Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 1
Ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 29 del 1979, non sono utilizzabili ai fini del computo della indennità premio di fine servizio in favore del lavoratore collocato in quiescenza i periodi di iscrizione presso le gestioni assicurative di cui all'articolo 2 della predetta legge, diverse da quelle dell'INADEL.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7851 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. SIMONESCHI Guglielmo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US NA, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FEDELE DI CRISTINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DELLE MUSE 7, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO VICINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 818/99 del Tribunale di MESSINA, depositata il 02/03/00 - R.G.N. 268/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato VICINI DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e rigetto del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Messina IG SI convenne in giudizio l'NA esponendo:
di aver lavorato, dal 1 ottobre 1967 al 4 aprile 1994, alle dipendenze dell'amministrazione provinciale di Messina e di esser stato collocato in quiescenza con anzianità utile ai fini previdenziali di 27 anni;
di aver ottenuto, a norma della legge 7 gennaio 1979 n. 29, con provvedimento del Ministero del Tesoro, la ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi di iscrizione alla gestione speciale INPS per i lavoratori autonomi, pari a 9 anni sei mesi e sei giorni;
di non aver ricevuto dall'NA l'indennità premio di fine servizio, a norma della legge 8 marzo 1968 n. 152, nella misura dovutagli, poiché l'ente aveva omesso di considerare il periodo di iscrizione alla detta gestione speciale INPS ed aveva escluso dalla retribuzione posta a base del calcolo le voci "indennità di rischio" e "compenso per il miglioramento della efficienza dei servizi," rispettivamente previste dall'art. 47, terzo comma, e 6 del DPR 3 agosto 1990, n. 333. Il SI chiese pertanto la condanna dell'NA a corrispondergli il complessivo importo di L. 19.548.1967, per i due titoli indicati, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno da ritardo.
Il Pretore, accolse la domanda di riliquidazione del premio, e di risarcimento del danno, in riferimento ai periodi di iscrizione del SI alla gestione speciale INPS e la rigettò nel resto. La sentenza, impugnata da entrambe le parti, è stata parzialmente riformata dal Tribunale di Messina, che, accogliendo l'appello dell'NA ha rigettato la domanda del SI, e rigettando l'appello di quest'ultimo ha confermato per il resto la decisione del Pretore, disponendo la totale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In sintesi, il Tribunale ha osservato, anzitutto, che se fosse stato consentito di ricongiungere presso l'NA ai fini dell'indennità premio di fine servizio i periodi di lavoro diversi da quelli alle dipendenze dell'ente locale, si sarebbe avuta duplicazione di indennità connotate dalla medesima funzione, dal momento che, secondo le regole generali, quei rapporti di lavoro davano a loro volta diritto a trattamenti di buona uscita o di fine rapporto. Secondo il giudice d'appello, inoltre, al momento dell'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1979 n. 29, il diritto all'indennità premio di fine servizio, in base alla legge 8 marzo 1968, n. 152, regolatrice della materia previdenziale per il personale degli enti locali, era subordinato alla condizione della sussistenza di due anni completi di iscrizione e di un periodo di servizio variabile dai 15 ai 25 anni. Quindi con l'art. 9 della cit. legge n. 29 il legislatore, in espressa deroga alle disposizioni dell'art. 2 della legge del 1968, aveva attribuito l'indennità premio di fine servizio a coloro che avessero ricongiunto, ai fini pensionistici, presso le gestioni di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge n. 29, periodi di assicurazione alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, ed aveva così derogato ai limiti temporali riguardanti il numero minimo degli anni di iscrizione e il periodo minimo di servizio (nonché) all'ulteriore presupposto della cessazione dal servizio in posizione di iscritto all'NA. Ad avviso del Tribunale il problema normativo al quale con il detto art. 9 si era inteso rispondere nasceva dalla circostanza che per le specifiche regole della legge n. 152 del 1968, nel caso di ricongiunzione ad altre gestioni, ai fini pensionistici, del periodo di contribuzione all'NA non sarebbe stata comunque corrisposta l'indennità premio, non ricorrendo il presupposto della cessazione dal servizio in costanza dell'iscrizione all'NA. Quindi con l'art. 9 si era posto rimedio a questa situazione, con l'attribuire il diritto all'indennità in favore di chi avesse esercitato la facoltà di effettuare la ricongiunzione, senza richiedere che si