Sentenza 26 giugno 2002
Massime • 1
Nel procedimento giurisdizionale in materia di sanzioni disciplinari a carico di notai - tanto se successivo alla fase amministrativa demandata al Consiglio notarile locale che abbia applicato una sanzione disciplinare minore (avvertimento o censura), quanto se instaurato, su iniziativa del pubblico ministero, per l'applicazione, diretta e per la prima volta, delle sanzioni più gravi (ammenda, sospensione o destituzione) - il Consiglio dell'ordine cui appartiene il notaio incolpato è, in ogni caso, parte del giudizio, essendo portatore di un interesse alla esatta applicazione della sanzione disciplinare, ed è quindi legittimato ad impugnare la relativa sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2002, n. 9328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9328 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICOLA MARVULLI - Primo Presidente -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - est. Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA E NOLA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO SCOTTI GALLETTA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DE LZ ES, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLIVO DI CINNA 196, presso lo studio dell'avvocato LILIANA SALEMME, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO DE POZZO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 7156/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 25/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco SABATINI;
uditi gli Avvocati Antonio SCOTTI GALLETTA, Mario DE POZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso in via principale ammissibilità del ricorso e suo rigetto, in subordine rimessione alla Corte Costituzionale.
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
1. - Il consiglio notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, con deliberazione dell'11.9.1996, applicava al notaio Alessandra Del Balzo la sanzione della censura. Il notaio impugnava la decisione.
Nel giudizio si costituiva il consiglio notarile.
Il tribunale di Napoli, con sentenza del 25.7.1997, annullava il provvedimento.
Interpretando gli artt. 103, primo comma, n. 2, e 267 del regolamento alla legge notarile del 1913, il tribunale riteneva che alla fase del giudizio davanti al consiglio notarile non possano prendere parte i componenti dello stesso consiglio, che hanno raccolto informazioni sul fatto nella fase istruttoria.
Nel caso era invece avvenuto che alcuni notai avessero preso parte a questa fase come componenti della commissione deontologica e poi avessero concorso a formare il collegio che aveva applicato la sanzione.
2. - Il consiglio notarile ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 23.9.1997.
Il notaio ha resistito con controricorso.
Ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Ha sostenuto che il ricorso è stato proposto oltre il previsto termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza e che la sentenza avrebbe potuto essere impugnata dal pubblico ministero, ma non dal consiglio notarile, perché la legge non lo contempla tra i soggetti che possono farlo.
3. - La terza sezione, nella camera di consiglio del 19.6.1998, ha rilevato che, in precedenti pronunce, si erano avute decisioni in contrasto tra loro sulla qualità di parte del consiglio notarile e sulla sua legittimazione ad impugnare le sentenze che il giudice emette nei giudizi disciplinari: ha perciò chiesto che le sezioni unite risolvessero il contrasto.
Il ricorso è stato discusso dalle sezioni unite nella camera di consiglio del 5.11.1999 e con ordinanza depositata il 26.1.2000 è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 della L. 16 febbraio 1913, n. 89, nella parte in cui non prevede che il consiglio notarile sia parte del giudizio.
La Corte costituzionale, con ordinanza 19.10.2001 n. 338, ha dichiarato che la questione era manifestamente inammissibile. Il ricorso è stato quindi di nuovo discusso nella camera di consiglio del 7.12.2001.
MOTIVI DELA DECISIONE
1. - La prima delle due questioni sulla ammissibilità del ricorso non è fondata.
La sentenza che il tribunale pronuncia a norma dell'art. 149, secondo comma, della L. 16 febbraio 1913, n. 89, non soggetta ad appello
(art. 150, quarto comma), può essere impugnata con ricorso per cassazione, in applicazione dell'art. 111 Cost. e il ricorso si propone nei termini che l'art. 156 della legge del 1913 prevede per il ricorso contro le sentenze che la corte d'appello pronuncia in secondo grado, come avviene quando la sanzione applicata è più grave della censura (artt. 151 e ss.).
Il termine per proporre ricorso è di trenta giorni e decorre dalla notificazione della sentenza, che va fatta a cura del cancelliere (artt. 156 secondo comma, 155 secondo comma, e 154 secondo comma, più la legge); quando la notificazione è mancata, opera il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 cod. proc. civ.). I giudizi in materia disciplinare non sono compresi tra quelli che l'art. 3 della legge 742 del 1969 esclude dalla sospensione feriale dei termini processuali stabilita dall'art. 1 della stessa legge. Il consiglio notarile ha proposto ricorso il 23/9/1997, per impugnare la sentenza pubblicata il 25/7/1997 e, escluso lo spazio di tempo tra l'1 agosto ed il 15 settembre, già tra la data di pubblicazione e quella del ricorso non sono passati 30 giorni.
