Sentenza 8 agosto 2001
Massime • 1
Sono inammissibili le censure rivolte alla sentenza della Corte territoriale per dedotta violazione delle norme attributive della giurisdizione al giudice italiano in base alla Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 (ratificata e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804) allorché esse siano basate, nella loro prospettazione, su una premessa - la indicazione di una giurisdizione straniera alternativamente competente a pronunciarsi sulla controversia promossa innanzi al giudice italiano - in realtà non corrispondente all'effettivo contenuto della sentenza impugnata. (Nella specie il giudice del merito, affermata la giurisdizione del giudice italiano in una controversia promossa da società straniera nei confronti di convenuto italiano concernente il rimborso di spese processuali fiduciariamente sostenute per conto di quest'ultimo avanti alla magistratura inglese, aveva respinto la domanda in ragione dell'"ordine" di liquidazione delle spese rivolto al "Taxing Master" in sentenza della "Court of London"; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha affermato che la sentenza impugnata si era limitata ad interpretare e, conseguentemente, ad individuare il contenuto del giudicato straniero).
Commentari • 3
- 1. Giurisdizione per le controversie riguardanti vaccinazioni e trasfusioniAccesso limitatoClorinda Di Franco · https://www.altalex.com/ · 6 novembre 2006
- 2. Danni da fumo: perché l’Ente Tabacchi non è responsabile verso i consumatoriAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 17 settembre 2005
- 3. Cura Di Bella: fornitura gratuita dei farmaci e rimborso delle spese medicheAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/08/2001, n. 10965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10965 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente f.f.-
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO AN REAL ESTATE AND AGRICOLTURAL DEVELOPMENT LIMITED (A.V.R.E.A.D. LTD), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato CARMINE PUNZI, che lo rappresebnta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO CONSOLO, giusta procura speciale del Notaio dott. Clair Cornwall, depositata in data 4/02/2000, in atti;
- ricorrente -
contro
ZA LD,ZA NI IL, ZA NA FE, ZA NI, NELLA QUALITÀ DI EREDI DI GUIDO ZA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 614/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 18/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito l'Avvocato MIELE, per delega dell'Avvocato Carmine PUNZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il dichiararsi inammissibile il ricorso, relativamente al motivo concernente la giurisdizione e rimessione atti al Primo Presidente, relativamente agli altri motivi, per l'assegnazione alla sezione semplice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con sentenza in data 18 ottobre 1999 la Corte di appello di Trieste ha confermato la statuizione di primo grado che ha revocato il decreto con il quale il Presidente del Tribunale di Pordenone, su richiesta della A.V.R.E.A.D., aveva ingiunto a ID SS di pagare la complessiva somma di L.512.201.095 traente titolo, per l'an della debenza, in sentenza della Court of ON (della quale era stato richiesto il riconoscimento invia incidentale ai sensi dell'art. 26 della Convenzione di Bruxelles) e relativa sia a spese del correlativo processo avanti alla magistratura inglese (che aveva visto lo SS soccombente) sia a spese sostenute dalla A.V.R.E.A.D. per conto dello SS, in due precedenti giudizi (innanzi a giudici stranieri) attinenti al recupero di azioni societarie dello SS collocate in zona esente da imposizione fiscale.
2. - In motivazione della riferita sentenza, la Corte triestina - affermata previamente la propria giurisdizione in ragione della domiciliazione in Italia dello SS - ha poi ritenuto che, nella specie, non soltanto non potesse essere emesso il chiesto decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., ma neanche, in fase cognitoria, potesse trovare accoglimento la domanda della A.V.R.E.A.D.. E ciò perché - a prescindere dalla carenza o insufficienza della valenza probatoria dei documenti (fatture provenienti dalla stessa parte istante e parcelle, provenienti da terzi) esibiti a dimostrazione delle spese asseritamente sostenute - non sussisteva, comunque, il "titolo" a pretenderne il rimborso. Atteso che la sentenza della Court of ON, della quale era stato all'uopo richiesto il riconoscimento in via incidentale, non costituiva il preteso giudicato solo sull'"an" del credito fiduciario della A.V.R.E.A.D. e non era quindi equiparabile ad una sorta di condanna generica, sulla base della quale il giudice italiano potesse poi liquidare quel credito - ma, recava, viceversa la condanna dello SS anche alla rifusione delle spese, in favore della fiduciaria, nella misura che sarebbe risultata dal conteggio che, nella stessa sentenza si ordinava al "Taxing Master" (Sezione particolare del "Master", organo ausiliario del giudice inglese, specializzato appunto nella taxation delle spese) di effettuare. Mentre, con più specifico riguardo alle spese di lite (non dei due pregressi processi sostenuti dalla fiduciaria, ma) dello stesso giudizio svoltosi innanzi alla Court of ON, ostava altresì - sempre la Corte di Trieste - alla loro liquidazione da parte del giudice italiano il principio di diritto sub art. 91 c.p.c., operante anche (e a maggior ragione) nei rapporti tra giudici italiani e stranieri, per cui non è proponibile domanda per liquidazione di spese processuali fuori dal processo cui esse si riferiscono.