verificassero le condizioni previste in generale per l'insorgere di tale diritto: nel che stava, appunto, la ragione (e il senso) della deroga espressa alle disposizioni che prevedevano queste condizioni. Il fatto che le limitazioni al sorgere del diritto all'indennità premio di fine servizio fossero venute meno successivamente, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 763 del 1988 (a seguito della quale il versamento dei contributi all'NA da diritto automaticamente all'indennità premio di servizio) non aveva, secondo il giudice d'appello, alcuna diretta incidenza sulla questione sottoposta al suo esame, perché prima della decisione della Corte il problema del computo dell'indennità in caso di ricongiunzione poteva sorgere solo nel caso di ricongiunzione presso altre gestioni della contribuzione all'NA. Infatti nel caso, inverso, di ricongiunzione presso l'NA delle contribuzioni relative a servizi pregressi, non si sarebbe posta la preclusione alla cui rimozione mirava l'art. cit.. Infatti in relazione a tali periodi di servizio il dipendente avrebbe conseguito il trattamento di buona uscita a carico dell'amministrazione precedente datrice di lavoro, la ricongiunzione, secondo le regole della legge n. 29 del 1979 avrebbe operato ai fini pensionistici, e l'indennità premio di fine servizio sarebbe stata corrisposta alla cessazione del servizio dall'ente locale, nel ricorso dei presupposti della legge 152 del 1968. Il Tribunale ha poi valorizzato il tenore testuale dei più volte cit. art. 9 della legge n. 29, ed ha rilevato che esso regola l'ipotesi di ricongiunzione presso le gestioni di cui all'art. 1 e 2 della legge dei periodi di contribuzione NA, disciplinando il caso dei lavoratori che cessano dal servizio di iscritti a gestioni diverse da quelle dell'NA e non anche il caso inverso. Infine, il giudice d'appello, ha ritenuto che l'accoglimento dell'appello dell'NA comportasse l'assorbimento dell'appello proposto dal SI.
Contro questa sentenza IG SI propone ricorso formulando due motivi di censura.
L'INPDAP (succeduto all'NA) resiste con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione del principio della corrispondenza fra la richiesta e la pronunzia, nullità del procedimento, violazione degli articoli 132 n. 4 del c.p.c. e 118 delle relative disposizioni di attuazione, il ricorrente lamenta che il Tribunale, ritenendolo erroneamente assorbito dall'accoglimento dell'appello dell'NA, abbia omesso di pronunziare circa il motivo di appello con il quale era stata dedotta l'erroneità della mancata inclusione nella base di calcolo dell'indennità premio di servizio di talune voci retributive, (indennità di rischio e compenso per il miglioramento dei servizi) che avrebbero dovuto esservi, invece, ricomprese.
La Corte osserva che il richiamo quale parametro normativo degli artt. 132 n. 4 del codice di rito civile e dell'art. 118 delle disposizioni per la sua attuazione è improprio, dal momento che con la dichiarazione di assorbimento il giudice di appello ha dato pienamente conto della ragione della sua decisione. La pronunzia di assorbimento, in tale caso, ha costituito infatti una formula sintetica per indicare che il giudice non avrebbe proceduto all'esame delle ulteriori questioni poste dal SI con il proprio appello, perché tale esame in ogni caso non avrebbe giovato all'appellante, visto che tali questioni dipendevano da altra già risolta in senso a lui sfavorevole.
La Corte ritiene tuttavia che con il motivo in esame, interpretato nel suo insieme, il SI chieda in sostanza di valutare, nella specie, se la detta pronunzia di assorbimento sia o no corretta. La Corte ritiene che nella specie non vi fosse alcuna base per una siffatta pronunzia e che il primo motivo di ricorso sia quindi fondato e vada accolto.
Come risulta con sufficiente chiarezza dalle conclusioni della sentenza qui impugnata il SI, oltre a chiedere il rigetto dell'appello dell'NA, aveva anche chiesto che, in accoglimento del proprio appello, l'indennità premio di servizio, gli venisse riliquidata su una base retributiva più ampia di quella presa in considerazione dall'NA. Ora, essendo pacifico che il SI ha diritto all'indennità premio in relazione ad un certo numero di anni di servizio, la risposta al quesito se al fine di calcolare tale indennità si debba o no tener conto di talune voci della retribuzione, ossia la questione dell'esatta individuazione della base di computo (determinata dall'art. 4 della legge 152 del 1968 in un quindicesimo della "retribuzione contributiva per ogni anno di iscrizione all'istituto) non dipende affatto dalla soluzione del problema del numero di anni per il quale moltiplicare la frazione così individuata, salvo ovviamente il caso, estraneo alla fattispecie, in cui fosse negato in radice il diritto all'indennità medesima, non avendo senso in tale ultimo caso ricercare il fattore di una moltiplicazione nella quale l'altro (o uno degli altri) fattori sia pari zero.