2. - Si deve dunque affrontare l'altra questione relativa alla ammissibilità del ricorso, quella che riguarda la qualità di parte del consiglio notarile nei giudizi in materia disciplinare e la sua legittimazione ad impugnare la sentenza.
3. - prima di riassumere lo stato della giurisprudenza della corte sul punto, conviene richiamare sinteticamente il contenuto delle norme dettate dalla legge notarile del 1913 a proposito della applicazione delle sanzioni disciplinari.
La legge delinea due tipi di procedimento.
3.1. - Uno, regolato dagli artt. 148 a 150, riguarda le sanzioni disciplinari minori, ovvero sia l'avvertimento e la censura. Queste sono applicate dal consiglio dell'ordine, con sua delibera, (art. 148, primo comma) o, quando si tratti di notai membri del consiglio, dal presidente del tribunale con decreto (art. 150, primo comma).
Il provvedimento, nell'un caso e nell'altro, secondo le legge (artt. 149, primo comma, e 150, secondo comma), è comunicato al notaio ed al procuratore della repubblica presso il tribunale, che possono impugnarlo davanti allo stesso tribunale.
Il reclamo del notaio o del pubblico ministero, contro la delibera del consiglio od il decreto del presidente del tribunale, sono depositati nella cancelleria del tribunale, e sono comunicati o notificati all'altra parte con il decreto che fissa l'adunanza della camera di consiglio (artt. 149, secondo comma, e 150, terzo comma, della legge;
artt. 268 e 269 del regolamento, il R.D. 10 settembre 1914, n. 1326). Nè la legge ne' il regolamento dispongono che, se la sanzione è applicata dal presidente del tribunale, del decreto sia data copia anche al consiglio dell'ordine, oltre che al notaio ed al pubblico ministero, ne' prevedono una sua legittimazione ad impugnarlo come non dettano norme per assicurarne la partecipazione al giudizio sulla impugnazione proposta dal notaio o dal pubblico ministero contro il provvedimento dello stesso consiglio o del presidente del tribunale che ha applicato la sanzione.
È solo previsto che il presidente del tribunale richiami dal consiglio i documenti relativi al giudizio e possa chiedere al consiglio quelle ulteriori comunicazioni che gli occorressero.
3.2. Il secondo tipo di procedimento riguarda le sanzioni disciplinari più gravi della censura, ovverosia l'ammenda, la sospensione e la destituzione.
Secondo la legge del 1913, esso si svolge interamente davanti al giudice ordinario e si articola in tre gradi.
Inizia in primo grado su istanza fatta dal pubblico ministero (art. 152, primo comma), di cui è prevista la notifica al notaio (art. 152, secondo comma), ma non anche all'ordine e si conclude con una sentenza, di cui è prevista ancora la notifica al notaio e al pubblico ministero, che possono impugnarla (artt. 154, secondo comma, e 155, secondo comma).
Quanto al giudizio di secondo grado è poi previsto che l'appello sia depositato nella cancelleria della corte d'appello e notificato all'altra parte (art. 155, secondo comma), che il decreto di fissazione dell'udienza sia notificato alle parti (art. 155, terzo comma) e che per la notifica della sentenza valgano le norme dettate per il primo grado (art. 155, quarto comma).
Sicché ancora una volta nessuna norma della legge o del regolamento prevede e disciplina la partecipazione al giudizio del consiglio notarile da cui il notaio dipende ne' perciò la sua legittimazione a impugnare la sentenza che applichi o non applichi la sanzione disciplinare.
4. - Il contrasto segnalato nell'ordinanza di rimessione si è formato sulla questione se il consiglio dell'ordine sia parte del giudizio, quando, nel quadro del primo tipo di procedimento, la sanzione disciplinare è stata applicata dallo stesso consiglio ed il giudizio comincia davanti al giudice mediante il reclamo contro quel provvedimento.
4.1. - La terza sezione, con la sentenza 19 febbraio 1998 n. 1765, ha affermato che il consiglio notarile è parte necessaria di tale giudizio - perché, secondo l'art. 157 della legge del 1913, salve le deroghe da essa stabilite, si applicano nel procedimento camerale le norme del codice di procedura civile e, in tale procedimento, in base agli artt. 24 Cost. e 101 del codice vige il principio del contraddittorio tra tutti gli interessati, tra i quali è il consiglio notarile, per il fatto d'avere interesse alla conferma del provvedimento che ha adottato.
