Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/08/2001, n. 10965
CASS
Sentenza 8 agosto 2001

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Massime1

Sono inammissibili le censure rivolte alla sentenza della Corte territoriale per dedotta violazione delle norme attributive della giurisdizione al giudice italiano in base alla Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 (ratificata e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804) allorché esse siano basate, nella loro prospettazione, su una premessa - la indicazione di una giurisdizione straniera alternativamente competente a pronunciarsi sulla controversia promossa innanzi al giudice italiano - in realtà non corrispondente all'effettivo contenuto della sentenza impugnata. (Nella specie il giudice del merito, affermata la giurisdizione del giudice italiano in una controversia promossa da società straniera nei confronti di convenuto italiano concernente il rimborso di spese processuali fiduciariamente sostenute per conto di quest'ultimo avanti alla magistratura inglese, aveva respinto la domanda in ragione dell'"ordine" di liquidazione delle spese rivolto al "Taxing Master" in sentenza della "Court of London"; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha affermato che la sentenza impugnata si era limitata ad interpretare e, conseguentemente, ad individuare il contenuto del giudicato straniero).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/08/2001, n. 10965
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10965
Data del deposito : 8 agosto 2001

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