In tale situazione, la ragione del mancato esame del motivo, espressa dal giudice di merito, è assolutamente inadeguata, sicché è necessario cassare la sentenza affinché venga esaminata la domanda di riliquidazione della indennità con inclusione delle voci sopramenzionate.
Con il secondo motivo di ricorso, denunziando anche insufficiente motivazione su un punto decisivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Nucleo essenziale della censura è che, tenendo conto sia delle modifiche normative introdotte dall'art. 22, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modifiche, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 (secondo il quale in deroga a quanto stabilito in materia di indennità premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'NA, al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta all'interessato o ai superstiti l'indennità di fine servizio in relazione agli anni maturati) sia della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 23 marzo 1988, n. 763,(che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettere a, b e c della legge 152 del 1968 che assoggettava l'erogazione della indennità premio di servizio a condizioni - due anni di iscrizione all'NA e anzianità di servizio variabile da quindici a venticinque anni - non previste per l'erogazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti statali) l'interpretazione adottata dal giudice d'appello finirebbe con il privare di reale efficacia normativa e con lo svuotare completamente di contenuto il cit. art. 9.
Infatti il problema che tale articolo, secondo l'interpretazione accolta dal giudice, avrebbe dovuto risolvere era ormai superato dalle nuove norme e dalla cit. sentenza costituzionale, sicché, fra l'altro, se tale interpretazione fosse stata esatta il decreto-legge menzionato, non avrebbe mancato di abrogare espressamente l'art. 9 della legge del 1979, il che invece non era avvenuto.
Secondo il ricorrente, per contro, l'interpretazione disattesa dal Tribunale è conforme tanto alle finalità perseguite dal legislatore con l'art. 9, quanto all'espresso tenore del detto articolo, quanto, infine, alla necessità di attribuire alla norma significati utili, ovvero produttivi di effetti giuridicamente rilevanti.
Infatti poiché l'art. 9 contiene una deroga anche all'art. 4 della legge 152 del 1968, e poiché detto ultimo articolo prevede solo le modalità di determinazione della misura dell'indennità e la computabilità dei servizi di ruolo o non di ruolo prestati in favore dell'ente locale, secondo il ricorrente, il suo richiamo al fine di derogarvi espressamente non può significare altro che la volontà di attribuire rilievo anche ai periodi di iscrizione presso altre gestioni previdenziali, precedenti l'assunzione presso l'ente locale.
Tale interpretazione non troverebbe ostacolo nella circostanza che la legge n. 29 del 1979 fa riferimento alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai soli fini previdenziali, posto che lo scopo perseguito dal legislatore con la deroga stabilita nell'art. 9 della legge sarebbe stato quello di garantire la percezione dell'indennità premio di servizio a tutti coloro che non avessero maturato il diritto a pensione in virtù del solo periodo di iscrizione a gestioni previdenziali diverse dalla CPDEL, come era dimostrato appunto dalla limitazione del diritto alla percezione dell'indennità in solo favore di coloro che per effetto dei detti periodi di iscrizione godevano già del trattamento pensionistico. Inoltre, il fatto che l'interpretazione proposta avrebbe potuto comportare la percezione dell'indennità premio in relazione a periodi che avevano dato luogo ad un trattamento di fine rapporto non sarebbe stato d'ostacolo alla prospettata ed auspicata estensione, sia perché l'indennità premio, di natura previdenziale, non poteva esser messa a confronto con i trattamenti di fine rapporto, di natura retributiva, sia perché l'avvenuta ricongiunzione avrebbe comportato l'obbligo dell'ente di ultima iscrizione di erogare un unico trattamento previdenziale di fine rapporto.
L'interpretazione estensiva, avrebbe posto poi la norma a riparo dai dubbi di illegittimità costituzionale per il diverso trattamento fatto ai dipendenti degli enti locali che ricongiungano precedenti periodi assicurativi di iscrizione maturati presso l'INPS e i dipendenti dei medesimi enti che ricongiungano periodi di servizio resi in favore dello Stato, essendo tali periodi (a differenza dei primi, secondo la tesi del giudice d'appello) utili anche ai fini dell'indennità premio, in base alla legge 22 giugno 1954, n. 523. Nè il giudice d'appello, (incorrendo così anche in vizio motivazionale) aveva spiegato perché fra le due interpretazioni possibili non aveva scelto quella conforme al principio costituzionale di eguaglianza.
