Sentenza 18 giugno 2009
Massime • 1
La fattispecie criminosa di cessione in sublocazione di immobile a stranieri privi di titoli di soggiorno, prevista dall'art. 12, comma quinto bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall'art. 5, comma primo, D.L. n. 92 del 2008, conv. con modif. dalla L. n. 125 del 2008, non può essere applicata ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, perché essa è qualificata da un trattamento sanzionatorio meno favorevole rispetto a quello stabilito per il reato di cui all'art. 12, comma quinto D.Lgs. n. 286 del 1998.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2009, n. 26721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26721 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 18/06/2009
Dott. SIOTTO RI Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 606
Dott. DI TOMASSI RI Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 16172/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NE MA N. IL 29/08/1955;
avverso SENTENZA del 03/11/2008 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI Raffaele;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con semenza del 5.12.06 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha ritenuto NE RI penalmente responsabile del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5 (aver favorito, al fine di trarne un ingiusto profitto, la permanenza nel territorio dello Stato di sei cittadini extracomunitari di nazionalità rumena, sprovvisti del permesso di soggiorno, ospitandoli a titolo oneroso nell'abitazione da lei condotta in locazione, sita in Roma) e, concessegli le attenuanti generiche, l'ha condannata alla pena di mesi 2 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.
NE RI ha impugnato detta sentenza innanzi alla Corte d'Appello di Roma, che, con sentenza del 3.11.08, ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Roma. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma ricorre personalmente per cassazione NE RI, deducendo il seguente unico motivo di ricorso:
- art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c): inosservanza di norme processuali: manifesta illogicità della motivazione in relazione alle prove per testi acquisite in dibattimento su richiesta della propria difesa:
era stata valorizzata, ai fini della sua dichiarazione di colpevolezza, la denuncia orale presentata da CU IC in data 19.2.02; sulla base di detta denuncia era stata effettuata una perquisizione nell'abitazione da essa ricorrente condotta in locazione;
ma detta denuncia non avrebbe potuto fare ingresso per nessuna ragione nella motivazione della Corte, atteso che la denunciante CU IC era stata sentita nel corso dell'istruttoria dibattimentale, si che la sua denuncia, a norma dell'art. 431 c.p.p., poteva essere contenuta nel fascicolo del dibattimento solo ai fini delle contestazioni. La motivazione della sentenza impugnata era illogica anche con riferimento alla somma ricavata da essa ricorrente dall'affitto della stanza occupata da ER ST, erroneamente indicata dalla sentenza impugnata nella somma mensile di L. 1.000.000, mentre invece l'importo effettivo da lei ricavato era di sole L. 600.000, non essendo certa la presenza di una quarta persona all'interno della stanza anzidetta. Mancava in tal modo la prova che essa ricorrente avesse tratto profitto dalle condizione d'illegalità degli altri occupanti dell'appartamento.
Occorreva poi tener conto che dall'1.1.07, con l'ingresso della Romania dell'Unione Europea, i cittadini rumeni non avevano più l'obbligo di chiedere il permesso i soggiorno per la loro permanenza sul territorio italiano, si che il fatto a lei contestato non era più previsto dalla legge come reato.
Non sussisteva poi nel comportamento di essa ricorrente la finalità di perseguire un ingiusto profitto, in quanto le somme versate ad essa ricorrente coincidevano, con l'aggiunta della quota da lei versata, a quanto da essa ricorrente corrisposto al locatore. La sentenza impugnata doveva essere pertanto annullata.
1. Va preliminarmente rilevato che il comportamento addebitato ad NE RI (cessione in sublocazione di immobile a stranieri privi di titoli di soggiorno) è attualmente previsto, come specifica ipotesi di reato, dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5 bis, introdotto dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 5, comma 1,
convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125. Tuttavia la pena prevista per tale ultimo specifico reato, fissata nella reclusione da 6 mesi a 3 anni, e meno favorevole rispetto a quella prevista per il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5, contestato alla ricorrente e consistente nella reclusione fino a 4 anni e nella multa fino ad Euro 15.493,00. Pertanto, per il principio del "favor rei", dal rilievo che precede non può farsi discendere alcuna conseguenza pratica per l'odierna ricorrente.
2. L'unico motivo di ricorso proposto da NE RI e inammissibile in tutte e tre le sue articolazioni.
2.1. Più in particolare l'eccezione della inutilizzabilità, ai fini della decisione finale, del contenuto della denuncia, presentata nei suoi confronti da BA IC, è inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, trattandosi di eccezione non dedotta con i motivi di appello.
2.2. È poi inammissibile, siccome manifestamente infondata, la censura, secondo la quale il fatto contestato ad essa ricorrente non sarebbe più previsto dalla legge come reato, per essere la Romania entrata a far parte dell'Unione Europea a far data dal 1.1.07, si che non era più richiesto per i cittadini rumeni, da lei ospitati nella sua abitazione, il permesso di soggiorno per la loro permanenza in Italia.
