Sentenza 26 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
IN 01 1 02 /0 1 REPU EL R POLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 033LIGAZIONI- SEZIONE SECONDA CIVILE SOLIDARIETÀ TRANSAZIONE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: EFFETTI Presidente R.G.N. 11016/98 Dott. RA PONTORIERI Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere 18194/98 - Consigliere Cron. 2337 Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Rep. 36 Ud.24/05/00Dott. Sergio DEL CORE - Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio. LL ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 6000 $ per diritti L. presso lo studio dell'avvocato MUZIO CLEMENTI 70, #26 GEN. 2001 CARLUCCIO F., difeso LENZI ANGELO, dall'avvocato IL CANCELLIERE giusta delega in atti;
LIRE 3000 CE ricorrente
contro
CEPS MAURITIUS, in persona del legale rapp.te p.t. DI CG575636 BELLO Eugenia, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CG576637 E. PETROLINI 2, presso lo studio dell'avvocato PASSARELLI SIMONA, difesa dall'avvocato SANZO SALVATORE, giusta delega in atti;
2000 1018 controricorrente - -1- AND CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE nonchè
contro
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio UL RA, DESIDERI RA, DI RG NN, dal Sig. per diritti 1600s CC AE;
11 /5 01. - intimati CANCELLIERE DIRITTI e sul 2° ricorso n° 18194/98 proposto da: UL RA, DI RG NN, CC AE, 3 DESIDERI RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ETTORE ROMAGNOLI 89, presso lo studio dell'avvocato MELONI C., difesi dall'avvocato ATTOLINI GIUSEPPE A. AV773665 giusta delega in atti;
LIRE 1000 - ricorrenti CE nonchè
contro
CEPS MAURITIUS SRL, in persona del legale rapp.te p.t. AVP73669 DI BELLO Eugenia, elettivamente domiciliata in ROMA LIRE 1000 VIA E PETROLINI 2, presso lo studio dell'avvocato CE PASSARELLI S. I difesa dall'avvocato SANZO SALVATORE, giusta delega in atti;
AV773670 controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
LIRE 1000] CE LL ER;
intimato - avverso la sentenza n. 557/97 della Corte d'Appello di AU773674 LECCE, depositata il 13/09/97; LIRE 1000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica CE udienza del 24/05/00 dal Consigliere Dott. Olindo -2- AV773675 CORTE UFFICIO CORE SCHETTINO;
P.M. persona del Sostituto Procuratore Richiesta copra studio dal Sig. in Generale Dott. LE CENICCOLA che ha concluso per udito il 6000perdi UG 2001 il rigetto di entrambi i ricorsi. IL CANCELLIERS LIRE 3000 CE BB724620 BB724615 -3- R.G.N. 11016/98+18194/98 Oggetto: Obbligazioni-solidarietà- Transazione-effetti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 25-6-1993 il tribunale di Brindisi accoglieva le opposizioni proposte da DE RA, SI NA, IU RA, Di IO AN e CC LE avversO il decreto ingiuntivo emesso il 27-2-1988 dal presidente di quel tribunale su ricorso della C.E.P.S. US s.r.l., per il pagamento della somma di lire 108.725.000, per la realizzazione in appalto del fabbricato sociale in Brindisi, alla Via S.Angelo, e, revocato il decreto ingiuntivo, condannava l'opposta C.E.P.S. US alle spese. Impugnata la sentenza da quest'ultima, la corte di appello di Lecce, con sentenza in data 13-9-1997, in parziale accoglimento del gravame, ha dichiarato gli appellati CC, De IO, IU, DE e SI tenuti in solido tra di loro e con la cooperativa "I Vespro" all'adempimento delle obbligazioni di cui alla transazione stipulata tra la C.E.P.S. e la citata cooperativa in data 24-12- 1980, nei limiti del debito di ciascuno degli 2 -appellati quale risultante dagli effetti cambiari a firma di ciascuno prodotti dalla C.E.P.S. con il ricorso per decreto ingiuntivo e dalla eventuale "esecuzione" ricevuta dall'atto transattivo, oltre interessi legali dal 24-12-1980; ha condannato, inoltre, gli appellati in solido al pagamento di 2/3 delle spese del doppio grado del giudizio. Così motiva il giudice di appello la decisione: "pacifico il