Infine, contro la detta interpretazione estensiva, non vi sarebbero ostacoli, di ordine testuale perché l'art. 9 della legge 29 del 1979, con il richiamare l'art. 2 della stessa legge stessa, aveva fatto riferimento (anche) all'ipotesi di ricongiunzione presso l'NA (costituente una delle possibili gestioni cui lavoratore risulti iscritto al momento della domanda) di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.
Il motivo è infondato.
Si deve osservare anzitutto che il criterio di interpretazione delle norme in un senso tale che esse abbiano un qualche effetto piuttosto che in un senso per cui non ne abbiano alcuno è un criterio che corrisponde all'idea per cui il legislatore opera in modo utile ovvero innovando l'ordinamento o(secondo altra terminologia meglio atta a cogliere il carattere contingente e variabile dell'insieme di norme vigente in un determinato momento) il sistema giuridico e non invece in modo inutile ossia reiterando norme già esistenti o emanando disposizioni prive di reale contenuto normativo. A tale criterio si deve quindi far certamente ricorso quando si tratti di stabilire il significato di un enunciato normativo valutato in relazione all'insieme delle altre norme in vigore al momento della sua introduzione(limitatamente - è ovvio - a quelle destinate a far sistema con esso) scartando quindi le interpretazioni che lo renderebbero ridondante o privo di effetti, e sempreché ovviamente si tratti di un enunciato suscettibile di una pluralità di interpretazioni. Il tipo di problema risolto con questo criterio ermeneutico è però diverso da quello costituito da disposizioni capaci di esprimere in un determinato momento nuove norme, ma i cui effetti innovativi vengano, per così dire, ad "esaurirsi" successivamente, in conseguenza dell'ulteriore evolvere del sistema. Anche in tal caso ovviamente una disposizione sorta per risolvere un determinato tipo di problema potrebbe, con lo strumento della interpretazione adeguatrice, rivelarsi idoneo strumento di soluzione anche di problemi diversi da quelli in relazione ai quali era stata introdotta. Ciò, tuttavia, a condizione che essa sia in grado di esprimere una pluralità di significati, alcuni dei quali atti a regolare anche situazioni originariamente non comprese nel suo ambito originario. Non, invece, quando essa sia suscettibile di veicolare unicamente il significato idoneo a risolvere il problema per la cui soluzione essa era stato deputata. In tal caso infatti la non estensibilità dell'ambito di applicazione della norma non equivale per nulla ad una interpretazione abrogatrice della stessa, visto che il pratico esaurirsi dei suoi effetti non dipende dalla scelta dell'interprete ma dal continuo modificarsi del sistema giuridico, e in definitiva dal fatto che, come in sostanza è avvenuto nella specie, l'esigenza per la cui soddisfazione la norma era stata introdotta è venuta meno per la presenza di nuove disposizioni normative o di una pronunzia di illegittimità costituzionale. Queste considerazioni - è appena da sottolinearlo - valgono anche a render fuor di luogo il riferimento, fatto dal ricorrente, alla necessità della abrogazione esplicita e al significato della mancanza di una tale abrogazione da parte del decreto-legge n. 359 del 1987. È vero poi che, considerandone il contenuto complessivo, l'art. 9 della legge del 1979 implica chiaramente una deroga ai principi base in tema di indennità premio di fine servizio stabiliti nell'art. 2 della legge 152 del 1968 (e rende congrua l'espressa previsione di deroga riferita a tale articolo), mentre la necessità di derogare espressamente anche all'art. 4 non sembra emergere con altrettanta chiarezza, il cit. art. 9 dispone infatti che l'indennità premio sia dovuta in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della misura di detta indennità. Ora poiché è proprio l'art. 4 della legge in ultimo cit. a stabilire quali siano i periodi valutabili e quale sia la misura, il richiamo ad esso in senso derogatorio appare probabilmente frutto di una tecnica normativa inadeguata.
Ciò tuttavia non conduce alla conclusione voluta dal ricorrente, poiché essa trascura del tutto il presupposto intorno al quale, in modo esplicito, ruotano le previsioni dell'art. 9, costituito dalla ricongiunzione nelle gestioni di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge, dei periodi di assicurazione presso la CPDEL. In altri termini, secondo il ricorrente, per attribuire alla deroga all'art. 4 un qualche significato occorrerebbe interpretare il presupposto normativo in funzione del quale il richiamo è effettuato in termini esattamente opposti a quelli risultanti dal testo legislativo, ritenendo che tale testo sia idoneo a regolare (anche) il caso inverso di ricongiunzione presso l'NA di periodi di iscrizione ad altre gestioni.
