Sentenza 20 aprile 2006
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'attività materiale di presentazione dell'istanza può essere assolta anche da un soggetto diverso dall'istante o dal procuratore speciale, atteso che l'intenzione del legislatore, nel disciplinare il procedimento, è quella di favorire l'istanza riparatoria e non quella di frapporre ostacoli sul suo percorso. (Nel caso di specie si trattava di soggetto delegato dal procuratore speciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2006, n. 21737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21737 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Presidente - del 20/04/2006
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 549
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 05903/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) HE AM, N. in Esine il 03.03.1941;
2) HE RG, N. in Esine il 21.04.1945;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano in data 15.12.2004;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARZANO Francesco;
vista la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
1. Il 15 dicembre 2004 la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile una istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da AM e RG HE, rilevando che la stessa "non è stata presentata in cancelleria ne' dall'interessato, ne' personalmente dal difensore ancorché munito di mera procura alle liti, bensì da altro soggetto, asseritamente appartenente allo studio legale del difensore dei ricorrenti, ossia da tale avvocato Jacopo Ombrelli, impropriamente subdelegato dal vero difensore e procuratore speciale, l'avv. Caterina Malavenda... L'avv. Ombrelli o chiunque altro l'avv. Malavenda avesse voluto delegare per la presentazione del ricorso ex art. 314, non era soggetto legittimato ai sensi dei prefati art. 645 c.p.p. e art. 315 c.p.p., comma 3".
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso, con unico atto e per mezzo del comune difensore, gli istanti, denunziando il vizio di violazione di legge. Deducono che illegittimamente i giudici del merito erano pervenuti a quella statuizione, non considerando che la domanda era stata depositata dall'avv. Ombrelli, "espressamente delegato al deposito in cancelleria dell'atto in questione dall'avv. Caterina Malavenda...", e confondendo la presentazione dell'istanza con il suo deposito in cancelleria.
3.1 ricorsi sono fondati.
Per come, difatti, ritenuto da questa Corte (Sez. Un. 12.3.1999, n. 8, Ministero del Tesoro in proc. Sciamanna, in CED Rv. 213508), l'art. 645 c.p.p., comma 1, come richiamato dall'art. 314 c.p.p., "vuole solo che la domanda di riparazione costituisca atto personale della parte che ha indebitamente sofferto la detenzione". Mentre la proposizione della stessa può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 c.p.p., avendo inteso, così, la legge garantire "l'autenticità dell'iniziativa, la sua diretta ed inequivoca derivazione dalla volontà
dell'interessato", la sua presentazione, invece, "concerne solo il compimento di una attività materiale"; poiché "l'intento legislativo è di favorire le istanze riparatorie e non già di porre ostacoli (sia pure solo formali) sul loro percorso, e ciò in ragione del fondamento solidaristico dell'istituto della riparazione, riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale", e, "non risultando che la norma in esame abbia voluto riservare il compimento di detta attività solo al titolare del diritto - che dovrebbe quindi provvedervi personalmente o a mezzo di procuratore speciale nominato ex art. 122 c.p.p. -, si deve ritenere che ad essa, come avviene di regola, possa provvedere anche il difensore con procura, mediante la quale viene conferito, difatti, il potere di "compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati" (art. 84 c.p.c., comma 1)". E quindi, "non v'è ragione per escludere che il difensore con procura possa provvedere alla "presentazione" della domanda di riparazione sottoscritta dal proprio assistito, depositandola presso la cancelleria del giudice competente (anche a mezzo di sostituto), restando ciò nell'ambito tecnico-rappresentativo del potere conferitogli con la nomina".
Ne consegue che siffatta attività materiale di presentazione dell'istanza ben può essere assolta anche da soggetto diverso dall'istante o dal procuratore speciale, e quindi da persona da ques'ultimo delegata, come nella specie (cfr. Cass., Sez. IV, n. 23137/2003).
4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Milano.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2006