3. - Avverso detta sentenza la sola A.V.R.E.A.D. ha proposto ricorso, affidato a sei mezzi di cassazione. Con i quali detta società - oltre a denunciare violazione degli artt. 2909 c.c. (sulla interpretazione del giudicato: 1° mezzo), 91 c.p.c. (in tema di spese: 3° motivo) e dell'art. 2967 (sull'onere della prova incombente al mandatario: 6° mezzo) - ha formulato (nei motivi 2° e 4°) due gradate censure in punto di giurisdizione. Sostenendo, rispettivamente, nell'ordine, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato una "competenza esclusiva" in materia di spese, del "Taxing Master" inglese, organo per di più non giurisdizionale, "in violazione dell'art. 16 della Convenzione di Bruxelles (sulle ipotesi di competenza esclusiva per materie "indipendentemente dal domicilio") e, di converso, delle norme attributive di giurisdizione al giudice italiano" (pp.21 ss. ricorso); ed avrebbe, in subordine, errato nel non rilevare l'anteriorità del giudizio instaurato dalla odierna ricorrente avanti al Tribunale italiano rispetto al procedimento - ove in tesi giurisdizionale - poi attivato innanzi al "Taxing Master", con ulteriore, violazione, per tal profilo, dell'art. 21 della predetta Convenzione in tema di "litispendenza" tra controversie proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti (ivi pp. 29 ss.). Ed ha denunciato, infine, nel residuo quinto motivo, in via ulteriormente subordinata, violazione dell'art. 64 lett. g l. n.218/1995 "per non avere il giudice italiano rilevato l'inefficacia per contrarietà all'ordine pubblico della determinazione del Master invocata da SS".
4. - Osserva ora il Collegio che le due riferite censure in punto di giurisdizione sono, in realtà, inammissibili, come tali, perché basate, nella loro prospettazione, su premesse non aderenti all'effettivo contenuto della sentenza impugnata. Per la quale la Corte triestina ha non già, infatti, declinato la propria giurisdizione, ma - come detto - l'ha preliminarmente, anzi, affermata (respingendo la contraria eccezione dello SS) e, coerentemente, ha quindi deciso nel merito, respingendo la domanda di rimborso della A.V.R.E.A.D..
Per cui - se, nel quadro delle motivazioni che hanno condotto a tale rigetto (incentrate, peraltro, anche su un rilevato difetto di prova della pretesa azionata), la Corte territoriale ha fatto parallelo riferimento all'"ordine" di liquidazione delle spese rivolto al "Taxing Master" in sentenza della Court of ON - ciò non comporta una valutazione di giurisdizionalità di quell'organo, non contiene, nè per alcun verso implica, un riconoscimento della decisione nel frattempo adottata dall'organo stesso, ne' comunque si risolve nella indicazione di una giurisdizione straniera alternativamente competente a pronunciarsi sulla controversia portata innanzi al giudice italiano. Poiché l'argomento, per tal profilo svolto dalla Corte di Trieste, lungi dall'attenere al problema (già risolto in senso affermativo) della propria giurisdizione, è esclusivamente, invece, interno alla interpretazione e conseguente individuazione del contenuto del giudicato straniero, che quei giudici hanno, appunto, ritenuto non limitato all'"an" ma esteso, per relationem, al "quantum" (sul che v'è, ben vero, apposita censura della ricorrente, ma in termini di violazione di legge - artt. 2909 c.c., in relazione all'art. 26 Conv. Bruxelles - e non di giurisdizione). 5. - Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità delle censure sulla giurisdizione (di cui ai motivi secondo e quarto); mentre per l'esame delle residue doglianze in punto di violazione degli artt. 2909 c.c., 91 c.p.c., 64 l.1995 n.218 e 2967 c.c. (formulate,
rispettivamente, nel 1°, 3°, 5° e 6° mezzo della odierna impugnazione) vanno rimessi gli atti al Primo Presidente, ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c., per l'assegnazione della causa a Sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte a Sezioni unite dichiara inammissibili le questioni di giurisdizione di cui ai motivi 2° e 4° del ricorso;
e, per l'esame delle residue censure, rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione della causa a Sezione semplice.
Roma 17.5.2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 8 AGOSTO 2001.