLIZZI Domenico che ha insistito per l'annullamento con rinvio;
33212/13 RG 1 CONSIDERATO IN FATTO 1. Investito dell'appello avverso ordinanza collegiale del Tribunale ordinario che aveva respinto l'istanza di dissequestro di sette beni immobili destinatari di decreto di sequestro preventivo (emesso dal GIP il 10.4.2007 e finalizzato a confisca ex art. 12 sexies dl 306/92), dopo che la sentenza di primo grado aveva deliberato condanna per i soli reati ex artt. 321, 377 e 644 c.p. e disposto contestualmente la "confisca di quanto in sequestro" (con esplicito riferimento nella motivazione anche a tali beni), il Tribunale di Trani, quale giudice dell'impugnazione cautelare, 'rigettava' l'impugnazione, così argomentando: - ai sensi dell'art. 323 c.p.p. solo la sentenza pur non irrevocabile di proscioglimento imponeva la restituzione immediata delle cose sequestrate;
- il terzo comma dell'art. 323 c.p. andava interpretato nel senso che la cessazione di efficacia della misura cautelare reale conseguiva solo alla sentenza definitiva di condanna non disponente la confisca delle cose sottoposte a sequestro preventivo;
- nel caso concreto la confisca dei beni in sequestro era stata disposta già con la sentenza di primo grado, deliberazione che costituiva autonomo titolo legittimante la prosecuzione del sequestro preventivo in atto;
- ogni questione relativa alla disposta confisca apparteneva alla cognizione del giudice dell'impugnazione.
2. Nell'interesse dell'imputato, FLAVIO D'INTRONO, ricorre il difensore enunciando unico motivo di inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, 321.3, 323.3 c.p.p. e 12 sexies d.l.
8.6.1992. Ricordato che la richiesta di dissequestro era stata proposta dopo la sentenza di primo grado, in relazione alla comprovata assenza dei requisiti della sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito ed all'attività svolta, nonché alla fornita prova della legittima provenienza di tali beni, il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe sovrapposto le tematiche della misura cautelare e della misura di sicurezza/confisca che, per sé, non potrebbe giustificare il vincolo di indisponibilità prima della sua definitività. Non vi sarebbe stata pertanto alcuna novazione del titolo della cautela reale. In particolare, secondo il ricorrente combinato disposto del terzo comma dell'art. 321 e del terzo comma dell'art. 323 c.p.p. dovrebbe essere interpretato nel senso che la confisca non definitiva non potrebbe impedire la discussione sulla 33212/13 RG 2 legittima permanenza del sequestro preventivo, in relazione alla sopravvenuta mancanza dei suoi presupposti. In altri termini, la difesa non avrebbe contestato il contenuto del provvedimento di confisca ma la legittimità della permanenza del sequestro (rispetto al titolo originario), essendo stata data prova della legittimità dell'acquisizione degli immobili (aspetto non oggetto della motivazione nell'ordinanza impugnata). In assenza di una previsione normativa di conversione del titolo del sequestro, il Tribunale avrebbe dovuto rispondere nel merito senza 'arrestarsi sulla soglia dell'inammissibilità'. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso deve essere rigettato.
3.1 La fattispecie all'esame della Corte è la seguente: disposto nella fase delle indagini preliminari il sequestro preventivo di beni immobili finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies dl 306/92 conv. L. 356/92, all'esito del giudizio di primo grado vi è condanna per reati ex artt. 321, 377 e 644 c.p., con la deliberazione di confisca dei medesimi beni quali profitto di reato. Secondo il ricorrente vi sarebbe stata una non consentita immutazione del titolo del sequestro, essendo venuti meno i presupposti anche solo indiziari per il mantenimento della misura cautelare originariamente disposta.
3.2 Va preliminarmente rilevato che secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità il rapporto tra sequestro preventivo e sentenza si pone in via generale in questi termini: la revoca per sopravvenuta mancanza delle condizioni di applicabilità, disciplinata dal terzo comma dell'art. 321 c.p.p., si applica anche al caso della confisca, previsto dal secondo comma del medesimo articolo, ancorché la lettera del terzo comma richiami il solo caso del pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, previsto dal primo comma (per tutte, Sez.3, sentenze n. 17439/2005 e n. 1298/1992); solo la sentenza di proscioglimento o non luogo a procedere, ancorché soggetta ad impugnazione, e solo nei casi di confisca non obbligatoria, impone al giudice di ordinare la restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto (art. 323.1 c.p.p.); solo la sentenza definitiva di condanna che abbia disposto la confisca consente, per sé, la permanenza degli effetti del sequestro preventivo (sez.6, sent. 40388/2009) (tale permanenza, nel caso di confisca obbligatoria, essendo conseguenza della mera condanna esecutiva che pur non abbia già provveduto espressamente sul punto: Sez.1, sent. 8533/2013); أ 33212/13 RG 3 -conseguentemente, va escluso che la sentenza di condanna non definitiva che disponga la confisca di un bene costituisca, per sé, titolo autonomo che giustifichi l'apprensione originaria del bene medesimo;
-anche sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere revocato quando siano cessate le esigenze cautelari che hanno giustificato il vincolo (Sez. 6, sent. 40388/2009 cit.).
3.3 Con tali premesse, va quindi condivisa la prospettazione sistematica della difesa, laddove viene evidenziata la tendenziale permanente autonomia dell'aspetto cautelare proprio del sequestro rispetto al punto della fondatezza della decisione di confisca: appartenenti alla competenza il primo del giudice della procedura incidentale di cautela reale, il secondo del giudice dell'impugnazione della procedura principale. L'originaria richiesta di restituzione dei beni sequestri, e conseguentemente l'odierno ricorso, sono pertanto ammissibili, afferendo aspetto diverso dal merito della disposta confisca, oggetto del giudizio di appello.
3.4 Orbene, è vero che questa Corte ha già ripetutamente insegnato che la radicale diversità delle ragioni giustificatrici di un sequestro preventivo determina l'illegittimità del provvedimento, per violazione del contraddittorio (Sez.6, sent. 30109/2012; Sez.1, sent. 23908/2010). Ma nella fattispecie si è di fronte non ad un mutamento del titolo, ma ad una sua riduzione, sempre nell'ambito dell'esigenza di assicurare il bene per finalità di confisca. Dalla valutazione originaria di sussistenza di due elementi fondanti quell'esigenza (la pendenza di procedimento per reati il cui titolo costituisce contesto di possibile acquisizione di proventi illeciti e la sproporzione tra redditi leciti e beni) si è passati ad una valutazione in cui la medesima esigenza è stata ritenuta sussistente in ragione di un collegamento diretto dei beni con reato il cui titolo rientra nel contesto richiamato, senza che abbia più rilievo l'ulteriore elemento della sproporzione. Non sussistono pertanto le violazioni di legge enunciate nei motivi. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13.12.2013 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonio Stefano Ag Carlo Citterio DEPOSITATO IN CANCELLERIA сли найт 13 FEB 20141 R A M C E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P T I Pie Esposito O N E