Dal principio così enunciato sono state tratte queste conseguenze. Impugnazione del notaio e decreto del presidente del tribunale che fissa la camera di consiglio debbono essere comunicati anche al consiglio notarile.
Il consiglio è legittimato a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale e, quando non gli siano state fatte le indicate comunicazioni e non sia stato posto in grado di prendere parte al giudizio, la sentenza deve essere cassata perché è una sentenza pronunciata in situazione di contraddittorio non integro. 4.1.1. - Più in particolare, la soluzione è stata attinta sulla base delle seguenti considerazioni.
La funzione disciplinare ha natura amministrativa, perché è svolta nei confronti di appartenenti ad un gruppo organizzato, da un organo che ne è diretta emanazione ed a tutela di interessi collettivi propri del medesimo gruppo.
Per escludere che si tratti di un interesse proprio del gruppo organizzato, affidato alla cura dell'ente che lo impersona, non si può trarre argomento dal fatto che la legge attribuisce anche al pubblico ministero la legittimazione ad impugnare il provvedimento giacché può ben configurarsi accanto all'interesse collettivo un interesse pubblico.
La qualità di parte del giudizio rappresenta la proiezione, sul piano del processo, del dato per cui l'interesse collettivo è attribuito alla cura del consiglio ed è conseguenza del fatto che il potere ordinato alla cura dell'interesse è stato esercitato prima del giudizio con il provvedimento, che nel giudizio viene impugnato. A sostegno di tale impostazione è stata anche richiamata la giurisprudenza di queste sezioni unite a proposito della qualificazione come amministrativa dell'attività spiegata dai consigli degli ordini nella materia disciplinare, nei settori della professione forense (Sez. Un. 5 novembre 1993 n. 10942) e di quella sanitaria (Sez. Un. 20 marzo 1971 n. 807). 4.1.2. - L'interpretazione accolta dalla sentenza 19 febbraio 1998 n. 1765 non presenta chiari enunciati del medesimo segno nella precedente giurisprudenza della Corte formatasi nel settore della professione notarile.
La sentenza 21 giugno 1993 n. 6860 - talora richiamata al riguardo - è stata si pronunciata su un ricorso per cassazione notificato dal notaio al consiglio dell'ordine, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tardivo, senza quindi che la Corte si sia dovuta far carico di valutare se il consiglio era legittimato a contraddirvi.
In altra sentenza, la 21 marzo 1996 n. 2408, pure richiamata, la Corte ha esaminato ancora un diverso argomento - se l'essere il consiglio notarile spontaneamente intervenuto nel giudizio davanti al tribunale potesse rilevare come vizio di nullità del procedimento e della sentenza, come era stato sostenuto dal notaio nel proporre ricorso per cassazione - cosa che la Corte ha escluso. Interessa però considerare che in questa decisione, la facoltà del consiglio dell'ordine di intervenire nel procedimento è stata affermata traendo argomento dalla sentenza delle sezioni unite 5 novembre 1993 n. 10942, pronunciata con riferimento alle leggi sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore su cui si è fondata anche la sentenza 1765 del 1998. 4.1.3. - Un'ultima considerazione deve essere fatta a proposito della soluzione accolta nella sentenza del 1998.
Nel riconoscere al consiglio notarile la posizione di parte necessaria del giudizio si è tuttavia affermato che altrettanto non avrebbe potuto dirsi a proposito del procedimento relativo alle sanzioni disciplinari più gravi e ciò perché quanto ad esse il consiglio non adotta alcun provvedimento, visto che il giudizio per applicare la sanzione inizia direttamente davanti al giudice su iniziativa del pubblico ministero.
4.2. - Sulla stessa questione la precedente giurisprudenza, ma anche decisioni posteriori hanno negato al consiglio dell'ordine la qualità di parte del giudizio.
Ciò a partire dalla sentenza 9 luglio 1968 n. 2388 della terza sezione, in cui, essendo il consiglio notarile intervenuto davanti alla Corte per contraddire al ricorso proposto dal notaio, si escluse che il consiglio potesse partecipare al giudizio davanti al tribunale e perciò che potesse ammettersi il suo intervento in cassazione. Nella sentenza, si considerò che non era contestabile l'esistenza di un interesse concreto dei consigli dell'ordine dei notai a sostenere, davanti ai giudici, la legittimità dell'esercizio del potere disciplinare, allo scopo di sostenere la conferma dei relativi provvedimenti.
