Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE01705 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE PR Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.4903/99 Dott. Pellegrino SENOFONTE Consigliere Dott. Vincenzo FERRO Cron. 3623 Dott. Ugo VITRONE Consigliere 547 Rep. Dott. Francesco IA FIORETTI Consigliere Ud. 10/11/00 Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4903/99 proposto da: BO GI, elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II n. 11, presso l'avv. Angelo Scarpa, e rappresentato e difeso giusta delega in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE atti dall'avv. Piero Gerin di Trieste
- ricorrente -
UFFICIO COPIE Richiesta copía studio
contro
IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 dal Sig. URSETTA AR, BO IA - BO NN "177 FEB, 2001. IL CANCELLIERE BO RI BO MA BO GI - - SE BO TO - BO OM -BO LIRE 3000 ANCELLERIA NN -BO BE elettivamente domiciliati in Roma, via Buccari 3, presso l'avv. Antonio Salvucci, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Aniello Pullano di Catanzaro CG066528
- controricorrenti -
e sul ricorso iscritto al n. 7993/99 proposto da: 2087 Ι 2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE URSETTA AR, BO IA, NN, RI, MA, Richiesta copia esecutivel GI SE, TO, OM, NN, BE, dom.ti, dal Sig. P IAHO per dirit . 000 4B rappr.ti e difesi c.s - ricorrenti incidentali - || 0.9 MAG 200 IL CANCELLIERE
contro
AC RE
- intimato -
Entrambi avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n.9 del 17.1.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.11.00 dal CHD16886 Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito l'avv. Aniello Pullano, per i CH016861 controricorrenti e ric.inc. che ha chiesto rigettarsi il ricorso principale ed in CHO16336 subordine accogliersi l'incidentale. Udito il P.M., in persona del Sostituto! th Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 21.11.1985 RE GI conveniva innanzi al Tribunale di Catanzaro il fratello RE GI esponendo che essi LIRE 3000 erano stati soci di fatto nella conduzione di impresa commerciale sciolta il CANCELLERA 31.12.74, che un incaricato di redigere la contabilità finale dell'impresa aveva sottoposto un elaborato che evidenziava un suo credito di lire CH016817 16.676.587 verso il fratello, che lo stesso convenuto ne aveva riconosciuta la esattezza;
chiedeva pertanto la condanna al pagamento di tale somma con CH016887 interessi dall'1.12.75. Si costituiva RE GI che chiedeva – in via TH A riconvenzionale - la condanna dell'attore al pagamento della somma di lire 12 milioni. Il processo era interrotto il 4.6.87 per decesso di RE CHO16842 GI e la causa veniva riassunta con la costituzione degli eredi RS- 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE RE i quali facevano proprie le eccezioni e la domanda articolate dal de Richiesta copia studio cuius. dal Sig.SCARPA Boos per diritti L. Espletata la prova per testi ed assunto l'interpello deferito all'attore, il 2-3 MAG. 2001.... AL CANCELLIERE Tribunale di Catanzaro con sentenza 12.10.95 rigettava la riconvenzionale LIRE 2000 ed accoglieva la domanda di RE GI affermando che il credito CANCELLERI dell'attore risultava dal rendiconto contabile proposto da un fiduciario delle due parti, e con riserva di produzioni successive attestanti la sua estinzione BB101158 con versamenti bancari, che erano stati prodotti, se pur tardivamente, BB101153 versamenti per lire 16.689.185 ma RE GI - nell'interrogatorio nel corso del quale ne aveva ammesso l'esistenza -aveva precisato essere stati effettuati per mera cortesia da suo fratello, e con denaro di esso istante le (come altre volte avvenuto e come, con ricevute, comprovato), che le dichiarazioni dell'attore erano attendibili, non avendo RE GI provato la provenienza personale del denaro e non essendovi elementi che contraddicessero tale ipotesi. La sentenza era impugnata da tutti gli eredi di RE GI e, costituitosi RE GI, l'adita Corte di Catanzaro con sentenza 17.1.98, in parziale accoglimento dell'appello, negava il credito di RE GI e lo condannava a restituire agli appellati la somma di lire 39.555.587 in esecuzione della sentenza riformata. Affermava in motivazione la Corte di merito che, essendo emerso che il rendiconto finale era suscettibile di modificazioni ove RE GI avesse potuto documentare gli asseriti versamenti di circa lire 16 milioni in favore del fratello, era indubbio che i versamenti bancari effettivamente documentati dovessero riferirsi alle menzionate poste attive sospese;
che 3 essendo stata da RE GI riconosciuta la verità dei versamenti, pur avendo egli data l'anomala spiegazione della provenienza personale dei relativi fondi, sarebbe stato suo onere dare prova della sua tesi: e tal prova non era stata certo data con la mera esibizione delle ricevute di altri versamenti effettuati con denaro "personale", questi, semmai, provando il contrario e cioè che quando ebbero luogo versamenti a titolo di cortesia, il -ed ottenere le relative ricevute;