rilascio (da parte degli appellati) delle cambiali e la natura solidale dell'obbligazione assunta dalla cooperativa ( "I opponenti (limitatamente Vespro") e dagli all'importo per ciascuno di questi ultimi risultante dai titoli) .........", esso ( cioè il rilascio "1 collegato al pagamento del delle cambiali) corrispettivo per il compimento dell'opera appaltata alla C.E.P.S. dalla cooperativa, di cui gli opponenti erano - pacificamente soci e che, con riferimento a quel rapporto, si sono obbligati nei confronti della società cambiariamente appaltatrice". Ciò assodato, ricorda sempre il giudice di appello che "tra committente ed appaltatore la questione venne definita con transazione in data 24-12-1980, come accertato con sentenza in data 27-4-1988 dal 3 tribunale di Brindisi, confermata in appello e passata in giudicato", e che gli altri debitori solidali (cioè gli appellati) hanno esercitato il diritto potestativo di profittare della transazione stessa, con dichiarazione validamente resa in corso di causa dal procuratore ad litem;
ne consegue, "pertanto, che gli opponenti (appellati) debbono essere tenuti all'adempimento delle obbligazioni contemplate nel citato atto transattivo nei limiti, beninteso, della somma massima da ciascuno dovuta in base alle cambiali sottoscritte ed avuto riguardo all'eventuale esecuzione dell'atto transattivo". На anche escluso, la corte di appello, che la richiesta della C.E.P.S. per una pronuncia nei termini in cui è stata poi emessa dalla corte stessa fosse nuova, e vi fosse, quindi, violazione dell'art.345 c.p.c., come denunciato dagli appellati, atteso che 1) sono stati proprio questi ultimi, aderendo alla transazione nel corso del giudizio di primo grado, ad invocarne gli effetti;
2) che sulle dichiarazioni di "volerne approfittare" si è sviluppato un ampio dibattito processuale;
3) anche in relazione all'impostazione difensiva degli opponenti si giustifica la 4 11 in ogni richiesta della C.E.P.S. di sentirli, caso", condannare al pagamento della somma di lire 108.725.000. Ricorrono per la cassazione della sentenza IU RA, DE RA, Di IO AN e CC LE e, con separato atto, SI NA, deducendo, tutti, due motivi di gravame;
illustrato da memoria,resiste con controricorso, la C.E.P.S. US s.r.l., con sede in Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, Prof. Eugenia Di Bello. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducono i ricorrenti: applicazione dell'art. 345 1) violazione e falsa Insufficienza e contraddittorietà della c.p.c. motivazione ( in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c. p. c.), per essersi pronunciata la corte di appello su una domanda formulata dalla C.E.P.S. US soltanto nella comparsa conclusionale di primo grado ed in via di mera ipotesi, avente una causa petendi ed un petitum del tutto nuovi e diversi rispetto а quelli dell'originaria domanda avanzata con ricorso per decreto ingiuntivo, fondata, questa, sul possesso di alcuni titoli cambiari per il 5 complessivo importo di lire 108.725.000, rilasciati dai ricorrenti, quali soci della coopertativa I Vespro" di Brindisi. Siffatta domanda nuova, riproposta poi sotto forma di motivo di impugnazione e sulla quale, comunque, i ricorrenti non avevano il accettato denunciando, quindi, contraddittorio violazione dell'art. 345 c.p.c. aveva titolo, secondo la prospettazione della C.E.P.S., condivisa dalla corte di appello, nella transazione conclusa il 24-12-1980 dalla società appaltatrice e dalla cooperativa, da cui sarebbe residuato un credito in favore della prima, che anche i ricorrenti sarebbero stati tenuti a soddisfare, per la resa dichiarazione di volersi avvalere, ex art.1304 C.C., della predetta transazione, stipulata dalla cooperativa, loro obbligata solidale, con il comune creditore. Violazione e falsa applicazione dell'art.1304 2) C. C. e degli artt. 1362 e segg. C.C.- Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla natura, sulla portata e sugli effetti dell'atto transattivo 24-12-1980 (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere 6 ritenuto, la corte di appello, erroneamente ed immotivatamente, ed in conseguenza, evidentemente, di una lettura ed interpretazione non attente dell'atto di transazione del 24-12-1980, che con questa non si fossero estinti i rapporti nei quali erano parti gli attuali ricorrenti e, anche le loro obbligazioniconseguentemente, scaturenti dai titoli cambiari emessi tra il 1977 ed il 1979 e risalenti ad epoca anteriore estinzione alla predetta transazione;
comprovata anche dal versamento, C.E.P.S.contestualmente quietanzato dalla percettrice, della somma di lire 103.290.962. I ricorsi sono infondati. Non sussistono la violazione di legge ed i vizi di motivazione denunciati con il primo motivo di gravame, atteso che, se è vero che la domanda di pagamento formulata dalla odierna resistente con il ricorso per decreto ingiuntivo era basata su effetti cambiari rilasciati dagli attuali ricorrenti per un importo complessivo di lire 108.725.000, che essi si erano obbligati a versare, in via solidale con la cooperativa "I Vespro", 7 della quale erano soci, alla C.E.P.S. US s.r.l., a titolo di corrispettivo dovuto a quest'ultima per la realizzazione, in appalto, del fabbricato sociale in Brindisi, pur vero, peraltro, che gli stessi ricorrenti, nel proporre opposizione a decreto ingiuntivo, deducevano, tra l'altro, che il credito dell'opposta si era estinto а seguito di intervenuta transazione tra la cooperativa e la predetta società appaltatrice C.E.P.S. US, opposta, e che essi intendevano avvalersi, ex art.1304 C.C., della transazione in esito a normale medesima. Ed il tribunale, contraddittorio sviluppatosi anche in ordine al tema così introdotto in causa, nonché, assunto,evidentemente, sulla base dell'opposto circa la validità e l'operatività della transazione de qua nei confronti degli opponenti, obbligati solidalmente con la cooperativa nei riguardi della C.E.P.S. in forza della transazione medesima, stipulata il 24-12-1980, ha risolto la questione nel senso favorevole all'assunto degli opponenti. Tali essendo, quindi, i termini nei quali si è svolto il giudizio di primo grado, ne deriva che non è censurabile la statuizione con cui la corte di appello ha ritenuto, con adeguata motivazione, 8 che il gravame proposto dall'appellante C.E.P.S. non incorresse nel divieto di cui all'at.345 c.p.c., a motivo che con lo stesso era stata rinnovata una domanda già introdotta in causa davanti al tribunale, in dipendenza proprio della difesa sviluppata dagli opponenti ed in puntuale contrapposizione ad essa, e non accolta in quella sede. Quanto al secondo motivo, se ne deve parimenti l'infondatezza, essendo pervenuta, larilevare corte di appello, a conclusione logica e coerente con le risultanze processuali, quando, sul presupposto dell' accertata efficacia ed operatività nei confronti degli attuali ricorrenti della più volte menzionata transazione, per effetto della dichiarazione resa ai sensi dell'art.1304 c.c., ha affermato e dichiarato che gli stessi sono solidalmente obbligati, tra di loro e con la "cooperativa I Vespro verso la C.E.P.S., in conseguenza della transazione medesima, nei limiti, beninteso, indicati in sentenza. I ricorsi, in definitiva, devono essere rigettati. Consegue la condanna dei ricorrenti alle spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna 9 i ricorrenti, in solido, alle spese, liquidate in lire 501 100, oltre a lire 4000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2000 Il consigliere est. Il presidente (Dr. Olindo Schettino) (Dr. RA Pontorieri) IL CANCELLIERE C1 Paolo Talariee 6h lazice Le DEPOSITATO IN CE Roma 26GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 Lalazico 69000 310000 UFFICIO DELLE ENTRAT 2001 2 Registrato in · 1 7 6 1 4 al n. trecontouleun (lire act うますぎ! DM. RAC L E D 10