Sentenza 25 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12471 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POL TAIL1 2 4 71 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente - R.G.N. 27146/01 - Cron.26353. Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Natale CAPITANIO M Consigliere- Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere- Ud. 29/04/03 Dott. Giovanni GIACALONE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TE NZA - sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
VI DA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2003 2522 avverso la sentenza n. 412/01 della Corte d'Appello di -1- MILANO, depositata il 10/07/01 R.G.N. 1174/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 -2- Svolgimento del processo. Con sentenza del 10 luglio 2001, la Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, emessa dal Pretore della stessa città, dichia- rava che ND LV aveva diritto all'indennità di accompagnamento dal gennaio 1998 e condannava il Ministero dell'interno a corrisponderle le relative prestazioni, oltre interessi e spese di lite. In particolare, i giudici di appello ritenevano non condivisibili le conclu- sioni del c.t.u. di primo grado che, pur dando atto del cambiamento radi- cale delle condizioni di salute della paziente, non aveva considerato che la stessa aveva una sufficiente autonomia perché nella casa di riposo fruiva dell'assistenza continua cui fa riferimento l'art. 1 1. n. 18 del 1980; mentre - senza tali cure la LV sarebbe ricaduta nello stato di apatia e confusionale in cui versava anteriormente. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione'l Ministero dell'interno con due motivi;
resiste la LV con controricorso. Motivi della decisione. Con i due motivi che, per la loro intima connessione, possono trattarsi congiuntamente, l'Amministrazione ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della 1 n. 18/80 e motivazione insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia e censura la senten- za impugnata, perché i giudici di appello, pur dando atto che la parte non 1 fon abbisognava di accompagnatore condizionatamente alla prosecuzione di trattamento di sostegno di carattere psichiatrico e senza neppure disporre : rinnovo della c.t.u. in secondo grado, dissentivano dalle conclusioni del c.t.u. di primo grado - secondo cui la parte aveva mostrato un netto mi- glioramento affermando la sussistenzala sussistenza del requisitodel requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento. Sottolinea che, in base alle tabelle allegate al d.m. 5 febbraio 1992, tutti i disturbi del comportamento, per es- sere considerati, devono essere associati ad un danno organico cerebrale;
mentre nel caso in esame si trattava di patologia su base puramente psichi- ca. Sempre secondo l'amministrazione, il dato diagnostico esaminato dai giudici di appello ("depressione maggiore in soggetto iperteso") non era tale da fornire un raffronto con la scala di gravità della patologia, ricor- : dando, al riguardo, che, secondo le predette tabelle, la sindrome depressiva endoreattiva comporta unOinailità parziale del 31-40%, quella endogena un'inabilità parziale tra il 71 e l'80%. Rileva, infine che, erratamente, i giudici di appello abbiano identificato il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento nella necessità di assistenza sul piano psichico, per non avere il Tribunale distinto tra l'opera di assistenza e di sostegno sul piano psichico e l'opera prestata dall'accompagnatore nei confronti di chi si trovi in situazione di impossibilita' materiale. I due motivi ora in esame sono fondati nei termini di seguito specificati. Ha ritenuto il giudice di appello che il consulente di ufficio, nominato in primo grado, non aveva negato la presenza di una grave patologia della ricorrente, essendo affetta da disturbi psichici di una certa rilevanza da 2 Live molti anni, ma che la valutazione dello stesso c.t.u. - secondo cui la LC : era in grado di svolgere le attività quotidiane della vita senza un supporto continuo - non erano condivisibili, perché, pur dando atto del cambia- mento radicale delle condizioni della paziente non aveva considerato che la stessa mostrava una sufficiente autonomia proprio perché nella casa di riposo godeva di “assistenza continua”, dovendosi intendere per tale anche quella ricorrente e quotidianamente indispensabile al soggetto invalido per superare gli inconvenienti specifici della sua malattia. Ad avviso del giudice di secondo grado, il cambiamento radicale delle condizioni di salute della LV era evidentemente il risultato della cura che gli operatori le dedicavano