Ma si aggiunse che l'esistenza di tale interesse ed il carattere amministrativo dei procedimenti disciplinari davanti ai consigli dell'ordine non era sufficiente ad abilitare i consigli ad intervenire come parti in sede giurisdizionale e questo non tanto e non solo perché il legislatore ha attribuito al pubblico ministero il potere-dovere di promuovere l'osservanza della legge in relazione alla condotta dei notai, quanto per la preminente considerazione che la legge speciale notarile, nel regolare compiutamente, sotto il profilo soggettivo, lo svolgimento del procedimento disciplinare davanti al tribunale ha escluso implicitamente, ma in modo inequivoco, la partecipazione dell'ordine professionale e dei suoi consigli distrettuali.
4.2.1. - La soluzione accolta dalla sentenza appena richiamata è stata seguita dalle sezioni unite nella sentenza 7 novembre 1994 n. 9207, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale perché proposto da un consiglio notarile.
A proposito di questa sentenza interessa notare che, pur pronunciata anch'essa in un caso di sanzione applicata dal consiglio notarile, mentre riprende gli argomenti della precedente decisione, lo fa osservando che legge e regolamento escludono la partecipazione del consiglio notarile al procedimento giurisdizionale in ogni caso e quindi anche nel secondo tipo di procedimento.
La soluzione è stata poi seguita dalle sentenze 6 giugno 1997 n. 5083, 29 ottobre 1997 n. 10655, 30 marzo 1998 n. 3315. 5. - Confrontando dunque la soluzione accolta dalla sentenza 1765 del 1998 e l'altro indirizzo, si ha che questo poggia sulla lettera delle disposizioni della legge notarile e del regolamento, in essa rinviene una unità di regolamentazione del processo che si svolge davanti al giudice e da tale unità trae argomento per giustificare che al consiglio notarile da cui dipende il notaio sia negata la qualità di parte, sempre, senza distinguere tra i modi in cui vengono applicate le sanzioni più gravi e meno gravi e perciò negando rilievo, nel processo, al fatto che le sanzioni minori possano essere state applicate, prima del processo, dal consiglio notarile. Su questo elemento fa leva invece l'altra soluzione, che vi rinviene la condizione per riconoscere al consiglio notarile la qualità di parte del processo, quando si applicano le sanzioni minori. 5.1. - Le sezioni unite, considerando non superabile il dato letterale, hanno ritenuto che l'art. 149 della legge notarile potesse in tal modo porsi in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., appunto per il fatto di non prevedere che il consiglio notarile sia parte del rapporto processuale ed hanno sollevato la relativa questione di legittimità.
5.2. - La Corte costituzionale ha però ritenuto che la questione così come prospettata non potesse essere esaminata. Ha rilevato che la tenuta dell'interpretazione condotta sulla lettera della legge non era stata saggiata alla luce sistematica dei principi costituzionali.
6. - Ritengono ora le sezioni unite che il contrasto deve essere risolto privilegiando la soluzione che riconosce al consiglio notarile la qualità di parte del processo che si svolge davanti al giudice per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.
7. Sin dall'inizio degli anni 1960, la giurisprudenza della Corte, venutasi formando nel settore delle professione sanitaria, ha riconosciuto ai consigli dell'ordine dei medici la qualità di parte necessaria del giudizio di cassazione - giudizio che si svolge dopo che, applicata la sanzione dal consiglio dell'ordine ed impugnato il provvedimento davanti alla Commissione centrale per gli esercenti la professione sanitaria, che è giudice speciale, la decisione di questa è impugnata con ricorso per cassazione.
Al consiglio dell'ordine che ha applicato la sanzione è stata così riconosciuta la legittimazione a contraddire al ricorso ed a proporlo (Sez. Un. 22 luglio 1960 n. 2075; 15 novembre 1960 n. 3034, 16 novembre 1960 n. 3077; Sez, 1^, 28 luglio 1964 n. 2134, 22 gennaio 1970 n. 135; Sez. Un. 20 marzo 1971 n. 807, 12 dicembre 1988 n. 6757). La stessa soluzione è stata accolta nel settore delle professioni di ingegnere ed architetto (Sez. Un. 29 luglio 1965 n. 1836) e più tardi in quello delle professioni forensi (Sez. Un. 5 novembre 1993 n. 10942, 3 marzo 1994 n. 2077, 11 giugno 2001 n. 7872, 8 agosto 2001 n. 10965). 7.1. - Le leggi che regolano la professione in questi settori si presentano accomunate sia dal fatto di regolare nello stesso modo il procedimento attraverso il quale si applica la sanzione - che è quello prima indicato a proposito dei medici - sia per il fatto di non contemplare i consigli dell'ordine tra i soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione contro la decisione dei consigli nazionali.
