Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
| Aula 'A' 04 8 7770 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CO MAD CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- Dott. Francesco AMIRANTE R.G.N. 16772/98 Cron.3980 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere - Consigliere- Dott. Ettore MERCURIO Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere- Ud.13/10/00 - Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta coplas SOLE dal Sig. 3000 sul ricorso proposto da: 9 FEB. 2001per diritti L SIFI SOCIETA' INDUSTRIA FARMACEUTICA ITALIANA SPA, in IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, TORRISI MILL 3000 CANCELLERIA BENANTI ANGELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI PACUVIO 34, LORENZO, rappresentati e difesi dall'avvocato PETINO 166619 PLACIDO, giusta delega in atti;
ricorrenti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio dal Sig. ROMANELLI ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANIA, in 3000 per diritti CARO persona del legale rappresentante pro tempore, 112% FEP 2001 CANCELLIERE 2000 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI DIRITTI 01 4227 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo -1- rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente Ger avverso la sentenza n. 107/98 della Sezione distaccata di Pretura di ACIREALE, depositata il 30/04/98 R.G.N. 13635/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato ROMANELLI per delega PETINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo e il terzo motivo. - -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 31/12/96 diretto al TO di Catania la SIFI Spa e IS EN LA proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Catania, notificata il 1/12/96, con la quale era stato loro intimato il pagamento della somma di £ 600.000, per non avere assunto la dipendente BA LA tramite l'Ufficio, di collocamento. Eccepivano i ricorrenti: che la ordinanza recava una data posteriore alla notifica;
che il diritto alla riscossione era prescritto per decorso del termine quinquennale;
ed infine che la pretesa era infondata, perché la dipendente aveva iniziato a lavorare a seguito della stipula del contratto di formazione lavoro in data 12/12/91. L'Ispettorato del Lavoro contrastava la domanda ed il TO, con sentenza del 19/3 30/4/98, rigettava - l'opposizione, rilevando che non sussisteva l'eccepita nullità dell'ordinanza (perché recante una data anteriore a quella di notifica) trattandosi di un mero errore materiale che non infictava la regolarità dell'atto, che ovviamente era stato redatto in data anteriore alla notifica. Infondata era anche l'eccezione di prescrizione in quanto la violazione risaliva al 2/11/91, per essere intervenuto un valido atto interruttivo, ai sensi dell'art. 28, II comma, L. n. 689/81, con la notifica del verbale di contestazione in data と 19/9/95. Nel merito, infondata era la tesi difensiva, in quanto, anche a prescindere dalla dichiarazione verbale della stessa dipendente, la effettiva decorrenza del rapporto dal 2/12/91 era confermata dalla lettera datata 14/11/91 della SIFI, nella quale si confermava come data di inizio del rapporto il 1° dicembre successivo, e soprattutto dalla busta paga del mese di dicembre 1991, da cui risultava che la dipendente era stata retribuita per giorni 25 e quindi fin dall'inizio del mese e non dal giorno 12. Inverosimile era l'affermazione che erano state retribuite laanche giornate non lavorate, mentre irrilevante era circostanza che la BA, iniziando una controversia di lavoro in data 26/5/95, avesse indicato come decorrenza del rapporto il 12/12/91, avendo la stessa chiesto poi nelle conclusioni dell'atto il riconoscimento dell'esistenza del rapporto medesimo “sin dal 2/12/91", contraddicendo la prima affermazione (e la precedente missiva). L'opposizione quindi doveva essere rigettata. Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione la SIFI e la IS, fondato su tre motivi. Resiste con controricorso, per l'Ispettorato, l'Avvocatura Generale dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione degli artt. 113 e 115 CPC in relazione ad art. 14, commi II e VI, L. 689/81 (art. 360 n. 3 CPC), deduce il ricorrente che il TO aveva omesso 2 di valutare la regolarità del procedimento di applicazione della sanzione: l'Ispettorato era venuto a conoscenza della presunta. violazione al momento del ricevimento di una lettera raccomandata n. 3207 del 23/1/95, inviata dalla stessa BA ི་per conoscenza a quell'Ufficio; gli estremi della violazione erano stati notificati ai ricorrenti solo in data 19/9/95 e. 20/9/95, ben oltre il termine di 90 previsto dall'art. 14 L. 689/81, secondo cui l'obbligazione “si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto". Lamentando, col secondo motivo, omessa ed insufficiente motivazione, nonché violazione degli artt. 115 e 116 CPC, 23, comma 12°, L. n. 689/81 (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che il TO aveva attribuito valore decisivo alla lettera della SIFI del 14/11/91 ed alla busta paga del mese di dicembre, ritenendo "non verosimile" l'assunto difensivo in ordine al pagamento di giornate non lavorate, senza alcuna motivazione sul punto;
né aveva poi tenuto conto di tutta la documentazione prodotta (progetto di formazione lavoro approvato il 3/12/91, richiesta di avviamento in data 9/12/91 ed autorizzazione del 12 dicembre successivo) diretta provare che il rapporto non poteva iniziare prima del 12 dicembre... Dalla stessa missiva del 14/11/91 emergeva peraltro che l'assunzione della lavoratrice era subordinata all'espletamento da parte del datore "delle formalità necessarie per la sua 2 3 assunzione". Il TO non aveva tenuto conto di queste prove, così come non aveva ter to conto del cartellino orologio da cui risultava che la BA non era stata presente in azienda prima del 12/12/91. Gli opponenti, stante la confusione di date creata dalla BA, avevano chiesto di provare a mezzo testi la data di effettivo inizio del rapporto, ma il TO, senza motivazione, aveva ritenuto di non dover accogliere la richiesta, anche se nessuna prova, documentale o testimoniale, era stata addotta dall'Ispettorato per avallare l'assunto della BA e dimostrare la sussistenza della violazione contestata. Ciò comportava aperta violazione dell'art. 23 L. 689/81 comma 12. Ju Lamentando, col terzo motivo, contraddittoria motivazione, nonché violazione degli artt. 2730, 2731 e 12735 c.c. (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che la sentenza violava le norme in tema di confessione stragiudiziale: in due documenti “ (allegati 4 e 5 al ricorso in opposizione)” la BA aveva confessato espressamente di avere iniziato a lavorare in data 12/12/91; sia la lettera 21/3/94, che la dichiarazione contenuta nel ricorso costituivano ammissioni della parte, a sé sfavorevoli e favorevoli dall'altra parte, e quindi prova legale, che non poteva essere in alcun modo messa in dubbio. Il giudice con motivazione insufficiente e contraddittoria riconosce l'esistenza di dette dichiarazioni, ma afferma che non assumono "valore decisivo", senza spiegare perché, sulla base della sola considerazione che la BA aveva concluso per il riconoscimento dell'esistenza del rapporto del 2/12/91. Il valore di prova legale di una ammissione poteva essere validamente contrastato da una successiva ed incompatibile con la prima, contenuta nello stesso ricorso, ma non era possibile ritenere che una domanda, contenuta nel ricorso potesse “porre nel nulla, addirittura, contraddicendo>” la precedente dichiarazione contenuta nella lettera del 21/3/94, nella quale si indicava come data di inizio del rapporto il 12/12/91, avendo questa natura confessoria. La sentenza quindi doveva essere cassata, con decisione nel merito ex art. 384 CPC. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso è inammissibile, mentre il secondo ed il terzo sono fondati e vanno perciò accolti. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "nel giudizio di cassazione, a parte le questioni rilevabili d'ufficio (sulle quali non si sia formato il giudicato), non è consentita la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione difensiva, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel pregresso adizio di merito e prospettino comunque questioni fondate su elementi di fatto nuovi e diversi da quelli ivi prospettati” (Cass. n. 9882 del 4/10/98). Il Collegio condivide detto principio di diritto e quindi non può che dichiarare inammissibile il primo motivo, in quanto il ricorrente innanzi al pretore ha contestato la nullità della 5 ordinanza e la decadenza dell'Ispettorato dalla potestà di emettere la ordinanza medesima, ma sempre sotto il profilo della intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la somma ingiunta;
non ha mai contestato la parte l'estinzione della obbligazione per notifica degli estremi della violazione oltre il termine perentorio di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981, che presuppone il controllo da parte del giudice di merito del "dies a quo” e quindi l'accertamento di fatto della data in cui l'Amministrazione è venuta a conoscenza della infrazione commessa. Il secondo e terzo motivo vanno trattati congiuntamente, essendo due aspetti della medesima censura. In proposito osserva il collegio che il TO di Catania, dopo avere rigettato l'eccezione di prescrizione, avendo accertato l'esistenza di un valido atto interruttivo, afferma che la decorrenza del rapporto dal 2/12/91 sulla base di tre elementi: di una prova documentale (la lettera della Sifi del 14/11/91) che non poteva oggettivamente provare un fatto futuro (l'assunzione in data 2/12/91), ma solo una intenzione della parte;
della assiomatica affermazione che "appare inverosimile l'asserzione degli opponenti secondo cui sarebbero state pagate giornate non lavoratore"; dell'affermazione, altrettanto indimostrata, che "non assume valore decisivo” la contraddizione esistente fra la allegazione contenuta in un ricorso al giudice del lavoro che il rapporto decorreva dal 12/12/91 e la conclusione del medesimo 6 1 ricorso, "poiché a prescindere da ogni altra considerazione" in questa chiedeva che "venisse riconosciuta l'esistenza del rapporto sin dal 2/12/91>“. Conclusione questa che sarebbe sufficiente, secondo il Tribunale, a superare, per un motivo che non viene specificato, anche “la precedente missiva” (inviata dalla dipendente BA alla Sifi e nella quale si faceva riferimento all'inizio del rapporto in data 12/12/91) e che, contenendo ammissione di un fatto sfavorevole alla dichiarante e favorevole all'altra parte costituiva confessione stragiudiziale (ex art. 2730 e 2735 c.c.). Nessun accenno è contenuto in sentenza in ordine alle altre prove documentali offerte dalla parte (fra cui anche il cartellino orologio da cui risultava che la BA risultava presente in azienda dal 12/12/91) nonché ai motivi per i quali era stata disattesa la richiesta di prova dell'opponente per superare eventuali residui dubbi sulla data di inizio del rapporto. Evidente quindi appare sia l'omesso esame di prove decisive per la risoluzione della controversia, che l'insufficienza contraddittorietà della motivazione, che si fonda su e affermazioni apodittiche, pseudo prove documentali di fatti futuri ed argomentazioni contraddittorie e sibilline, perché non vengono in alcun modo specificate quali sono le "altre considerazioni" in base alle quali la contraddizione rilevata dallo stesso giudice “non assume valore decisivo”; per questa 7 W parte siamo in presenza di una motivazione apparente dalla quale non emerge quale sia stato il ragionamento seguito dal giudice di merito per giungere al rigetto del ricorso. La sentenza va quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Catania, per nuovo esame ed anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Catania. Roma 13 ottobre 2000 IL CONSIGLIERE EST.Alaiorano IL PRESIDENTE ела IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 3 0 3 1 A 5 -9 FEB. 2001 I S . D S . oggi, T , A R N T M IL COLLABORATORE O A , ' L 3 L L A E LI CANCELLERIA 7 L S O - R E E B P 8 P D - U I S 1 I D I 1 S N A N G T E E S O S G O I A G P A D E M L E I O , T A O T A I D R L R T L I E S E T I D G D N E O E R S E 8