che lo stesso RE ebbe a chiedere - RE GI aveva ammesso il riferimento dei versamenti alla attività sociale, ivi compreso l'incontestato A.B. di lire 350.000. Per la cassazione di tale sentenza RE GI ha proposto ricorso notificando l'atto il 2.3.99 ed in esso articolando due mezzi. Si sono costituiti con atto del 10.4.99 - RS AR e RE IA, NN, RI, MA, GI SE, TO, OM, NN e BE, proponendo anche ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Riuniti i ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., perché proposti avverso la stessa sentenza, si esamina il ricorso principale, articolato su due motivi. Con il primo motivo il ricorrente articola due distinti ordini di censure. Sotto un primo profilo denunzia violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. nonché vizio di motivazione: a suo avviso la Corte di merito avrebbe dovuto alla luce del comportamento tenuto dai due fratelli nelconsiderare che - corso della redazione della contabilità - la riserva di successiva integrazione documentale poteva solo riferirsi alla possibilità di esporre sopravvenienze diverse dai due versamenti. D'altro canto, si doveva rilevare che sarebbe 4 stato onere di RE GI -il cui comportamento complessivo integrava piena ricognizione di debito - vincere la presunzione nascente da tal ricognizione e dare piena prova dell'adempimento con propri mezzi: prova non data ed anzi contraddetta dagli atti. Tale censura ad avviso del Collegio inammissibile, là dove mira ad una sostanziale rivalutazione degli elementi di fatto esaminati in sede di merito - richiama la norma di cui all'art. 1988 c.c. in modo affatto non pertinente, posto che non si scorge qual ricognizione di debito sia mai provenuta da RE GI (altro da tal ricognizione essendo l'accertamento contabile del terzo-fiduciario ed altro ancora essendo il comportamento complessivo del preteso debitore). Quanto ai pretesi vizi di motivazione che affliggerebbero la decisione и impugnata devesi rammentare che i Giudici del gravame hanno affermato: che i rendiconto redatto dal RO era non definitivo nella sua esposizione debitoria a carico di RE GI, proprio con riguardo alla ipotesi che fosse reperita documentazione bancaria attestante l'estinzione del debito di lire 16 milioni circa;
che tanto emergeva dalla deposizione RO e dalla lettera 12.3.79; che, reperite le prove dei versamenti in discorso, e riconosciuti dallo stesso RE GI, ne conseguiva l'incombere a suo carico dell'onere di provare l'anomala giustificazione affacciata (il versamento con denaro proprio del creditore); che la esibizione delle ricevute di altri versamenti provava, semmai, proprio il contrario;
che l'assegno di lire 350.000 comprovava, altresì, un persistente credito. Orbene, a contrastare la logica e completa esposizione delle testè sintetizzate valutazioni sul materiale probatorio acquisito il ricorrente 5 non adduce alcun ammissibile profilo di censura, sol limitandosi, in modo affatto inammissibile, a proporre le ragioni per le quali quel materiale si sarebbe dovuto valutare diversamente. Sotto un secondo profilo, poi, il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2734 e 2735 c.c. e vizio di motivazione. I Giudici di appello, cioè, non avrebbero considerato che, ammessa da RE GI l'esistenza dei due versamenti ma contestualmente precisato - senza ricevere alcuna che essi erano stati effettuati non con proprio denaro da contestazione= GI bensì, e per cortesia personale, con fondi di esso GI, si sarebbero dovute ritenere pienamente provate anche le circostanze aggiunte. La censura è priva di fondamento. Come esattamente rilevato dalla parte controricorrente, essendo indubitabile che essa ebbe sempre a contestare la verità delle dichiarazioni aggiunte - tanto essendo attestato dal contegno processuale di tutta la fase di merito quale esposto nella sentenza impugnata e tal specie di contestazione essendo affatto idonea allo scopo (come affermato con chiara e condivisibile proposizione da Cass. 1453/78), ne è discesa la conseguenza per la quale la ammissione e le dichiarazioni aggiunte ben potevano essere liberamente valutate ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (Cass. 11048/95 – 2574/94 – 9339/87 – 5762/84). E tale valutazione,- come sintetizzato innanzi, è stata dalla Corte territoriale operata con rigore logico e con completa valutazione di tutti gli elementi concorrenti addotti dalla parte a sostegno della sua tesi;
ed ha condotto alla rammentata conclusione di totale non credibilità della versione del RE GI. Ed in nessun modo il rigore della operata valutazione viene dal ricorso revocato in dubbio. 6 ... Inammissibile è, infine, la censura contenuta nel secondo motivo esponente violazione degli artt. 61-191-198 c.p.c. per avere la Corte, nel ritenuto quadro di insufficienza probatoria, mancato di disporre la necessaria indagine contabile sui rapporti tra i soci. Da un canto il ricorrente non mostra di aver inteso la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha affatto asserito essere incerto il dato contabile ma che ha, di contro, accertato, sulla base di quel dato e degli altri dianzi sintetizzati, che la versione di RE GI non risultava provata dall'altro canto, è inammissibile proporre, come censura della decisione di merito, l'omessa utilizzazione del discrezionale strumento dell'indagine peritale senza neanche addurre quali contenuti specifici tal indagine avrebbe dovuto acquisire. Respinto il ricorso principale, devesi dichiarare il conseguente assorbimento dell'impugnazione incidentale condizionata. Le spese dei controricorrenti dovranno gravare sul soccombente RE GI, che ne dovrà versare l'ammontare alle controparti vittoriose, tra loro in solido.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente a versare a favore dei controricorrenti, in 40000 solido, lire 325.000 per esborsi e lire 2.000.000 per onorari. 280000 Così deciso in Roma, il 10.11.2000 il Presidente Il cons.est. DEPOSITATA IN CANCELLERIA. -7 FEB. 2001 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE IA Di Nuzzo Oggl IA Di Nuzzo Marie A Di