La Corte ha tuttavia considerato che i consigli dell'ordine sono i naturali contraddittori nel giudizio che si apre con l'impugnazione dei loro provvedimenti e si svolge prima davanti ai consigli nazionali e poi davanti alla cassazione.
Sicché, il fondamento normativo di questa giurisprudenza va rinvenuto negli artt. 24 Cost. e 101 cod. proc. civ., quanto alla natura di parte necessaria e nell'art. 111 Cost. quanto alla legittimazione a ricorrere per cassazione.
7.2. - Merita anche d'essere ricordato che identica soluzione è stata accolta per altre professioni protette, ad esempio per quella dei giornalisti, regolate da leggi sopravvenute alla entrata in vigore della Costituzione.
Queste leggi hanno configurato uno schema di procedimento per cui la sanzione disciplinare è applicata dal consiglio dell'ordine cui il professionista appartiene, è previsto un procedimento di revisione davanti al consiglio nazionale che ha però natura di organo anch'esso amministrativo e quindi un giudizio in tre gradi davanti al giudice ordinario.
Sebbene la L. 3 febbraio 1963, n. 69, che ha istituito l'ordine dei giornalisti, non preveda la partecipazione dell'ordine al processo davanti al giudice, la, giurisprudenza della Corte l'ammette, seguendo l'ordine di considerazioni già veduto (Sez. Un. 19 ottobre 1972 n. 2932, Sez. 1^, 25 maggio 1985 n. 3184, 19 marzo 1993 n. 3295;
Sez. 2^, 29 novembre 1996 n. 10638) - non rileva che non si ammetta il consiglio locale a impugnare la decisione del consiglio nazionale, rileva che si ammetta l'ordine, impersonato dal consiglio nazionale o locale, ad essere parte del giudizio ed a proporre in questo impugnazione contro la sentenza che modifichi la decisione assunta dall'ordine.
8. - Siccome la giurisprudenza ora richiamata, pur formatasi in altri settori delle professioni intellettuali, si basa su norme della Costituzione e su principi generali del processo civile, gli stessi cui si è richiamata la sentenza 19 febbraio 1998 n. 1765 nel contrapporsi all'indirizzo maggioritario, la soluzione in essa propugnata sembra doversi imporre.
8.1. - Ciò non esonera però dal considerare che negli ordinamenti professionali diversi da quello notarile, le sanzioni disciplinari sono applicate secondo un modulo procedimentale unitario, mentre, come si è veduto, nel settore della professione notarile si hanno due moduli diversi.
E siccome in uno solo di questi, che riguarda le sanzioni disciplinari meno gravi, si ha che la sanzione è applicata dal consiglio dell'ordine prima che si apra il processo, mentre le sanzioni più gravi sono applicate direttamente dal giudice, innestando in questo ordinamento la soluzione elaborata negli altri si produce il risultato, che la qualità di parte è riconosciuta al consiglio dell'ordine cui il notaio appartiene, non in ogni caso di giudizio che si svolga per l'applicazione di una sanzione disciplinare, ma solo quando si sia avuta applicazione di una della sanzioni disciplinari minori da parte del consiglio prima del processo.
Ciò appare creare una discrasia, nella quale è da cogliere la ragione per cui, nel settore della professione notarile, si è venuto formando l'indirizzo giurisprudenziale che ha sin qui disconosciuto la qualità di parte ai consigli dell'ordine.
La discrasia d'altro canto non è solo apparente.
Si potrebbe osservare che il procedimento di applicazione delle sanzioni disciplinari più gravi, affidato all'iniziativa del solo pubblico ministero e nel quale la sanzione è direttamente applicata dal giudice, non è solo strutturato in modo diverso dall'altro tipo di procedimento, ma ha anche un diverso oggetto, perché è la violazione di specifiche norme della legge notarile ad assumere rilievo disciplinare.
Ma l'obiezione non sarebbe calzante.
