Sentenza 19 febbraio 2001
Massime • 1
Nel regime vigente anteriormente alla entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 - il cui art. 2, comma quinto, ha disposto che, per i lavoratori assunti dal I gennaio 1996 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 cod.civ. in materia di trattamento di fine rapporto, e, cioè, costituiscono una porzione del compenso dovuto per il lavoro prestato che, nel caso di decesso del lavoratore, deve considerarsi già facente parte del suo patrimonio - la forma di devoluzione anomala dell'indennità premio di servizio, in deroga ai principi generali della successione "mortis causa", solo ad alcuni soggetti, di cui all'art. 3 della legge n. 152 del 1968,può trovare fondamento nella ritenuta funzione previdenziale del trattamento in questione, in considerazione del fatto che come destinatarie di questo vengono indicate persone integrate nel nucleo familiare del "de cuius", dalla cui retribuzione esse ricevevano un sostentamento. Peraltro, in assenza di tali soggetti - a favore dei quali opera una riserva legale di destinazione - , come sottolineato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 243 del 1997,si riespande in tutta la sua portata la natura retributiva dell'indennità stessa, la cui devoluzione non può che essere soggetta alle normali regole successorie. E le sentenze della Corte Costituzionale nn. 471 del 1989 e 319 del 1991, dichiarative della parziale illegittimità costituzionale del secondo comma del citato art. 3 della legge n. 152 del 1968, hanno ribadito che l'indennità premio di servizio può essere oggetto, qualora manchino le persone indicate nella norma, sia di successione testamentaria che legittima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPDAP, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, in persona del Presidente e legale rappresentante, RO Seppia, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Muse n. 7, presso l'avv. Domenico Vicini, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti e determinazione del Dirigente generale n. 186 dell'8 aprile 1998;
- ricorrente -
contro
BO NN e BO SE
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 127 del 28 gennaio - 9 marzo 1998, RGAC n. 310 del 1996, cron. 1103;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2000 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
udito l'avv. Domenico Vicini;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, i fratelli NN e SE BO esponevano di essere gli eredi di EP BO, fratello premorto di SA BO, deceduta in data 1^ agosto 1992, in costanza di rapporto di lavoro prestato all'ex Ente Ospedaliero "Ascalesi San Gennaro"; chiedevano pertanto che fosse loro riconosciuto il diritto di ottenere (pro - quota) l'indennità premio di servizio, in concorso con la sorella superstite della ex dipendente, MI BO.
I ricorrenti precisavano che tale indennità era stata versata dall'Istituto per intero a MI BO, sorella della defunta SA.
Il Pretore di Benevento accoglieva la domanda e condannava l'Istituto al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di lire 15.711.085, quale loro quota spettante sull'indennità premio di servizio maturata in favore di SA BO.
Con sentenza 28 gennaio - 9 marzo 1998, il Tribunale di Benevento rigettava l'appello proposto dall'INPDAP, confermando integralmente la decisione di primo grado.
Osservavano i giudici di appello che, a seguito delle sentenze di illegittimità della Corte Costituzionale (nn. 115 del 1979 e 821 del 1988) tra le persone legittimate a ricevere la indennità di servizio di un dipendente deceduto in attività di servizio, che non abbia disposto per testamento (art. 3 della legge n. 152 del 1968), debbono intendersi ricompresi non solo la vedova e la prole, minorenne o inabile al lavoro, ma anche i collaterali, ancorché non inabili, ne' nullatenenti ne' viventi a carico dell'iscritto.
Correttamente, pertanto, osservavano i giudici di appello, il Pretore aveva individuato quali eredi legittimi della BO Lusia, morta "ab intestato" la sorella MI e gli appellati, nella loro qualità di figli del fratelli.
Avverso tale decisione l'INPDAP propone ricorso per cassazione, sorretto da un unico motivo.
Gli intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 152 del 1968. Dopo le sentenze della Corte Costituzionale nn. 115 del 6 agosto 1979 e 821 del 14 luglio 1988 - osserva il ricorrente - devono intendersi per collaterali, aventi diritto alla indennità premio di servizio, esclusivamente i fratelli e le sorelle dell'iscritto e non anche i nipoti (figli di fratello o sorella).
Poiché la sorella MI, era ancora in vita al momento della morte della ex dipendente, SA BO, per il doveroso rispetto dell'ordine di precedenza indicato nell'art. 3 della legge n. 152 del 1969, doveva escludersi qualsiasi diritto dei nipoti NN e
SE BO in merito alla indennità premio di servizio maturata dall'iscritta.
