Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/2002, n. 10634
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Sentenza 20 luglio 2002

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Il divieto per gli enti pubblici territoriali di contrarre obbligazioni di pagamento, il cui impegno contabile non figuri nel bilancio dell'ente, ai sensi dell'art. 23 D.L. 1989/66 conv. nella legge 1989/144 poi trasfuso nell'art. 35 D.Lgs. 1977/77, è norma di natura sostanziale regolatrice del rapporto che il giudice di pace non è tenuto ad applicare quando, decidendo controversie di valore non superiore ai due milioni, pronuncia secondo equità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/2002, n. 10634
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10634
    Data del deposito : 20 luglio 2002

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