Basta osservare che, pur nel caso di sanzioni minori, si può avere l'evenienza che ad applicarla non sia il consiglio notarile, come accade quando è incolpato un componente dello stesso consiglio;
inoltre, che l'art. 147 della legge del 1913, prevede le sanzioni della censura, ma alternativamente della sospensione ed anche della destituzione, per un tipo di comportamento, evidentemente connotato nei casi concreti da diversa gravità, ma in sè eguale, qual è il fatto del notaio che in qualunque modo comprometta con la sua condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, e che è un comportamento contrario non a specifiche norme di legge, ma a regole di deontologia.
9. La discrasia appena messa in evidenza non giustifica però che, per le particolarità offerte dal modo in cui è regolata la materia disciplinare nell'ambito della professione notarile, si acceda alla soluzione di ritenere non in contrasto col principio di eguaglianza negare in ogni caso al consiglio notarile la qualità di parte del giudizio in cui si tratta di applicare la sanzione.
La discrasia si presta infatti ad essere superata, sol che si colleghi la qualità di parte del consiglio notarile non al dato d'aver esso applicato la sanzione ed all'interesse a che il suo provvedimento non subisca modifiche, ma all'interesse alla applicazione della sanzione disciplinare.
10. - L'art. 2229 cod. civ. demanda agli ordini professionali la tenuta degli albi ed a loro attribuisce il potere disciplinare, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge non disponga diversamente.
Se ne desume che gli ordini, come enti esponenziali delle collettività di persone ammesse ad esercitare una professione intellettuale protetta, sono i naturali portatori degli interessi collettivi espressi dalla categoria.
La legge può certo regolare i modi di applicazione della sanzione disciplinare in maniera diversa, riconoscendo o meno all'ordine il potere di farlo direttamente.
Tuttavia, anche quando la legge non attribuisce all'ordine il potere di farlo e la sanzione è perciò applicata direttamente e per la prima volta nel giudizio, non si può disconoscere che l'ordine è parte del rapporto disciplinare sul piano sostanziale. A tale conclusione si perviene considerando che gli ordini professionali - così si esprime a proposito del consiglio notarile l'art. 93 lett. a) della legge del 1913 - vigilano alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione e nella condotta degli iscritti, nonché all'esatta osservanza dei loro doveri. Una componente di questa attribuzione, che si esprime sia in modo autonomo sia attraverso il concreto esercizio del potere disciplinare, è quella che consta nel rilevare la esistenza di regole di deontologia e nel vigilare che siano osservate - mentre, nel campo della professione notarile, spetta al consiglio nazionale elaborare principi di deontologia professionale (art. 16 della L. 27 giugno 1991, n. 220).
Dunque, al di là dei modi in cui la sanzione disciplinare è applicata, si deve riconoscere che spetta alle collettività dei professionisti ed agli ordini in cui sono entificate la capacità di elaborare regole di deontologia e di vigilare che tali regole siano osservate insieme a quelle poste dal legislatore, in quanto assumono rilevanza disciplinare.
Basta riflettere sulla circostanza che le regole deontologiche acquistano rilievo quando si tratta di stabilire se il notaio abbia tenuto una condotta sanzionabile nei modi previsti dall'art. 147 della legge notarile ed alla incongruenza di un soluzione che tenesse fuori dal processo l'ordine proprio quando più grave si presenti, secondo l'incolpazione, il contrasto tra comportamento del notaio e le regole che avrebbe dovuto osservare.
Dunque se l'ordine è parte del rapporto sostanziale deve esserlo di quello processuale.
Del resto il giudizio davanti al giudice ordinario, in ogni caso, non è giudizio sull'atto, ma giudizio sul rapporto, sicché una diversa individuazione delle parti del processo non giustificabile in base al fatto, che il processo sia stato preceduto o no da un provvedimento dell'ordine.
11. - Si deve in conclusione enunciare questo principio di diritto. Il consiglio dell'ordine cui appartiene il notaio è in ogni caso portatore di un interesse alla esatta applicazione della sanzione disciplinare ed in ragione di tale interesse è parte del relativo giudizio.
12. - Il ricorso proposto dal consiglio notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, è stato perciò presentato da parte che era legittimata a farlo.
13. - Non può tuttavia essere esaminato nel merito.
Sono trascorsi oltre quattro anni dalla data cui risalgono i fatti che hanno dato luogo alla apertura del procedimento - che si collocano negli anni 1994 e 1995 - sicché si deve dichiarare che l'azione disciplinare si è prescritta (art. 146 della legge notarile).
14. - Le spese dell'intero giudizio possono essere dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara ammissibile il ricorso e prescritto l'addebito;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2002