Sentenza 20 luglio 2002
Massime • 1
Il divieto per gli enti pubblici territoriali di contrarre obbligazioni di pagamento, il cui impegno contabile non figuri nel bilancio dell'ente, ai sensi dell'art. 23 D.L. 1989/66 conv. nella legge 1989/144 poi trasfuso nell'art. 35 D.Lgs. 1977/77, è norma di natura sostanziale regolatrice del rapporto che il giudice di pace non è tenuto ad applicare quando, decidendo controversie di valore non superiore ai due milioni, pronuncia secondo equità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/2002, n. 10634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10634 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2002 |
Testo completo
) 1 0 6 34 /0 2 O 4 L 7 L 3 . O EPUBB ICA ITALIA E B N C , E 1 A E 9 P 9 N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I 1 O - I D 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Z 1 - E A 1 R C T 2 Oggetto I S D I G U opposizione a I E 9 R 3 decreto ingiuntivo G SEZIONE TERZA CIVILE E A E D 6 N 4 E . Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . T T T N S T E I S ( R R.G.N. 3418/00 E A Presidente CARBONE Dott. Vincenzo Consigliere VITTORIA Dott. Paolo Cron.28240 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Roberto PREDEN Ud. 09/05/02 Rel. Consigliere - Dott. Luigi Francesco DI NANNI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale prof. Amato Lamberti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G B TIEPOLO 21, presso lo studio dell'avvocato BRUNELLO ALDO DI FALCO, giusta dall'avvocato MILETO, difesa delega in atti;
ricorrente -
contro
ELIOGRAFIA MARIANO ESPOSITO;
- intimata 2002 avverso la sentenza n. 2607/99 del Giudice di pace di 1104 NAPOLI, Sezione IV Civile, emessa il 30/01/99 e depositata 1'08/02/99 (R.G. 21381/97); causa svolta nella camera di udita la relazione della consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito 1'Avvocato Mileto BRUNELLO (per delega Avv. DI FALCO); lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo e Motivi della deci- sione 1. giudiceIl di pace di Napoli, con sentenza dell'8 febbraio 1999, ha rigettato l'opposizione a de- dalla Provincia di Napoli creto ingiuntivo, proposta contro la FI NO SI. Con il decreto era stato ingiunto alla Provincia di Napoli il pagamento del prezzo di fotocopie e rilegatu- ra effettuate dalla FI in favore della Provin- cia e da questa trattenute. Con l'opposizione, la Provincia di Napoli aveva de- dotto l'infondatezza della domanda per mancanza di con- tratto scritto e l'inammissibilità dell'azione sussi- diaria d'indebito arricchimento.
2. La decisione del giudice di pace si fonda sul- 2 l'enunciazione delle seguenti regole: l'Amministrazione provinciale aveva ricavato una utilità dalle forniture, non aveva rifiutato le fatture e doveva imputare ai suoi organi la mancanza della forma scritta al contrat- to di fornitura.
3. La Provincia di Napoli ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata, per i seguenti motivi: a) l'obbligazione di pagamento non si l'impegno contabile era validamente mancando formata, nel capitolo di bilancio;
b) non ricorrevano i presup- posti per l'azione d'indebito arricchimento.
4. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Il P.M., richiesto di rendere le sue conclusioni ai sensi dell'art.. civ.,375 cod. proc. con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia rigettato per manifesta infondatezza. L'amministrazione provinciale di Napoli ha deposi- tato anche memoria.
5. Il divieto per gli enti pubblici territoriali di contrarre obbligazioni di pagamento, il cui impegno contabile non figuri nel bilancio dell'ente (già conte- nuto nell'art. 23 d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, e poi trasfuso nell'art. 35 n. 77), dal quale la del d. leg.vo 25 febbraio 1995, ricorrente fa discendere anche il divieto di esperire 3 l'azione d'indebito arricchimento in suo confronto, è norma sostanziale regolatrice del rapporto.
6. Il giudice di pace, quando pronunzia in
contro
- versie di valore non superiore ai due milioni, non deve norma di diritto procedere alla individuazione della sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, e non è più tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), cheoltre delle norme processuali e di sostanziali cui norme processuali facciano le quelle rinvio, giacché, in tali controversie, egli deve giudi- care facendo immediata applicazione di un'equità cosid- sostitutiva della cosiddetta (e non detta formativa ○ equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico.
6.1. Al riguardo non vale obbiettare, come eccepito nella memoria della ricorrente, che questa Corte, con n.17 settembre 1997 9248, preceduta da con- sentenza forme sentenza 29 luglio 1997, n. 7085, ha enunciato il seguente principio, ricavabile dalla corrispondente contenuta nell'art. 23 del massima: "la disposizione D.L. n. 198966 del con legge n. (convertito 144 del 1989), abrogata dall'art. 123 del D.Lgs. n. 77 del 1995 4 e riprodotta in termini sostanzialmente analoghi dal- l'art. 35 dello stesso D.Lgs. la quale prevede che, - caso ile Province, Comuni e le Comunità nel in cui montane acquisiscano beni o servizi in mancanza di de- terminati presupposti, il rapporto obbligatorio inter- corre ai fini della controprestazione e per ogni ef- fetto di legge tra il privato fornitore e l'amministra- tore о il funzionario che abbiano consentito la forni- tura>> fa venir meno il rapporto di immedesimazione organica tra l'amministratore o il funzionario, da una parte, e la P.A., dall'altra, con la conseguente impu- tabilità del rapporto obbligatorio contrattuale diret- tamente alla fisica dell'amministratore о del persona funzionario stessi. Ne consegue che, alla luce di tale disposizione e limitatamente ai citati enti ed ai men- zionati rapporti, il privato, disponendo di una azione diretta ed immediata nei confronti dell'amministratore o del funzionario, non può esperire, nei confronti del- la P.A., la sussidiaria azione di arricchimento senza causa".
6.2. Trattandosi di sentenze emesse da giudice con- ciliatore, le decisioni citate sono state rese, infat- ti, applicando contenutala disposizione nel secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., nel testo anterio- re alla modifica avutasi con l'art. 21 della legge 21 5 novembre 1991, n. 374, in vigore dal 1° maggio 1995. Quella disposizione era del seguente tenore: "Il conci- liatore decide secondo equità osservando i principi re- golatori della materia". Nel nuovo testo della norma, applicabile alla fat- tispecie che si sta esaminando, non figura più il rife- rimento ai principi regolatori della materia. Vale, quindi, il principio che contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di va- lore inferiore a lire due milioni (sentenze da ritener- si sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con 0 senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) il ricorso per cassazione non può essere proposto per violazione della legge sostanziale ai sen- si dell'art.360 cod. proc. civ., la quale ricorre sol- tanto in caso di inosservanza o falsa applicazione del- la Costituzione e delle norme comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie, senza essere tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e di quelli generali dell'ordinamento: Cass. 15 ottobre 1999, n. 716/SU; 7 marzo 2001, n. 3290. 7. Pertanto, nelle controversie giudicate dal giu- dice di pace secondo equità è principio equitativo, non sindacabile, quello secondo il quale un ente pubblico 6 territoriale è tenuto all'adempimento delle obbligazio- ni derivanti da fornitura di cui l'ente abbia approfit- tato;
Il ricorso, quindi, deve essere rigettato. essere resa sulle spese di Nessuna pronuncia deve questo giudizio, perché gli intimati non vi hanno svol- to attività difensiva.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 9 maggio 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. in Lz-•u n$unt;b- Il Presidente IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria 20.07.02 IL CANCELLIERE C1 Oggi, Dott.ssa Maria Aiello 7