e dell'ambiente sereno circostante, mentre se fosse ritornata a casa, abbandonata a se stessa, sarebbe ricaduta nello stato di apatia e confusionale in cui si trovava in precedenza. La Corte ritiene che le argomentazioni della sentenza impugnata non si sottraggano alle censure dell'amministrazione ricorrente, laddove il giudice di appello ha ritenuto che l'indennità di accompagnamento costituisca una sorta di contropartita dovuta per una necessità sostanzialmente preventiva e di sostegno, quasi che la presenza costante di un accompagnatore sia qualcosa di fungibile o di equivalente all'assistenza prestata nella Casa di riposo in cui è ricoverata la LV. Dalla motivazione dell'impugnata sen- tenza si evince che sarebbe sufficiente, per il riconoscimento della presta- : zione richiesta, che il soggetto abbia bisogno di assistenza continua, rap- presentando l'indennità una sorta di contropartita di detta assistenza (una 3 frame siffatta ricostruzione dell'istituto è stata esclusa da Cass. 6 marzo 2002 n. 1 3212, in motivazione). Vero è che questa Corte (Cass. 22 gennaio 2002 n. 667; Cass. 7 marzo 2001 n. 3299) ha stabilito - con orientamento da cui non vi è ragione di di- scostarsi - (con riferimento a persone soggette ad infermità psichica e che, pur in grado di camminare e di compiere da sola gli atti elementari della vita quotidiana non erano in grado di interagire con il mondo, ossia di pro- curarsi autonomamente quanto necessario per il compimento di tali atti, né di stabilire se, come e quando svolgere gli atti stessi) che, ai fini dell'attri- buzione dell'indennità di accompagnamento in favore dei mutilati e invali- di civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche la nozione di incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita comprende chiunque, j pur potendo spostarsi nell'ambito domestico o fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l'aiuto del prossimo. Nello stesso senso, questa Corte ha affermato che l'indennità di accompa- gnamento spetta al soggetto che necessiti di assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisogno discen- dente non solo dall'incapacità materiale di compiere l'attività medesima, ma anche dalla necessità di evitare danni, a sè o agli altri, necessità che può ravvisarsi anche in chi abbia un deterioramento delle facoltà psichiche : (Cass. 27 marzo 2001 n. 4389). Tuttavia, è altrettanto vero che il riconoscimento della sussistenza del re- quisito sanitario in questione presuppone pur sempre, anche con riferi- 4 fu i mento alle infermità di carattere psichico - un chiaro collegamento tra le risultanze diagnostiche e l'obiettiva incidenza delle stesse sulla capacità del soggetto e sulla sua idoneità all'autonomo compimento degli atti quo- tidiani della vita. Nel caso in esame, è mancata da parte del giudice di appello la conside- razione che l'indennità di accompagnamento presuppone la impossibilità di compimento degli atti quotidiani della vita ed è mancata, altresì, un'appagante spiegazione della sussistenza per la LC di tale impossibi- lità. Basti pensare che, rispetto ad una diagnosi formulata nel novembre 1994 (vale a dire circa tre anni prima della decorrenza del beneficio rico- nosciuta nella sentenza impugnata) di “depressione maggiore;
ipertensione + arteriosa" ha fatto seguito nel corso del giudizio di primo grado una dia- gnosi dello psichiatra curante di “disturbo bipolare in remissione comple- ta” ed una valutazione del c.t.u. di primo grado d'insussistenza del predetto requisito sanitario, sul presupposto che il passaggio alla struttura aveva esercitato un effetto positivo sulla LV che appariva ben inserita nella vita comunitaria, attiva, in grado di svolgere piccoli lavori, adeguata nella cura della propria persona e del proprio ambiente, capace di buone relazio- ni con gli altri ospiti. Da ciò si evince che la motivazione della sentenza impugnata, nell'affermare la sussistenza del requisito sanitario, non ha adeguatamente posto in relazione la diagnosi riferita al momento degli ac- certamenti peritali con l'incidenza effettivamente invalidante della stessa in termini d'inabilità totale e di non autonomo compimento degli atti quo- 5 tidiani della vita, con palese contraddittorietà dell'iter logico rispetto alle ⚫ riferite risultanze di causa. Ne deriva che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, che procederà a nuovo esame alla luce delle riferite considerazioni, e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia. Il 29 aprile 2003. Il Presidente L'estensore سلام السلام Telmo Ciciza VC CANCELLIERE Milio del Depositato in Cancellera oggi,25 AGO. 2003 IL CANCELLIERE 6