Invero le norme che hanno modificato lo status dei rumeni, facendoli diventare cittadini dell'Unione europea, non possono considerarsi integratici della norma penale, ne' possono ritenersi operare retroattivamente, si che non è applicabile alla specie l'art. 2 c.p., comma 2, il quale, in tema di successione di leggi penali, stabilisce che la modificazione della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso se tale norma extrapenale sia integratrice di quella penale oppure abbia la stessa efficacia retroattiva di quest'ultima (cfr., in termini, Cass. SS.UU. 27.9.07 n. 2451). Le SS. UU. di questa Corte, richiamando una propria precedente sentenza (Cass. SS. UU. 26.3.03 n. 25887), hanno precisato che per individuare l'ambito di applicazione dell'art. 2 c.p., comma 2, non poteva utilizzarsi il criterio della doppia punibilità in concreto e quindi non era sufficiente considerare se il fatto punito in base alla legge anteriore, fosse o meno punito anche in base alla legge posteriore.
Al contrario, l'indagine sugli effetti penali della successione delle leggi extrapenali doveva essere condotta facendo riferimento alla fattispecie astratta e non al fatto concreto, onde stabilire se la norma extrapenale modificata svolgesse, in collegamento con la disposizione incriminatrice, un ruolo tale da far ritenere che, pur essendo rimasta letteralmente immutata, la fattispecie risultante dal collegamento tra la norma penale e quella extrapenale fosse mutata ed in parte non più prevista dalla legge come reato. Solo in tale ultimo caso infatti ci si troverebbe in presenza di un'abolitio criminis parziale, analoga a quella che si verifica quando e la stessa disposizione penale ad essere stata modificata con l'esclusione di una porzione di fattispecie che prima non ne faceva parte.
La successione avvenuta fra norme extrapenali non incide invece sulla fattispecie astratta, ma rappresenta, più semplicemente, un'ipotesi in cui, in concreto, il reato non è più configurabile come tale allorché, rispetto alla norma incriminatrice, la modificazione della norma extrapenale abbia comportato solo una nuova e diversa situazione di fatto.
L'adesione della Romania all'Unione europea, col conseguente acquisto da parte dei rumeni della condizione di cittadini europei, non ha determinato, nel caso in esame, la non punibilità del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di stranieri di nazionalità rumena, privi del permesso di soggiorno, trattandosi di reato accertato in epoca anteriore al 1.1.07, data di entrata in vigore del trattato di adesione, in quanto tale trattato e la relativa legge di ratifica si sono limitati a modificare una situazione di fatto, facendo solo perdere ai rumeni la condizione di stranieri, senza che tuttavia tale circostanza possa avere operato retroattivamente su eventuali reati commessi in precedenza sul presupposto della loro condizione di cittadini extracomunitari (cfr., in termini, Cass. SS.UU. 27.9.07 n. 2451).
2.3. Costituisce poi censura di merito, inammissibile nella presente sede di legittimità, quella concernente l'effettivo importo mensile delle somme versate alla ricorrente dai sei cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno, da lei ospitati nell'alloggio, di cui era locataria, importo che la sentenza impugnata ha quantificato in almeno L.
1.400.000 mensili, ma che la ricorrente ha ridotto a sole L. 1.000.000, le quali, unite alle L. 200.000 da lei pagate per la stanza da lei occupata, sarebbero state da lei interamente versate al proprietario dell'alloggio a titolo di canone mensile di locazione, si che, nella specie, non sarebbe stato ravvisabile il fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità degli stranieri da lei ospitati. Va invero sottolineato che esula dai poteri di questa Corte riesaminare gli elementi di fatto posti dalla sentenza impugnata a fondamento del verdetto di colpevolezza, costituendo prerogativa esclusiva del giudice di merito la valutazione delle risultanze processuali.
Il controllo sulla tenuta della motivazione, riservato a questa Corte di legittimità, non può infatti comportare una rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova valutazione nel merito delle emergenze processuali, essendo il controllo di competenza di questa Corte finalizzato unicamente a verificare se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione impugnata conseguano ad un apprezzamento ragionevole e coerente del materiale probatorio esaminato (cfr, in termini, Cass. 2^ 23.5.07 n. 23419). Nella specie, la ricorrente si è limitata a contestare in modo del tutto generico quanto la Corte d'Appello di Roma ha rappresentato in fatto, con motivazione immune da contraddizioni ed illogicità, circa le somme in concreto ricavate dai sei cittadini extracomunitari alloggiati nell'appartamento da lei condotto in locazione, somme che, siccome largamente superiori a quelle da lei versate al proprietario dell'alloggio a titolo di canone di locazione, provavano la sussistenza, nel suo comportamento, del dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini extracomunitari, da lei ospitati nel suo appartamento (Cass. 1^, 23.10.03 n. 46070, rv. 226477).
3. Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da NE RI, con sua condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009