Infatti, sottolinea l'Istituto ricorrente, il diritto alla liquidazione dell'indennità premio di servizio è un diritto proprio, riconosciuto in via autonoma e non "jure successionis", alle categorie dei superstiti individuate dall'art. 3 della legge n. 152, così come interpretato dalla Corte Costituzionale. La presenza della sorella superstite della dipendente deceduta, proprio in riferimento alla natura del diritto riconosciuto in via autonoma ai soggetti sopra indicati, comporta la esclusione automatica di qualsiasi altro soggetto, non potendosi, nel caso di specie, in forza del contesto normativo applicabile, fare ricorso al diverso criterio della rappresentazione, valido esclusivamente nell'ambito delle successioni testamentarie.
Il caso sottoposto all'esame del Tribunale, osservano i giudici di appello, riguarda l'applicazione di norme di legge aventi carattere di specialità, prevalenti sulle previsioni di legge di natura generale, che escludono l'estensione del diritto alla indennità premio di servizio agli eredi del collaterale premorto al dipendente. Il ricorso è infondato.
Con sentenze n. 115 del 1979 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968 n. 152, nella parte in cui non comprendeva tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza ivi indicato, i collaterali dell'iscritto.
Con successive pronunce del giudice delle leggi e di questa Corte, si è giunti ad una sostanziale equiparazione della indennità di buonuscita dei dipendenti statali e dell'indennità premio di servizio del personale degli enti locali (cfr., da ultimo Corte Cost. n. 453 del 23 - 31 ottobre 2000). È stato conseguentemente affermato che l'indennità premio di servizio ha l'essenziale natura di retribuzione indiretta, pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale.
Tale indirizzo giurisprudenziale ha anticipato le linee della riforma introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, il cui articolo 2, comma 5, ha disposto che "per i lavoratori assunti dal 1^ gennaio 1996 alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto".
In altre parole, ciò equivale a dire che l'indennità in parola costituisce oramai una porzione del compenso dovuto per il lavoro prestato che, nel caso di decesso del lavoratore deve considerarsi già facente parte del suo patrimonio.
Prima dell'entrata in vigore della legge di riforma (nel caso di specie il decesso della dipendente risale al 1992) la forma di devoluzione anomala dell'indennità, in deroga ai principi generali della successione mortis causa, solo ad alcuni soggetti, può trovare razionale fondamento e giustificazione nella richiamata funzione previdenziale del trattamento stesso, solo in considerazione del fatto che come destinatarie di questo siano indicate persone integrate nel nucleo familiare del de cuius, dalla retribuzione del quale esse ricevevano un sostentamento, venuto a cessare, in tutto o in parte, dopo la sua morte (in questo senso, con riferimento alla disciplina prevista per i dipendenti dello Stato dall'art. 5 del D.P.R. n. 1032 del 29 dicembre 1973, si esprime Corte Cost. n. 453
del 31 ottobre 2000). La decisione della Corte Costituzionale n. 243 del 18 luglio 1997 sottolinea che in assenza dei soggetti - a favore dei quali opera una riserva legale di destinazione - perde qualunque rilevanza la suddetta concorrente funzione previdenziale, espandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva dell'indennità stessa, la cui devoluzione non può che essere soggetta alle normali regole successorie (cfr. anche Corte Cost. nn. 106 del 1996 e 243 del 1997). Del resto, le sentenze della Corte Costituzionale, nn. 471 del 1989, 319 del 1991, dichiarative della parziale illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 3 della legge n. 152 del 1968, hanno ribadito che l'indennità premio di servizio può essere oggetto - qualora manchino le persone indicate dalla stessa norma - sia di successione testamentaria che di successione legittima. Nello stesso senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4 febbraio 1993, n. 1365). Nel caso di specie, poiché non risulta - ne' è stato dedotto dall'Istituto ricorrente - che la sorella della ex dipendente, SA BO, fosse a carico della stessa, ovvero si trovasse in alcuna delle situazioni previste dall'art. 3 comma secondo della legge n. 152 del 1969, il ricorso deve essere rigettato, dovendosi individuare tra gli aventi diritto oltre a MI BO, anche i due figli del fratello premorto, EP BO.
È appena il caso di osservare che la tesi del ricorrente - secondo la quale gli eredi NN e SE BO, in tesi, dovrebbero rivolgersi direttamente alla zia MI BO, per la tutela dei loro diritti successori - è del tutto infondata. È evidente infatti che gli attuali intimati hanno azione diretta nei confronti dell'Istituto, poiché lo stesso ha erroneamente pagato l'intero importo dell'indennità premio di servizio ad uno solo dei due aventi diritto.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nessuna pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio, non avendo gli intimati svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2001