Ma questo criterio interpretativo è inaccettabile Da un lato esso contrasta con le direttiva contenuta nell'art. 12 delle preleggi, dal momento che senza curarsi della chiara formulazione della fattispecie (costituita dal caso di "coloro che si avvalgono della facoltà di ricongiungere presso le gestioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge periodi di assicurazione presso la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali che non abbiano già dato luogo a pensione") non attribuisce al testo il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, ma lo legge come se esso contenesse menzione anche di coloro che ricongiungono presso l'NA periodi di iscrizione a d altre gestioni. Ora poiché dovrebbe essere evidente che in un testo normativo la fattispecie regolata costituisce un aspetto essenziale, una proposta interpretativa che, ne svaluti la precisa portata, valorizzando a tal fine una disposizione palesemente secondaria quale quella che individua le regole da considerare inapplicabili per effetto della nuova disciplina (le quali - si noti - sarebbero inapplicabili anche in assenza di una loro menzione, secondo il criterio della successione della legge nel tempo) già per questo motivo non appare conforme ai criteri legali dell'interpretazione.
In secondo luogo, anche seguendo la tesi del ricorrente, l'incongruità derivante dal richiamo all'art. 4 della legge 152 del 1968 non sarebbe affatto evitata ed anzi si aggraverebbe.
Ed infatti se si dovesse ritenere consentita dall'art. 9 della legge n. 29 del 1979 (anche) l'utilizzazione di periodi di iscrizione a gestioni diverse da quella dell'NA, ai fini del computo dell'indennità premio di servizio resterebbe poi da spiegare quale senso potrebbe avere, in tale prospettiva, la deroga all'art. 4 della legge del 1968, dal momento che in base all'ultima parte del cit.
art. 9 anche in tal caso verrebbero ad esse considerati ai fini dell'indennità premio gli anni di servizio non solo prestati ma anche "valutabili ai fini della misura di detta indennità". Ora poiché il parametro della valutabilità dei periodi di servizio è pur sempre l'art. 4, la deroga ad esso non sembra congrua neppure in tal caso, esattamente come nel caso precedente. Ne deriva che la previsione derogatoria riferita all'art. 4 della legge 152 del 1968 non somministra alcun argomento ne' in favore ne' contro la tesi in esame.
Neppure sembra corretto sostenere che sarebbe irrilevante contro l'interpretazione prospettata dal ricorrente la circostanza che essa potrebbe comportare la percezione dell'indennità premio in relazione a periodi che avevano dato luogo ad un trattamento di fine rapporto.
La confrontabilità tra trattamenti di fine rapporto e indennità di fine servizio è pienamente giustificata dalla natura preminentemente retributiva di quest'ultima, preminentemente retributiva di tale indennità (per tale qualificazione v. Cass. 18 aprile 1988, n. 3977;
Cass. 19 febbraio 2001, n. 2386), il che porta anche ad escludere che la ricongiunzione consenta, come afferma il ricorrente, l'erogazione da "parte dell'ente di ultima iscrizione di un unico trattamento previdenziale di fine rapporto".
La comune appartenenza all'area di quello che (in passato) era definibile come "pubblico impiego" è ragione sufficiente per spiegare il diverso trattamento fatto ai dipendenti degli enti locali che ricongiungano precedenti periodi assicurativi di iscrizione maturati presso l'INPS e i dipendenti dei medesimi enti che, a norma dell'art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523, ricongiungano periodi di servizio resi in favore dello Stato. Palesemente incongrua è, infine, la proposta del ricorrente, di valorizzare a sostegno della propria tesi, la ricongiunzione prevista dall'art. 2 della legge n. 29 del 1979 ed alla quale fa riferimento il successivo art. 9, trattandosi di ricongiunzione utile ai fini "del diritto e della misura di un'unica pensione" e non già ai fini che qui interessano.
In definitiva non vi sono ragioni che consentano di attribuire all'art. 9 della legge 27 febbraio 1979, n. 29, una portata più ampia di quella resa palese dal suo tenore testuale, che non comprende l'ipotesi, inversa a quella da esso espressamente prevista, di ricongiunzione presso l'NA, ai fini della indennità premio di servizio, di periodi di iscrizione presso le gestioni di cui all'art. 2 della stessa legge.
Il ricorso va quindi accolto limitatamente al primo motivo. La sentenza va cassata e la causa è rinviata alla Corte di appello di Messina, che provvedere anche sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'Appello di Messina, cui manda anche per le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003